Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 1079
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Sentenza 1 aprile 2025

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Il provvedimento in esame, emesso dal Giudice dr.ssa Linda Catagna del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, riguarda un'opposizione a precetto proposta da una società contro un'altra, in relazione a un titolo esecutivo giudiziale. L'opponente contestava la debenza delle somme richieste, pari a €60.252,73, e chiedeva la sospensione dell'esecuzione in attesa della definizione del giudizio di opposizione. L'opposta, invece, richiedeva il rigetto dell'opposizione, sostenendo la sua inammissibilità.

Il Giudice, dopo aver esaminato le questioni giuridiche sollevate, ha ritenuto l'opposizione inammissibile, evidenziando che le censure dell'opponente riguardavano la formazione del titolo esecutivo, un aspetto che non poteva essere contestato in sede di opposizione all'esecuzione. La giurisprudenza consolidata stabilisce che, in caso di titolo esecutivo giudiziale, le eccezioni devono essere sollevate nel procedimento che ha portato alla formazione del titolo stesso, non nel successivo giudizio di opposizione. Pertanto, il Giudice ha rigettato l'opposizione e condannato l'opponente al pagamento delle spese legali, liquidate in base ai criteri previsti dalla normativa vigente.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 1079
    Giurisdizione : Trib. Santa Maria Capua Vetere
    Numero : 1079
    Data del deposito : 1 aprile 2025

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