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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 25/09/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2947/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2947/2020
PROMOSSA DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Parte_1 C.F._1
Altamura, presso il cui studio in Taranto, alla via Lungomare Vittorio Emanuele III, n. 29, è elettivamente domiciliato parte opponente
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, COroparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Testa domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Carrà in Lecce alla via XXV Luglio, 2/B parte opposta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 25.09.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio trae origine dall'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 686/2020, notificatogli il 06.07.2020, con cui il Tribunale di Brindisi, su ricorso di dichiaratosi creditore dell'importo indicato nella COroparte_1 fattura n. 74071667058961A del 16.02.2015, gli ha ingiunto il pagamento di € 32.790,67, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda, nonché il pagamento delle spese di lite, liquidate in €
286,00 per esborsi e € 1.305,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Pag. 1 a 7 1.1 Con atto di citazione notificato il 15.09.2020, il ha chiesto la revoca del Pt_1 decreto ingiuntivo opposto, deducendo, preliminarmente, la prescrizione del credito, stante l'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Ha chiesto, poi, in via principale e nel merito, l'accertamento dell'inadempimento contrattuale del CO
, per erroneità e irregolarità nella ricostruzione dei consumi riportati nella fattura nonché per CO non aver provveduto, il stesso, a rilevare periodicamente i consumi effettivi nel periodo contestato, in conformità alle delibere di settore;
in via subordinata, la riduzione del quantum dovuto, previo accertamento tecnico d'ufficio atto a rilevare l'importo effettivamente dovuto, vinte le spese di lite.
2. si è costituito in giudizio con comparsa depositata il COroparte_1
11.01.2021, eccependo, anzitutto, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione atteso che dopo l'invio del sollecito di pagamento, inoltrato in data 31.01.2017, il ED ha inoltrato riscontro così interrompendo la prescrizione.
Nel merito, dopo una breve ricostruzione dei rapporti intercorrenti con E-Distribuzione, effettiva proprietaria della rete elettrica di distribuzione di energia, ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione.
A tal proposito, ha rappresentato che, in data 07.09.2013, i tecnici della E- distribuzione S.p.A., recatisi presso l'utenza “usi diversi” intestata all'odierno opponente, hanno attestato l'allaccio diretto alla rete che ha consentito al di bypassare il misuratore, permettendogli di Pt_1 prelevare energia elettrica, senza che la stessa venisse misurata dal contatore elettrico. Ha aggiunto che delle operazioni è stato redatto verbale, agli atti, sottoscritto dallo stesso , Pt_1 valorizzandone l'efficacia probatoria qualificata, poiché redatto dai tecnici della E-distribuzione CO che, in sede di verifica, assumono la veste di pubblici ufficiali. ha dedotto, altresì, di aver inoltrato al successivamente alla verifica- la tabella recante la ricostruzione analitica dei Pt_1 consumi e di non aver mai ricevuto alcuna contestazione in merito e di aver trasmesso alla competente Procura della Repubblica, la notizia di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p. e all
[...]
comunicazione ai sensi dell'art.53 bis, IV co. D.Lgs.504/95. CP_2
La società, inoltre, ha contestato la fondatezza delle avverse eccezioni circa la violazione della normativa di settore e l'errata ricostruzione dei consumi, osservando che la fattura n.74071667058961° del 16.02.2015 per € 32.790,67 è stata emessa sulla scorta della ricostruzione dei prelievi fraudolenti, nella misura accertata dal Distributore nel periodo intercorrente tra il
09/2008 e il 09/2013, avvalendosi del criterio della “potenza tecnicamente prelevabile”, conforme alla normativa vigente.
Pag. 2 a 7 L'opposta ha concluso, quindi, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto e la condanna del ED al pagamento della somma di € 32.790,67, oltre interessi decorrenti dalla scadenza della fattura al soddisfo, vinte le spese di lite.
3. Rigettata l'istanza di provvisoria esecutività e concessi i termini richiesti di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita, oltre che documentalmente, con l'escussione dei testi e con consulenza tecnica d'ufficio.
3.1 Al termine dell'istruttoria, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, con discussione orale e decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate in atti, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
4. Prima di valutare la fondatezza o meno dell'opposizione, deve esaminarsi l'eccezione di merito di prescrizione sollevata dall'opponente.
