CA
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 28/01/2025, n. 120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 120 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R EP UBBLI C A ITAL I AN A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Daniela Pellingra Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1605/2020 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GRAVINA GIUSEPPE PEC: Email_1
appellante contro
Controparte_1
(cod. fisc. ) e
[...] P.IVA_1 [...]
Controparte_2
(cod. fisc. ), in persona dei rispettivi
[...] P.IVA_2
legali rappresentanti p.t., entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, PEC Email_2 appellati
Conclusioni: per l'appellante
Pag. 1 di 9 Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento dei motivi di impugnazione ed in parziale riforma della sentenza impugnata, respingendo ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- In via principale e nel merito, in accoglimento del presente atto di appello proposto, riformare parzialmente la sentenza n. 1391/2020 resa in data 2 aprile 2020 e pubblicata in data 6 maggio 2020 dal Tribunale di Palermo, sezione terza civile e, conseguentemente: condannare gli appellati, in solido al risarcimento dei danni patiti dall'appellante nella misura di euro 207.806,00 (171.294,00 risarcimento danni per mancato utilizzo invaso + spese tecniche per il rilevamento, pari ad euro 5.139,00 + 31.373,00 costi necessari al ripristino dell'invaso nella misura dell'ulteriore 50%) - ottenuti dalla somma dei danni quantificati dal
CTU nella prima perizia, nella perizia integrativa ed integrati dalla relazione tecnica di parte depositata con memoria ex art. 183, c.6, n.2 oltre interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo;
- in via subordinata, riconoscere un equo indennizzo al sulla base della cifra ottenuta, Pt_1 tenendo in considerazione anche la perizia integrativa del CTU relativa ai danni derivanti dal mancato utilizzo dell'invaso alle colture nonché i danni quantificati dalla relazione tecnica di parte nonché gli interessi compensativa dalla data della domanda;
- in ulteriore subordine riconoscere un indennizzo quantomeno pari al danno materialmente subito e quantificato in sede di ATP, idoneo alla riparazione dell'invaso de quo, integrando la cifra liquidata nella misura di euro 31.373,00 (costi necessari al ripristino dell'invaso nella misura dell'ulteriore 50%) e dei danni alle colture derivanti dal mancato utilizzo dello stesso invaso, quantificati in euro 43.966,90 alla data del 19 dicembre 2015 (data di deposito della relazione integrativa del CTU) oltre interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo;
- condannare, altresì, gli appellati al pagamento delle spese e del compenso del presente giudizio, determinato ai sensi del D.M. n. 55/14, al rimborso delle spese generali, oltre a c.p.a.
4% come per legge.
Per gli appellati
Voglia l'Ecc. Ma Corte di Appello adita rigettare in toto l'appello, dichiarando
l'inammissibilità e/o l'infondatezza dello stesso, in base a tutto quanto esposto in parte motiva.
Pag. 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. iscritto a ruolo il 4 ottobre 2016, Pt_1
conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Palermo il
[...] [...]
ed il Controparte_1 [...]
per ivi sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni così Controparte_2 come quantificati con accertamento tecnico preventivo.
2. A tal fine esponeva di essere proprietario dell'azienda agricola San Basilio, costituita da un fondo rustico esteso per circa 250 ettari nel comune di Caltagirone, e che nella particella 224 insisteva un invaso artificiale con funzione di riserva idrica per l'irrigazione delle colture insistenti nel predetto fondo.
3. Aggiungeva che nei mesi di luglio e agosto 2014 il servizio di protezione civile effettuava diversi prelievi di acqua dall'invaso artificiale mediante elicottero al fine di spegnere gli incendi sviluppatisi nella zona e che tali interventi avevano danneggiato il rivestimento dell'invaso.
4. Essendo stata riscontrata negativamente la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno, il presentava ricorso per accertamento tecnico Pt_1
preventivo e veniva all'uopo nominato un tecnico che espletava l'incarico ricevuto.
