CA
Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/11/2025, n. 3098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3098 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1455\2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IA LI Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott.ssa RN OC Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1455 \2024 promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8669/2023 del 7.11.2023
DA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Paolo Bonalume, come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in Corso Magenta n. 84, Milano –
Email_1 appellante
contro
:
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Paola Marinoni, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione e risposta, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultima, in Via
Villapizzone n. 26, Milano – Email_2 appellata
Oggetto: cessione crediti
pagina 1 di 10 *
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Chiede pertanto che l'On.le Corte di Appello di MILANO Voglia previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza n. 8669/23 pubblicata dal Tribunale di Milano il 7.11.23 nel giudizio RG 279/22 tra
[...]
– nuova denominazione di – e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
e non notificata, limitatamente ai capi con i quali il Tribunale di Milano ha rigettato
[...] Part la domanda di volta ad ottenere la condanna di Controparte_1 al pagamento dei seguenti crediti:
[...]
• gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall'Azienda e portata dalle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 2: interessi “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”) – sino alla data di pagamento (indicata anche nei predetti elenchi)
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' che, alla data di notifica della CP_1 citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 7.530,53 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell' , di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale - interessi di mora sono già stati CP_1 fatturati mediante i documenti denominati Note Debito riepilogati nell'elenco prodotto con l'atto di citazione sub doc. 5A -5B ed ivi riprodotti sub doc. 3 parte 1, parte 2, dei quali: Part
- € 7.255,10 portati dalle 4 Note Debito emesse da che aveva acquistato (oltre al capitale anche) gli interessi di mora da una serie di società fornitrici analiticamente indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito (doc. 3 parte 1) Part
- € 1.688,72 sono portati dalla Nota Debito (doc. 3 parte 2) emessa da in relazione ad interessi di mora che erano stati ad essa ceduti dalla società IZ (la Nota Debito è, infatti, preceduta da “PF”)
pagina 2 di 10 - € 2.692,99 sono portati dalle Note Debito emesse dalla società che ha ceduto le CP_3 Part Note Debito a (doc. 3 parte 2) importo di € 7.530,53 corrispondente alla differenza tra l'importo di € 11.636,81 richiesto in pagamento Part da e l'importo di € 4.106,28 riconosciuto dovuto dal Tribunale
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito per €
7.530,53, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito riconosciute per €
4.106,28, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 condannare al relativo pagamento in favore di Controparte_1
Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Parte_1 [...]
della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, Controparte_1 condannare la diversa somma ritenuta dovuta a Controparte_1 titolo di interessi di mora, anche per Note Debito e interessi anatocistici
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”.
Per l'appellata Controparte_1
“Piaccia al giudice adito, in primis dichiarare inammissibile l'appello per mancanza di specificità dei motivi in quanto nell'atto di impugnazione manca la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle Part ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato;
essendosi limitata ad indicare in modo generico e non specifico in entrambe i motivi di appello, che il Giudice, nella decisione impugnata, avrebbe omesso di considerare le prove dalla stessa prodotte, senza però indicare alla Corte quali sarebbero state le prove dalla stessa indicate e quali parti delle stesse, che il Tribunale avrebbe omesso di prendere in esame e valutare.
In ogni caso, ritenuto comunque inammissibile il doc. 1 allegato all'atto di appello per i motivi indicati in narrativa e, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, rigettare integralmente l'appello proposto e confermare la sentenza impugnata. pagina 3 di 10 Part Con condanna alle spese di e per lite temeraria”.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. L'oggetto del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato, chiedendone la parziale Parte_1 riforma, la sentenza del Tribunale di Milano n. 8669/2023 del 7.11.2023, che ha così disposto:
“- in parziale accoglimento della domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
condanna quest'ultima a pagare all'attrice la somma di euro Controparte_4
4.106,28, da maggiorarsi di interessi secondo il tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- compensa fra le parti le spese di lite”.
B. Il primo grado di giudizio. Parte (a seguire semplicemente “ ”) ha adito il Tribunale di Milano per ottenere la Parte_1 condanna di (a seguire Controparte_1 semplicemente ”) al pagamento di somme dovute in forza di crediti ceduti all'attrice da diversi CP_5 fornitori della convenuta. Part Più precisamente, ha domandato il pagamento:
a. dell'importo di euro 628.478,81 in linea capitale, relativo a fatture non pagate;
b. degli interessi moratori sulla predetta sorte capitale, determinati ai sensi degli artt. 2 e 5 D.Lgs. n.
231/2002 (e calcolati in euro 12.848,45 alla data del 20.12.2021);
c. degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora maturati sulla sorte capitale di cui alla domanda sub b) che, alla data della notifica della citazione, erano scaduti da sei mesi;
d. degli interessi moratori, calcolati in euro 11.636,81, e dovuti per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli sub a), in particolare relativi a fatture oggetto di tre note di debito indicate al doc. 3;
e. degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora sub d).
