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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 12/11/2025, n. 940 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 940 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di TRIESTE in persona del giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza, applicata da remoto ai sensi dell'art. 3
D.L. n. 117/2025 convertito nella Legge n. 148/2025, ha pronunciato, all'esito del deposito di note effettuato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4443/2024 R.G. promossa da
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Trieste, via Parte_1 C.F._1
Tor Bandena n. 1 presso lo studio dell'Avv. Paolo Stern che lo rappresenta e difende per procura in atti, attore, contro
Controparte_1
[...]
(c.f. ), in persona
[...] P.IVA_1 del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste e domiciliata ope legis in Trieste, Piazza Dalmazia n. 3, convenuta,
Oggetto: Opp. all'ord. di ingiunzione ex artt. 22 e ss. L.689/81 (escluse sanzioni per em.
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Trieste n. Parte_1
61/2024, che aveva rigettato l'opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa dal
[...]
in relazione a una sanzione amministrativa per la presunta Controparte_2 violazione dell'art. 162, comma 1, del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche).
La vicenda trae origine da un controllo effettuato dalla Guardia di Finanza il 27 maggio 2023, durante il quale l'imbarcazione da diporto “Machi”, condotta dall'appellante e con a bordo
, era stata fermata a circa un miglio dalla costa di Trieste. In tale occasione, Persona_1
i verbalizzanti avevano constatato ad l'esercizio di una stazione Parte_1 ricetrasmittente di bordo senza il prescritto titolo abilitativo, nonostante l'apparato VHF risultasse spento e fosse stato acceso solo dagli stessi agenti per verificarne il funzionamento.
L'appellante aveva evidenziato in primo grado come, in base alla navigazione effettivamente svolta, non sussistesse alcun obbligo di dotazione o utilizzo dell'apparato VHF, né tantomeno di possesso del relativo titolo abilitativo, sottolineando altresì che l'apparato non era in esercizio al momento del controllo. L'ordinanza-ingiunzione impugnata aveva tuttavia ritenuto che la sola presenza a bordo di un apparato funzionante imponesse l'obbligo del titolo abilitativo, a prescindere dal fatto che l'apparato fosse acceso o spento, e che tale obbligo discendesse dal combinato disposto del Codice della nautica da diporto e del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Il Giudice di Pace, con sentenza impugnata, aveva confermato tale impostazione, affermando che la presenza a bordo dell'apparato VHF “necessita ed implica” la contemporanea presenza di personale munito del titolo abilitativo, intendendo per “esercizio” non solo la trasmissione o ricezione di segnali, ma una più ampia e generica gestione dell'apparato.
L'appellante contesta tale interpretazione, ritenendola errata sia sotto il profilo normativo che lessicale, poiché né il Codice della navigazione né quello della nautica da diporto prevedono un obbligo di possesso del titolo abilitativo in assenza di effettivo utilizzo dell'apparato, e il termine “esercizio” deve essere inteso, secondo il significato proprio della lingua italiana e la ratio legis, come attività concreta e non come mera presenza o installazione dell'apparato a bordo.
Sottolineato come, nel caso di specie, l'imbarcazione stesse navigando a meno di un miglio dalla costa, circostanza che escludeva l'obbligo di dotazione del VHF, e che l'utilizzo della
“Machi” da parte di fosse del tutto occasionale, trattandosi di unità di Parte_1 proprietà del padre, abituale conduttore e titolare del titolo abilitativo.
L'appellante lamenta infine che la sentenza impugnata abbia omesso di pronunciarsi sull'eccezione relativa all'occasionalità della conduzione.
Sulla base di tali argomentazioni, chiede la riforma integrale della sentenza Parte_1 impugnata e l'annullamento dell'ordinanza-ingiunzione opposta.
Il , costituendosi, chiede che venga confermata la Controparte_2 legittimità dell'ordinanza-ingiunzione emessa a seguito del verbale di contestazione elevato dalla Guardia di Finanza il 27 maggio 2023. Rappresenta che in tale occasione, durante un controllo in mare, è stata accertata la presenza a bordo dell'imbarcazione “Machi” di una stazione radioelettrica ricetrasmittente, obbligatoria per le unità abilitate alla navigazione senza limiti dalla costa, e si è rilevato che né il comandante né l'altro Parte_1 occupante erano in possesso del titolo abilitativo previsto dalla Persona_1 normativa. L'apparato VHF, sebbene inizialmente spento, è risultato regolarmente funzionante a seguito delle prove tecniche effettuate dagli agenti.
Eccepisce l'erroneità della forma con cui è stato introdotto il giudizio di appello, ritenendo che, trattandosi di opposizione a ordinanza-ingiunzione, avrebbe dovuto essere adottato il rito del lavoro e non quello ordinario, chiedendo pertanto la conversione del rito.
