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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/09/2025, n. 13230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 13230 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE TREDICESIMA
In persona del Giudice, dott. Guido Marcelli ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9904 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, e vertente
TRA
Parte_1
elettivamente domiciliato in via Aureliana n.2, presso lo studio legale degli Avv.ti Renato
Giuseppe Verrengia e Mario De Michele, che lo rappresentano e difendono, giusta procura alle liti in calce al presente atto di citazione attore
CONTRO
RO
in persona del Direttore Generale dott. , elettivamente domiciliata in Viale di Villa Controparte_2
Massimo n. 24 presso lo studio legale dell'avv. Francesca Romana Baratta, che la rappresenta e difende, giusta procura in foglio separato alla presente comparsa di costituzione convenuta
1 OGGETTO: responsabilità medica
CONCLUSIONI: come da conclusioni depositate che qui si intendono integralmente riportate e trascritte.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava innanzi a questo Tribunale il Parte_1
nosocomio convenuto, chiedendo di accertare e dichiarare la responsabilità dell
[...]
nella causazione di tutti i danni subiti, nonché di condannarla al RO
risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, sofferti e determinati sulla base delle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano o secondo la somma ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e svalutazione monetaria.
In via subordinata, nella ipotesi di insussistenza del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e il danno patito dal paziente, ha chiesto accertarsi il danno da perdita di chance di guarire o di guarire con minori postumi permanenti.
In caso di resistenza in giudizio con dolo e colpa grave, ha chiesto la condanna ex art. 96 c.p.c. dei convenuti al risarcimento in favore degli istanti dei danni punitivi, patrimoniali e non patrimoniali secondo la misura ritenuta di giustizia.
Il tutto oltre rivalutazione monetaria da determinarsi in base agli indici ISTAT dall'evento del soddisfo e il danno da ritardo, da liquidarsi sotto forma degli interessi da determinarsi nella misura percentuale ritenuta di giustizia.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre I.V.A. e C.P.A. con distrazione ex art 93 c.p.c. in favore dei difensori anticipatari.
A sostegno della propria domanda l'attore deduceva che nel 2009, all'età di 29 anni, gli era stato diagnosticato un seminoma al testicolo sinistro, a causa del quale era stato sottoposto presso il ad un intervento di orchifunicolectomia (asportazione del testicolo e del CP_1 CP_1
funicolo spermatico) e successivamente a cicli di chemioterapia per quattro mesi.
A seguito delle cure, in data 24.6.2010 i sanitari del predetto nosocomio avevano optato per l'asportazione dei linfonodi retroperitoneali, senza tuttavia assicurarsi, tramite appositi esami, se
2 gli stessi fossero realmente interessati dalla malattia. E infatti, dall'esame istologico eseguito post-intervento, era emerso che in realtà tali linfonodi erano sani.
Tale intervento era stato eseguito in violazione delle leges artis, le quali prevedevano che prima di intervenire chirurgicamente fosse opportuno eseguire un trattamento aggiuntivo con radioterapia ed effettuare un'indagine radiologica accurata comprendente oltre alla TAC, anche una PET total body. Accorgimenti, questi, che nel caso di specie erano stati omessi.
Ad ogni modo, durante il predetto intervento il chirurgo aveva inciso l'uretere dell'odierno attore, provocandogli una lesione (una “soluzione di continuo”).
La lesione dell'uretere aveva poi provocato una fuoriuscita di urina nella cavità addominale, che si era diffusa in poco tempo senza che nessun sanitario si fosse preoccupato di intervenire.
Nell'ecografia renale del 5.7.2010 (9 giorni dopo l'intervento) era stata segnalata una raccolta di liquido nella zona sottorenale sinistra di 12 cm di diametro, mentre successivi esami radiografici avevano rilevato un accrescimento di tale raccolta, fino ad arrivare il 21.7.2010 a 16 cm.
Solo il 9.8.2010, e quindi ben 46 giorni dopo l'intervento di linfoadenectomia, era stato ricoverato al fine di svuotare la raccolta di liquido endoaddominale per mezzo di un catetere.
Il 7.9.2010, senza ricevere alcuna informazione in merito, era stato sottoposto ad un intervento di anastomosi termino-terminale dell'uretere, volta a intervenire sull'uretere lesionato suturando il moncone a monte e quello a valle della lesione.
