Sentenza 25 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/06/2025, n. 6423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 6423 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. 16370/2020 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Angela Arena, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 16370/2020 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: ); Parte_1 C.F._1 Pt_2
(c.f.: ) e (c.f.:
[...] C.F._2 Parte_3 C.F._3
elett.te dom.ti in Napoli, alla Via Toledo n.282, presso lo studio degli Avv.ti
NAPPI SEVERINO (c.f.: ; pec: C.F._4 [...]
e PERCUOCO FRANCESCO (c.f.: Email_1 [...]
; pec: , dai quali sono rappr.ti e difesi in vir- C.F._5 Email_2
tù di procura a margine dell'atto di citazione
ATTORI
E
(c.f.: Controparte_1
), in persona dell'amm.re p.t., Avv.to Laura Cavotti, elett.te dom.ta P.IVA_1
in Napoli, alla Via Santa Teresa degli Scalzi n.118, presso lo studio dell'Avv.
ACCARDO LUCIANO (C.F. ; p.e.c.: CodiceFiscale_6 [...]
, che la rappresenta e difende in virtù di procura Email_3
in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
1
c.f.: ), Controparte_2 P.IVA_2
in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Napoli, alla Via del Par- co Margherita n.23, presso lo studio dell'Avv. TUNDO ANTONIO (c.f.:
; pec: C.F._7 Email_4
che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti
CHIAMATA IN CAUSA
NONCHÉ in persona Controparte_3
del socio accomandatario (C.F. n° CP_3 C.F._8
, elett.te dom.to in Napoli, alla Via Antonino d'Antona n° 6, presso
[...]
lo studio dell'avv. Marcello Capocci (C.F. pec: CodiceFiscale_9
che lo rapp.ta e difende in virtù di procura Email_5
NONCHÉ
(c.f.: ), elett.te dom.to in Napoli, CP_4 C.F._10
alla Piazza Bovio n.14, presso lo studio dell'Avv. BILLI MASSIMO, rapp.to e difeso dall'Avv. CAPODILUPO GIUSEPPINA (C.F: C.F._11
p.e.c.: , in virtù di procura in calce all'atto di Email_6
costituzione e risposta
CHIAMATO IN CAUSA
OGGETTO: RISARCIMENTO DEL DANNO EX ART. 2051 C.C.
CONCLUSIONI: come da verbale del 20.6.25 .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato , Parte_1 [...]
e convenivano in giudizio il Pt_2 Parte_3 Controparte_5
[...
[...] [...]
, in persona dell'amministratore pro tempore, al fine di ottenerne la
[...]
condanna al risarcimento dei danni patrimoniali, e non patrimoniali, patiti in oc-
casione del fenomeno infiltrativo verificatosi a partire dal 2017 che ha interessato gli immobili di proprietà attorea.
A sostegno dell'azione, gli attori deducevano: che Parte_1
e , comproprietarie delle unità immobiliari site in Napoli alla Via CP_6
Santa Teresa degli Scalzi n.118,B- quinto piano int. 38 e sesto piano, int. 38/bis,
proponevano ricorso per danno temuto a causa della situazione di pericolo deri-
vante dai fenomeni infiltrativi provenienti dalla muratura e dalla copertura con-
dominiale che interessava la loro proprietà per ottenere la condanna del Condo-
minio all'esecuzione delle opere necessarie Controparte_1
ad eliminare le cause infiltrative, riservandosi il diritto di agire per il risarcimento dei danni in giudizio di merito;
che il procedimento cautelare recante n.r.g.
7605/2018 si concludeva con ordinanza del 5/10/2018 del Tribunale di Napoli, in persona del Dott. con la quale l'ente di gestione veniva condannato CP_7
all'esecuzione delle opere così come individuate nella ctu espletata dall'ing.