Tale eccezione è infondata per le considerazioni, in fatto e in diritto, di seguito esposte.
4.1 È pacifico, invero, che durante la verifica, svolta alla presenza dell'opponente, è stata accertata una manomissione della presa che consentiva prelievi irregolari di energia tramite una derivazione abusiva. La E-Distribuzione ha, quindi, effettuato la ricostruzione dei consumi, attestandone l'incompatibilità con la tipologia contrattuale, per il periodo decorrente dal
07.09.2008 al 07.09.2013, avvalendosi del criterio della potenza tecnicamente prelevabile, previsto CO dalla normativa di settore. Sulla scorta di tali criteri di calcolo, il ha, dunque, emesso e inoltrato al ED la fattura dell'importo di € 32.790,67 e, a fronte dell'insoluto, ha sollecitato il pagamento con diffida del 31.01.2017, in tal modo interrompendo il termine di prescrizione quinquennale eccepita dall'opponente ex art. 2948, n. 4, c.c. CO Va precisato, d'altronde, che tale diffida è stata tempestivamente depositata da sia nel fascicolo monitorio sia all'atto di costituzione nel presente giudizio (v. doc. 1 allegato al deposito dell'11.01.2021), contrariamente a quanto ritenuto da parte opponente.
4.2 Ebbene, mediante l'inoltro del sollecito di pagamento, l'odierna opposta ha certamente interrotto la prescrizione, essendo a ciò sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa che assolve allo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore- chiaramente manifestata- di far valere il proprio diritto (Cass. n.24054/2015). Affinché produca i suoi effetti, non è nemmeno necessario che l'atto interruttivo indichi necessariamente
Pag. 3 a 7 l'importo dovuto o l'intimazione ad adempiere, essendo sufficiente anche la mera richiesta scritta, accompagnata dall'individuazione del debitore (Cass. n.15714/2018). CO Nel caso in esame, unitamente alla raccomandata a.r., il ha prodotto anche la ricevuta di ritorno, debitamente sottoscritta e, in ogni caso, il riscontro alla missiva attesta incontrovertibilmente che il l'avesse ricevuta e ne fosse in possesso. Pt_1
CO 5. Esclusa la prescrizione del diritto di credito azionato da , deve esaminarsi la fondatezza o meno dell'opposizione del . Pt_1
L'opposizione è fondata con esclusivo riferimento al quantum debeatur e in modo assai modesto per le ragioni di seguito esposte.
5.1 Non colgono nel segno, invero, le deduzioni svolte dall'opponente con riferimento al valore del libro giornale e della fattura azionata. CO Con riferimento all'estratto autentico del libro giornale del , nel quale è stata regolarmente riportata la fattura, deve osservarsi che, contrariamente a quanto eccepito dal
ED, tale documento assurge a “prova scritta”, idonea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 634
c.p.c., ad ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo.
L'obbligo di bollatura e vidimazione del libro giornale, invocata dall'opponente, oltre a costituire un presupposto per la sola regolarità della tenuta delle scritture contabili, è stato abrogato dall'articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 che, intervenendo sull'art. 2215 c.c., ha lasciato intonso solo l'obbligo di numerazione delle predette scritture.
Tale riforma ha creato problemi di coordinamento tra l'art. 634, comma 2, c.c., da un alto, il quale prevede l'obbligo di vidimazione e bollatura delle scritture contabili da cui vengono estrapolati gli estratti autentici ai fini della concessione di un decreto ingiuntivo, e l'art. 2215 c.c., dall'altro lato, che, invece, esclude l'obbligo di bollatura e vidimazione per il libro giornale e per quello degli inventari.
A fronte dei contrasti giurisprudenziali e dottrinali si è ritenuto preferibile aderire a quel filone secondo il quale occorre tenere distinto il piano della regolare tenuta delle scritture contabili da quella della loro efficacia probatoria, ragion per cui, ai fini della concessione di un decreto ingiuntivo, la bollatura e la vidimazione sono necessarie solo laddove tale formalità sia ancora dovuta (Trib. Catanzaro, sez. II,24 gennaio 2011).
In ogni caso, nell'estratto prodotto dalla società opposta, il notaio ha attestato che il libro giornale fosse tenuto a norma di legge, e tanto è sufficiente per assurgere a prova scritta, idonea per l'ottenimento del decreto ingiuntivo.