Nel corso di questa operazione il chirurgo, rendendosi conto che al di sotto della predetta lesione l'uretere si presentava malacico e fibrotico, aveva deciso di asportare il rene sinistro, che però era all'epoca perfettamente sano.
La nefrectomia era dunque una conseguenza diretta della condotta dei sanitari dell' CP_1
Infatti, se i medici non avessero asportato i linfonodi sani, o comunque nell'asportarli non avessero reciso l'uretere del paziente, o, ancora, se avessero sospeso l'intervento di anastomosi e chiesto il consenso del paziente per eseguire la nefrectomia, esso attore non avrebbe perso il rene o comunque avrebbe avuto più cospicue chances di evitare tale perdita.
Prima del presente giudizio si era svolto un accertamento tecnico preventivo conclusosi con un giudizio negativo circa la responsabilità a carico dei sanitari dell'Ospedale Umberto I. Tuttavia, la valutazione del consulente tecnico non aveva tenuto conto della circostanza che i sanitari del non si erano accorti tempestivamente di aver provocato una lesione dell'uretere e che CP_1
3 avevano trascurato la raccolta liquida in zona sottorenale. Inoltre, la recisione dell'uretere era stata considerata erroneamente come semplice complicanza.
Ciò premesso, la perdita del rene aveva comportato una invalidità permanente non inferiore al
25%, da liquidarsi in misura non inferiore a 112.766,00 euro, a cui aggiungere una personalizzazione non inferiore al 50% dovuta al pregiudizio estetico rappresentato da una cicatrice di 32 cm, al cambiamento nello stile di vita dell'attore (cambio del regime alimentare, abbandono degli sport praticati, perdita del lavoro e della capacità lavorativa), e alle conseguenze psicologiche (ansia e depressione).
Sussisteva inoltre una inabilità temporanea al 100% di 15 giorni e una temporanea al 50% di 30 giorni, da liquidarsi in euro 4.410,00.
Il danno patrimoniale comprendeva sia le spese mediche relative alle visite e all'acquisto dei farmaci, quantificabili in via equitativa in euro 2.000,00, sia le spese future, ipotizzabili in euro
28.671,80.
A queste dovevano aggiungersi le spese di assistenza legale e medico legale stragiudiziale, consistenti in: euro 3.000,00 da devolvere ai medici legali dott. , Prof. Controparte_3 [...]
e Prof. per l'assistenza offerta nel corso del giudizio di ATP;
euro Per_1 CP_4
4.000,00 euro da versare al proprio legale per l'assistenza stragiudiziale, giudiziale e per la mediazione;
euro 3.660,00 per le spese relative al giudizio per ATP (R.G. n. 45259/2017).
Nell'ipotesi in cui il Tribunale non ravvisasse un nesso di causalità tra la condotta dei sanitari e il danno lamentato, doveva comunque riconoscersi che una corretta diagnosi circa l'assenza di malattie neoplastiche ai linfonodi, o una corretta esecuzione dell'intervento di linfoadenectomia, o una corretta informazione del paziente prima di effettuare il terzo intervento, avrebbe comportato maggiori chances di evitare la perdita del rene, o quantomeno di guarire o di guarire con minori postumi permanenti.
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Si costituiva in giudizio l , chiedendo in via principale RO
il rigetto di tutte le domande dell'attore perché infondate in fatto e in diritto, con vittoria di spese, diritti e onorari di giudizio.
4 Nel merito ha dedotto la struttura che la scelta di effettuare l'intervento di asportazione dei linfonodi retroperitoneali era finalizzata ad evitare l'avanzamento della patologia tumorale dell'odierno attore. La chemioterapia, infatti, non era sufficiente, da sola, a scongiurare il propagarsi della malattia, essendo invece necessario procedere ad interventi più invasivi, come l'asportazione dei linfonodi.
Allo stesso modo, anche la rimozione del rene effettuata nel corso dell'intervento di anastomosi era stata una scelta obbligata dei sanitari, che non avevano alternative valide. Peraltro, delle conseguenze negative che potevano derivare dagli interventi il era stato debitamente Pt_1
informato, come risultava provato per tabulas.
La responsabilità dell era peraltro già stata esclusa dal CTU in sede di RO
accertamento tecnico preventivo, come anche riconosciuto da controparte.
Ciò premesso, la richiesta di risarcimento attorea, oltre ad essere sfornita di prova, appariva anche irragionevole.