, regolarmente costituitasi, ha contestato le domande attoree e ha eccepito: CP_5
- la mancata prova dei crediti vantati da in punto di an e di quantum; Parte_1
- la non debenza e la parziale duplicazione delle somme richieste in linea capitale e a titolo di interessi moratori.
Ha inoltre insistito per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. pagina 4 di 10
C. La sentenza del Tribunale.
Il primo giudice, nell'accogliere parzialmente le domande svolte da parte attrice, ha anzitutto circoscritto il perimetro del thema decidendum. Part
a seguito delle contestazioni della convenuta, ha infatti ridotto la pretesa creditoria in linea capitale da euro 628.478,81 a euro 87.499,44. Successivamente, in sede di comparsa conclusionale, ha rinunciato per intero alla domanda di pagamento dei crediti in sorte capitale, attestando che tutte le fatture azionate fossero già state pagate.
Pertanto, l'oggetto del giudizio è stato circoscritto alle sole domande di pagamento degli interessi di mora e di quelli anatocistici.
Più precisamente, riguardo agli interessi moratori sulla linea capitale (si veda paragrafo B - domanda sub lettera b), il Tribunale ha ritenuto tale pretesa infondata. Sul punto, ha rilevato che parte attrice non ha mai specificato le date dei pagamenti e di scadenza delle singole fatture azionate, né ha indicato il quantum di interessi debendi, essendosi invero limitata a generici richiami alla documentazione massiva prodotta. Ciò, nonostante le puntuali contestazioni svolte dalla convenuta a poi quindi CP_5 ritenuto assorbita la domanda relativa agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora maturati sulla sorte capitale (si veda paragrafo B - domanda sub lettera c).
Per quanto attiene agli interessi di mora da ritardato pagamento delle fatture oggetto di note di debito
(si veda paragrafo B - domanda sub lettera d), il giudice ha parzialmente accolto la domanda svolta da Part e ha accertato la debenza della minor somma calcolata dalla convenuta, pari a euro 4.106,28 (in Part luogo di euro 11.636,81, l'importo richiesto da .
Infine, la domanda sugli interessi anatocistici prodotti sulla mora per le fatture pagate tardivamente (si veda paragrafo B - domanda sub lettera e) è stata rigettata per carenza di una analitica descrizione degli interessi scaduti da oltre sei mesi. Il Tribunale sul punto ha infatti rilevato che “la difesa attorea si è limitata a una affermazione di principio massiva, inidonea a consentire l'esatto conteggio degli interessi pretesi”.
La sproporzione fra il credito accertato e quello originariamente domandato, nonché le numerose rettifiche contenute negli atti del giudizio, hanno quindi giustificato la totale compensazione delle spese di lite.
D. I motivi di appello.
L'appellante ha formulato due motivi di appello.
pagina 5 di 10 Con il primo motivo ha eccepito di aver provato e non solo allegato la propria pretesa creditoria relativa agli interessi moratori su linea capitale. Ha quindi chiesto di condannare la convenuta al pagamento, degli interessi moratori (domanda sub lettera b) e di quelli anatocistici (domanda sub lettera c) ai sensi degli artt. 2 e 5 D.Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla data di notifica della citazione. Part
senza indicare puntualmente il quantum richiesto, ha riferito:
- che sono state indicate le date di emissione di ciascuna delle fatture azionate;
- che parte attrice ha intimato il pagamento delle fatture alla convenuta;
- che dal raffronto tra le date di scadenza delle fatture e i mandati di pagamento da parte di è CP_5 possibile evincere sia il tardivo pagamento delle fatture, sia la debenza degli interessi moratori e anatocistici;
- infine, che non ha contestato la documentazione prodotta da parte attrice. CP_5
Con il secondo motivo ha insistito per il pagamento degli interessi di mora relativi a diverse fatture pagate tardivamente, interessi quantificati nella somma di euro 7.530,53.
Più precisamente, parte appellante ha domandato la differenza tra l'importo richiesto nel primo grado di giudizio - con la domanda sub lettera d - importo pari a euro 11.636,81, e quello riconosciuto dal
Tribunale in sede di sentenza, pari a euro 4.106,28, a titolo di mora sulle fatture pagate tardivamente e oggetto di tre distinte note di debito (indicate nel doc. 3 allegato all'atto di citazione).
