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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/04/2025, n. 1079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1079 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Giudice, dr.ssa Linda Catagna, ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella controversia iscritta al numero 5467 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023; pendente tra
elettivamente domiciliata in Casagiove Parte_1 alla via Paolo Borsellino n 12 presso lo studio dell'avv. Alessandro Ruotolo che la rappresenta e difende giusta procura in atti.
- OPPONENTE -
E
elettivamente domiciliata in Caserta alla via G.M. Bosco n.49 CP_1 presso lo studio degli 'avv.ti Biagio Narciso e Carlo Zannini che la rappresentano e difendono giusta procura in atti.
- OPPOSTA-
OGGETTO: Opposizione a precetto.
CONCLUSIONI: Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.L'esposizione dello svolgimento del processo risulta omessa in ossequio alle prescrizioni sul contenuto necessario della sentenza dettate dall'art.132 c.p.c. come modificato (segnatamente al secondo comma n.4) dalla legge 18 giugno
2009 n.69, applicabile alla controversia in esame.
2. Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 proponeva opposizione al precetto notificato ad istanza di ed CP_1 intimante il pagamento della complessiva somma di €60.252,73, precetto azionato in base al titolo esecutivo giudiziale D.I. n.812/2022 reso dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere opposto e dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Con la presente opposizione l'ingiunto articolando quale unico motivo di ricorso la non debenza delle somme di cui al precetto nonché la loro quantificazione e considerata la pendenza del giudizio di opposizione chiede la sospensione ex art.295 cpc.
Si è costituita l'opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione deducendone la inammissibilità.
Senza svolgimento di attività istruttoria all'udienza non partecipata dell' 01 aprile
2025 lo scrivente Magistrato tratteneva la causa in decisione.
3. Passando al gradato esame del merito dell'opposizione, deve procedersi alla qualificazione della domanda, atteso che, in ipotesi di opposizioni esecutive, costituisce precipuo compito dell'organo giudicante procedere all'esatta qualificazione dell'azione promossa, prescindendo dalla formulazione letterale adottata e dalla prospettazione giuridica operata dalle parti, in virtù di una disamina del contenuto delle doglianze sollevate (diffusamente, sul punto, Cass.,
24 settembre 1999 n.10493; Cass., 20 marzo 1999 n.2574).
Nell'esercizio di tale facoltà ermeneutica, le censure sollevate nel libello introduttivo del procedimento in corso, summatim illustrate in parte narrativa, integrano, motivi di opposizione all'esecuzione ex art.615, poiché volte a porre in discussione il diritto del precettante a procedere in executivis.
3.1. L'opposizione è inammissibile. Parte opponente, infatti, solleva un motivo di censura che attiene alla formazione del titolo esecutivo giudiziale azionato in executivis ovvero il D.I. n.812/2022. Come insegna consolidato orientamento giurisprudenziale, allorquando il titolo azionato in executivis è un titolo giudiziale, non vi è alcuna permeabilità tra motivi di impugnazione e motivi di opposizione all'esecuzione. Sul punto, muovendo dalla recente sentenza della
Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012, la quale afferma << Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione.>>. E' di tutta evidenza, che il debitore non può contestare il diritto del creditore, per ragioni che egli avrebbe potuto far valere nel giudizio ordinario, e che nell'opposizione all'esecuzione devono essere sollevate solo censure relative alla inesistenza genetica del titolo o a fatti modificativi- estintivi sopravvenuti. Diversamente ragionando si consentirebbe, per il tramite dell'opposizione all'esecuzione, un controllo a ritroso della legittimità e della fondatezza del provvedimento stesso fuori dell'impugnazione tipica e del procedimento che ad essa consegue (in tal senso, ex plurimis, Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 21293 del 14/10/2011).
Per la motivazioni esposte l'opposizione va rigettata.
4. La regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza, Le stesse sono liquidate in ossequio ai canoni di cui al DM 55 2014, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nella persona del Giudice dr.ssa Linda
Catagna ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così definitivamente provvede:
RIGETTA l'opposizione;
CONDANNA alla refusione delle spese di Parte_1 lite in favore di spese quantificate in euro 5881,00 oltre IVA CP_1
CPA e rimborso forfettario come per legge da attribuirsi ai procuratori dichiaratisi antistatari
Così deciso in Santa Maria Capua Vetere il 01 aprile 2025
Il Giudice
Dott.ssa Linda Catagna