Sulla scorta delle risultanze del predetto accertamento tecnico agiva in giudizio per il risarcimento dei danni.
5. Si costituivano sia il , sia il competente Controparte_1 CP_2
che eccepivano l'incompetenza territoriale del giudice adito, l'assenza di
[...] prova in merito al nesso causale tra interventi della protezione civile e danni e la sussistenza, in ogni caso, della causa di giustificazione di cui all'art. 2045 c.c.
6. Respinta l'eccezione di incompetenza territoriale e disposto il mutamento del rito, con sentenza n. 1391/2020 pubblicata il 6.5.2020 il Tribunale di Palermo accoglieva parzialmente la domanda e condannava i convenuti, in solido, al pagamento di € 32.800,00, oltre interessi dalla sentenza al saldo, e poneva, altresì, a carico dei convenuti sia le spese di lite, sia quelle della CTU nel procedimento per accertamento tecnico preventivo.
7. Il Tribunale, in particolare, riteneva inammissibile poiché tardiva la richiesta avanzata nella memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. di risarcimento dei danni anche per le Pag. 3 di 9 colture per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017. Nel merito, riteneva la sussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità previsto dall'art. 2045 c.c., con il conseguente diritto del ad un indennizzo per il pregiudizio subito che Pt_1 quantificava nella misura del 50% di quanto accertato dal CTU nel procedimento per accertamento tecnico preventivo.
8. Con atto di citazione notificato il 20.11.2020 ha proposto Parte_1 appello avverso la predetta sentenza, chiedendone la parziale riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
9. Si sono costituiti il e l Controparte_1 Controparte_2
che hanno chiesto il rigetto del gravame.
[...]
10. Indi, sostituita l'udienza del 3 aprile 2024 con il deposito delle note ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno depositato le note contenenti le conclusioni e il
Collegio ha assunto la causa in deliberazione con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
11. Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole che il primo giudice abbia dichiarato inammissibile, perché tardiva, la domanda di risarcimento dei danni derivati alle colture.
12. Deduce, in proposito, che erroneamente il Giudice l'ha ritenuta tardiva sul rilievo che al consulente nel procedimento per accertamento tecnico preventivo era stato conferito l'incarico soltanto di quantificare le spese necessarie al ripristino dell'invaso e che la domanda di risarcimento alle colture era stata avanzata per la prima volta con la memoria ex art. 183 n. 2, c.p.c. Ha dedotto, di contro, che nel procedimento per ATP era stato esteso il mandato al CTU proprio con riferimento ai danni derivati alle colture “dal 2014 ad oggi” e che egli aveva depositato con la memoria ex art. 183 n. 2, c.p.c. una relazione di parte ove venivano quantificati i danni anche per gli anni 2016 e 2017, sulla base della consulenza d'ufficio.
13. Con il secondo motivo di appello, il lamenta l'errata applicazione Pt_1 dell'art.2045 c.c. al caso di specie, nonché l'errata quantificazione dell'indennizzo.
14. In dettaglio, rileva che la causa di giustificazione in questione trova applicazione solo nelle ipotesi di pericolo attuale di un danno grave alla persona,
Pag. 4 di 9 laddove nel caso in esame gli incendi si erano sviluppati in aperta campagna. Rileva, poi, che l'indennizzo deve essere tale da assicurare un'equa riparazione e da ripristinare le potenzialità del danneggiato, mentre nel caso di specie l'indennizzo riconosciuto non consente nemmeno l'acquisto dei materiali necessari al ripristino.
15. Con il terzo motivo ha lamentato l'omessa quantificazione dell'indennizzo con riferimento ai danni derivati alle colture e l'errata indicazione della decorrenza degli interessi dalla sentenza, anziché dalla domanda giudiziale.
16. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati nei limiti di cui appresso.