[...]
che, medio tempore, decedeva la sig.ra e le succe- Persona_1 CP_6
devano gli odierni attori;
che, il Condominio, sebbene abbia incaricato l'impresa edile di dell'esecuzione delle predette opere, Controparte_3 CP_3
“effettuava unicamente pochi sommari rappezzi difformi da quanto indicato dal
ctu in sede di cautela” così come constatato, a seguito di sopralluogo tenutosi in data 30.09.2019, dal consulente tecnico di parte, Arch. il Persona_2
quale rilevava “l'incompletezza dei lavori e l'omissione totale degli interventi
necessari del rifacimento del cantonale e della pluviale”; che, posta la mancata ottemperanza del provvedimento cautelare, i proprietari dell'immobile attoreo
3
avanzavano ricorso ex art. 669duodecies c.p.c. allo scopo di ottenerne l'esecuzione coattiva;
che, i danni perpetrati all'immobile attoreo a seguito dei fenomeni infiltrativi, verificatisi a partire dal 2017, “sono nelle more notevolmen-
te aggravati, per l'effetto del peggioramento dovuto ai sommari ed inadeguati
lavori eseguiti dal ”; che, nel dettaglio, dalle percolazioni erano de- CP_1
rivati danni alla proprietà attorea ed, in particolare, alla camera da letto e al sotto-
tetto del sesto piano (int. 38bis).
Si costituiva, quindi, in giudizio il Controparte_8
, il quale, in via preliminare, eccepiva l'inammissibilità della doman-
[...]
da, per avere gli attori fatto valere analoga pretesa nel procedimento ex art. 669duodecies. Nel merito, poi, chiedeva il rigetto della domanda, poiché infon-
data. L'ente di gestione deduceva che i danni lamentati dai dovessero es- Pt_1
sere ascritti all'errata esecuzione dei lavori appaltati dalla compagine assemblea-
re in favore della e, pertanto, ne chiedeva Controparte_3
ed otteneva la chiamata in giudizio. Il Condominio convenuto chiedeva ed otte-
neva altresì la chiamata in giudizio della per essere Controparte_2
comunque manlevato.
Si costituiva così in giudizio la compagnia assicurativa la Controparte_9
quale eccepiva la non operatività della polizza invocata ed, in via subordinata,
chiedeva il rigetto delle domande formulate avverso il proprio assicurato, poiché
infondate.
Depositava comparsa di costituzione e risposta altresì la Controparte_3
la quale eccepiva l'infondatezza della chiamata in garanzia formulata dall'ente di gestione, posta la realizzazione delle opere dallo stesso commissionate in con-
formità al progetto redatto dal tecnico incaricato dallo stesso Condominio, ing.
4
eccezion fatta per talune lavorazioni che richiedevano la collabo- CP_4
razione della alla quale, dunque, sarebbe imputabile il mancato espleta- CP_6
mento.
La chiedeva ed otteneva la chiamata in causa del diret- Controparte_3
tore dei lavori, Ing. il quale, in via preliminare eccepiva CP_4
l'inefficacia e nullità della comparsa di costituzione e risposta e del successivo atto di chiamata in causa di terzo della società appaltante, alla luce del combinato disposto degli artt. 167 e 269 c.p.c., nonché ai sensi degli artt. 164 c.p.c. e all'art. 163, comma 3 c.p.c.
Nel corso del giudizio, sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, 6
co, c.p.c. per il deposito delle memorie istruttorie ed è stata disposta una consu-
lenza tecnica d'ufficio.
In via preliminare, va disattesa l'eccezione di infondatezza della domanda attorea, formulata dall'ente di gestione, stante la pendenza di un giudizio ex art. 669duodecies c.p.c..
Ed invero, mentre il rimedio di cui all'art. 669duodecies c.p.c è volto all'esecuzione coattiva dell'ordinanza cautelare emessa a seguito del giudizio dell'art. 1172 c.c. e, dunque, alla condanna del convenuto ad un facere specifico,
rectius alla realizzazione delle opere necessarie all'eliminazione della fonte di pericolo, con il presente giudizio i agiscono per il risarcimento del danno Pt_1
patito dall'immobile di loro proprietà in conseguenza del fenomeno infiltrativo.
Pertanto, tenuto conto delle diverse funzioni assolte dai due rimedi giudi-
ziali, nonché delle diverse situazioni soggettive che con gli stessi si fanno valere,
la domanda oggetto dell'odierno giudizio non risulta essere riconducibile al fe-
nomeno del c.d. frazionamento dell'azione e, dunque, la relativa formulazione
5
non è idonea a configurare un'ipotesi di abuso del processo.