Incomprensibile era il criterio adottato dall'attore per calcolare il danno biologico e le varie spese mediche sostenute. A supporto della propria richiesta, infatti, l'attore aveva menzionato la perdita del lavoro e l'abbandono degli sport praticati, senza specificare quale fosse l'attività lavorativa persa e presso quale centro l'attore fosse solito praticare sport.
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La domanda avanzata è parzialmente fondata e va accolta per quanto di ragione.
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Parte attrice, sottopostasi ad intervento chirurgico di orchifunicolectomia e successivo ciclo chemioterapico, ascrive alla struttura convenuta la responsabilità nella causazione dell'asserito danno iatrogeno sotto i seguenti profili:
a) Asportazione non necessaria dei linfonodi retroperitoneali (linfoadenectomia);
b) Lesione dell'uretere durante l'intervento di linfoadenectomia;
c) Colpevole ritardo diagnostico e di trattamento dell'urinoma (raccolta di urina nella zona sottorenale) conseguito alla lesione ureterale;
d) Asportazione non dovuta di un rene sano (nefrectomia del rene sinistro)
5 e) Difetto di valido consenso informato in ordine alla asportazione del rene sinistro.
Il , dal canto suo, oltre a ribadire l'insussistenza di nesso di causalità tra l'operato dei CP_1
sanitari e i danni sostenuti dal paziente, ritiene che l'intervento di linfadenectomia sia stato eseguito al fine di scongiurare ogni recidiva e che l'intervento di nefrectomia, sul quale il paziente
è stato validamente informato, sia stato posto in essere come unica scelta possibile a fronte del quadro fibrotico del paziente.
Deve preliminarmente darsi atto che la presente fase contenziosa è stata preceduta da un accertamento tecnico preventivo, nel corso del quale è stata svolta una consulenza a firma della dott.ssa medico legale. Durante la fase istruttoria di causa, è stata poi disposta Persona_2
nuova consulenza tecnica, stavolta collegiale, a firma del dott. (specialista Persona_3
in medicina legale e in oncologia), dott.ssa (specialista in psichiatria) e Prof. Persona_4
(specialista in urologia, andrologia e nefrologia), con la quale i consulenti sono Persona_5
giunti a conclusioni parzialmente differenti rispetto a quanto prospettato nella consulenza espletata in sede di ATP.
La dott.ssa non ha ravvisato elementi di censura nell'intervento di linfadenectomia, Per_2
considerato che nel caso di specie si era al cospetto di una complicata neoplasia testicolare, diffusa massivamente nel retroperitoneo e con metastasi anche nei polmoni. La patologia, quindi, è stata trattata con maggiore prudenza al fine di escludere recidive, anche alla luce del fatto che al tempo non esistevano esami radiologici che accertassero con sicurezza la persistenza o meno di una malattia neoplastica.
Parimenti, la consulente ha affermato che la lesione dell'uretere non costituisce un errore medico, sibbene una complicanza prevedibile ma non prevenibile, in quanto nel caso di specie l'uretere non era facilmente distinguibile a causa della presenza di un quadro di estesa fibrosi del retro peritoneo.
L'urinoma, pur essendo stato diagnosticato tardivamente per negligenza dei sanitari, non ha alterato il quadro di fibrosi già presente prima dell'intervento di linfadenectomia e, conseguentemente, non ha compromesso la possibilità di riparare la lesione con una anastomosi.
Pertanto, la successiva nefrectomia sinistra è stato un atto non evitabile, in quanto considerato necessario per far fronte alla lesione ureterale, a sua volta qualificabile come complicanza dovuta al quadro di fibrosi e non correggibile con l'intervento di anastomosi.
6 A tal riguardo, la consulente ha ritenuto che il modulo di consenso informato abbia assicurato al
Sig. na completa informazione, essendo nello stesso correttamente riportati la patologia Pt_1
riscontrata (stenosi ureterale), il trattamento chirurgico da effettuare (anastomosi termino- terminale dell'uretere lombare) e le possibili complicanze (tra cui si faceva menzione anche della nefrectomia).
Le conclusioni cui è giunta tale consulenza sono state solo in parte confermate da quella successiva, che questo Tribunale (pur con le riserve che verranno illustrate in seguito) ritiene preferibile sia in quanto meglio argomentata, sia perché redatta da specialisti del settore (in particolare l'urologia).