17. Va osservato, preliminarmente, che perché sia ravvisabile lo stato di necessità, previsto dall'art. 2045 c.c., come causa di esclusione della responsabilità civile, è richiesta la sussistenza della necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. La norma implica che un soggetto si venga a trovare fortuitamente, a prescindere dalla sua volontà e dalla sua possibilità di esercitare un controllo sulla situazione in atto, in questa imprevista ed imprevedibile situazione, all'interno della quale soltanto si giustifica il compimento da parte sua di scelte, altrimenti sanzionate dai canoni della responsabilità civile, purchè finalizzate alla necessità di salvare sè od altri dalla imprevista e imprevedibile situazione di pericolo.
L'elemento della imprevedibilità è dunque strettamente connaturato al sorgere della causa di giustificazione, dovendo altrimenti una situazione di pericolo esser affrontata e risolta nei modi ordinari senza richiedere o giustificare un intervento da parte di un soggetto che sia al contempo lesivo di altri diritti.
18. Nella fattispecie non appare dubitabile che ricorra tale ipotesi, considerato che costituisce fatto notorio la possibilità di danni alle persone nel caso di incendi propagatisi senza controllo, conseguentemente, sussiste la causa di esclusione della responsabilità invocata dalla difesa erariale.
19. Tanto chiarito, va rilevato che il ha chiesto, con l'atto introduttivo del Pt_1 giudizio di primo grado, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni “così come quantificati con accertamento tecnico preventivo” e in quella sede ha allegato sia la perizia del 9 settembre 2015, sia l'integrazione del 27 novembre 2015.
Pag. 5 di 9 20. Nella prima, il CTU nominato ha quantificato le spese necessarie per il ripristino dell'invaso artificiale in € 64.173,00, nella seconda (doc. 4 fascicolo di primo grado il consulente ha risposto al quesito integrativo di: "accertare i danni Pt_1 consequenziali al mancato utilizzo dell'invaso a partire dall'agosto 2014 ad ora".
21. Ciò significa che il avendo richiesto il risarcimento dei danni come Pt_1
quantificati nell'accertamento tecnico preventivo, ha chiesto anche il risarcimento dei danni derivati alle colture.
22. Tuttavia, ciò vale soltanto per gli anni 2014 e 2015 (avendo, appunto, il CTU esaminato solo questi due anni).
23. Da tanto consegue che la domanda di risarcimento del danno alle colture va dichiarata ammissibile limitatamente agli anni 2014 e 2015 dovendosi, viceversa, concordare con il primo giudice sulla tardività della domanda per gli anni 2016 e
2017, perché avanzata solo con le memorie ex art. 183, n. 2, c.p.c.
24. Precisata la domanda di risarcimento dei danni derivati alle colture (rectius indennizzo) nei termini appena esposti, va subito rilevato che la stessa è solo parzialmente fondata.
25. Difatti, il pregiudizio causato dal mancato utilizzo dell'invaso va limitato al solo anno 2014, poiché per il 2015 (così come per gli anni successivi) - come anche evidenziato dal primo Giudice - il avrebbe potuto provvedere al ripristino Pt_1 della copertura dell'invaso, e ciò in applicazione del più generale principio di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. che esclude la risarcibilità per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
26. Ed ancora, va ulteriormente precisato che per l'anno 2014 non può riconoscersi l'indennizzo per la mancata produzione del mais, posto che dalla relazione di consulenza tecnica emerge che il mais non è stato nemmeno piantato nell'anno 2014; ciò significa che la mancata produzione del prodotto è frutto di una libera scelta del e non può imputarsi al mancato utilizzo dell'invaso. Pt_1
27. Come accennato, il si duole altresì dell'errata quantificazione Pt_1
dell'indennizzo liquidato dal Giudice di prime cure, ritenendo che lo stesso non costituisca un'equa riparazione del pregiudizio.
Pag. 6 di 9 28. Costituisce principio ormai consolidato quello secondo cui l'indennità riconosciuta al danneggiato ha una funzione surrogatoria o integratrice avendo lo scopo di assicurare un'equa riparazione, il cui ammontare è rimesso al giudizio equitativo del giudice (così Cass. civ. n.23275/2010).