Ha inoltre domandato l'accertamento e la condanna al pagamento degli interessi anatocistici – questi ultimi peraltro non quantificati – prodotti ai sensi dell'art. 1283 c.c. sugli interessi di mora non riconosciuti dal primo giudice. Part Riguardo a entrambe le voci di interessi dovuti, ha osservato, in estrema sintesi, che i conteggi operati dall'odierna appellante non sono mai stati contestati dalla convenuta. Il Tribunale avrebbe pertanto errato nel non ritenere provata, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la debenza dell'intero importo Part richiesto da a titolo di interessi moratori sulle fatture pagate tardivamente.
E. La posizione dell'appellata.
Parte appellata ha preliminarmente chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di specificità dei motivi ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
In via subordinata, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del doc. 1 prodotto da parte appellante quale allegato all'atto di citazione, in quanto nuovo e tardivo. Trattasi, in particolare, del documento Part che riporta una tabella di riepilogo di tutte le fatture attestanti il credito ceduto a e oggetto della iniziale domanda di pagamento della linea capitale. pagina 6 di 10 Nel merito, ha comunque insistito per il rigetto dell'appello in quanto infondato, chiedendo la CP_5
Part condanna di alle spese di giudizio nonché per lite temeraria.
Con riguardo al primo motivo d'appello, ha contestato l'ammissibilità del doc. 1 da cui si CP_5 evincerebbero le date di emissione delle fatture azionate.
L'appellata ha ulteriormente dedotto:
- di aver già contestato in modo specifico e puntuale, nel corso del primo grado di giudizio, le allegazioni prospettate dall'attrice sul punto e riformulate in sede di appello;
- che parte appellante non ha neanche calcolato gli interessi debendi per mora, né quelli anatocistici, tanto che come valore della controversia ha indicato l'importo di euro 7.530,53, ossia la somma riferita alla (sola e diversa) domanda sub lettera d.
Con riguardo al secondo motivo d'appello, ha contestato le deduzioni di parte attrice, poiché non avrebbe “mai specificato le date dei pagamenti delle singole fatture azionate, la data di scadenza di ciascuna fattura a decorrere dalla trasmissione elettronica della stessa alla debitrice e, quindi,
l'ammontare degli interessi esigibili, neppure quantificati negli atti difensivi”, limitandosi invece ad un richiamo generico alla documentazione prodotta.
F. Il giudizio di secondo grado.
All'esito della prima udienza, il 23.10.2024, è stata fissata per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. l'udienza del 3.12.2025, poi anticipata al 29.10.2025, previa concessione di nuovi termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
All'esito di tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere rigettato per le seguenti ragioni.
1. Occorre innanzitutto rilevare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da è CP_5 infondata. L'atto di appello è stato redatto in modo conforme ai canoni di specificità e analiticità contemplati dalla previsione normativa all'esito della riforma introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.
149 (c.d. “Riforma Cartabia”). La lettura dello stesso consente infatti di individuare in modo sufficientemente preciso le parti della sentenza che l'appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
Quanto la doc. 1 prodotto dall'appellante con l'atto di citazione in appello (tabella di riepilogo di tutte Part le fatture relative al credito ceduto a e oggetto della iniziale domanda di pagamento della linea pagina 7 di 10 capitale), a prescindere da ogni valutazione in punto di rilevanza dello stesso, tale produzione è tardiva. Part avrebbe infatti dovuto e potuto produrlo nel primo grado di giudizio, nel rispetto delle preclusioni processuali.
2. Quanto al merito, con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto provata la debenza degli interessi moratori e anatocistici sul credito in linea capitale.
Parte appellante non propone tuttavia alcun percorso logico-argomentativo alternativo rispetto a quello seguito dal giudice di prime cure, bensì si limita a svolgere affermazioni apodittiche, senza esplicarne ratio e finalità, e neppure quantifica gli interessi moratori e anatocistici asseritamente dovuti. Il motivo di impugnazione oltre ad essere dedotto in maniera estremamente generica e non circostanziata è comunque infondato.
Parte appellata ha contestato in modo puntuale e specifico, sin dal primo grado di giudizio, sia le CP_5
Part date di scadenza di alcune delle fatture azionate da – date, occorre precisarlo, non provate in Part quanto contemplate in documenti di provenienza unilaterale di – sia la stessa emissione e trasmissione ad delle altre fatture indicate. CP_5
Part Nonostante la specificità della contestazione, non nulla addotto, neanche da ultimo in sede di comparsa conclusionale.
Non può dirsi assolto, dunque, l'onere della prova gravante su parte appellante in punto sia di an sia di quantum degli interessi moratori sul credito in linea capitale.
Conseguentemente deve essere disattesa, in quanto assorbita dal rigetto domanda sugli interessi di mora, per le motivazioni appena espresse, anche la connessa domanda di condanna al pagamento degli interessi anatocistici.