Si procede quindi ora a riassumere l'excursus argomentativo della consulenza collegiale.
In merito al punto a) (asportazione non necessaria dei linfonodi retroperitoneali), il collegio peritale ha sottolineato che sebbene le linee guida non contengano una indicazione assoluta per un intervento di linfoadenectomia retroperitoneale (consentendo esse di non eseguire l'intervento chirurgico limitandosi a praticare una radioterapia con successivo follow-up),
l'opzione chirurgica è praticata da numerosi centri urologici di rilievo. Inoltre, poiché il tumore
(seminoma) da cui era affetto il presentava metastasi con masse linfonodali residue Pt_1
importanti, soprattutto alla stregua di una valutazione ex ante, secondo i consulenti non può affermarsi che l'asportazione dei linfonodi sia stata errata o inopportuna, anche considerando la scarsa attendibilità della PET nell'indicare l'eventuale persistenza della patologia tumorale. In altri termini, poiché non era possibile stabilire con certezza se il tumore avesse interessato anche i linfonodi retroperitoneali, la loro asportazione chirurgica non può essere qualificata in termini di errore, pur dandosi atto della possibilità alternativa, contemplata dalle linee guida, di un trattamento più “attendista” e conservativo di radioterapia e stretta vigilanza successiva.
Passando al punto b) (lesione dell'uretere durante l'intervento di linfoadenectomia), non è anzitutto contestato che tale lesione sia stata prodotta. Sul punto, i consulenti hanno ritenuto che la lesione iatrogena dell'uretere in corso di linfoadenectomia fosse prevedibile, ma non evitabile, e che essa sia stata dovuta verosimilmente alla impossibilità, in corso di intervento chirurgico, di separare le masse linfonodali dallo strato esterno, cioè lo strato sieroso dell'uretere, da cui diffonde l'irrorazione del medesimo verso la mucosa. Ciò ha comportato in un secondo momento, per ischemia, la creazione di una fistola urinaria e contemporaneamente una stenosi del tratto ureterale interessato. Pur evidenziando che sarebbe stato prudente
7 eseguire il predetto intervento posizionando un catetere JJ nell'uretere sinistro, essi hanno soggiunto che tale accortezza, soprattutto all'epoca dei fatti, non veniva adottata nella maggior parte dei centri urologici e che comunque nel caso di specie non vi erano situazioni di rischio oggettivo che ne imponessero l'adozione.
Quanto al punto c) (colpevole ritardo diagnostico e di trattamento dell'urinoma conseguito alla lesione ureterale), il collegio ha ritenuto fondata la censura attorea, avendo i medici di turno presso l'ambulatorio di Day Hospital del reparto di urologia sottovalutato la presenza dell'urinoma e l'ingravescenza del medesimo, trascurando le evidenze radiologiche per ben 40 giorni. La presenza dell'urinoma, infatti, era evidente già negli esami strumentali eseguiti in data
5/7/2010, 9/7/2010 e 16/7/2010, che mostravano una modesta dilatazione calico-pielica sinistra ed una formazione liquida sotto renale progressivamente di 12,13 e 16 cm, nonché in data
21/7/2010, quando l'urinoma aveva raggiunto le ragguardevoli dimensioni di 16 cm x 9,7 cm. (si consideri che il drenaggio trans-cutaneo ha consentito di raccogliere ben 2000 c.c. di urina).
Secondo i consulenti il trattamento tardivo dell'urinoma ha verosimilmente concorso alla formazione della stenosi ureterale, sebbene con minor rilevanza rispetto agli altri co-fattori
(fibrosi retroperitoneale, chemioterapia, aderenze post-chirurgiche), in quanto la raccolta di urina, avendo un pH molto più acido dei tessuti, ha potenziato i fenomeni sclerotici di origine chimica, che si sono sommati a quelli derivanti dalla chemioterapia e dai traumi chirurgici. Tale condotta ha quindi comportato un danno biologico nella misura del 6-8% per stenosi ureterale monolaterale di grado lieve-moderato (cfr. in particolare la risposta alle osservazioni, foll. 40-41 della relazione).
Con riferimento ai punti d) ed e), vale a dire le censure per l'asportazione del rene sinistro e il difetto di consenso informato, appare opportuno esaminare congiuntamente tali aspetti, in quanto strettamente connessi.
