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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 89 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 89 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 2933/17 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
27.3.2024, tra:
- (C.F.: ), in persona del Presidente della Giunta Controparte_1 P.IVA_1
Regionale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Lauritano (C.F.:
) C.F._1
- appellante-
e
- (P.IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Panelli (C.F.:
) e (C.F.: ) C.F._2 CP_3 C.F._3
-appellata-
nonché
1 - in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.IVA: Controparte_4
) P.IVA_3
-appellata contumace-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli, la ( Controparte_4 [...]
conveniva in giudizio la per far accertare l'illegittimità della Pt_1 Controparte_1
revoca dei contributi che essa attrice aveva ottenuto per la realizzazione di progetti di formazione finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato di personale formato e, conseguentemente, per ottenere la condanna della al pagamento della somma P_
residua dovuta.
La , nel costituirsi, avanzava nei confronti della domanda riconvenzionale per P_ Pt_1
conseguire la restituzione della somma di euro 57.430,00, oltre ad accessori, già versata a titolo di acconto e, all'uopo, chiedeva ed otteneva la chiamata in causa della Milano
Assicurazioni S.p.A., che aveva prestato polizza fideiussoria n° 012/700.066.502 a favore della chiedendo la condanna anche della società di assicurazione al pagamento Pt_1
dell'importo di euro 57.430,00, asseritamente dovuto in restituzione dalla e del quale Pt_1
la Milano Assicurazioni S.p.A. si era fatta garante in virtù della predetta polizza.
La Milano Assicurazioni, nel costituirsi, avanzava a sua volta, nei confronti della
[...]
domanda di rivalsa per la restituzione della somme che essa società di assicurazione Pt_1
avrebbe dovuto versare alla in ragione della polizza fideiussoria. Controparte_1
…
Con sentenza n° 4042/2017, pubblicata in data 4.4.2017, il Tribunale di Napoli:
- ritenuta la legittimità della revoca dei contributi, rigettava la domanda principale avanzata dalla società nei confronti della;
Pt_1 Controparte_1
- per converso, accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_1
nei confronti della società condannando quest'ultima al pagamento alla prima della Pt_1
somma di euro 57.430,00, oltre ad interessi legali dal 17.4.2003 fino al soddisfo, pari all'importo già versato a titolo di acconto;
- rigettava la domanda in garanzia proposta dalla nei confronti della Controparte_1
Milano Assicurazioni S.p.A.
2 In particolare, per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, che è l'unico oggetto del processo di appello, il primo giudice ha osservato che l'art. 4 della polizza fideiussoria prestata prevedeva che la garanzia avrebbe perso ogni effetto 24 mesi dopo la chiusura delle attività
finanziate, il cui termine ultimo era stato a sua volta fissato al 22.4.2003: per cui tale polizza doveva considerarsi definitivamente scaduta in data 22.4.2005, laddove invece i decreti di revoca dei contributi erano del 27.10.2007.
…
Contro la statuizione della sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda di escussione della polizza fideiussoria proposta nei confronti della Milano Assicurazioni S.p.A.
(nel frattempo divenuta ha interposto appello la Controparte_2 P_
proponendo due motivi di impugnazione e chiedendo la condanna della società
[...]
di assicurazione al pagamento, a suo favore, dell'importo garantito di euro 57.430,00, maggiorato degli interessi legali dalla data di erogazione dell'acconto.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello e, in via Controparte_2
subordinata, riproponendo domanda di rivalsa nei confronti della
[...]
è, invece, rimasta contumace. CP_5
…
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
27.3.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità dei propri rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'atto di appello deve essere rigettato.
Con il primo motivo la sostiene: che l'acconto di cui si chiede la restituzione alla P_
(per la quale restituzione si è inteso attivare la polizza fideiussoria) è stato versato in Pt_1
data 17.4.2003 e, pertanto, nella piena vigenza della polizza;
che, in ogni caso, per termine delle attività finanziate si deve intendere anche l'attività di rendicontazione delle spese, che non è stata mai effettuata;
che, ai sensi dell'art. 5 degli atti di concessione dei contributi
3 stipulati tra la e la la garanzia fideiussoria doveva avere come Controparte_1 Pt_1
dies a quo del termine di efficacia la data di presentazione delle richieste di saldo.