In relazione al primo motivo di appello sostiene che, pur in assenza di una norma che espressamente imponga la contemporanea presenza a bordo di personale munito di titolo abilitativo in presenza di apparato VHF, tale obbligo si ricava dalla lettura coordinata del
Codice della nautica da diporto e del Codice delle comunicazioni elettroniche. Richiama la giurisprudenza di legittimità, secondo cui il concetto di “esercizio” di un impianto ricetrasmittente deve essere inteso in senso ampio, come gestione e mantenimento a disposizione dell'apparato, a prescindere dall'uso concreto e attuale, valorizzando la potenzialità di impiego e la disponibilità per future trasmissioni.
Rispetto al secondo motivo, sottolinea che la tesi dell'appellante, volta a restringere il significato di “esercizio” al solo utilizzo attivo, è smentita dall'orientamento consolidato della
Corte di Cassazione, che considera sufficiente la presenza a bordo di un apparato funzionante per integrare la fattispecie sanzionatoria, anche se non utilizzato al momento del controllo.
Quanto alla terza censura, relativa all'applicabilità dell'art. 29 del Codice della nautica da diporto in relazione alla distanza effettiva dalla costa, ribadisce che, secondo la giurisprudenza, ciò che rileva è l'abilitazione dell'unità alla navigazione oltre le sei miglia, non la distanza effettivamente percorsa in occasione del controllo, con la conseguenza che la dotazione e gli obblighi previsti dalla legge devono essere rispettati anche qualora l'imbarcazione non si allontani più di 300 metri dalla costa.
Infine, in ordine all'ultimo motivo di appello, evidenzia come l'occasionalità della conduzione dell'imbarcazione da parte del sia circostanza priva di rilievo, poiché, in qualità di Parte_1 comandante al momento del controllo, egli era comunque responsabile del rispetto delle prescrizioni normative, inclusi gli obblighi relativi agli apparati ricetrasmittenti.
Chiede, dunque, previa conversione del rito, il rigetto integrale dell'appello.
Con provvedimento del Presidente del Tribunale n. 602/2025 dell'8 ottobre 2025 il presente giudizio è stato assegnato alla scrivente in forza di quanto previsto dall'art. 3 D.L. n.
117/2025.
All'udienza del 4 novembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
Preliminarmente va dato atto che con ordinanza del 18 febbraio 2025, depositata il 19 febbraio 2025, è stata disposta la conversione del rito in rito del lavoro. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, infatti, nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione o a verbale di accertamento di infrazione stradale – in quanto regolato dal rito del lavoro ai sensi degli artt. 6 e 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 – l'appello va proposto nella forma del ricorso, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 434 c.p.c. (cfr. Cass. 17 gennaio 2017, n. 1020).
I precedenti richiamati dall'appellante nelle note depositate il 17 febbraio 2025 non sono pertinenti in quanto si riferiscono alla forma dell'appello nel periodo antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150/2011 che ha disciplinato il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione secondo le regole del rito del lavoro.
L'appello non merita accoglimento.
Dall'analisi del verbale di contestazione e dell'ordinanza-ingiunzione, risulta che la sanzione amministrativa è stata applicata in base all'art. 162, comma 1, del D.Lgs. 1 agosto 2003, n.
259 (Codice delle comunicazioni elettroniche), che prevede l'obbligo per chi esercita una stazione ricetrasmittente di bordo di essere in possesso del titolo di abilitazione rilasciato dal
Ministero. La sanzione pecuniaria è stata irrogata ai sensi dell'art. 102, comma 5, dello stesso decreto legislativo, che stabilisce l'importo della sanzione amministrativa.
L'art. 29 D.Lgs. n. 171/2005 prevede poi che “a tutte le unità di diporto con scafo di lunghezza pari o inferiore a ventiquattro metri, che navigano a distanza superiore alle sei miglia dalla costa, è fatto obbligo di essere dotate almeno di un apparato ricetrasmittente ad onde metriche (VHF) anche portatile, secondo le norme stabilite dall'autorità competente”.
Ciò premesso, in relazione al primo motivo, va innanzitutto precisato che la norma che sanziona l'esercizio senza abilitazione di una stazione trasmittente non è contenuta nel
Codice della Navigazione, come erroneamente ritenuto dal primo giudice, bensì nel Codice delle comunicazioni elettroniche, e in particolare nell'art. 162, comma 1, del D.Lgs.