3. Anche il secondo motivo di appello è infondato e deve essere disatteso per le seguenti ragioni.
L'appellante ritiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna al pagamento della somma € 11.636,81 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale, portati dalle fatture (cd. Note Debito) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 3, allegato all'atto di citazione. ha contestato le deduzioni dell'appellante, poiché questa non avrebbe “mai specificato le date CP_5 dei pagamenti delle singole fatture azionate, la data di scadenza di ciascuna fattura a decorrere dalla trasmissione elettronica della stessa alla debitrice e, quindi, l'ammontare degli interessi esigibili, neppure quantificati negli atti difensivi”. Part Part Anche in questo caso, parte non ha assolto al suo specifico onere di allegazione. in entrambi i gradi di giudizio nulla ha dedotto, specificato, prodotto a seguito delle precise contestazioni mosse da pagina 8 di 10 sul punto, essendosi limitata a svolgere un richiamo generico e non circostanziato ai “documenti CP_5 agli atti”, richiamando impropriamente, visto il tenore degli scritti difensivi della controparte, il principio di non contestazione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo a favore dell'appellata, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
5. La Corte ritiene inoltre di disporre a carico dell'appellante soccombente altresì la condanna di cui al all'art. 96 comma terzo c.p.c.
Il contenuto degli scritti difensivi, la genericità dell'appello, ai limiti dell'ammissibilità, sono tutti indici dell'insussistenza di un livello di diligenza minima in capo all'appellante, elemento sufficiente e idoneo a fondare la condanna per responsabilità aggravata (Cass. SU n. 22405/2018).
La suddetta carenza di rigore logico espositivo è per esempio rinvenibile, tra l'altro, nell'affermazione secondo la quale la controparte non avrebbe mai contestato, nel corso del primo grado di giudizio, Part quanto dedotto da circa la sussistenza e dei titoli fondanti le pretese azionate, circostanza smentita dal tenore degli scritti difensivi di Come emerge dagli atti di causa, con specifico riferimento CP_5
Part alla domanda di pagamento degli interessi moratori su sorte capitale, ha sostenuto che “nessuna delle produzioni documentali – e ancor prima nessuna delle date di scadenza delle fatture – è stata Part contestata dall' ” (pag. 6 atto di appello di . E purtuttavia l'odierna appellata aveva già CP_1 puntualmente contestato innanzi al giudice di prime cure le deduzioni di controparte, eccependo peraltro che, ai fini del calcolo della mora dovuta, “il metodo adottato da controparte come già detto è oscuro e comunque errato e si contesta. Sono infatti indicate le date di scadenza delle fatture errate ed anche le date di valuta che sono state poste alla base del calcolo” (pag. 20 comparsa di costituzione di primo grado). CP_5
Conseguentemente, deve essere condannata al pagamento in favore di Parte_1 [...]
di una somma che appare equo determinare in Controparte_1 misura pari all'ammontare dell'importo liquidato a titolo di spese di lite, oltre che al pagamento, ai sensi del novellato art. 96 comma quarto c.p.c., dell'importo di euro 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa n. r.g. 1455/2024 così dispone:
pagina 9 di 10 1. respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 8669/2023 pronunciata dal Tribunale di
Milano;
2. condanna l pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate per Parte_1 compensi in complessivi € 3.966,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e
Cpa;
3. condanna al pagamento, ai sensi dell'art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., di Parte_1 ulteriori € 3.966,00 in favore di e Controparte_1 di € 500,00 in favore della Cassa delle Ammende;
4. dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 29.10.2025
Il consigliere est.
RN OC
Il Presidente
IA LI
Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Martina Spadaro
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile
nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa IA LI Presidente dott.ssa Serena Baccolini Consigliere dott.ssa RN OC Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 1455 \2024 promossa in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 8669/2023 del 7.11.2023
DA
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. Paolo Bonalume, come da procura acclusa all'atto di citazione in appello, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultimo, in Corso Magenta n. 84, Milano –
Email_1 appellante
contro
:
(C.F. ) in persona Controparte_1 P.IVA_2 del legale rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. Paola Marinoni, come da procura acclusa alla comparsa di costituzione e risposta, con elezione di domicilio presso lo studio di quest'ultima, in Via
Villapizzone n. 26, Milano – Email_2 appellata
Oggetto: cessione crediti
pagina 1 di 10 *
CONCLUSIONI
Per l'appellante Parte_1
“Chiede pertanto che l'On.le Corte di Appello di MILANO Voglia previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza n. 8669/23 pubblicata dal Tribunale di Milano il 7.11.23 nel giudizio RG 279/22 tra
[...]
– nuova denominazione di – e Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
e non notificata, limitatamente ai capi con i quali il Tribunale di Milano ha rigettato
[...] Part la domanda di volta ad ottenere la condanna di Controparte_1 al pagamento dei seguenti crediti:
[...]
• gli interessi di mora, maturati sulla sorte capitale azionata con la citazione e non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall'Azienda e portata dalle fatture riepilogate nell'elenco che si produce sub doc. 2: interessi “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n.