Il collegio peritale afferma apertamente che vi è stata nel caso di specie, da parte del personale sanitario, una violazione del principio del consenso informato. In disparte il fatto che il relativo modulo manca della firma del medico che avrebbe dovuto fornire le informazioni sull'intervento, il collegio ha evidenziato che la possibilità della nefrectomia è stata erroneamente prospettata in detto modulo come possibile complicanza anziché come una opzione alternativa dell'intervento medesimo (anastomosi termino-terminale o nefrectomia). Al contrario, il fatto che il tratto stenotico di uretere fosse troppo lungo per poter essere sottoposto ad anastomosi termino-
8 terminale era ampiamente prevedibile prima dell'intervento, sicché l'eventualità dell'asportazione del rene doveva essere rappresentata sin da subito come possibile esito dell'operazione. Per giunta, sarebbe stato possibile verificare la concreta praticabilità di una anastomosi termino-terminale già prima dell'intervento, mediante esami strumentali quali la pielografia transnefrostomica e la pielografia ascendente, verificandosi la lunghezza del tratto di uretere affetto da stenosi (infatti, in caso di stenosi interessante un tratto eccessivamente lungo di uretere, non sarebbe stato possibile praticare l'anastomosi, dovendosi invece procedere all'asportazione del rene).
In definitiva, l'intervento è stato erroneamente prospettato al come una anastomosi Pt_1
termino-terminale (con nefrectomia quale possibile complicanza), anziché come un trattamento che poteva esitare, a seconda delle condizioni del campo operatorio, in una anastomosi o in una nefrectomia. Ciò dicasi senza considerare che, come evidenziato, una buona pratica clinica avrebbe imposto di eseguire, prima dell'operazione, appropriati esami per appurare se l'anastomosi fosse effettivamente praticabile. In questo caso, si sarebbe potuto subito prospettare al paziente la necessità di eseguire l'asportazione del rene.
Tutto ciò premesso, occorre soggiungere che i consulenti non hanno ravvisato alcuna colpa iatrogena nell'asportazione del rene, argomentando che effettivamente, una volta verificatasi la stenosi ureterale, le possibilità di trattamento chirurgico si riducevano all'opzione dell'anastomosi e della nefrectomia. Tuttavia, la prima opzione si presentava più teorica che pratica, e comunque ben più rischiosa della seconda, trattandosi di intervenire su una zona anatomica fortemente compromessa per insulti chemioterapici, chirurgici, urinari ed infettivi, sicché la sostituzione del tratto stenotico di uretere con un'ansa ileale avrebbe esposto il paziente a possibili complicanze di tipo infettivo sul rene e sulle vie urinarie, oltre che sull'intestino medesimo (cfr. chiarimenti alla CTU).
In conclusione, la relazione ha ravvisato una violazione del consenso informato e un danno biologico per la stenosi ureterale, escludendo la responsabilità della convenuta per l'asportazione del rene sano.
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Preliminarmente, si osserva che la pretesa risarcitoria esercitata dall'attore va inquadrata nella responsabilità contrattuale della struttura sanitaria, che si instaura con l'accettazione del paziente in virtù del contratto di spedalità. Dalla natura contrattuale della responsabilità che
9 grava sul deriva un preciso riparto dell'onere probatorio tra le parti: l'attore RO
deve provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e l'insorgenza o l'aggravamento della patologia con l'allegazione di qualificate inadempienze, astrattamente idonee a provocare (quale causa o concausa efficiente) il danno lamentato, restando poi a carico del debitore convenuto l'onere di dimostrare che nessun rimprovero di scarsa diligenza o di imperizia possa essergli mosso, o che, pur essendovi stato un suo inesatto adempimento, questo non abbia avuto alcuna incidenza causale sulla produzione del danno" (cfr., ex multis Cass. Civ. n.18392/2017; n.
21177/2015; n. 17143/2012).
Ciò premesso, il Tribunale condivide gli esiti peritali - in quanto convincentemente argomentati e supportati da letteratura scientifica di riferimento - ad eccezione di ciò che concerne la nefrectomia.