Con riferimento al valore della fattura azionata, deve rilevarsi che, pur essendo documento unilaterale proveniente dal creditore stesso costituente prova idonea solo ai fini
Pag. 4 a 7 dell'emissione del decreto ingiuntivo, per un verso, la fattura per cui è causa non è stata contestata specificamente nel presente giudizio di opposizione, limitandosi l'opponente a contestare genericamente l'importo fatturato e le modalità di calcolo ma non la somministrazione dell'energia e che, per altro verso, trattasi di somministrazione periodica di energia elettrica. Al riguardo, è principio consolidato in giurisprudenza (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23699 del
22/11/2016), quello per cui, in caso di consumi siano registrati mediante un contatore, quest'ultimo, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione e gode, quindi, di una presunzione iuris tantum e superabile con prova contraria, di correttezza (Cass., Sez. VI,
Ordinanza n. 297 del 9/01/2020).
D'altronde, in merito agli esiti dell'accertamento, occorre sottolineare che lo stesso è stato eseguito da personale di un soggetto terzo, esercente un servizio di pubblica utilità, ed estraneo al rapporto contrattuale tra le odierne parti e, inoltre, si è svolto alla presenza dello stesso Pt_1 che ha sottoscritto il verbale, dovendosi pertanto ritenere la veridicità e correttezza di tale accertamento e l'impossibilità per l'opponente di negarlo solo verbalmente, senza offrire alcuna prova concreta contraria. (Trib. Roma, sent. n. 12273/2022 del 02-08-2022)
5.2 Coglie nel segno, invece, la contestazione in ordine al quantum debeatur.
È vero che i tecnici si sono avvalsi del criterio della potenza tecnicamente prelevabile, prevista dalla istruzione operativa n. 53 del 23/08/2012 di Enel distribuzione e della tabella CEI-UNEL
35024, secondo la quale laddove vi sia un allaccio diretto alla rete, volta a bypassare la rilevazione dei consumi, deve adottarsi il metodo della potenza tecnicamente prelevabile, per la loro misurazione.
Tuttavia, è pur vero che, come accertato dal CTU ing. in modo logico, argomentato e Per_1 supportato da riscontri oggettivi, gli stessi hanno calcolato 8KWh in più, diversamente da quanto stabilito nell'istruzione operativa n. 53 del 23.08.2012 nel periodo intercorrente tra il settembre
2008 e il settembre 2013.
L'importo complessivo va, quindi, ricalcolato in € 32.599,33, come stimato adeguatamente dal
CTU.
5.3 Alla stregua di tali considerazioni si deve accogliere l'opposizione, revocare il d.i. e CO condannare a pagare in favore di la somma di € 32.599,33 anziché quella di Parte_1
€ 32.790,67 indicata nel d.i. opposto.
6. Con riferimento, infine, alle spese di lite, queste vanno liquidate tenuto conto che, nel procedimento per ingiunzione, “la fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e
Pag. 5 a 7 alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso, secondo la regola della soccombenza” (in questo senso,
Corte appello Venezia sez. I, 24/01/2020, n. 202, reperibile su www.dejure.it). CO Orbene, l'esito finale dell'odierno giudizio manifesta una sostanziale vittoria di , ancorché ridimensionata nel quantum, e una parziale e limitata fondatezza dell'opposizione spiegata da
, in grado di giustificare una compensazione parziale delle spese di lite a norma dell'art. Pt_1
92, comma 2, c.p.c. Ribadito il criterio di unicità e globalità, la recente pronuncia della Cassazione civile sez. III, 13/09/2022, n. 26922 ha precisato, infatti, che, in rapporto all'esito finale della lite,
“il giudice può però addivenire a una parziale compensazione, eventualmente valutando la fondatezza dei motivi di opposizione, giacché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza”.
Applicando tali coordinate al caso di specie si ritiene di compensare le spese di lite per 1/10, atteso che all'esito complessivo della lite si è accolta sostanzialmente la domanda di pagamento CO proposta da con un modesto ridimensionato limitato al quantum del credito (da € 32.790,67
a € 32.599,33) in ragione dell'opposizione spiegata da , ponendo a carico dell'opponente i Pt_1 residui 9/10.
