Art. 1. 1. Al fine di prevenire l'insorgere e la diffusione dell'epatite virale B, la vaccinazione contro tale malattia e' obbligatoria per tutti i nuovi nati nel primo anno di vita.
2. Limitatamente ai dodici anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la vaccinazione e' obbligatoria anche per tutti i soggetti nel corso del dodicesimo anno di eta'.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' statto redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
2. Limitatamente ai dodici anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, la vaccinazione e' obbligatoria anche per tutti i soggetti nel corso del dodicesimo anno di eta'.
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' statto redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.
Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.