Come si è visto in precedenza, i consulenti tecnici hanno:
a) escluso la responsabilità dei sanitari avuto riguardo all'asportazione dei linfonodi;
b) considerato una complicanza prevedibile ma non evitabile la lesione dell'uretere verificatasi nel corso dell'intervento di linfoadenectomia;
c) ravvisato invece una condotta gravemente imprudente nell'aver trascurato evidenze radiologiche dell'urinoma per ben quaranta giorni prima di intervenire per tentare di risolvere il problema;
d) escluso la responsabilità dei sanitari per l'avvenuta asportazione del rene, limitandola alla stenosi ureterale;
e) ritenuto violato il principio del consenso informato quanto all'intervento qualificato come di
“anastomosi termino-terminale”.
Ciò posto, per chiarire i termini del parziale disaccordo del Tribunale rispetto agli esiti della CTU appare necessario soffermarsi sulla questione dell'urinoma.
La fuoriuscita dell'urina dalla lesione ureterale e la sua permanenza nella zona sottorenale per tale lungo arco temporale, secondo la relazione peritale, ha concorso alla stenosi ureterale, anche se in misura inferiore rispetto ad altre concause (fibrosi retroperitoneale, chemioterapia, aderenze post-chirurgiche), in quanto il pH acido dell'urina ha potenziato i fenomeni sclerotici già in atto. Il collegio peritale ha pertanto ritenuto che dalla condotta imprudente e negligente dei sanitari del sia derivato un danno biologico consistente nella stenosi RO
ureterale di grado lieve-moderato. Essi hanno invece escluso la possibilità di qualificare in
10 termini di danno biologico anche l'asportazione del rene, argomentando tale assunto sulla circostanza che la stenosi ureterale aveva reso necessario la nefrectomia, da preferirsi rispetto ad un maggiormente conservativo ma assai più rischioso intervento di anastomosi termino- terminale.
Tale ragionamento non appare condivisibile.
Il fatto che la nefrectomia fosse un intervento necessitato dalla ormai conclamata stenosi ureterale – stenosi non più riparabile in altro modo se non in forma radicale - e che quindi l'asportazione del rene sinistro del paziente fosse un trattamento a quel punto corretto, non toglie il fatto che la perdita del rene costituisca l'esito finale, sotto il profilo della serie causale, della condotta colposamente e gravemente imprudente dei sanitari della struttura convenuta che trascurarono di attivarsi prontamente per risolvere l'urinoma, lasciando l'attore in tali condizioni per ben quaranta giorni prima di assumere doverosi provvedimenti.
In base ai principi della causalità materiale ricavabili dagli artt. 40 e 41 c.p. un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, dovendosi, altresì, avere riguardo al criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano - ad una valutazione ex ante - del tutto inverosimili (ex multis cfr. Cass., S.U., n. 576/2008). Per il caso in cui un siffatto accertamento abbia, poi, ad oggetto una condotta omissiva, la verifica del nesso causale tra tale condotta e il fatto dannoso si sostanzia nell'accertamento della probabilità positiva o negativa del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale, che pone al posto dell'omissione il comportamento dovuto. Tale giudizio deve essere effettuato sulla scorta del criterio del “più probabile che non”, conformandosi ad uno standard di certezza probabilistica, che, in materia civile, non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza all'ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili alternativi) disponibili nel caso concreto (cd. probabilità logica o baconiana) (cfr. Cass. n. 23197/2018; Cass. n. 19372/2021).
Va poi tenuto conto del fatto che in tema di responsabilità civile, qualora la produzione di un evento dannoso risulti riconducibile alla concomitanza di una condotta umana e di una causa
11 naturale, l'autore del fatto illecito risponde, in base ai criteri della causalità naturale, di tutti i danni che ne sono derivati, a nulla rilevando che gli stessi siano stati concausati anche da eventi naturali, che possono invece rilevare ai fini della stima del danno, ossia sul piano della causalità giuridica (cfr. sul punto, da ultimo, Cass. Ord. n. 21602/2025).