231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale – scadenza riportata nei predetti elenchi (colonna “Data Scadenza”) – sino alla data di pagamento (indicata anche nei predetti elenchi)
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale azionata non più dovuta in quanto pagata, ma in ritardo, dall' che, alla data di notifica della CP_1 citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 7.530,53 a titolo di ulteriori interessi di mora – ulteriori, appunto, rispetto a quelli maturati e maturandi in relazione alla sorte capitale – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento, da parte dell' , di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale - interessi di mora sono già stati CP_1 fatturati mediante i documenti denominati Note Debito riepilogati nell'elenco prodotto con l'atto di citazione sub doc. 5A -5B ed ivi riprodotti sub doc. 3 parte 1, parte 2, dei quali: Part
- € 7.255,10 portati dalle 4 Note Debito emesse da che aveva acquistato (oltre al capitale anche) gli interessi di mora da una serie di società fornitrici analiticamente indicate nel dettaglio allegato a ciascuna Nota Debito (doc. 3 parte 1) Part
- € 1.688,72 sono portati dalla Nota Debito (doc. 3 parte 2) emessa da in relazione ad interessi di mora che erano stati ad essa ceduti dalla società IZ (la Nota Debito è, infatti, preceduta da “PF”)
pagina 2 di 10 - € 2.692,99 sono portati dalle Note Debito emesse dalla società che ha ceduto le CP_3 Part Note Debito a (doc. 3 parte 2) importo di € 7.530,53 corrispondente alla differenza tra l'importo di € 11.636,81 richiesto in pagamento Part da e l'importo di € 4.106,28 riconosciuto dovuto dal Tribunale
• gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito per €
7.530,53, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito riconosciute per €
4.106,28, interessi di mora che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D.
Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica della citazione
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di nei confronti di , Parte_1 Controparte_1 condannare al relativo pagamento in favore di Controparte_1
Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti di Parte_1 [...]
della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, Controparte_1 condannare la diversa somma ritenuta dovuta a Controparte_1 titolo di interessi di mora, anche per Note Debito e interessi anatocistici
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre CPA e successive”.
Per l'appellata Controparte_1
“Piaccia al giudice adito, in primis dichiarare inammissibile l'appello per mancanza di specificità dei motivi in quanto nell'atto di impugnazione manca la puntuale ed esplicita enunciazione dei rilievi critici rispetto alle Part ragioni di fatto e di diritto espresse nel provvedimento impugnato;
essendosi limitata ad indicare in modo generico e non specifico in entrambe i motivi di appello, che il Giudice, nella decisione impugnata, avrebbe omesso di considerare le prove dalla stessa prodotte, senza però indicare alla Corte quali sarebbero state le prove dalla stessa indicate e quali parti delle stesse, che il Tribunale avrebbe omesso di prendere in esame e valutare.
In ogni caso, ritenuto comunque inammissibile il doc. 1 allegato all'atto di appello per i motivi indicati in narrativa e, respinta ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, rigettare integralmente l'appello proposto e confermare la sentenza impugnata. pagina 3 di 10 Part Con condanna alle spese di e per lite temeraria”.
*
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A. L'oggetto del giudizio.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato, chiedendone la parziale Parte_1 riforma, la sentenza del Tribunale di Milano n. 8669/2023 del 7.11.2023, che ha così disposto:
“- in parziale accoglimento della domanda proposta da nei confronti della Parte_1 [...]
condanna quest'ultima a pagare all'attrice la somma di euro Controparte_4
4.106,28, da maggiorarsi di interessi secondo il tasso legale dalla data della presente sentenza al saldo;
- compensa fra le parti le spese di lite”.
B. Il primo grado di giudizio. Parte (a seguire semplicemente “ ”) ha adito il Tribunale di Milano per ottenere la Parte_1 condanna di (a seguire Controparte_1 semplicemente ”) al pagamento di somme dovute in forza di crediti ceduti all'attrice da diversi CP_5 fornitori della convenuta. Part Più precisamente, ha domandato il pagamento:
a. dell'importo di euro 628.478,81 in linea capitale, relativo a fatture non pagate;
b. degli interessi moratori sulla predetta sorte capitale, determinati ai sensi degli artt. 2 e 5 D.Lgs. n.
231/2002 (e calcolati in euro 12.848,45 alla data del 20.12.2021);
c. degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora maturati sulla sorte capitale di cui alla domanda sub b) che, alla data della notifica della citazione, erano scaduti da sei mesi;
d. degli interessi moratori, calcolati in euro 11.636,81, e dovuti per il tardivo pagamento di crediti diversi da quelli sub a), in particolare relativi a fatture oggetto di tre note di debito indicate al doc. 3;
e. degli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora sub d).
