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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 17/07/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Gabriella Lupoli presidente dott.ssa Claudia De Santi giudice relatore dott.ssa Giulia Orefice giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 620 del 2024 R.G.V.G. - avente ad oggetto: ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio - pendente tra:
(C.F. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa dall'avv. Giulia D'Agostino ed elettivamente domiciliata come in atti;
e
(C.F. ), rappresentato e difeso CP_1 C.F._2
dall'avv. Cecilia Piccolo ed elettivamente domiciliato come in atti;
-ricorrenti-
Pubblico Ministero in sede interventore ex lege
Conclusioni: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8 novembre 2024, i ricorrenti hanno adito congiuntamente l'intestato Tribunale al fine di ottenere la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato, in data
1 24 giugno 2000, a OS RO (VV) e hanno dedotto che dalla loro unione sono nati due figli: in data 18 novembre 2000, e Persona_1
in data 25 marzo 2007. Persona_2
Gli atti del giudizio sono stati regolarmente comunicati al Pubblico Ministero in sede.
Le parti hanno rinunciato alla comparizione personale e hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con note scritte depositate, ex art. 127 ter c.p.c., nel rispetto del termine assegnato, i difensori delle parti hanno insistito nell'accoglimento della domanda.
Nel merito
La domanda è fondata e, pertanto, va accolta.
Nella specie, si è infatti realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74, in quanto: 1) sono decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale di Vibo Valentia nell'ambito del procedimento n.
952 del 2010 R.G., avente ad oggetto la separazione dei coniugi, conclusosi con decreto di omologa del 22 luglio 2010 (cron. n. 7274 del 2010); 2) è perdurata la separazione che, in mancanza di eccezione, deve presumersi ininterrotta.
I coniugi hanno chiesto la conferma delle condizioni di separazione e hanno concordato le seguenti modifiche: “
1. RAPPORTI TRA I CONIUGI I coniugi
e riconoscendo il venir meno Parte_1 CP_1
dell'affectio maritalis e l'impossibilità al ricongiungimento familiare:
a) Accettano di vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto e con
l'obbligo di comunicare eventuali mutamenti di residenza e domicilio;
2. DISPOSIZIONI SUI FIGLI b) I genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale congiuntamente sul figlio minore , con Persona_2
riconoscimento dell'esercizio separato sulle questioni di ordinaria 2 amministrazione inerenti …minore. c) In merito al diritto di visita relativo ai figli, stante la maggiore età di , per essa non sono prevedibili tempi Per_1
di visita, ma le parti concordano che anche , cha ha 17 anni Persona_2
compiuti, sia libero di autodeterminarsi nella scelta dei tempi di frequentazione con il padre;
d) Le parti confermano la misura di € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, aggiornata secondo gli indici Istat- Foi che il sig. verserà CP_1
entro il giorno cinque di ogni mese sul conto corrente intestato alla sig.ra
; e) Le spese straordinarie saranno a carico di entrambi i coniugi Pt_1
nella misura del 50% ciascuno, come da protocollo siglato in data
15/06/2023 tra il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vibo
Valentia, il Presidente del Tribunale di Vibo Valentia ed il Presidente del Coa di Vibo Valentia;
f) L'assegno Unico sarà percepito interamente dalla sig.ra
; g) I coniugi dichiarano di non aver più nulla a Parte_1
pretendere l'uno dall'altro avendo regolato ogni altro rapporto già in sede di separazione e di non avere altri rapporti pendenti;
h) Le parti si esonerano reciprocamente dalla produzione della documentazione reddituale e dalla redazione del piano genitoriale stante il consenso raggiunto ed alla luce dell'età del figlio minore ”. Persona_2
Tali condizioni non appaiono essere in contrasto con norme imperative e con gli interessi della prole. Con la precisazione che, stante la maggiore età di
, intervenuta nelle more del giudizio, rispetto allo stesso Persona_2
non potranno operare gli accordi di cui al punto b.
Avuto riguardo alla natura della controversia e all'esito della stessa, ricorrono i presupposti per compensare integralmente le spese del giudizio tra le parti
(per come richiesto dalle stesse).
P.Q.M.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nell'ambito del procedimento n. 640 del 2024 R.G.V.G., così 3 provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato a OS RO (VV), in data 24 giugno 2000, tra
[...]
e sopra generalizzati, alle condizioni Parte_1 CP_1
concordate e riportate in parte motiva;
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria, dopo il passaggio in giudicato, in copia autentica, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OS RO (VV) per le annotazioni di cui al
D.P.R. n. 396 del 2000 (atto trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n. 4, parte II, serie A, anno 2000),
c) compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Vibo Valentia nella camera di consiglio del 14 luglio 2025
Il giudice estensore Il presidente dott.ssa Claudia De Santi dott.ssa Gabriella Lupoli
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