La liquidazione di tali spese va fatta sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M., l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.001, in considerazione del valore della causa (€ 32.599,33). In ragione di ciò, si devono liquidare le spese del presente giudizio in complessivi € 7.902,00, di cui € 7.616,00 per compensi e € 286,00 per spese borsuali.
6.1 Le spese di CTU, già liquidate con provvedimento del 16.04.2024 in complessivi €
1.650,67, oltre IVA e CAP, vanno poste altresì a carico delle parti, in solido.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione spiegata, revoca il decreto ingiuntivo n. 686/2020 e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 somma di € 32.599,33, a titolo di corrispettivo della somministrazione di energia elettrica;
2. condanna al pagamento in favore di dei 9/10 delle spese Parte_1 CP_1 di lite, liquidate, complessivamente e per l'intero in € € 7.902,00, di cui € 7.616,00 per compensi e € 286,00 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e
I.V.A. come per legge, e compensa tra le parti le spese residue, pari a 1/10 delle dette somme;
Pag. 6 a 7
3. pone definitivamente a carico delle parti, in solido, le spese della CTU svolta dall'ing.
già liquidate in corso di causa. Persona_2
Brindisi, 25.09.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
Pag. 7 a 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, in composizione monocratica nella persona della Giudice
Teresa Raimo, pronuncia, ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 2947/2020
PROMOSSA DA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Emanuele Parte_1 C.F._1
Altamura, presso il cui studio in Taranto, alla via Lungomare Vittorio Emanuele III, n. 29, è elettivamente domiciliato parte opponente
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, COroparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Antonella Testa domiciliata presso lo studio dell'avv. Marco Carrà in Lecce alla via XXV Luglio, 2/B parte opposta
Conclusioni: come risultanti dal precedente verbale dell'odierna udienza del 25.09.2025
FATTO E DIRITTO
1. Il presente giudizio trae origine dall'opposizione proposta da avverso il Parte_1 decreto ingiuntivo n. 686/2020, notificatogli il 06.07.2020, con cui il Tribunale di Brindisi, su ricorso di dichiaratosi creditore dell'importo indicato nella COroparte_1 fattura n. 74071667058961A del 16.02.2015, gli ha ingiunto il pagamento di € 32.790,67, oltre interessi legali decorrenti dalla domanda, nonché il pagamento delle spese di lite, liquidate in €
286,00 per esborsi e € 1.305,00 per compensi, oltre accessori di legge.
Pag. 1 a 7 1.1 Con atto di citazione notificato il 15.09.2020, il ha chiesto la revoca del Pt_1 decreto ingiuntivo opposto, deducendo, preliminarmente, la prescrizione del credito, stante l'assenza di atti interruttivi della prescrizione.
Ha chiesto, poi, in via principale e nel merito, l'accertamento dell'inadempimento contrattuale del CO
, per erroneità e irregolarità nella ricostruzione dei consumi riportati nella fattura nonché per CO non aver provveduto, il stesso, a rilevare periodicamente i consumi effettivi nel periodo contestato, in conformità alle delibere di settore;
in via subordinata, la riduzione del quantum dovuto, previo accertamento tecnico d'ufficio atto a rilevare l'importo effettivamente dovuto, vinte le spese di lite.
2. si è costituito in giudizio con comparsa depositata il COroparte_1
11.01.2021, eccependo, anzitutto, l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione atteso che dopo l'invio del sollecito di pagamento, inoltrato in data 31.01.2017, il ED ha inoltrato riscontro così interrompendo la prescrizione.
Nel merito, dopo una breve ricostruzione dei rapporti intercorrenti con E-Distribuzione, effettiva proprietaria della rete elettrica di distribuzione di energia, ha dedotto l'infondatezza dell'opposizione.