29. Ciò precisato, va rilevato che, come accennato, il lamenta che Pt_1
l'indennità liquidata dal primo giudice non costituisca un'equa riparazione non essendo sufficiente a coprire i costi per il ripristino dell'invaso.
30. La doglianza deve essere accolta poiché, sebbene il pregiudizio arrecato al sia da considerarsi avvenuto in presenza di una causa di giustificazione, Pt_1
tuttavia ciò non osta al riconoscimento di un'indennità che copra i costi per il ripristino dello status quo ante, sulla base di un giudizio equitativo.
31. Nella specie, come detto, il consulente tecnico nominato nel procedimento per
ATP ha quantificato in € 64.173,00 le somme necessario al ripristino del rivestimento dell'invaso. A tale somma il consulente è giunto dopo aver eseguito il sopralluogo, le necessarie misurazioni, individuato i materiali necessari e i relativi costi, sia sulla base del prezziario regionale, sia del listino prezzi della ditta produttrice dei materiali.
32. Non pare, pertanto, condivisibile la decurtazione della metà operata dal primo
Giudice, risultando essa eccessivamente penalizzante, dovendosi, invece, riconoscere a titolo di indennità la somma, così come quantificata dal consulente, per il ripristino dell'invaso.
33. A detta somma occorre aggiungere anche, come sopra detto, l'indennità per il pregiudizio subito dalle colture (con esclusione dell'insilato di mais) nell'anno 2014 e che va quantificata, secondo i calcoli del CTU – che qui si condividono in quanto privi di vizi logici e non oggetto di alcuna contestazione - in € 17.820,00 (così determinata: agrumeto € 6.000-18% per spese di trasporto=€ 4.920; ficodindieto € 15.732,69-18% per spese di trasporto=€ 12.900).
34. In definitiva, all'odierno appellante deve essere riconosciuta un'indennità complessiva di € 81.993,00.
35. Priva di pregio è, invece, la censura in merito alla decorrenza degli interessi, in quanto il primo Giudice, dopo aver determinato l'indennità – in conformità al
Pag. 7 di 9 costante orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso anche da questa
Corte - ha ritenuto che spettassero gli interessi compensativi da calcolarsi, secondo quanto indicato dalle Sezioni Unite con la sentenza 1712/1995, sulla somma via via rivalutata (di anno in anno) dalla data del danno alla sentenza, cui aggiungere gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
36. Ne consegue che la medesima operazione deve essere eseguita anche per la maggiore indennità liquidata da questa Corte, giungendosi per tale via, alla complessiva somma di € 98.227,61.
37. L'appello va, in definitiva, accolto e la sentenza riformata nei limiti di quanto sopra indicato.
38. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, come successivamente modificato.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Accoglie l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1391/2020 pubblicata il 6 maggio 2020, proposto da nei confronti di Parte_1
ed Controparte_1
il con atto di citazione notificato il Controparte_2
20.11.2020,
- e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
ed il , in solido tra
[...] Controparte_2 loro, al pagamento della somma di € 98.227,61, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
- Condanna il Controparte_3
al pagamento delle spese
[...]
di lite che si liquidano in € 3.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 21 ottobre 2024
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Pag. 8 di 9 Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 9 di 9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr. Daniela Pellingra Consigliere dr. Ivana Francesca Mancuso Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1605/2020 R.G. di questa Corte di Appello, promossa in questo grado da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
GRAVINA GIUSEPPE PEC: Email_1
appellante contro
Controparte_1
(cod. fisc. ) e
[...] P.IVA_1 [...]
