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Sentenza 13 marzo 2024
Sentenza 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 13/03/2024, n. 782 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 782 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4130/2023 R.G.A.C. introitata all'udienza del 06.02.2024
TRA
, nato a [...] il [...] Cod. Fisc. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Giuseppe Brunetti (Cod. Fisc. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato, in virtù di mandato in calce al ricorso, presso lo studio legale dello stesso sito in Manduria
(Ta) alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 20 c, ricorrente
E
, nata ad [...] il [...] Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._3
convenuta contumace
OGGETTO: Ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per il ricorrente come da verbale di udienza del 06.02.2024 e con l'intervento del
P.M.;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.08.2023, esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1
con in San Giorgio Jonico in data 10.05.2000, che dal matrimonio nasceva una Controparte_1
figlia ad oggi maggiorenne ed autosufficiente, che il Tribunale di Taranto pronunciava la Per_1
separazione dei coniugi con sentenza n. 335/2010 depositata il 22.02.2010, pertanto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
Disposta la comparizione dei coniugi per l'udienza del 06.02.2024, la convenuta non si presentava, sebbene ritualmente citata, sicché non era possibile esperire il tentativo di conciliazione. Autorizzata parte ricorrente a precisare le conclusioni a tale udienza, ritenuto ultroneo ogni approfondimento istruttorio, in quanto l'unica domanda formulata dal ricorrente è quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza nulla prevedere a titolo di mantenimento per la figlia , essendo la stessa divenuta maggiorenne ed autosufficiente, la causa veniva rimessa al Per_1
collegio per la decisione con rinuncia ai termini per gli scritti conclusionali.
********
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della convenuta che non si è presentato all'udienza di comparizione personale e, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo con pedissequo decreto di fissazione udienza, non si è costituita in giudizio.
Anche in considerazione di tale circostanza, espressiva del disinteresse della convenuta per la sua vicenda matrimoniale, nonché del fatto che i coniugi vivono separati ininterrottamente dal
20.01.2009, giorno della comparizione personale innanzi al Presidente nel procedimento di separazione personale, deve ritenersi definitivamente compromessa la comunione materiale e morale di vita tra gli stessi. Il lungo periodo di separazione e la mancata riconciliazione, sono gli indici di valutazione legale del venire meno del contenuto sostanziale del matrimonio, secondo la legge civile.
Ciò rilevato, non può che dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 lett. 2 b) della legge 898/1970.
Riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, nulla deve essere disposto a titolo di mantenimento della figlia essendo la stessa divenuta autonoma ed autosufficiente, come Per_1
dichiarato da parte ricorrente.
La natura della controversia e l'interesse del ricorrente alla pronuncia giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sua composizione collegiale, nella causa promossa da nei confronti Parte_1
di , definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda respinta o assorbita, così Controparte_1
dispone:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Giorgio Ionico in data
10.05.2000 da , nato a [...] il [...], e , nata ad [...] Parte_1 Controparte_1
(FR) il 25.09.1975, matrimonio registrato al n. 8, parte II, serie A, Uff. 1 dei registri dell'Ufficio di
Stato civile del Comune di San Giorgio Ionico dell'anno 2000.
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 11.03.2024 in Taranto Il Giudice est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto I Sezione Civile, composto dai Magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4130/2023 R.G.A.C. introitata all'udienza del 06.02.2024
TRA
, nato a [...] il [...] Cod. Fisc. rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'Avv. Giuseppe Brunetti (Cod. Fisc. ) ed elettivamente C.F._2
domiciliato, in virtù di mandato in calce al ricorso, presso lo studio legale dello stesso sito in Manduria
(Ta) alla Piazza Vittorio Emanuele II n. 20 c, ricorrente
E
, nata ad [...] il [...] Cod. Fisc. , Controparte_1 C.F._3
convenuta contumace
OGGETTO: Ricorso per la cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI: Per il ricorrente come da verbale di udienza del 06.02.2024 e con l'intervento del
P.M.;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04.08.2023, esponeva di aver contratto matrimonio Parte_1
con in San Giorgio Jonico in data 10.05.2000, che dal matrimonio nasceva una Controparte_1
figlia ad oggi maggiorenne ed autosufficiente, che il Tribunale di Taranto pronunciava la Per_1
separazione dei coniugi con sentenza n. 335/2010 depositata il 22.02.2010, pertanto, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni riportate nell'atto introduttivo.
Disposta la comparizione dei coniugi per l'udienza del 06.02.2024, la convenuta non si presentava, sebbene ritualmente citata, sicché non era possibile esperire il tentativo di conciliazione. Autorizzata parte ricorrente a precisare le conclusioni a tale udienza, ritenuto ultroneo ogni approfondimento istruttorio, in quanto l'unica domanda formulata dal ricorrente è quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio senza nulla prevedere a titolo di mantenimento per la figlia , essendo la stessa divenuta maggiorenne ed autosufficiente, la causa veniva rimessa al Per_1
collegio per la decisione con rinuncia ai termini per gli scritti conclusionali.
********
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia della convenuta che non si è presentato all'udienza di comparizione personale e, nonostante la rituale notifica del ricorso introduttivo con pedissequo decreto di fissazione udienza, non si è costituita in giudizio.
Anche in considerazione di tale circostanza, espressiva del disinteresse della convenuta per la sua vicenda matrimoniale, nonché del fatto che i coniugi vivono separati ininterrottamente dal
20.01.2009, giorno della comparizione personale innanzi al Presidente nel procedimento di separazione personale, deve ritenersi definitivamente compromessa la comunione materiale e morale di vita tra gli stessi. Il lungo periodo di separazione e la mancata riconciliazione, sono gli indici di valutazione legale del venire meno del contenuto sostanziale del matrimonio, secondo la legge civile.
Ciò rilevato, non può che dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sussistendo i presupposti di cui all'art. 3 lett. 2 b) della legge 898/1970.
Riguardo alla regolamentazione dei rapporti economici tra le parti, nulla deve essere disposto a titolo di mantenimento della figlia essendo la stessa divenuta autonoma ed autosufficiente, come Per_1
dichiarato da parte ricorrente.
La natura della controversia e l'interesse del ricorrente alla pronuncia giustificano la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella sua composizione collegiale, nella causa promossa da nei confronti Parte_1
di , definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda respinta o assorbita, così Controparte_1
dispone:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San Giorgio Ionico in data
10.05.2000 da , nato a [...] il [...], e , nata ad [...] Parte_1 Controparte_1
(FR) il 25.09.1975, matrimonio registrato al n. 8, parte II, serie A, Uff. 1 dei registri dell'Ufficio di
Stato civile del Comune di San Giorgio Ionico dell'anno 2000.
2) Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.
3) compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del 11.03.2024 in Taranto Il Giudice est. Il Presidente