Con il secondo motivo di appello sostiene, poi, la che il primo giudice avrebbe P_
confuso quello che era il termine di efficacia della fideiussione con il termine di decadenza per la sua escussione, che nel caso di specie non era stato invece previsto e che, se proprio lo si voleva considerare coincidente con il termine di efficacia, doveva considerarsi nullo per violazione dell'art. 2965 c.c.
I motivi sono infondati.
Conviene cominciare proprio dall'esame del secondo motivo di appello, il quale involge il corretto inquadramento giuridico della questione.
La polizza fideiussoria in oggetto prevedeva che la garanzia prestata avrebbe cessato ogni effetto 24 mesi dopo la chiusura delle attività finanziate (il cui termine ultimo era stato a sua volta fissato al 22.4.2003).
Orbene, è sicuramente vero che, come sostiene la , occorre distinguere tra il P_
termine di scadenza della garanzia fideiussoria ed il termine decadenziale per la sua escussione, poiché i due termini non coincidono;
e che la scadenza della garanzia significa solo che il contenuto della stessa, sotto il profilo della sua estensione temporale, copre quanto è maturato in favore del garantito fino alla data di scadenza, mentre poi, successivamente a quest'ultima, può essere previsto anche un termine decadenziale, finalizzato ad individuare la data ultima entro cui il beneficiario può avvalersi del diritto di escussione della garanzia (cfr. Cass., sez. 3, n° 4661 del 28/02/2007, in motivazione;
cfr.
anche Cass., sez. 3, n° 30185 del 14/10/2022).
Ed è fuori di dubbio che, come sostiene sempre la , quello in oggetto rappresenta P_
esclusivamente il termine di scadenza della garanzia fideiussoria (si prevede, infatti, che la garanzia prestata avrebbe cessato ogni effetto 24 mesi dopo la chiusura delle attività
finanziate) e non anche un termine decadenziale per la sua escussione, che ricorre esclusivamente nel caso in cui esso sia espressamente qualificato come tale dalle parti,
ovvero in tali termini risulti inteso, in modo chiaro ed univoco, alla stregua dell'interpretazione del contratto (cfr. Cass., sez. 3, n° 30185 del 14/10/2022).
Sennonché, contrariamente a quanto sostenuto dalla , è proprio la corretta P_
qualificazione del termine in esame come termine di scadenza della garanzia fideiussoria
4 che comporta l'inesigibilità della polizza fideiussoria, come correttamente ritenuto dal primo giudice.
Si è infatti detto che la scadenza della garanzia significa che il contenuto della stessa copre,
sotto il profilo della sua estensione temporale, solo quanto è maturato in favore del garantito fino alla data di scadenza.
Orbene, il diritto della alla restituzione delle somme versate in acconto Controparte_1
alla è ovviamente maturato solo a partire dalla data in cui la stessa ha Pt_1 P_
revocato i contributi alla e cioè a partire dal 27.10.2007, allorquando quindi il termine Pt_1
di scadenza della garanzia fideiussoria era già maturato, essendo esso stato fissato al
22.4.2005, come correttamente ricostruito dal primo giudice.
Riguardo a quest'ultimo aspetto devono infatti ritenersi infondate anche le deduzioni dell'appellante oggetto del primo motivo di appello, che propugnano una diversa individuazione del termine di scadenza della garanzia fideiussoria.
L'art. 4 della polizza fissava la cessazione di ogni effetto della garanzia decorsi 24 mesi dalla chiusura delle attività finanziate, il cui termine ultimo era a sua volta fissato al
22.4.2003.