, regolarmente costituitasi, ha contestato le domande attoree e ha eccepito: CP_5
- la mancata prova dei crediti vantati da in punto di an e di quantum; Parte_1
- la non debenza e la parziale duplicazione delle somme richieste in linea capitale e a titolo di interessi moratori.
Ha inoltre insistito per la condanna di parte attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. pagina 4 di 10
C. La sentenza del Tribunale.
Il primo giudice, nell'accogliere parzialmente le domande svolte da parte attrice, ha anzitutto circoscritto il perimetro del thema decidendum. Part
a seguito delle contestazioni della convenuta, ha infatti ridotto la pretesa creditoria in linea capitale da euro 628.478,81 a euro 87.499,44. Successivamente, in sede di comparsa conclusionale, ha rinunciato per intero alla domanda di pagamento dei crediti in sorte capitale, attestando che tutte le fatture azionate fossero già state pagate.
Pertanto, l'oggetto del giudizio è stato circoscritto alle sole domande di pagamento degli interessi di mora e di quelli anatocistici.
Più precisamente, riguardo agli interessi moratori sulla linea capitale (si veda paragrafo B - domanda sub lettera b), il Tribunale ha ritenuto tale pretesa infondata. Sul punto, ha rilevato che parte attrice non ha mai specificato le date dei pagamenti e di scadenza delle singole fatture azionate, né ha indicato il quantum di interessi debendi, essendosi invero limitata a generici richiami alla documentazione massiva prodotta. Ciò, nonostante le puntuali contestazioni svolte dalla convenuta a poi quindi CP_5 ritenuto assorbita la domanda relativa agli interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora maturati sulla sorte capitale (si veda paragrafo B - domanda sub lettera c).
Per quanto attiene agli interessi di mora da ritardato pagamento delle fatture oggetto di note di debito
(si veda paragrafo B - domanda sub lettera d), il giudice ha parzialmente accolto la domanda svolta da Part e ha accertato la debenza della minor somma calcolata dalla convenuta, pari a euro 4.106,28 (in Part luogo di euro 11.636,81, l'importo richiesto da .
Infine, la domanda sugli interessi anatocistici prodotti sulla mora per le fatture pagate tardivamente (si veda paragrafo B - domanda sub lettera e) è stata rigettata per carenza di una analitica descrizione degli interessi scaduti da oltre sei mesi. Il Tribunale sul punto ha infatti rilevato che “la difesa attorea si è limitata a una affermazione di principio massiva, inidonea a consentire l'esatto conteggio degli interessi pretesi”.
La sproporzione fra il credito accertato e quello originariamente domandato, nonché le numerose rettifiche contenute negli atti del giudizio, hanno quindi giustificato la totale compensazione delle spese di lite.
D. I motivi di appello.
L'appellante ha formulato due motivi di appello.
pagina 5 di 10 Con il primo motivo ha eccepito di aver provato e non solo allegato la propria pretesa creditoria relativa agli interessi moratori su linea capitale. Ha quindi chiesto di condannare la convenuta al pagamento, degli interessi moratori (domanda sub lettera b) e di quelli anatocistici (domanda sub lettera c) ai sensi degli artt. 2 e 5 D.Lgs. n. 231/2002, con decorrenza dalla data di notifica della citazione. Part
senza indicare puntualmente il quantum richiesto, ha riferito:
- che sono state indicate le date di emissione di ciascuna delle fatture azionate;
- che parte attrice ha intimato il pagamento delle fatture alla convenuta;
- che dal raffronto tra le date di scadenza delle fatture e i mandati di pagamento da parte di è CP_5 possibile evincere sia il tardivo pagamento delle fatture, sia la debenza degli interessi moratori e anatocistici;
- infine, che non ha contestato la documentazione prodotta da parte attrice. CP_5
Con il secondo motivo ha insistito per il pagamento degli interessi di mora relativi a diverse fatture pagate tardivamente, interessi quantificati nella somma di euro 7.530,53.
Più precisamente, parte appellante ha domandato la differenza tra l'importo richiesto nel primo grado di giudizio - con la domanda sub lettera d - importo pari a euro 11.636,81, e quello riconosciuto dal
Tribunale in sede di sentenza, pari a euro 4.106,28, a titolo di mora sulle fatture pagate tardivamente e oggetto di tre distinte note di debito (indicate nel doc. 3 allegato all'atto di citazione).
Ha inoltre domandato l'accertamento e la condanna al pagamento degli interessi anatocistici – questi ultimi peraltro non quantificati – prodotti ai sensi dell'art. 1283 c.c. sugli interessi di mora non riconosciuti dal primo giudice. Part Riguardo a entrambe le voci di interessi dovuti, ha osservato, in estrema sintesi, che i conteggi operati dall'odierna appellante non sono mai stati contestati dalla convenuta. Il Tribunale avrebbe pertanto errato nel non ritenere provata, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., la debenza dell'intero importo Part richiesto da a titolo di interessi moratori sulle fatture pagate tardivamente.