Tanto premesso, la domanda spiegata deve essere correttamente qualifica-
ta come domanda di risarcimento del danno ex art. 2051 c.c., poiché trattasi di danno cagionato dalla cosa di per sé sola considerata, e non già da una attività,
commissiva o omissiva, del convenuto (nel qual caso la domanda CP_1
avrebbe dovuto essere qualificata quale domanda ex art. 2043 c.c.).
Per costante insegnamento della Suprema Corte, in tema di responsabilità
civile per i danni cagionati da cose in custodia, la fattispecie di cui all'art. 2051
cod. civ. individua un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del rapporto di custodia tra il responsabi-
le e la cosa pericolosa che ha dato luogo all'evento lesivo. Il bene può essere considerato pericoloso anche quando la sua pericolosità derivi non già dalla sua intrinseca natura, bensì “per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancor-
ché provocato da elementi esterni” e, quindi, per effetto della combinazione del bene con tale elemento esterno (cfr Cass. civ., sent. n. 25243 del 29.11.2006),
purché tale elemento non comporti una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa, in alcun modo ipotizzabile dal custode e, quindi, tale da in-
tegrare il fortuito (cfr Cass. civ., sent. n. 4495 del 24.02.2011; Cass. civ., ord. n.
6703 del 19.03.2018; Cass. civ., ord. n. 16295 del 18.06.2019; Cass. civ. ord. n.
6826 del 11.03.2021). La responsabilità del custode si configura pertanto come responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'accoglimento della domanda fondata sul disposto dell'art. 2051 c.c. la prova di un nesso causale fra la cosa in custodia ed il danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la colpa del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, di talché il caso fortuito idoneo ad integrare prova liberatoria dalla responsabilità del custode non attiene ad un
6
comportamento del soggetto responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, il quale deve risultare cagionato da un fattore esterno, avente i caratteri della im-
prevedibilità ed inevitabilità, che potrebbe essere costituito da un comportamento colposo del medesimo danneggiato (cfr, fra le altre, Cass. civ., sent. n. 20359 del
21.10.2005; Cass. civ., sent. n. 20317 del 20.10.2005; Cass. civ., sent. n. 15384
del 06.07.2006).
Alla stregua dei principi esposti deve ritenersi che, sulla base delle rispet-
tive deduzioni delle parti e della documentazione prodotta in giudizio, sia stata raggiunta la prova della responsabilità del nella verificazione dei CP_1
danni subiti dall'immobile di proprietà e, dunque, che la domanda attorea Pt_1
meriti accoglimento, ancorché parziale, per i motivi che seguono.
Infatti, all' esito dell'espletata c.t.u., è provata sia l'esistenza del danno –
sia pure in misura ridotta rispetto a quella costituente oggetto di domanda - sia il nesso causale con le cose rientranti nell'ambito della custodia dell'ente convenu-
to.
Stando alla relazione depositata dall'ausiliario del giudice, Ing. Per_3
sebbene sia stata accertata la cessazione dei fenomeni infiltrativi da cui
[...]
originava il contenzioso tra le parti, è stato possibile riscontrare la persistenza dei danni riportati dall'immobile attoreo in occasione del fenomeno infiltrativo ori-
ginato nel 2017 e, più precisamente, il ctu è ha accertato “esistente-il- nesso
eziologico tra i danni già a suo tempo rinvenuti nell'unità immobiliare di pro-
prietà attorea e il precedente stato di manutenzione delle parti comuni del fab-
bricato ossia delle murature esterne, della copertura dei sottotetti e del canale di
raccolta acque piovane perimetrale”.
Nell'individuazione delle cause specifiche, essendo intervenuto un parzia-
7
le mutamento delle parti comuni dell'edificio, in esecuzione dell'ordinanza cau-
telare, il ctu nominato, “ha dovuto necessariamente rifarsi a quanto precedente-
mente verificato”.
Ebbene, stando alla ricostruzione dell'ausiliario, i danni cagionati ai locali siti al 5° piano e, cioè, l'ambiente bagno, il salone, nonché una delle camere da letto, sono casualmente riconducibili alla “condizione di degrado delle murature
esterne del fabbricato”, mentre “tutte le tracce infiltrative rilevate nell'unità im-
mobiliare sita al sesto livello” sono eziologicamente correlate alla “pessima con-
dizione della copertura dei sottotetti e l'evidente condizione di degrado del cana-
le di raccolta acque piovane perimetrale con crescita spontanea di vegetazione
al suo interno” (cfr. pp.