259/2003. Tale disposizione prevede che per l'esercizio di qualsiasi stazione trasmittente o ricetrasmittente, anche nel servizio mobile marittimo, è necessario che il personale operatore sia in possesso di un titolo di abilitazione rilasciato dal . CP_2
Quanto al concetto di “esercizio”, non può essere condivisa la tesi dell'appellante secondo cui esso implicherebbe esclusivamente un uso attuale e concreto dell'apparato.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità, seppur formatasi con riferimento ad altra fattispecie, ha chiarito che “il termine esercizio di impianto di apparecchio ricetrasmittente – contenuto nell'art. 195 d.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, in tema di disciplina delle telecomunicazioni – non ha il significato di uso attuale e concreto dell'apparecchio, bensì quello del mantenimento a propria disposizione, dell'impianto installato, idoneo e funzionante”. È sufficiente, dunque, la possibilità che l'apparato venga utilizzato ovvero venga reso funzionante, senza che sia necessario un utilizzo effettivo al momento del controllo.
Per quanto concerne il terzo motivo di appello, deve essere osservato che non assume rilievo la circostanza che, nella fattispecie concreta, l'unità stesse navigando entro le sei miglia dalla costa.
Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza n. 4485/1999, pur riferendosi a una diversa fattispecie, offre utili indicazioni interpretative anche per la normativa rilevante nel presente giudizio.
In tale pronuncia, riguardante la fattispecie prevista dall'art. 13 della legge 11 febbraio 1971,
n. 50, la Corte rileva che la legge, nel dettare le norme sulla navigazione da diporto, distingue tra natanti autorizzati alla navigazione fino a sei miglia dalla costa e quelli destinati a navigare entro un miglio, come jole, pattini, sandolini, mosconi e tavole a vela di ridotte dimensioni.
Il regolamento di sicurezza per la navigazione da diporto, approvato con d.m. 21 gennaio
1994, n. 232, all'art. 22, prevede che i natanti autorizzati alla navigazione fino a sei miglia debbano essere sempre forniti dei mezzi di salvaguardia e delle dotazioni di sicurezza indicate dagli articoli 20 e 21 dello stesso regolamento, mentre per i natanti autorizzati alla navigazione fino a un miglio dalla costa è sufficiente un equipaggiamento minimo. Il terzo comma dell'art. 22 stabilisce che i natanti che non si allontanano oltre 300 metri dalla costa sono esonerati dall'obbligo di alcune dotazioni, ma – come sottolineato dalla Suprema Corte – tale esonero riguarda esclusivamente i natanti autorizzati alla navigazione entro un miglio, non quelli abilitati a navigare fino a sei miglia.
La Cassazione ha quindi affermato che la ratio della disciplina differenziata risiede nel fatto che i natanti destinati alla balneazione si muovono prevalentemente entro il più ristretto limite, rendendo superflua una dotazione permanente, mentre per i natanti che possono navigare fino a sei miglia dalla costa, il normale impiego li porta ben oltre il limite minimo, rendendo necessaria una dotazione di sicurezza e salvataggio obbligatoriamente presente a bordo, anche se, in occasione del controllo, l'unità si trovi entro i trecento metri dalla costa.
Da tale pronuncia si ricava, dunque, un criterio interpretativo generale, secondo cui non rileva il punto in cui il natante viene concretamente trovato, ma la sua idoneità a spingersi oltre un determinato limite dalla costa, con la conseguenza che le relative prescrizioni devono essere sempre rispettate. Tale principio, sebbene espresso in relazione alle dotazioni di sicurezza, si applica anche agli obblighi relativi agli apparati ricetrasmittenti e ai titoli abilitativi, imponendo il rispetto della normativa ogniqualvolta l'unità sia abilitata alla navigazione oltre le sei miglia, indipendentemente dalla navigazione effettivamente svolta al momento dell'accertamento. Infine, deve essere rigettato anche l'ultimo motivo di appello, atteso che il carattere occasionale della presenza dell'appellante al momento dell'accertamento è Parte_1 circostanza del tutto irrilevante ai fini dell'applicazione della sanzione.
L'art. 162 del D.Lgs. 259/2003 prevede infatti l'obbligo del titolo abilitativo in capo all'operatore che, nella fattispecie, non può che coincidere con il conduttore dell'unità da diporto al momento del controllo, a prescindere dalla frequenza o dall'occasionalità della conduzione.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve essere rigettato, con conseguente conferma della sentenza di primo grado seppur con diversa motivazione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza. Esse devono essere liquidate sulla base dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 in considerazione della chiarezza del quadro fattuale e della semplicità delle questioni trattate.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. SS.UU. n.
4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dall'appellante.
p.q.m.
il Tribunale di Trieste, definitivamente pronunciando, così provvede: rigetta l'appello; condanna al pagamento in favore dell'Amministrazione resistente delle Parte_1 spese del presente giudizio, liquidate in € 332,00 per compensi, oltre spese generali, iva e cpa come per legge;
dà atto ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, come modificato dalla L.
24 dicembre 2012, n. 228, ai fini e per gli effetti precisati da Cass. S.U. n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dall'appellante.
Così deciso in Trieste il 12 novembre 2025
Il Giudice dott.ssa Viviana Scaramuzza