Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/04/2025, n. 1075 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1075 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE LAVORO
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Maria LEONE, ha pronunciato la seguente
Sentenza ex art.429 cpc nella causa per controversia di previdenza ed assistenza sociale, recante R.G. n° 1745 2024 promossa da:
rappresentato e difeso dagli Avv.ti TARRICONE CATALDO e TRITTO Parte_1
MARIA LUIGIA;
- Ricorrente - contro
rappr. e Controparte_1
dif. dall'Avv. CARACUTA ROSALBA
- Convenuto -
OGGETTO: “Prestazione: indennità - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi ” CP_1
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 19/02/2024 il ricorrente in epigrafe indicato, già beneficiario di indennizzo per altra menomazione derivante da un infortunio sul lavoro, determinante un danno biologico quantificato nel 8%, ha chiesto al Giudice del Lavoro di Taranto di voler accertare l'insorgere della ulteriore malattia professionale: “Ernie discali cervicali e lombari”, inutilmente denunciata in via amministrativa e, conseguentemente, dichiarare il proprio diritto a conseguire un maggior indennizzo, derivante dall'invalidità complessivamente considerata;
per l'effetto, condannare l' al pagamento delle differenze del dovuto maturato e maturando nell'ammontare previsto CP_1
dalla vigente normativa, oltre accessori di legge e spese.
L' si costituiva negando la fondatezza della pretesa attorea e chiedendone il rigetto. CP_1
Espletata la prova orale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza odierna la causa è stata decisa come da infrascritto dispositivo.
La domanda attrice è fondata e, conseguentemente, deve essere accolta.
Si osserva, infatti, che l'istruttoria espletata ha consentito di appurare che il ricorrente per anni ha prestato la propria attività lavorativa con la qualifica di bracciante agricolo e che le mansioni
Pertanto, il ricorrente ha un danno biologico complessivo quantificato nella misura del
17% con decorrenza dalla data della denuncia di riconoscimento della malattia professionale
(27.03.2023).
Siffatte conclusioni, in quanto fondate su accurate indagini cliniche e strumentali nonché sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, vanno senz'altro condivise, non essendo peraltro stati evidenziati, in maniera specifica, eventuali errori o omissioni.
Conseguentemente deve dichiararsi il diritto del ricorrente ad un maggiore indennizzo e alla costituzione della rendita per inabilità permanente, derivante da malattia professionale, nella misura percentuale del 17 % con decorrenza dal 27.03.2023, di talché l' deve essere condannato al CP_1
pagamento delle differenze del dovuto maturato e maturando nonché alla corresponsione di rivalutazione monetaria ed interessi legali, naturalmente con il limite di cui all'art. 16 co. 6 L. 30.12.91
n. 412 dal 31.12.91, con decorrenza dal 121° giorno successivo alla data predetta.
Le spese, liquidate e distratte come da dispositivo nei minimi tariffari stante la semplicità e la ripetitività del contenzioso, seguono la soccombenza e vanno poste a totale carico dell' CP_1
convenuto, per avervi dato causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti ed attese le conclusioni dagli stessi formulate, così provvede:
1. accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiarato il diritto del ricorrente alla maggiore rendita per malattia professionale con inabilità permanente al lavoro nella misura del 17 % dal
27.03.2023, condanna l' al pagamento delle differenze dei relativi ratei maturati e CP_1
quelli maturandi, con rivalutazione e interessi legali su quelli maturati successivamente al
120° giorno dalla data predetta, entro i limiti di cui all'art. 16, co. 6, L. n° 412/91;
2. condanna, altresì, l' convenuto alla rifusione delle spese e competenze del giudizio, CP_1
che liquida complessivamente in € 2.000,00, oltre IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Taranto, 10.04.2025
IL TRIBUNALE - GIUDICE DEL LAVORO
(dott.ssa Maria LEONE)