Controparte_2
(cod. fisc. ), in persona dei rispettivi
[...] P.IVA_2
legali rappresentanti p.t., entrambi rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, PEC Email_2 appellati
Conclusioni: per l'appellante
Pag. 1 di 9 Voglia la Corte d'Appello adita, in accoglimento dei motivi di impugnazione ed in parziale riforma della sentenza impugnata, respingendo ogni contraria istanza, eccezione e difesa,
- In via principale e nel merito, in accoglimento del presente atto di appello proposto, riformare parzialmente la sentenza n. 1391/2020 resa in data 2 aprile 2020 e pubblicata in data 6 maggio 2020 dal Tribunale di Palermo, sezione terza civile e, conseguentemente: condannare gli appellati, in solido al risarcimento dei danni patiti dall'appellante nella misura di euro 207.806,00 (171.294,00 risarcimento danni per mancato utilizzo invaso + spese tecniche per il rilevamento, pari ad euro 5.139,00 + 31.373,00 costi necessari al ripristino dell'invaso nella misura dell'ulteriore 50%) - ottenuti dalla somma dei danni quantificati dal
CTU nella prima perizia, nella perizia integrativa ed integrati dalla relazione tecnica di parte depositata con memoria ex art. 183, c.6, n.2 oltre interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo;
- in via subordinata, riconoscere un equo indennizzo al sulla base della cifra ottenuta, Pt_1 tenendo in considerazione anche la perizia integrativa del CTU relativa ai danni derivanti dal mancato utilizzo dell'invaso alle colture nonché i danni quantificati dalla relazione tecnica di parte nonché gli interessi compensativa dalla data della domanda;
- in ulteriore subordine riconoscere un indennizzo quantomeno pari al danno materialmente subito e quantificato in sede di ATP, idoneo alla riparazione dell'invaso de quo, integrando la cifra liquidata nella misura di euro 31.373,00 (costi necessari al ripristino dell'invaso nella misura dell'ulteriore 50%) e dei danni alle colture derivanti dal mancato utilizzo dello stesso invaso, quantificati in euro 43.966,90 alla data del 19 dicembre 2015 (data di deposito della relazione integrativa del CTU) oltre interessi legali dalla data della sentenza sino al saldo;
- condannare, altresì, gli appellati al pagamento delle spese e del compenso del presente giudizio, determinato ai sensi del D.M. n. 55/14, al rimborso delle spese generali, oltre a c.p.a.
4% come per legge.
Per gli appellati
Voglia l'Ecc. Ma Corte di Appello adita rigettare in toto l'appello, dichiarando
l'inammissibilità e/o l'infondatezza dello stesso, in base a tutto quanto esposto in parte motiva.
Pag. 2 di 9 MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso ex articolo 702 bis c.p.c. iscritto a ruolo il 4 ottobre 2016, Pt_1
conveniva in giudizio dinanzi il Tribunale di Palermo il
[...] [...]
ed il Controparte_1 [...]
per ivi sentirli condannare, in solido, al risarcimento dei danni così Controparte_2 come quantificati con accertamento tecnico preventivo.
2. A tal fine esponeva di essere proprietario dell'azienda agricola San Basilio, costituita da un fondo rustico esteso per circa 250 ettari nel comune di Caltagirone, e che nella particella 224 insisteva un invaso artificiale con funzione di riserva idrica per l'irrigazione delle colture insistenti nel predetto fondo.
3. Aggiungeva che nei mesi di luglio e agosto 2014 il servizio di protezione civile effettuava diversi prelievi di acqua dall'invaso artificiale mediante elicottero al fine di spegnere gli incendi sviluppatisi nella zona e che tali interventi avevano danneggiato il rivestimento dell'invaso.
4. Essendo stata riscontrata negativamente la richiesta stragiudiziale di risarcimento del danno, il presentava ricorso per accertamento tecnico Pt_1
preventivo e veniva all'uopo nominato un tecnico che espletava l'incarico ricevuto.
Sulla scorta delle risultanze del predetto accertamento tecnico agiva in giudizio per il risarcimento dei danni.
5. Si costituivano sia il , sia il competente Controparte_1 CP_2
che eccepivano l'incompetenza territoriale del giudice adito, l'assenza di
[...] prova in merito al nesso causale tra interventi della protezione civile e danni e la sussistenza, in ogni caso, della causa di giustificazione di cui all'art. 2045 c.c.