8-9 elaborato depositato il 22.05.2023).
Quanto alle percolazioni interessanti il locale adibito a camera da letto sito al 5°piano, l'Ing. ha precisato che le stesse sono comunque “in gran par- Per_1
te addebitabili, alla pessima condizione della muratura esterna, del relativo ar-
chitrave e alla mancanza dell'abachino di protezione ed in minima parte ad una
non “perfetta” posa in opera dell'infisso” e, più precisamente, “nella misura del
80% a carico della pessima condizione manutentiva della muratura esterna e re-
lativo architrave e 20% a carico della posa in opera dell'infisso” (cfr. p.9 elabo-
rato depositato il 22.05.2023).
Pertanto, la responsabilità dei danni riportati all'immobile attoreo è ascri-
vibile in toto al convenuto , quale custode ex art. 2051 c.c. della mu- CP_1
ratura esterna, del relativo architrave e alla mancanza dell'abachino (beni che per la funzione assolta rientrano tra quelli di uso comune ex art. 1117 c.c.).
Il , quale proprietario-custode del bene in oggetto, non ha, in- CP_1
vece, a sua volta fornito, secondo i principi sopra richiamati, la prova liberatoria
8
della ricorrenza del «caso fortuito».
Invero, sebbene l'ente di gestione convenuto abbia imputato i danni ca-
gionati alla proprietà attorea all'errata esecuzione dei lavori di manutenzione ap-
paltati, con il deliberato assembleare del 05/11/2018, alla Controparte_3
di tale circostanza non può ritenersi raggiunta la prova idonea.
Infatti, sebbene il ctu, alle pagine 13,14, 20 e 22 della relazione deposita-
ta, abbia accertato la mancata esecuzione a regola d'arte di talune opere appaltate
Contr alla , deve comunque ritenersi che la responsabilità dei danni patiti ed ac-
certati da parte attrice permanga in capo all'ente di gestione ex art. 2051 c.c.
Difatti, nel caso di specie, i fenomeni infiltrativi sono da ricondurre al di-
namismo intrinseco delle rebus condominiali e non all'errata esecuzione delle opere commissionate dall'ente di gestione alla posto che dalla Controparte_3
condotta inadempiente della società appaltatrice non è dipeso un aggravio dei danni registrati dall'immobile . Pt_1
Non può dunque riconoscersi all'inesatto adempimento della prestazione oggetto di contratto di appalto un ruolo casuale tale da interrompere il nesso ezio-
logico tra le anomalie delle cose in custodia dell'ente di gestione ed i danni patiti dall'immobile attoreo, di tal che la condotta del direttore dei lavori non può ele-
varsi a “caso fortuito”, sub specie di condotta del terzo e, quindi, idonea ad escludere la responsabilità oggettiva del convenuto. CP_1
Ai fini dell'accertamento dell'an debeatur è opportuno altresì precisare che dalla documentazione in atti, è emerso che la , madre degli odierni at- CP_6
tori, e all'epoca dei fatti detentrice dell'immobile danneggiato, ha negato in più
occasioni l'accesso all'immobile per la realizzazione delle “opere di risanamento
della putrella/piattabanda del vano finestra e degli intonaci circostanti, nonché
9
la mensola frangi acqua in ardesia, con l'impiego di andito a sbalzo” (cfr. alle-
Contr gati c) e d) della produzione della terza chiamata ).
Siffatta condotta ostativa tenuta dalla , sebbene sia, in astratto, ri- CP_6
conducibile ad una violazione del generale obbligo di collaborazione sancito dall'art. 843c.c., essendo collocabile in un arco temporale successivo all'insorgenza del danno, ed in mancanza della prova di un aggravio dei danni patiti dall'immobile a seguito del mancato, poiché ostacolato, intervento manu-
tentivo de quo, non può ritenersi incidente sul diritto al risarcimento del danno patito che, dunque, resta riconducibile all'esclusiva responsabilità dell'ente di ge-
stione, per la negligente custodia delle parti comuni dell'edificio.