Trasponendo dunque tali principi giurisprudenziali alla fattispecie qui in esame, rileva il Tribunale che la condotta omissiva dei sanitari del DH del reparto di urologia dell' rimasti inerti CP_1
per più di un mese nonostante plurime evidenze - derivanti da vari esami strumentali - della presenza dell'urinoma, ha contribuito sotto il profilo causale (sebbene unitamente ad altre concause naturali che però non elidono il nesso eziologico) ad aggravare la stenosi ureterale, che a sua volta ha reso necessario l'intervento radicale di asportazione del rene sinistro (sino ad allora regolarmente funzionante). Pertanto, sebbene il profilo del danno iatrogeno non vada ravvisato in capo ai chirurghi che hanno asportato il rene, ma al personale sanitario del Day
Hospital che ha omesso di intervenire tempestivamente per ovviare all'urinoma, la struttura convenuta risponde per fatto dei suoi ausiliari ex art. 1228 c.c., essendo detta omissione causativa del pregiudizio lamentato. In altri termini, in base alla regola civilistica vigente in materia causale del “più probabile che non”, si deve ritenere che ove l'urinoma non fosse stato colpevolmente trascurato per lungo periodo di tempo, la stenosi non si sarebbe resa così grave come poi è stata e i chirurghi avrebbero potuto adottare un trattamento più conservativo
(anastomosi termino-terminale), in tal modo evitando la nefrectomia del rene sinistro. Ne discende pertanto che il danno biologico sofferto dal paziente va ravvisato nell'asportazione del rene e non, riduttivamente, nella sola stenosi ureterale.
Per la perdita di un rene con rene superstite normofunzionante, le tabelle SIMLA 2025 prevedono un danno biologico del 15-18%. Si ritiene pertanto, in conclusione, in assenza di elementi che consentano di ritenere il pregiudizio sofferto dal llineato verso gli estremi di tale range, di Pt_1
quantificare tale danno nella misura mediana del 17%.
Quanto alla inabilità temporanea totale, considerata come condizione di incapacità di svolgere le attività in cui si estrinseca la vita quotidiana, può farsi riferimento a quella indicata dai consulenti, ovvero in misura pari a giorni 15 (quindici); la durata della inabilità temporanea parziale al 50%, in misura pari a giorni 15 (quindici).
Passando al tema del consenso, non vi è dubbio, come già indicato dal collegio peritale, che nel caso di specie al paziente non sia stato consentito di prestare un consenso realmente informato.
12 Infatti gli è stato prospettato un intervento di anastomosi termino-terminale (molto meno demolitivo) quando appariva già verosimile, prima dell'operazione, che si sarebbe resa necessaria una nefrectomia (rappresentata nel modulo quale semplice possibile complicanza).
Fermo quanto precede, osserva il Tribunale che nulla può essere liquidato al riguardo a titolo risarcitorio. La giurisprudenza è in particolare consolidata nel senso di ritenere che le conseguenze dannose derivanti dalla lesione del diritto all'autodeterminazione debbano essere debitamente allegate dal paziente, tenuto conto del fatto che il presupposto della domanda risarcitoria è costituito dalla sua scelta soggettiva (criterio della vicinanza della prova), essendo il discostamento dalle indicazioni terapeutiche del medico eventualità non rientrante nell'id quod plerumque accidit; al riguardo la prova può essere fornita con ogni mezzo, ivi compresi il notorio, le massime di esperienza e le presunzioni , non essendo configurabile un danno risarcibile in re ipsa (Cass. Civ. 20885/2018; 2998/2016; 8163/2021). Orbene, ritiene il giudicante che quand'anche al paziente fosse stata prospettata la nefrectomia almeno su un piano di alternatività rispetto alla soluzione dell'anastomosi termino-terminale (e non come mera possibile complicanza), egli non avrebbe rifiutato di sottoporsi all'intervento, essendo esso comunque necessario per la salvaguardia urgente della propria salute, se non della propria stessa vita. Di conseguenza la relativa domanda, benché fondata quanto alla violazione del diritto all'autodeterminazione, va disattesa ritenendosi che in caso di corretta ed esaustiva informazione il vrebbe comunque prestato il proprio consenso anche all'asportazione del Pt_1
rene.
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Passando alla liquidazione del danno, devono essere applicate le tabelle del danno biologico utilizzate dal Tribunale di Roma, aggiornate al 2025, elaborate in relazione alla media dei risarcimenti liquidati in loco, secondo un sistema di risarcimento non standardizzato in cui viene individuato un valore base fisso del danno biologico (secondo indici parametrati all'età e ai postumi riportati dal danneggiato) che viene integrato, in una prospettiva di ampia personalizzazione, mediante il potere equitativo del giudice applicato in ragione del caso concreto e dei fatti allegati e provati dalla parte.