6. Respinta l'eccezione di incompetenza territoriale e disposto il mutamento del rito, con sentenza n. 1391/2020 pubblicata il 6.5.2020 il Tribunale di Palermo accoglieva parzialmente la domanda e condannava i convenuti, in solido, al pagamento di € 32.800,00, oltre interessi dalla sentenza al saldo, e poneva, altresì, a carico dei convenuti sia le spese di lite, sia quelle della CTU nel procedimento per accertamento tecnico preventivo.
7. Il Tribunale, in particolare, riteneva inammissibile poiché tardiva la richiesta avanzata nella memoria ex art. 183, n. 2, c.p.c. di risarcimento dei danni anche per le Pag. 3 di 9 colture per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017. Nel merito, riteneva la sussistenza della causa di giustificazione dello stato di necessità previsto dall'art. 2045 c.c., con il conseguente diritto del ad un indennizzo per il pregiudizio subito che Pt_1 quantificava nella misura del 50% di quanto accertato dal CTU nel procedimento per accertamento tecnico preventivo.
8. Con atto di citazione notificato il 20.11.2020 ha proposto Parte_1 appello avverso la predetta sentenza, chiedendone la parziale riforma con l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe.
9. Si sono costituiti il e l Controparte_1 Controparte_2
che hanno chiesto il rigetto del gravame.
[...]
10. Indi, sostituita l'udienza del 3 aprile 2024 con il deposito delle note ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., le parti hanno depositato le note contenenti le conclusioni e il
Collegio ha assunto la causa in deliberazione con l'assegnazione dei termini di rito per il deposito degli scritti difensivi conclusionali.
11. Con il primo motivo di gravame l'appellante si duole che il primo giudice abbia dichiarato inammissibile, perché tardiva, la domanda di risarcimento dei danni derivati alle colture.
12. Deduce, in proposito, che erroneamente il Giudice l'ha ritenuta tardiva sul rilievo che al consulente nel procedimento per accertamento tecnico preventivo era stato conferito l'incarico soltanto di quantificare le spese necessarie al ripristino dell'invaso e che la domanda di risarcimento alle colture era stata avanzata per la prima volta con la memoria ex art. 183 n. 2, c.p.c. Ha dedotto, di contro, che nel procedimento per ATP era stato esteso il mandato al CTU proprio con riferimento ai danni derivati alle colture “dal 2014 ad oggi” e che egli aveva depositato con la memoria ex art. 183 n. 2, c.p.c. una relazione di parte ove venivano quantificati i danni anche per gli anni 2016 e 2017, sulla base della consulenza d'ufficio.
13. Con il secondo motivo di appello, il lamenta l'errata applicazione Pt_1 dell'art.2045 c.c. al caso di specie, nonché l'errata quantificazione dell'indennizzo.
14. In dettaglio, rileva che la causa di giustificazione in questione trova applicazione solo nelle ipotesi di pericolo attuale di un danno grave alla persona,
Pag. 4 di 9 laddove nel caso in esame gli incendi si erano sviluppati in aperta campagna. Rileva, poi, che l'indennizzo deve essere tale da assicurare un'equa riparazione e da ripristinare le potenzialità del danneggiato, mentre nel caso di specie l'indennizzo riconosciuto non consente nemmeno l'acquisto dei materiali necessari al ripristino.
15. Con il terzo motivo ha lamentato l'omessa quantificazione dell'indennizzo con riferimento ai danni derivati alle colture e l'errata indicazione della decorrenza degli interessi dalla sentenza, anziché dalla domanda giudiziale.
16. I motivi, da esaminarsi congiuntamente per la loro stretta connessione, sono fondati nei limiti di cui appresso.
17. Va osservato, preliminarmente, che perché sia ravvisabile lo stato di necessità, previsto dall'art. 2045 c.c., come causa di esclusione della responsabilità civile, è richiesta la sussistenza della necessità di salvare sè od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona. La norma implica che un soggetto si venga a trovare fortuitamente, a prescindere dalla sua volontà e dalla sua possibilità di esercitare un controllo sulla situazione in atto, in questa imprevista ed imprevedibile situazione, all'interno della quale soltanto si giustifica il compimento da parte sua di scelte, altrimenti sanzionate dai canoni della responsabilità civile, purchè finalizzate alla necessità di salvare sè od altri dalla imprevista e imprevedibile situazione di pericolo.