E. La posizione dell'appellata.
Parte appellata ha preliminarmente chiesto di dichiarare l'inammissibilità dell'impugnazione per carenza di specificità dei motivi ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c.
In via subordinata, ha chiesto di dichiarare l'inammissibilità del doc. 1 prodotto da parte appellante quale allegato all'atto di citazione, in quanto nuovo e tardivo. Trattasi, in particolare, del documento Part che riporta una tabella di riepilogo di tutte le fatture attestanti il credito ceduto a e oggetto della iniziale domanda di pagamento della linea capitale. pagina 6 di 10 Nel merito, ha comunque insistito per il rigetto dell'appello in quanto infondato, chiedendo la CP_5
Part condanna di alle spese di giudizio nonché per lite temeraria.
Con riguardo al primo motivo d'appello, ha contestato l'ammissibilità del doc. 1 da cui si CP_5 evincerebbero le date di emissione delle fatture azionate.
L'appellata ha ulteriormente dedotto:
- di aver già contestato in modo specifico e puntuale, nel corso del primo grado di giudizio, le allegazioni prospettate dall'attrice sul punto e riformulate in sede di appello;
- che parte appellante non ha neanche calcolato gli interessi debendi per mora, né quelli anatocistici, tanto che come valore della controversia ha indicato l'importo di euro 7.530,53, ossia la somma riferita alla (sola e diversa) domanda sub lettera d.
Con riguardo al secondo motivo d'appello, ha contestato le deduzioni di parte attrice, poiché non avrebbe “mai specificato le date dei pagamenti delle singole fatture azionate, la data di scadenza di ciascuna fattura a decorrere dalla trasmissione elettronica della stessa alla debitrice e, quindi,
l'ammontare degli interessi esigibili, neppure quantificati negli atti difensivi”, limitandosi invece ad un richiamo generico alla documentazione prodotta.
F. Il giudizio di secondo grado.
All'esito della prima udienza, il 23.10.2024, è stata fissata per la rimessione della causa in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c. l'udienza del 3.12.2025, poi anticipata al 29.10.2025, previa concessione di nuovi termini di legge per il deposito degli scritti difensivi.
All'esito di tale udienza, la causa è stata trattenuta in decisione.
*
MOTIVI DELLA DECISIONE
Tutto ciò premesso, ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere rigettato per le seguenti ragioni.
1. Occorre innanzitutto rilevare che l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata da è CP_5 infondata. L'atto di appello è stato redatto in modo conforme ai canoni di specificità e analiticità contemplati dalla previsione normativa all'esito della riforma introdotta dal D.Lgs. 10 ottobre 2022 n.
149 (c.d. “Riforma Cartabia”). La lettura dello stesso consente infatti di individuare in modo sufficientemente preciso le parti della sentenza che l'appellante ha inteso devolvere al vaglio critico della Corte.
Quanto la doc. 1 prodotto dall'appellante con l'atto di citazione in appello (tabella di riepilogo di tutte Part le fatture relative al credito ceduto a e oggetto della iniziale domanda di pagamento della linea pagina 7 di 10 capitale), a prescindere da ogni valutazione in punto di rilevanza dello stesso, tale produzione è tardiva. Part avrebbe infatti dovuto e potuto produrlo nel primo grado di giudizio, nel rispetto delle preclusioni processuali.
2. Quanto al merito, con il primo motivo l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto provata la debenza degli interessi moratori e anatocistici sul credito in linea capitale.
Parte appellante non propone tuttavia alcun percorso logico-argomentativo alternativo rispetto a quello seguito dal giudice di prime cure, bensì si limita a svolgere affermazioni apodittiche, senza esplicarne ratio e finalità, e neppure quantifica gli interessi moratori e anatocistici asseritamente dovuti. Il motivo di impugnazione oltre ad essere dedotto in maniera estremamente generica e non circostanziata è comunque infondato.
Parte appellata ha contestato in modo puntuale e specifico, sin dal primo grado di giudizio, sia le CP_5
Part date di scadenza di alcune delle fatture azionate da – date, occorre precisarlo, non provate in Part quanto contemplate in documenti di provenienza unilaterale di – sia la stessa emissione e trasmissione ad delle altre fatture indicate. CP_5
Part Nonostante la specificità della contestazione, non nulla addotto, neanche da ultimo in sede di comparsa conclusionale.
Non può dirsi assolto, dunque, l'onere della prova gravante su parte appellante in punto sia di an sia di quantum degli interessi moratori sul credito in linea capitale.