A tal proposito, ha rappresentato che, in data 07.09.2013, i tecnici della E- distribuzione S.p.A., recatisi presso l'utenza “usi diversi” intestata all'odierno opponente, hanno attestato l'allaccio diretto alla rete che ha consentito al di bypassare il misuratore, permettendogli di Pt_1 prelevare energia elettrica, senza che la stessa venisse misurata dal contatore elettrico. Ha aggiunto che delle operazioni è stato redatto verbale, agli atti, sottoscritto dallo stesso , Pt_1 valorizzandone l'efficacia probatoria qualificata, poiché redatto dai tecnici della E-distribuzione CO che, in sede di verifica, assumono la veste di pubblici ufficiali. ha dedotto, altresì, di aver inoltrato al successivamente alla verifica- la tabella recante la ricostruzione analitica dei Pt_1 consumi e di non aver mai ricevuto alcuna contestazione in merito e di aver trasmesso alla competente Procura della Repubblica, la notizia di reato ai sensi dell'art. 331 c.p.p. e all
[...]
comunicazione ai sensi dell'art.53 bis, IV co. D.Lgs.504/95. CP_2
La società, inoltre, ha contestato la fondatezza delle avverse eccezioni circa la violazione della normativa di settore e l'errata ricostruzione dei consumi, osservando che la fattura n.74071667058961° del 16.02.2015 per € 32.790,67 è stata emessa sulla scorta della ricostruzione dei prelievi fraudolenti, nella misura accertata dal Distributore nel periodo intercorrente tra il
09/2008 e il 09/2013, avvalendosi del criterio della “potenza tecnicamente prelevabile”, conforme alla normativa vigente.
Pag. 2 a 7 L'opposta ha concluso, quindi, chiedendo, in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutività del decreto opposto e, nel merito, il rigetto dell'opposizione, con conferma del decreto e la condanna del ED al pagamento della somma di € 32.790,67, oltre interessi decorrenti dalla scadenza della fattura al soddisfo, vinte le spese di lite.
3. Rigettata l'istanza di provvisoria esecutività e concessi i termini richiesti di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c., la causa è stata istruita, oltre che documentalmente, con l'escussione dei testi e con consulenza tecnica d'ufficio.
3.1 Al termine dell'istruttoria, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni, con discussione orale e decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
All'esito dell'odierna udienza, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni con cui le parti hanno ribadito quelle già rassegnate in atti, il giudizio viene definito con la presente sentenza, di cui si dà integrale lettura all'esito della camera di consiglio, depositandola telematicamente in coda al verbale d'udienza.
***
4. Prima di valutare la fondatezza o meno dell'opposizione, deve esaminarsi l'eccezione di merito di prescrizione sollevata dall'opponente.
Tale eccezione è infondata per le considerazioni, in fatto e in diritto, di seguito esposte.
4.1 È pacifico, invero, che durante la verifica, svolta alla presenza dell'opponente, è stata accertata una manomissione della presa che consentiva prelievi irregolari di energia tramite una derivazione abusiva. La E-Distribuzione ha, quindi, effettuato la ricostruzione dei consumi, attestandone l'incompatibilità con la tipologia contrattuale, per il periodo decorrente dal
07.09.2008 al 07.09.2013, avvalendosi del criterio della potenza tecnicamente prelevabile, previsto CO dalla normativa di settore. Sulla scorta di tali criteri di calcolo, il ha, dunque, emesso e inoltrato al ED la fattura dell'importo di € 32.790,67 e, a fronte dell'insoluto, ha sollecitato il pagamento con diffida del 31.01.2017, in tal modo interrompendo il termine di prescrizione quinquennale eccepita dall'opponente ex art. 2948, n. 4, c.c. CO Va precisato, d'altronde, che tale diffida è stata tempestivamente depositata da sia nel fascicolo monitorio sia all'atto di costituzione nel presente giudizio (v. doc. 1 allegato al deposito dell'11.01.2021), contrariamente a quanto ritenuto da parte opponente.
4.2 Ebbene, mediante l'inoltro del sollecito di pagamento, l'odierna opposta ha certamente interrotto la prescrizione, essendo a ciò sufficiente la comunicazione del fatto costitutivo della pretesa che assolve allo scopo di portare a conoscenza del debitore la volontà del creditore- chiaramente manifestata- di far valere il proprio diritto (Cass. n.24054/2015). Affinché produca i suoi effetti, non è nemmeno necessario che l'atto interruttivo indichi necessariamente
Pag. 3 a 7 l'importo dovuto o l'intimazione ad adempiere, essendo sufficiente anche la mera richiesta scritta, accompagnata dall'individuazione del debitore (Cass. n.15714/2018). CO Nel caso in esame, unitamente alla raccomandata a.r., il ha prodotto anche la ricevuta di ritorno, debitamente sottoscritta e, in ogni caso, il riscontro alla missiva attesta incontrovertibilmente che il l'avesse ricevuta e ne fosse in possesso. Pt_1
CO 5. Esclusa la prescrizione del diritto di credito azionato da , deve esaminarsi la fondatezza o meno dell'opposizione del . Pt_1
L'opposizione è fondata con esclusivo riferimento al quantum debeatur e in modo assai modesto per le ragioni di seguito esposte.