Ciò posto, appare evidente che la cessazione della garanzia fideiussoria vada individuata nella data del 22.4.2005, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla nel P_
primo motivo di appello:
- del tutto irrilevante è che l'acconto di cui si chiede la restituzione sia stato versato in data
17.4.2003: il diritto (coperto dalla garanzia fideiussoria) alla restituzione di tale acconto non
è ovviamente sorto nel momento in cui esso è stato versato, bensì, come già si è detto nell'analizzare il secondo motivo di appello, solo nel momento in cui i contributi erogati sono stati revocati;
- l'attività di rendicontazione dei costi sostenuti per le attività finanziate (attività di rendicontazione che non è stata mai espletata dalla concessionaria, tant'è che il rendiconto
è stato poi redatto d'ufficio dai funzionari regionali e che l'omessa conclusione del procedimento di rendicontazione è stata causa della revoca dei contributi accordati) è, all'evidenza, cosa diversa e successiva rispetto alle attività finanziate stesse, che consistevano in progetti finalizzati alla formazione di personale da assumere a tempo indeterminato, per cui esse dovevano considerarsi concluse con la fine dei corsi di
5 formazione;
e, comunque, per la chiusura delle attività finanziate (che, all'evidenza, non avrebbero potuto protrarsi all'infinito) era stato fissato il termine ultimo del 22.4.2003;
- la circostanza che l'art. 5 degli atti di concessione stipulati tra la e la Controparte_1
stabiliva che il termine di scadenza della garanzia fideiussoria da stipulare con gli Pt_1
istituti bancari avrebbe dovuto avere come dies a quo la data di presentazione delle richieste di saldo non può, all'evidenza, essere opponibile alla società di assicurazione che ha concesso la fideiussione, non essendo essa stata parte dei detti atti di concessione ed atteso che, invece, la polizza fideiussoria poi concessa dalla Milano Assicurazioni
prevedeva, come si è visto, un diverso termine di scadenza e che, ciononostante, essa è
stata accettata dalla . P_
Va aggiunto che, proprio perché quello del 22.4.2005 era il termine di scadenza della garanzia fideiussoria e non il termine decadenziale per la sua escussione, non ha alcun pregio l'eccezione di nullità ex art. 2965 c.c., sollevata dalla , atteso che tale nullità P_
riguarda esclusivamente i termini di decadenza e che comunque, pur volendo per ipotesi applicare il detto articolo codicistico anche al termine in questione, non si può certo sostenere che un termine di due anni dalla chiusura delle attività finanziate sia tale da rendere “eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del diritto”.
…
In conclusione, l'atto di appello va rigettato totalmente, con piena conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese processuali, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.
Ciò posto, ritiene questa Corte di potersi attenere, tenuto conto del grado di difficoltà medio-
basso della controversia, a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla nuova tabella 12 per il grado di appello per lo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000 (valore
6 così individuato tenendo conto dell'entità della somma per la quale è stata invocata la garanzia fideiussoria).
L'appellante va pertanto condannata al pagamento, a favore dell'appellata costituita, della somma di euro 6.900,00 per onorari (fase di studio: euro 2.000,00; fase introduttiva: euro
1.400,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 3.500,00), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.
Nulla a provvedere, invece, per le spese nei confronti della parte processuale rimasta contumace.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dalla contro la sentenza n° 4042/2017, Controparte_1
pubblicata in data 4.4.2017 dal Tribunale di Napoli;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, di spese ed onorari di giudizio,
[...]
liquidati in euro 6.900,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%
sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- nulla a provvedere per le spese nei confronti della parte rimasta contumace;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio dell'8.1.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
7
Prima Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
1) Dr. Fulvio Dacomo Presidente;
2) Dr. Antonio Mungo Consigliere;
3) Dr. Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Consigliere relatore;
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n° 2933/17 R.G., avente ad oggetto “altre controversie di diritto amministrativo”, riservata in decisione all'esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza collegiale del
27.3.2024, tra:
- (C.F.: ), in persona del Presidente della Giunta Controparte_1 P.IVA_1
Regionale pro-tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Elena Lauritano (C.F.:
) C.F._1
- appellante-
e
- (P.IVA: ), in persona del legale Controparte_2 P.IVA_2
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Panelli (C.F.:
) e (C.F.: ) C.F._2 CP_3 C.F._3
-appellata-
nonché
1 - in persona del legale rappresentante pro-tempore (P.IVA: Controparte_4
) P.IVA_3
-appellata contumace-
Svolgimento del processo e conclusioni delle parti
Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Napoli, la ( Controparte_4 [...]
conveniva in giudizio la per far accertare l'illegittimità della Pt_1 Controparte_1
revoca dei contributi che essa attrice aveva ottenuto per la realizzazione di progetti di formazione finalizzati all'assunzione a tempo indeterminato di personale formato e, conseguentemente, per ottenere la condanna della al pagamento della somma P_
residua dovuta.