Alla luce di quanto sopra, per il danno derivante dalla lesione all'integrità psicofisica deve essere liquidato all'attore, tenuto conto dell'età al momento del ritardo diagnostico dell'urinoma (anni
29) e dell'entità dei postumi permanenti (17 %), l'importo di euro 50.425,00. A titolo di
13 risarcimento del danno derivante dall'inabilità temporanea appare equo liquidare l'importo di €
2930,00 (pari ad € 130,25 per ciascun giorno di invalidità temporanea assoluta, proporzionalmente ridotto per l'invalidità temporanea parziale). Nel complesso, dunque,
l'importo da liquidare a titolo risarcitorio da danno biologico ammonta ad euro 53.355,00.
A titolo di danno morale e sempre in conformità ai parametri di riferimento tabellare, tenuto conto dell'entità delle lesioni, del grado di afflittività delle cure ricevute e della durata della malattia, può essere liquidato l'importo di € 8536,00.
Va in definitiva riconosciuto all'attore l'importo di euro 61.890,00.
Non posso essere riconosciute le spese mediche richieste, in quanto, come evidenziato dal collegio peritale, le stesse sono risultate interamente a carico del SSN.
Parte attrice, peraltro, ha quantificato le predette spese in maniera generica, indicando un importo approssimativo di euro 2.000,00, senza tuttavia fornire alcuna documentazione al riguardo.
Analoga considerazione deve svolgersi in relazione alla richiesta di risarcimento per spese future, essendo stata formulata anch'essa in termini generici e non suffragata da adeguata prova. Sul punto, inoltro, il collegio peritale ha escluso la necessità di protesi o terapie ad hoc per il futuro.
Parimenti, non risulta dimostrata la perdita di capacità lavorativa, atteso che non è stata fornita alcuna prova sul punto e che peraltro lo stesso attore, in sede di operazioni peritali, ha affermato di essere impiegato presso un supermercato.
Le spese di CTU vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta in ragione del principio di soccombenza.
Vanno altresì riconosciuti sulla somma dovuta a titolo risarcitorio gli interessi - quale ristoro per il mancato godimento dell'equivalente monetario del bene perduto (lucro cessante) - dalla data del fatto lesivo (luglio 2010) alla sua liquidazione, in ossequio ai principi dettati dalla Suprema
Corte (Cass. SS.UU. n. 1712/1995), ovvero in ragione dei seguenti criteri: la base di calcolo degli interessi non può essere costituita dalla somma liquidata a titolo di risarcimento per equivalente e già rivalutata, ma dalla somma corrispondente alla sorte capitale, come sopra liquidata, svalutata all'epoca del fatto illecito (come detto, luglio 2010) e via via rivalutata anno per anno secondo gli indici ISTAT;
su tale importo, in difetto di elementi che consentano di ritenere un impiego più remunerativo, va applicato, in via equitativa, un tasso corrispondente alla media
14 degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma. Dalla pubblicazione della sentenza e fino all'effettivo pagamento, convertendosi il debito di valore in debito di valuta per effetto dell'intervenuta liquidazione del danno (art. 1282 c.c.), sul totale delle somme liquidate decorrono gli interessi legali.
Le spese legali del presente giudizio vanno poste a carico della struttura convenuta in ossequio al principio di soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Anche le spese del procedimento di mediazione e di quello di ATP vanno poste a carico dell . RO
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, ogni diversa istanza, eccezione o deduzione disattese, così provvede:
- accoglie parzialmente la domanda attorea;
- accerta e dichiara la responsabilità della Azienda per i danni RO
patiti da a causa della tardiva diagnosi dell'urinoma; Parte_1
- per l'effetto, condanna l al pagamento in favore di RO
, a titolo risarcitorio, della somma complessiva di euro 61.890,00, oltre interessi Parte_1
come da parte motiva;
- condanna l a rifondere in favore dell'attrice le spese RO
del presente giudizio che liquida, in applicazione del D.M. n. 55/2014, in euro 12.000,00 oltre spese di contributo unificato, nonché spese generali (15%), IVA e Cassa, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari;
- pone le spese di CTU definitivamente a carico della parte convenuta;
- Condanna l a rifondere in favore dell'attrice le spese RO
del procedimento di mediazione, che liquida in euro 200,00 per compensi professionali, nonché
15 quelle di ATP, che liquida in euro 2000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e contributo unificato, da distrarsi a favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Roma, 26 settembre 2025
Il Giudice
Dott. Guido Marcelli
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