Deve perciò ritenersi che, in ragione dell'istruttoria espletata e sulla scorta di quanto affermato dal tecnico nominato dal Tribunale, parte attrice abbia assol-
to all'onere probatorio su di essa incombente circa la sussistenza del nesso causa-
le tra l'evento dannoso (infiltrazioni) e le anomalie delle rebus in custodia del
. CP_1
Venendo ora alla quantificazione dei danni arrecati alla proprietà Pt_1
dal fenomeno infiltrativo lamentato ed accertato, gli stessi possono essere liqui-
dati, sulla scorta dell'importo stimato dal CTU, in euro 11.302,30, a seguito di una decurtazione del 15% effettuata allo scopo di “tenere in debita considerazio-
ne l'incidenza del degrado ed uso degli ambienti danneggiati al fine di non de-
terminare un indebito arricchimento del danneggiato”.
Le somme così delineate sono debito di valore e, pertanto, gli importi vanno attualizzati, in modo da liquidare una quantità di valuta che, in termini monetari attuali, esprima la quantità di ricchezza rappresentata dal valore mone-
tario riferito all'attualità.
10
Pertanto, la somma indicata in euro 11.302,30, oltre IVA, riferita al
22.05.2023 (data di deposito della relazione), va rivalutata, sulla base degli indici ISTAT, sino al momento della presente decisione in considerazione della diminuzione del potere di acquisto della moneta pari, cioè, ad euro
11.517,04.
Su tale importo deve essere riconosciuta l'I.V.A., nella misura di legge,
ove corrisposta.
Poiché il risarcimento da riconoscere agli attori, pari a complessivi euro
11.517,04 è espresso all'attualità, appare necessario, ai fini della liquidazione del cd. danno da ritardato conseguimento delle somme dovute a ristoro, riportare le somme sopraindicate alla data dell'evento dannoso, al fine di conteggiare corret-
tamente gli interessi, che secondo l'insegnamento della Suprema Corte (Cass.
S.U. 1712/95) debbono calcolarsi dal giorno dell'insorto credito nella sua origina-
ria consistenza e via via sulla somma che progressivamente si incrementa per ef-
fetto della rivalutazione.
È, pertanto, necessaria una devalutazione nominale dei predetti importi,
rapportandoli all'equivalente della data di insorgenza del danno (2017) per poi procedere alla rivalutazione, applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione, con cadenza mensile alla stre-
gua della mensile variazione degli indici ISTAT, mentre i corrispondenti interes-
si, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'e-
poca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
La somma sulla quale calcolare la rivalutazione e gli interessi è, quindi, quella risultante dalla devalutazione di euro 11.517,04, al momento dell'insorgere del fenomeno infiltrativo (2017), pari ad € 9.581,56.
11
Su tale somma vanno calcolate la rivalutazione e gli interessi, sulla somma rivalutata anno per anno, dal 2017 all'attualità.
Sulla somma di € 11.517,04, vanno invece calcolati gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino all'effettivo soddisfo.
Per quel che concerne i danni di natura non patrimoniale dovuti all'insalubrità degli ambienti ed alla diminuita capacità di godimento del bene, si osserva che, sebbene la più recente giurisprudenza della Suprema Corte abbia ri-
conosciuto la risarcibilità del danno non patrimoniale per lesione di diritti costi-
tuzionali diversi dalla salute, a fronte di fatti lesivi dei diritti dominicali (cfr Cass.
civ., SS.UU., sent. n. 2611 del 01.02.2017, secondo cui “l'assenza di un danno
biologico documentato non osta al risarcimento del danno non patrimoniale
conseguente ad immissioni illecite, allorché siano stati lesi il diritto al normale
svolgimento della vita familiare all'interno della propria abitazione ed il diritto
alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, quali
diritti costituzionalmente garantiti, nonché tutelati dall'art. 8 della Convenzione
europea dei diritti dell'uomo, la prova del cui pregiudizio può essere fornita an-
che con presunzioni”; in termini Cass. civ., ord. n. 10861 del 07.05.2018), nel ca-
so di specie non è stata fornita prova di un danno risarcibile di tal fatta, eccedente il mero disagio dato dalla presenza dei danni da umidità.