La , nel costituirsi, avanzava nei confronti della domanda riconvenzionale per P_ Pt_1
conseguire la restituzione della somma di euro 57.430,00, oltre ad accessori, già versata a titolo di acconto e, all'uopo, chiedeva ed otteneva la chiamata in causa della Milano
Assicurazioni S.p.A., che aveva prestato polizza fideiussoria n° 012/700.066.502 a favore della chiedendo la condanna anche della società di assicurazione al pagamento Pt_1
dell'importo di euro 57.430,00, asseritamente dovuto in restituzione dalla e del quale Pt_1
la Milano Assicurazioni S.p.A. si era fatta garante in virtù della predetta polizza.
La Milano Assicurazioni, nel costituirsi, avanzava a sua volta, nei confronti della
[...]
domanda di rivalsa per la restituzione della somme che essa società di assicurazione Pt_1
avrebbe dovuto versare alla in ragione della polizza fideiussoria. Controparte_1
…
Con sentenza n° 4042/2017, pubblicata in data 4.4.2017, il Tribunale di Napoli:
- ritenuta la legittimità della revoca dei contributi, rigettava la domanda principale avanzata dalla società nei confronti della;
Pt_1 Controparte_1
- per converso, accoglieva la domanda riconvenzionale proposta dalla Controparte_1
nei confronti della società condannando quest'ultima al pagamento alla prima della Pt_1
somma di euro 57.430,00, oltre ad interessi legali dal 17.4.2003 fino al soddisfo, pari all'importo già versato a titolo di acconto;
- rigettava la domanda in garanzia proposta dalla nei confronti della Controparte_1
Milano Assicurazioni S.p.A.
2 In particolare, per quanto riguarda quest'ultimo aspetto, che è l'unico oggetto del processo di appello, il primo giudice ha osservato che l'art. 4 della polizza fideiussoria prestata prevedeva che la garanzia avrebbe perso ogni effetto 24 mesi dopo la chiusura delle attività
finanziate, il cui termine ultimo era stato a sua volta fissato al 22.4.2003: per cui tale polizza doveva considerarsi definitivamente scaduta in data 22.4.2005, laddove invece i decreti di revoca dei contributi erano del 27.10.2007.
…
Contro la statuizione della sentenza di primo grado che ha rigettato la domanda di escussione della polizza fideiussoria proposta nei confronti della Milano Assicurazioni S.p.A.
(nel frattempo divenuta ha interposto appello la Controparte_2 P_
proponendo due motivi di impugnazione e chiedendo la condanna della società
[...]
di assicurazione al pagamento, a suo favore, dell'importo garantito di euro 57.430,00, maggiorato degli interessi legali dalla data di erogazione dell'acconto.
Si è costituita la chiedendo il rigetto dell'appello e, in via Controparte_2
subordinata, riproponendo domanda di rivalsa nei confronti della
[...]
è, invece, rimasta contumace. CP_5
…
Mediante note scritte in sostituzione, ai sensi dell'art. 127/ter c.p.c., dell'udienza del
27.3.2024, si è proceduto alla precisazione delle conclusioni dinanzi al collegio, con le quali le parti hanno concluso in conformità dei propri rispettivi atti di appello e di costituzione, ed all'esito la causa è stata assegnata in decisione con ordinanza emessa in pari data, con scambio delle comparse conclusionali e delle memorie di replica nei termini previsti dall'art. 190 c.p.c.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'atto di appello deve essere rigettato.
Con il primo motivo la sostiene: che l'acconto di cui si chiede la restituzione alla P_
(per la quale restituzione si è inteso attivare la polizza fideiussoria) è stato versato in Pt_1
data 17.4.2003 e, pertanto, nella piena vigenza della polizza;
che, in ogni caso, per termine delle attività finanziate si deve intendere anche l'attività di rendicontazione delle spese, che non è stata mai effettuata;
che, ai sensi dell'art. 5 degli atti di concessione dei contributi
3 stipulati tra la e la la garanzia fideiussoria doveva avere come Controparte_1 Pt_1
dies a quo del termine di efficacia la data di presentazione delle richieste di saldo.