L'elemento della imprevedibilità è dunque strettamente connaturato al sorgere della causa di giustificazione, dovendo altrimenti una situazione di pericolo esser affrontata e risolta nei modi ordinari senza richiedere o giustificare un intervento da parte di un soggetto che sia al contempo lesivo di altri diritti.
18. Nella fattispecie non appare dubitabile che ricorra tale ipotesi, considerato che costituisce fatto notorio la possibilità di danni alle persone nel caso di incendi propagatisi senza controllo, conseguentemente, sussiste la causa di esclusione della responsabilità invocata dalla difesa erariale.
19. Tanto chiarito, va rilevato che il ha chiesto, con l'atto introduttivo del Pt_1 giudizio di primo grado, la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni “così come quantificati con accertamento tecnico preventivo” e in quella sede ha allegato sia la perizia del 9 settembre 2015, sia l'integrazione del 27 novembre 2015.
Pag. 5 di 9 20. Nella prima, il CTU nominato ha quantificato le spese necessarie per il ripristino dell'invaso artificiale in € 64.173,00, nella seconda (doc. 4 fascicolo di primo grado il consulente ha risposto al quesito integrativo di: "accertare i danni Pt_1 consequenziali al mancato utilizzo dell'invaso a partire dall'agosto 2014 ad ora".
21. Ciò significa che il avendo richiesto il risarcimento dei danni come Pt_1
quantificati nell'accertamento tecnico preventivo, ha chiesto anche il risarcimento dei danni derivati alle colture.
22. Tuttavia, ciò vale soltanto per gli anni 2014 e 2015 (avendo, appunto, il CTU esaminato solo questi due anni).
23. Da tanto consegue che la domanda di risarcimento del danno alle colture va dichiarata ammissibile limitatamente agli anni 2014 e 2015 dovendosi, viceversa, concordare con il primo giudice sulla tardività della domanda per gli anni 2016 e
2017, perché avanzata solo con le memorie ex art. 183, n. 2, c.p.c.
24. Precisata la domanda di risarcimento dei danni derivati alle colture (rectius indennizzo) nei termini appena esposti, va subito rilevato che la stessa è solo parzialmente fondata.
25. Difatti, il pregiudizio causato dal mancato utilizzo dell'invaso va limitato al solo anno 2014, poiché per il 2015 (così come per gli anni successivi) - come anche evidenziato dal primo Giudice - il avrebbe potuto provvedere al ripristino Pt_1 della copertura dell'invaso, e ciò in applicazione del più generale principio di cui all'art. 1227, comma 2, c.c. che esclude la risarcibilità per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
26. Ed ancora, va ulteriormente precisato che per l'anno 2014 non può riconoscersi l'indennizzo per la mancata produzione del mais, posto che dalla relazione di consulenza tecnica emerge che il mais non è stato nemmeno piantato nell'anno 2014; ciò significa che la mancata produzione del prodotto è frutto di una libera scelta del e non può imputarsi al mancato utilizzo dell'invaso. Pt_1
27. Come accennato, il si duole altresì dell'errata quantificazione Pt_1
dell'indennizzo liquidato dal Giudice di prime cure, ritenendo che lo stesso non costituisca un'equa riparazione del pregiudizio.
Pag. 6 di 9 28. Costituisce principio ormai consolidato quello secondo cui l'indennità riconosciuta al danneggiato ha una funzione surrogatoria o integratrice avendo lo scopo di assicurare un'equa riparazione, il cui ammontare è rimesso al giudizio equitativo del giudice (così Cass. civ. n.23275/2010).
