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Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/01/2025, n. 364 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 364 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13450/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Cattaneo Presidente
Dott. Chiara Delmonte Giudice Rel. Est.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 27 novembre 2024 e successivamente integrato con memoria integrativa depositata in data 13.01.2025 da
1) Parte_1
nato a [...], il [...] cittadino: Italiano
Cod. Fisc.: . C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Mauro Milone presso il quale ha eletto domicilio telematico: Email_1
e
2) Controparte_1 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. CodiceFiscale_2 residente in [...] con l'Avv. Mauro Milone presso il quale ha eletto domicilio telematico presso il quale ha eletto domicilio telematico:
Email_1
pagina 1 di 4 i quali hanno contratto matrimonio con rito civile in Agrigento il 22.7.1999
(anno 1999 atto n. 54, parte II, Serie C.) In comunione legale dei beni.
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 27.11.2024 e successivamente integrato con memoria del 13.01.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
a) Assegnare la casa coniugale al sig. che ci vivrà con il proprio figlio Parte_1
maggiorenne . Persona_1
E DI PRENDERE ATTO DELLE SEGUENTI ULTERIORI PATTUIZIONI
b) I coniugi comproprietari del suddetto immobile sito in Baranzate – MI, Via Asiago 55, identificato al catasto F. 70, Part. 240, sub. 23, stabiliscono concordemente quanto segue:
- con successivo atto notarile la sig.ra si impegnerà a cedere la Controparte_1 propria quota al sig. con accollo di quest'ultimo della quota parte del Parte_1
mutuo residuo Rep.: 290854, Racc.: 27313, acceso con Ing. Bank N.V della sig.ra
Controparte_1
c) Che la sig.ra con successivo atto notarile si impegnerà a cedere a titolo Controparte_1
gratuito la propria quota di proprietà pari al 50% del box sito nel Comune di Baranzate, - MI, in
Via Merano 30, F.70, part. 346, sub. 110 al sig. . Parte_1
d) Che i trasferimenti di cui sora sono elementi funzionali ed indispensabili ai fini della risoluzione della crisi coniugale.
e) Che tutte le spese condominiali sia ordinarie che straordinarie relative ai suddetti immobili saranno a carico esclusivo del sig. . Parte_1
f) Che il veicolo VW, Golf, Tg. FT 290 KK di proprietà del sig. rimarrà in suo Parte_1
esclusivo utilizzo.
g) Che i coniugi per tutte le altre questioni patrimoniali hanno già provveduto equamente alla divisione dei beni comuni e più genericamente di tutti i loro beni.
h) Entrambi i coniugi rinunciano reciprocamente a qualsiasi limitazione dei documenti di espatrio.
i) I coniugi dichiarano che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e pertanto dichiarano che, ad eccezione di quanto previsto sopra non hanno nulla a pretendere l'uno dall'altro. pagina 2 di 4 j) I coniugi dichiarano che non vi sono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande o domande ad esse connesse.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51
III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio in Agrigento in data 22.07.1999
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui integralmente trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti da intendersi qui integralmente trascritte.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese di procedura.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Agrigento perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Milano, il 22.1.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Anna Cattaneo
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
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