5.1 Non colgono nel segno, invero, le deduzioni svolte dall'opponente con riferimento al valore del libro giornale e della fattura azionata. CO Con riferimento all'estratto autentico del libro giornale del , nel quale è stata regolarmente riportata la fattura, deve osservarsi che, contrariamente a quanto eccepito dal
ED, tale documento assurge a “prova scritta”, idonea, ai sensi e per gli effetti dell'art. 634
c.p.c., ad ottenere l'emissione di un decreto ingiuntivo.
L'obbligo di bollatura e vidimazione del libro giornale, invocata dall'opponente, oltre a costituire un presupposto per la sola regolarità della tenuta delle scritture contabili, è stato abrogato dall'articolo 8 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 che, intervenendo sull'art. 2215 c.c., ha lasciato intonso solo l'obbligo di numerazione delle predette scritture.
Tale riforma ha creato problemi di coordinamento tra l'art. 634, comma 2, c.c., da un alto, il quale prevede l'obbligo di vidimazione e bollatura delle scritture contabili da cui vengono estrapolati gli estratti autentici ai fini della concessione di un decreto ingiuntivo, e l'art. 2215 c.c., dall'altro lato, che, invece, esclude l'obbligo di bollatura e vidimazione per il libro giornale e per quello degli inventari.
A fronte dei contrasti giurisprudenziali e dottrinali si è ritenuto preferibile aderire a quel filone secondo il quale occorre tenere distinto il piano della regolare tenuta delle scritture contabili da quella della loro efficacia probatoria, ragion per cui, ai fini della concessione di un decreto ingiuntivo, la bollatura e la vidimazione sono necessarie solo laddove tale formalità sia ancora dovuta (Trib. Catanzaro, sez. II,24 gennaio 2011).
In ogni caso, nell'estratto prodotto dalla società opposta, il notaio ha attestato che il libro giornale fosse tenuto a norma di legge, e tanto è sufficiente per assurgere a prova scritta, idonea per l'ottenimento del decreto ingiuntivo.
Con riferimento al valore della fattura azionata, deve rilevarsi che, pur essendo documento unilaterale proveniente dal creditore stesso costituente prova idonea solo ai fini
Pag. 4 a 7 dell'emissione del decreto ingiuntivo, per un verso, la fattura per cui è causa non è stata contestata specificamente nel presente giudizio di opposizione, limitandosi l'opponente a contestare genericamente l'importo fatturato e le modalità di calcolo ma non la somministrazione dell'energia e che, per altro verso, trattasi di somministrazione periodica di energia elettrica. Al riguardo, è principio consolidato in giurisprudenza (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 23699 del
22/11/2016), quello per cui, in caso di consumi siano registrati mediante un contatore, quest'ultimo, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione e gode, quindi, di una presunzione iuris tantum e superabile con prova contraria, di correttezza (Cass., Sez. VI,
Ordinanza n. 297 del 9/01/2020).
D'altronde, in merito agli esiti dell'accertamento, occorre sottolineare che lo stesso è stato eseguito da personale di un soggetto terzo, esercente un servizio di pubblica utilità, ed estraneo al rapporto contrattuale tra le odierne parti e, inoltre, si è svolto alla presenza dello stesso Pt_1 che ha sottoscritto il verbale, dovendosi pertanto ritenere la veridicità e correttezza di tale accertamento e l'impossibilità per l'opponente di negarlo solo verbalmente, senza offrire alcuna prova concreta contraria. (Trib. Roma, sent. n. 12273/2022 del 02-08-2022)
5.2 Coglie nel segno, invece, la contestazione in ordine al quantum debeatur.
È vero che i tecnici si sono avvalsi del criterio della potenza tecnicamente prelevabile, prevista dalla istruzione operativa n. 53 del 23/08/2012 di Enel distribuzione e della tabella CEI-UNEL
35024, secondo la quale laddove vi sia un allaccio diretto alla rete, volta a bypassare la rilevazione dei consumi, deve adottarsi il metodo della potenza tecnicamente prelevabile, per la loro misurazione.
