Versione
1 settembre 1971
1 settembre 1971
Art. 12.
L'articolo 38 della legge 2 aprile 1.958, n. 377, e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di morte dell'iscritto senza che sussistano i requisiti di contribuzione per la liquidazione della pensione indiretta, spetta al coniuge una indennita' una tantum pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo per il trattamento integrativo di pensione.
Qualora manchi il coniuge, l'indennita' di cui al comma precedente spetta ai figli ed equiparati e, in mancanza di costoro, ai genitori; in mancanza dei genitori, ai fratelli celibi e alle sorelle nubili viventi a totale carico dell'iscritto, di eta' inferiore ai 21 anni o, se di eta' superiore, permanentemente inabili al lavoro.
Per la liquidazione dell'indennita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti si applicano le norme di tale assicurazione".
L'articolo 38 della legge 2 aprile 1.958, n. 377, e' sostituito dal seguente:
"Nel caso di morte dell'iscritto senza che sussistano i requisiti di contribuzione per la liquidazione della pensione indiretta, spetta al coniuge una indennita' una tantum pari al 75 per cento dell'importo dei contributi versati al Fondo per il trattamento integrativo di pensione.
Qualora manchi il coniuge, l'indennita' di cui al comma precedente spetta ai figli ed equiparati e, in mancanza di costoro, ai genitori; in mancanza dei genitori, ai fratelli celibi e alle sorelle nubili viventi a totale carico dell'iscritto, di eta' inferiore ai 21 anni o, se di eta' superiore, permanentemente inabili al lavoro.
Per la liquidazione dell'indennita' a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti si applicano le norme di tale assicurazione".
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/01/2006, n. 1572Provvedimento: Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. MATTONE Sergio - Presidente - Dott. CUOCO Pietro - Consigliere - Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere - Dott. CAPITANIO Natale - rel. Consigliere - Dott. LA TERZA Maura - Consigliere - ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: IE AU, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OTRANTO 18, presso lo studio dell'avvocato MICHELE LIOI, che la rappresenta e difende, giusta delega in atti; - ricorriate - contro I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE; - intimato - avverso la sentenza n. 2472/2002 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 24/09/2002 R.G.N. 2821/2001; udita la relazione della …Leggi di più...
- contrasto con gli artt. 3 e 38 cost·
- diritto alla restituzione·
- insussistenza·
- fondo di previdenza per gli impiegati delle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette·
- impossibilità per il soggetto iscritto a cassa di previdenza di utilizzare i contributi versati·
- fondamento·
- manifesta infondatezza·
- previdenza (assicurazioni sociali)·
- casse di mutualità e fondi previdenziali·
- contributi assicurativi