Va escluso, inoltre, che il danno subito possa ritenersi in re ipsa, giacché
costituisce principio affermato quello secondo il quale, nel nostro ordinamento,
nessun risarcimento di un danno non patrimoniale possa mai essere esigibile se dalla lesione del diritto o dell'interesse non sia derivato un concreto pregiudizio,
da allegare e provare in maniera specifica e circostanziata (cfr, da ultimo, Cass.
civ., ord. n. 28742 del 09.11.2018).
12
Il danno in senso giuridico, infatti, non può dirsi esistente solo perché sia stato vulnerato un diritto, giacché la lesione del diritto è solo il presupposto del danno, costituente una conseguenza della lesione, la quale va provata anche solo con l'allegazione e prova di indici presuntivi sufficientemente gravi, precisi e concordanti che, nella specie, non sono stati né allegati, né tantomeno provati.
Così come non appare essere stata provata un'effettiva limitazione nel godimento del bene da parte degli attori.
In conclusione, la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale e da stress per il disagevole godimento del bene deve essere rigettata.
Da ultimo occorre esaminare la domanda di manleva proposta dall'ente di gestione nei confronti della Controparte_2
Risulta essere meritevole di accoglimento l'eccezione sollevata dalla compagnia assicurativa di inoperatività della polizza per essere l'evento di danno antecedente alla stipula del contratto di assicurazione, posto che il fenomeno in-
filtrativo insorgeva a far data dal 2017 ed il contratto si perfezionava solo in data
11.02.2020, di tal che, in difetto di una clausola di retrodatazione apposta al con-
tratto stesso, trova applicazione la disciplina generale in materia di contratti assi-
curativi di cui all'art.1917 c.c.
Sulla scorta del principio della ragione più liquida, ogni altra questione è
da ritenersi assorbita.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositi-
vo.
Le spese della consulenza d'ufficio si pongono definitamente a carico esclusivo del convenuto per la regola della soccombenza. CP_1
P.Q.M.
13
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
- in parziale accoglimento delle domande proposte da parte attrice, di-
chiara la responsabilità del Controparte_1
nella causazione dei danni da infiltrazioni di cui in motivazione;
[...]
- condanna il Controparte_8
, in persona dell'amministratore p.t, al pagamento in favore di
[...] Pt_2
, a titolo di risar-
[...] Parte_4
cimento del danno, della somma di Euro 11.517,04 (undicimilacinquecentodi- ciassette/04), oltre IVA se corrisposta, come per legge, ed interessi compensativi dal giorno dell'illecito al giorno della sentenza sulla somma via via rivalutata,
nonché gli interessi legali dal giorno della pubblicazione della presente sentenza al giorno dell'effettivo soddisfo;
- rigetta tutte le altre domande;
- condanna il Controparte_8
in persona dell'amministratore p.t., alla refusione delle spese di lite in favore di parte attrice, che liquida nell'importo di euro 3.809 (tremilaottocentonove/00) ol-
tre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA, con at-
tribuzione ai difensori di parte attrice, Avv.ti NAPPI SEVERINO e PERCUO-
CO FRANCESCO, dichiaratisi anticipatari;
-condanna il Controparte_8
in persona dell'amministratore p.t., alla refusione delle spese di lite in favore del terzo da lui chiamato in giudizio, che liquida Controparte_3
nell'importo di euro 3.809 (tremilaottocentonove/00) oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA, con distrazione in favore
14
dell'Avv. Marcello Capocci, dichiaratosi anticipatario;
-condanna il Controparte_8
in persona dell'amministratore p.t., alla refusione delle spese di lite in favore del terzo da lui chiamato in giudizio , che liqui- Controparte_2
da nell'importo di euro 3.809 (tremilaottocentonove/00) oltre al 15% per rimbor-
so forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA;
-condanna il Controparte_8
in persona dell'amministratore p.t., alla refusione delle spese di lite in favore del terzo chiamato in giudizio, , che liquida nell'importo di euro CP_4
3.809 (tremilaottocentonove/00) oltre al 15% per rimborso forfettario per spese generali ed oltre IVA e CPA;
- Pone definitivamente le spese di consulenza tecnica, liquidate come da separato decreto, a carico del Controparte_8
.
[...]
Napoli 25.6.25 .
Il Giudice
Dott.ssa Angela Arena
15