Tuttavia, è pur vero che, come accertato dal CTU ing. in modo logico, argomentato e Per_1 supportato da riscontri oggettivi, gli stessi hanno calcolato 8KWh in più, diversamente da quanto stabilito nell'istruzione operativa n. 53 del 23.08.2012 nel periodo intercorrente tra il settembre
2008 e il settembre 2013.
L'importo complessivo va, quindi, ricalcolato in € 32.599,33, come stimato adeguatamente dal
CTU.
5.3 Alla stregua di tali considerazioni si deve accogliere l'opposizione, revocare il d.i. e CO condannare a pagare in favore di la somma di € 32.599,33 anziché quella di Parte_1
€ 32.790,67 indicata nel d.i. opposto.
6. Con riferimento, infine, alle spese di lite, queste vanno liquidate tenuto conto che, nel procedimento per ingiunzione, “la fase monitoria e quella di cognizione che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione e
Pag. 5 a 7 alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso, secondo la regola della soccombenza” (in questo senso,
Corte appello Venezia sez. I, 24/01/2020, n. 202, reperibile su www.dejure.it). CO Orbene, l'esito finale dell'odierno giudizio manifesta una sostanziale vittoria di , ancorché ridimensionata nel quantum, e una parziale e limitata fondatezza dell'opposizione spiegata da
, in grado di giustificare una compensazione parziale delle spese di lite a norma dell'art. Pt_1
92, comma 2, c.p.c. Ribadito il criterio di unicità e globalità, la recente pronuncia della Cassazione civile sez. III, 13/09/2022, n. 26922 ha precisato, infatti, che, in rapporto all'esito finale della lite,
“il giudice può però addivenire a una parziale compensazione, eventualmente valutando la fondatezza dei motivi di opposizione, giacché il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza”.
Applicando tali coordinate al caso di specie si ritiene di compensare le spese di lite per 1/10, atteso che all'esito complessivo della lite si è accolta sostanzialmente la domanda di pagamento CO proposta da con un modesto ridimensionato limitato al quantum del credito (da € 32.790,67
a € 32.599,33) in ragione dell'opposizione spiegata da , ponendo a carico dell'opponente i Pt_1 residui 9/10.
La liquidazione di tali spese va fatta sulla base dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 e aggiornati al D.M. 147/2022 atteso che, a norma dell'art. 6 di quest'ultimo D.M., l'attività difensiva si è esaurita dopo il 23.10.2022, per lo scaglione da € 5.201 a € 26.001, in considerazione del valore della causa (€ 32.599,33). In ragione di ciò, si devono liquidare le spese del presente giudizio in complessivi € 7.902,00, di cui € 7.616,00 per compensi e € 286,00 per spese borsuali.
6.1 Le spese di CTU, già liquidate con provvedimento del 16.04.2024 in complessivi €
1.650,67, oltre IVA e CAP, vanno poste altresì a carico delle parti, in solido.
P. Q. M.
Il Tribunale di Brindisi, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. in accoglimento dell'opposizione spiegata, revoca il decreto ingiuntivo n. 686/2020 e, per l'effetto, condanna al pagamento in favore di della Parte_1 CP_1 somma di € 32.599,33, a titolo di corrispettivo della somministrazione di energia elettrica;
2. condanna al pagamento in favore di dei 9/10 delle spese Parte_1 CP_1 di lite, liquidate, complessivamente e per l'intero in € € 7.902,00, di cui € 7.616,00 per compensi e € 286,00 per spese borsuali, oltre rimborso forfettario del 15%, C.P.A. e
I.V.A. come per legge, e compensa tra le parti le spese residue, pari a 1/10 delle dette somme;
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3. pone definitivamente a carico delle parti, in solido, le spese della CTU svolta dall'ing.
già liquidate in corso di causa. Persona_2
Brindisi, 25.09.2025
La Giudice
Teresa Raimo
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione della funzionaria addetta all'Ufficio per il processo, dott.ssa Angelica Maria D'Apote.
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