Con il secondo motivo di appello sostiene, poi, la che il primo giudice avrebbe P_
confuso quello che era il termine di efficacia della fideiussione con il termine di decadenza per la sua escussione, che nel caso di specie non era stato invece previsto e che, se proprio lo si voleva considerare coincidente con il termine di efficacia, doveva considerarsi nullo per violazione dell'art. 2965 c.c.
I motivi sono infondati.
Conviene cominciare proprio dall'esame del secondo motivo di appello, il quale involge il corretto inquadramento giuridico della questione.
La polizza fideiussoria in oggetto prevedeva che la garanzia prestata avrebbe cessato ogni effetto 24 mesi dopo la chiusura delle attività finanziate (il cui termine ultimo era stato a sua volta fissato al 22.4.2003).
Orbene, è sicuramente vero che, come sostiene la , occorre distinguere tra il P_
termine di scadenza della garanzia fideiussoria ed il termine decadenziale per la sua escussione, poiché i due termini non coincidono;
e che la scadenza della garanzia significa solo che il contenuto della stessa, sotto il profilo della sua estensione temporale, copre quanto è maturato in favore del garantito fino alla data di scadenza, mentre poi, successivamente a quest'ultima, può essere previsto anche un termine decadenziale, finalizzato ad individuare la data ultima entro cui il beneficiario può avvalersi del diritto di escussione della garanzia (cfr. Cass., sez. 3, n° 4661 del 28/02/2007, in motivazione;
cfr.
anche Cass., sez. 3, n° 30185 del 14/10/2022).
Ed è fuori di dubbio che, come sostiene sempre la , quello in oggetto rappresenta P_
esclusivamente il termine di scadenza della garanzia fideiussoria (si prevede, infatti, che la garanzia prestata avrebbe cessato ogni effetto 24 mesi dopo la chiusura delle attività
finanziate) e non anche un termine decadenziale per la sua escussione, che ricorre esclusivamente nel caso in cui esso sia espressamente qualificato come tale dalle parti,
ovvero in tali termini risulti inteso, in modo chiaro ed univoco, alla stregua dell'interpretazione del contratto (cfr. Cass., sez. 3, n° 30185 del 14/10/2022).
Sennonché, contrariamente a quanto sostenuto dalla , è proprio la corretta P_
qualificazione del termine in esame come termine di scadenza della garanzia fideiussoria
4 che comporta l'inesigibilità della polizza fideiussoria, come correttamente ritenuto dal primo giudice.
Si è infatti detto che la scadenza della garanzia significa che il contenuto della stessa copre,
sotto il profilo della sua estensione temporale, solo quanto è maturato in favore del garantito fino alla data di scadenza.
Orbene, il diritto della alla restituzione delle somme versate in acconto Controparte_1
alla è ovviamente maturato solo a partire dalla data in cui la stessa ha Pt_1 P_
revocato i contributi alla e cioè a partire dal 27.10.2007, allorquando quindi il termine Pt_1
di scadenza della garanzia fideiussoria era già maturato, essendo esso stato fissato al
22.4.2005, come correttamente ricostruito dal primo giudice.
Riguardo a quest'ultimo aspetto devono infatti ritenersi infondate anche le deduzioni dell'appellante oggetto del primo motivo di appello, che propugnano una diversa individuazione del termine di scadenza della garanzia fideiussoria.
L'art. 4 della polizza fissava la cessazione di ogni effetto della garanzia decorsi 24 mesi dalla chiusura delle attività finanziate, il cui termine ultimo era a sua volta fissato al
22.4.2003.
