Ordinanza cautelare 22 aprile 2020
Sentenza 30 aprile 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Perugia, sez. I, ordinanza cautelare 22/04/2020, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Perugia |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2020 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 22/04/2020
N. 00172/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 172 del 2020, proposto da RI SI, PI GI AG, IC ND, ND CI, ND ON, CI OL De AU, MO NI, VA ST, RA ON, IO RU, CA LL, IZ UZ, PP VE, NO PE, RA CC, IO IA, AS RI, OL EV, AN VA e RE CH, rappresentati e difesi dall’avvocato Fabio Buchicchio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Perugia, via XX Settembre 76;
contro
Comune di Perugia, in persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati CA Zetti, Rossana Martinelli e Sara Mosconi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Rossana Martinelli in Perugia, via Oberdan n. 50;
Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – A.R.P.A. Umbria, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato IO Tarantini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AD IT s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Ielo e IO Mangialardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Marco Canonico in Perugia, via Bontempi, 4;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia,
- dell’autorizzazione ex art. 87 del d.lgs. 1.8.2003 n. 259, rilasciata in favore di AD IT s.p.a. dal dirigente dell’Area Risorse Ambientali, Smart City e Innovazione del Comune di Perugia il 15.10.2019, prot. 0236524/2019 - e conosciuta in conseguenza di un’istanza d’accesso formulata il 22.11.2019, e materialmente evasa il successivo 16.12.2019, all’esito dell’avvenuta realizzazione dell’opera in data 21.11.2019 – per l’installazione di una stazione radio base per telefonia mobile, comprensiva di un palo portantenne flangiato delle dimensioni di mt 24,00 + 4,00, denominata PG06127-001 FERRO DI CAVALLO, in Perugia, loc. Ferro di Cavallo, strada vicinale delle Valli c/o il Palazzetto dello Sport, su una particella, di proprietà del Comune di Perugia, censita al C.T. al foglio 248, part. 1535, nonché di ogni altro atto e provvedimento presupposto, consequenziale e comunque connesso e/o collegato, ivi compresi, in particolare e per quanto occorra:
a) il parere favorevole dell’A.R.P.A. Umbria dell’8.4.2019, prot. 00007063, acquisito dal Comune in pari data con il numero di protocollo 85980 e gli atti o pareri favorevoli, comunque denominati, dalle normative vigenti, prodotti dagli uffici comunali e dalle amministrazioni interessate, non specificamente indicati, ma menzionati nella citata autorizzazione del 15.10.2019, prot. 0236524/2019;
b) la determinazione del dirigente dell’U.O. Acquisti e Patrimonio del Comune di Perugia del 24.9.2019 n. 715, conosciuta il 16.12.2019 all’esito della domanda d’accesso del 22.11.2019, con la quale il Comune ha assegnato in concessione ad AD IT s.p.a. per la durata di nove anni il terreno, di proprietà comunale, della superficie di mc 50 e censito al C.T. al foglio 248, part. 1535, sulla quale sono stati poi realizzate la stazione radio ed il palo portantenne, nonché il conseguente contratto di locazione, di data ed estremi sconosciuti, stipulato tra l’ente ed AD IT in relazione alla suddetta particella;
c) il parere favorevole dell’Area Risorse Ambientali, Smart City e Innovazione, menzionato nella citato determinazione dirigenziale n. 715/2019, ma non compiutamente indicato, nonché la deliberazione della Giunta regionale del 30.12.2010 n. 579;
d) la deliberazione della Giunta comunale di Perugia del 30.12.2010 n. 579, menzionata nella citata determinazione dirigenziale n. 715/2019;
e) la stessa deliberazione del Consiglio comunale di Perugia del 28.4.2004 n. 103 e tutti gli atti e documenti alla stessa allegati, ivi comprese le planimetrie e le Norme Tecniche di Attuazione – e di cui si chiede altresì la disapplicazione in quanto necessario - rivelatesi lesivi solo all’esito dell’autorizzazione del 15.10.2019, prot. 0236524/2019, con la quale il Comune di Perugia ha approvato la Pianificazione degli impianti radioelettrici, di telefonia mobile e di radiodiffusione;
f) ogni altro atto, provvedimento, parere e/o nulla osta, comunque denominato e non conosciuto, né individuato od individuabile intervenuto nel procedimento concluso con l’autorizzazione rilasciata ad AD IT s.p.a. dal Comune di Perugia il 15.10.2019, prot. 0236524/2019.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Perugia, dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – A.R.P.A. Umbria e di AD IT s.p.a.;
Vista la domanda di sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l’art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020 il dott. Enrico Mattei;
Premesso che con il ricorso in epigrafe si lamenta l’illegittimità dell’autorizzazione del Comune di Perugia del 15 ottobre 2019, prot. n. 236524, avente ad oggetto l’installazione di una stazione radio base di telefonia mobile con tecnologia 5G, assumendo che l’uso di detta tecnologia “risulta ancora non sufficientemente sperimentato per poter offrire un ragionevole grado di tutela della salute” (cfr. pag. 29 del ricorso).
Considerato che l’impianto di trasmissione in questione risulta, allo stato, abilitato ad operare con tecnologia 4G, con esclusione dunque della contestata tecnologia 5G, con riferimento alla quale l’A.R.P.A. Umbria ha comunque effettuato tutti i rilievi di competenza a tutela della salute pubblica, concludendo per il rispetto dei prescritti limiti di legge.
Ritenuto, pertanto, di dover respingere la domanda cautelare proposta per difetto dei requisiti della concretezza ed attualità del paventato danno grave ed irreparabile alla salute degli odierni ricorrenti.
Ravvisata la sussistenza di giusti motivi per compensare tra le parti in causa le spese della presente fase di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), respinge l’istanza cautelare proposta.
Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase di giudizio.
La presente ordinanza sarà eseguita dall’Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 21 aprile 2020, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 84, comma 6, del decreto legge n. 18/2020, con l’intervento dei magistrati:
RA Potenza, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Enrico Mattei | RA Potenza |
IL SEGRETARIO