Conseguentemente deve essere disattesa, in quanto assorbita dal rigetto domanda sugli interessi di mora, per le motivazioni appena espresse, anche la connessa domanda di condanna al pagamento degli interessi anatocistici.
3. Anche il secondo motivo di appello è infondato e deve essere disatteso per le seguenti ragioni.
L'appellante ritiene l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha rigettato la domanda di condanna al pagamento della somma € 11.636,81 a titolo di interessi di mora maturati a fronte del ritardato pagamento della sorte capitale di crediti ulteriori rispetto a quelli costituenti la sorte capitale, portati dalle fatture (cd. Note Debito) indicate nell'elenco prodotto quale doc. 3, allegato all'atto di citazione. ha contestato le deduzioni dell'appellante, poiché questa non avrebbe “mai specificato le date CP_5 dei pagamenti delle singole fatture azionate, la data di scadenza di ciascuna fattura a decorrere dalla trasmissione elettronica della stessa alla debitrice e, quindi, l'ammontare degli interessi esigibili, neppure quantificati negli atti difensivi”. Part Part Anche in questo caso, parte non ha assolto al suo specifico onere di allegazione. in entrambi i gradi di giudizio nulla ha dedotto, specificato, prodotto a seguito delle precise contestazioni mosse da pagina 8 di 10 sul punto, essendosi limitata a svolgere un richiamo generico e non circostanziato ai “documenti CP_5 agli atti”, richiamando impropriamente, visto il tenore degli scritti difensivi della controparte, il principio di non contestazione.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza. Sono poste a carico dell'appellante e liquidate come da dispositivo a favore dell'appellata, sulla base dei parametri previsti dal D.M. 55/2014 e succ. mod. e secondo i valori medi delle Tabelle allegate, tenuto conto del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria, delle questioni di diritto affrontate e dell'attività di difesa prestata.
5. La Corte ritiene inoltre di disporre a carico dell'appellante soccombente altresì la condanna di cui al all'art. 96 comma terzo c.p.c.
Il contenuto degli scritti difensivi, la genericità dell'appello, ai limiti dell'ammissibilità, sono tutti indici dell'insussistenza di un livello di diligenza minima in capo all'appellante, elemento sufficiente e idoneo a fondare la condanna per responsabilità aggravata (Cass. SU n. 22405/2018).
La suddetta carenza di rigore logico espositivo è per esempio rinvenibile, tra l'altro, nell'affermazione secondo la quale la controparte non avrebbe mai contestato, nel corso del primo grado di giudizio, Part quanto dedotto da circa la sussistenza e dei titoli fondanti le pretese azionate, circostanza smentita dal tenore degli scritti difensivi di Come emerge dagli atti di causa, con specifico riferimento CP_5
Part alla domanda di pagamento degli interessi moratori su sorte capitale, ha sostenuto che “nessuna delle produzioni documentali – e ancor prima nessuna delle date di scadenza delle fatture – è stata Part contestata dall' ” (pag. 6 atto di appello di . E purtuttavia l'odierna appellata aveva già CP_1 puntualmente contestato innanzi al giudice di prime cure le deduzioni di controparte, eccependo peraltro che, ai fini del calcolo della mora dovuta, “il metodo adottato da controparte come già detto è oscuro e comunque errato e si contesta. Sono infatti indicate le date di scadenza delle fatture errate ed anche le date di valuta che sono state poste alla base del calcolo” (pag. 20 comparsa di costituzione di primo grado). CP_5
Conseguentemente, deve essere condannata al pagamento in favore di Parte_1 [...]
di una somma che appare equo determinare in Controparte_1 misura pari all'ammontare dell'importo liquidato a titolo di spese di lite, oltre che al pagamento, ai sensi del novellato art. 96 comma quarto c.p.c., dell'importo di euro 500,00 in favore della Cassa delle
Ammende.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nella causa n. r.g. 1455/2024 così dispone:
pagina 9 di 10 1. respinge l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza n. 8669/2023 pronunciata dal Tribunale di
Milano;
2. condanna l pagamento delle spese del presente grado di giudizio, liquidate per Parte_1 compensi in complessivi € 3.966,00, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e
Cpa;
3. condanna al pagamento, ai sensi dell'art. 96, terzo e quarto comma, c.p.c., di Parte_1 ulteriori € 3.966,00 in favore di e Controparte_1 di € 500,00 in favore della Cassa delle Ammende;
4. dà atto che sussistono a carico dell'appellante i presupposti di cui all'art. 13 co. 1 quater D.P.R.
115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto a norma del comma 1 bis art. 13 cit.
Milano, 29.10.2025
Il consigliere est.
RN OC
Il Presidente
IA LI
Minuta redatta con la collaborazione del MOT dott.ssa Martina Spadaro
pagina 10 di 10