Ciò posto, appare evidente che la cessazione della garanzia fideiussoria vada individuata nella data del 22.4.2005, atteso che, contrariamente a quanto sostenuto dalla nel P_
primo motivo di appello:
- del tutto irrilevante è che l'acconto di cui si chiede la restituzione sia stato versato in data
17.4.2003: il diritto (coperto dalla garanzia fideiussoria) alla restituzione di tale acconto non
è ovviamente sorto nel momento in cui esso è stato versato, bensì, come già si è detto nell'analizzare il secondo motivo di appello, solo nel momento in cui i contributi erogati sono stati revocati;
- l'attività di rendicontazione dei costi sostenuti per le attività finanziate (attività di rendicontazione che non è stata mai espletata dalla concessionaria, tant'è che il rendiconto
è stato poi redatto d'ufficio dai funzionari regionali e che l'omessa conclusione del procedimento di rendicontazione è stata causa della revoca dei contributi accordati) è, all'evidenza, cosa diversa e successiva rispetto alle attività finanziate stesse, che consistevano in progetti finalizzati alla formazione di personale da assumere a tempo indeterminato, per cui esse dovevano considerarsi concluse con la fine dei corsi di
5 formazione;
e, comunque, per la chiusura delle attività finanziate (che, all'evidenza, non avrebbero potuto protrarsi all'infinito) era stato fissato il termine ultimo del 22.4.2003;
- la circostanza che l'art. 5 degli atti di concessione stipulati tra la e la Controparte_1
stabiliva che il termine di scadenza della garanzia fideiussoria da stipulare con gli Pt_1
istituti bancari avrebbe dovuto avere come dies a quo la data di presentazione delle richieste di saldo non può, all'evidenza, essere opponibile alla società di assicurazione che ha concesso la fideiussione, non essendo essa stata parte dei detti atti di concessione ed atteso che, invece, la polizza fideiussoria poi concessa dalla Milano Assicurazioni
prevedeva, come si è visto, un diverso termine di scadenza e che, ciononostante, essa è
stata accettata dalla . P_
Va aggiunto che, proprio perché quello del 22.4.2005 era il termine di scadenza della garanzia fideiussoria e non il termine decadenziale per la sua escussione, non ha alcun pregio l'eccezione di nullità ex art. 2965 c.c., sollevata dalla , atteso che tale nullità P_
riguarda esclusivamente i termini di decadenza e che comunque, pur volendo per ipotesi applicare il detto articolo codicistico anche al termine in questione, non si può certo sostenere che un termine di due anni dalla chiusura delle attività finanziate sia tale da rendere “eccessivamente difficile ad una delle parti l'esercizio del diritto”.
…
In conclusione, l'atto di appello va rigettato totalmente, con piena conferma della sentenza di primo grado.
Quanto alle spese processuali, devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all'esito globale del giudizio, solo quelle relative al giudizio di impugnazione.
Bisognerà tenere conto che i compensi andranno liquidati applicando i valori aggiornati previsti dalle nuove tabelle allegate al D.M. n° 147/22, atteso che l'art. 6 di quest'ultimo D.M. prevede che le nuove disposizioni si applicano alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore.
Ciò posto, ritiene questa Corte di potersi attenere, tenuto conto del grado di difficoltà medio-
basso della controversia, a valori compresi tra i minimi ed i medi di quelli previsti dalla nuova tabella 12 per il grado di appello per lo scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000 (valore
6 così individuato tenendo conto dell'entità della somma per la quale è stata invocata la garanzia fideiussoria).
L'appellante va pertanto condannata al pagamento, a favore dell'appellata costituita, della somma di euro 6.900,00 per onorari (fase di studio: euro 2.000,00; fase introduttiva: euro
1.400,00; fase istruttoria: non dovuta;
fase decisionale: euro 3.500,00), oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A., nella misura di legge.
Nulla a provvedere, invece, per le spese nei confronti della parte processuale rimasta contumace.
Sussistono infine i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n° 115 del
2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, così provvede:
- rigetta l'appello proposto dalla contro la sentenza n° 4042/2017, Controparte_1
pubblicata in data 4.4.2017 dal Tribunale di Napoli;
- condanna l'appellante al pagamento, in favore dell'appellata Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro-tempore, di spese ed onorari di giudizio,
[...]
liquidati in euro 6.900,00 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15%
sugli onorari, nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge;
- nulla a provvedere per le spese nei confronti della parte rimasta contumace;
- dichiara che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n°
115 del 2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, così deciso all'esito della camera di consiglio dell'8.1.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Francesco Gesuè Rizzi Ulmo Fulvio Dacomo
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