29. Ciò precisato, va rilevato che, come accennato, il lamenta che Pt_1
l'indennità liquidata dal primo giudice non costituisca un'equa riparazione non essendo sufficiente a coprire i costi per il ripristino dell'invaso.
30. La doglianza deve essere accolta poiché, sebbene il pregiudizio arrecato al sia da considerarsi avvenuto in presenza di una causa di giustificazione, Pt_1
tuttavia ciò non osta al riconoscimento di un'indennità che copra i costi per il ripristino dello status quo ante, sulla base di un giudizio equitativo.
31. Nella specie, come detto, il consulente tecnico nominato nel procedimento per
ATP ha quantificato in € 64.173,00 le somme necessario al ripristino del rivestimento dell'invaso. A tale somma il consulente è giunto dopo aver eseguito il sopralluogo, le necessarie misurazioni, individuato i materiali necessari e i relativi costi, sia sulla base del prezziario regionale, sia del listino prezzi della ditta produttrice dei materiali.
32. Non pare, pertanto, condivisibile la decurtazione della metà operata dal primo
Giudice, risultando essa eccessivamente penalizzante, dovendosi, invece, riconoscere a titolo di indennità la somma, così come quantificata dal consulente, per il ripristino dell'invaso.
33. A detta somma occorre aggiungere anche, come sopra detto, l'indennità per il pregiudizio subito dalle colture (con esclusione dell'insilato di mais) nell'anno 2014 e che va quantificata, secondo i calcoli del CTU – che qui si condividono in quanto privi di vizi logici e non oggetto di alcuna contestazione - in € 17.820,00 (così determinata: agrumeto € 6.000-18% per spese di trasporto=€ 4.920; ficodindieto € 15.732,69-18% per spese di trasporto=€ 12.900).
34. In definitiva, all'odierno appellante deve essere riconosciuta un'indennità complessiva di € 81.993,00.
35. Priva di pregio è, invece, la censura in merito alla decorrenza degli interessi, in quanto il primo Giudice, dopo aver determinato l'indennità – in conformità al
Pag. 7 di 9 costante orientamento della giurisprudenza di legittimità condiviso anche da questa
Corte - ha ritenuto che spettassero gli interessi compensativi da calcolarsi, secondo quanto indicato dalle Sezioni Unite con la sentenza 1712/1995, sulla somma via via rivalutata (di anno in anno) dalla data del danno alla sentenza, cui aggiungere gli interessi legali dalla sentenza al saldo.
36. Ne consegue che la medesima operazione deve essere eseguita anche per la maggiore indennità liquidata da questa Corte, giungendosi per tale via, alla complessiva somma di € 98.227,61.
37. L'appello va, in definitiva, accolto e la sentenza riformata nei limiti di quanto sopra indicato.
38. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al DM 55/2014, come successivamente modificato.
P.Q.M.
La Corte, uditi i procuratori delle parti,
- Accoglie l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Palermo n. 1391/2020 pubblicata il 6 maggio 2020, proposto da nei confronti di Parte_1
ed Controparte_1
il con atto di citazione notificato il Controparte_2
20.11.2020,
- e, per l'effetto, condanna il Controparte_1
ed il , in solido tra
[...] Controparte_2 loro, al pagamento della somma di € 98.227,61, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo.
- Condanna il Controparte_3
al pagamento delle spese
[...]
di lite che si liquidano in € 3.500,00, oltre rimborso forfetario spese generali al
15%, iva e cpa come per legge.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della
Corte di Appello del 21 ottobre 2024
Il Consigliere est.
Ivana Francesca Mancuso
Pag. 8 di 9 Il Presidente
Giovanni D'Antoni
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere relatore Ivana Francesca Mancuso, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29.12.2009, n. 193, conv. con modd. dalla L. 22.2.2010 n. 24, e del Decreto Legislativo 7.3.2005, n. 82, e succ. modd. e intt., e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21.2.2011. n. 44, così come modificato dal decreto del Ministro della Giustizia 29.12.2023 n. 157.
Pag. 9 di 9