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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brindisi, sentenza 23/01/2025, n. 98 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brindisi |
| Numero : | 98 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BRINDISI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Brindisi, in composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Maria Forastiere, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 23.1.2025, promossa da:
rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avv. A. Lorusso Parte_1
Ricorrente
C O N T R O
, in persona del Presidente pro-tempore, rappresentato e difeso, dall'Avv. G. Zamboni CP_1
Resistente
Oggetto: assegno sociale
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 5.6.2024, il ricorrente di cui in epigrafe esponeva di aver presentato, in data 24.3.2021, domanda per il riconoscimento dell'assegno sociale.
Rappresentava che, con provvedimento dell'1.6.2021, aveva rigettato detta istanza in quanto CP_1
“non ha fornito la documentazione richiesta. Presente SCUP”. Ritenuta illegittima siffatta determinazione, atteso che al momento della presentazione della suddetta domanda non vi erano condanne penali che potessero giustificare il blocco del proprio codice fiscale, rimasto privo di esito il ricorso amministrativo, chiedeva che fosse accertato il diritto al riconoscimento della prestazione indicata in oggetto, con condanna dell al pagamento del CP_1 dovuto. costituendosi in giudizio, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere, avendo CP_1 provveduto al pagamento di quanto spettante al ricorrente per le ragioni indicate in ricorso. All'odierna udienza parte ricorrente ha aderito a tale richiesta. Ebbene, atteso che la materia del contendere può ritenersi cessata soltanto quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze riferibili a fatti obiettivi, ammessi da entrambi le parti, che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale prospettata, facciano venire meno la necessità della pronuncia del giudice in precedenza richiesta (Cass. 13217/2013), su concorde richiesta delle parti, va dichiarata cessata la materia del contendere essendo pacifico che , nelle more del CP_1 giudizio, abbia proceduto al pagamento della prestazione richiesta.
La regolamentazione delle spese di giudizio – liquidate in considerazione del valore della controversia (desumibile dall'importo liquidato, pari ad € 29.262,13), dell'assenza di attività istruttoria e di questioni giuridiche complesse - segue il principio della soccombenza virtuale.
P.Q.M.
CP_ definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti dell' così Parte_1 provvede:
Dichiara cessata la materia del contendere. Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3000,00 oltre rimborso forfettario, CP_1
IVA e CAP, con distrazione in favore del procuratore costituito del ricorrente per dichiarato anticipo.
Brindisi, 23.1.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Maria Forastiere