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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 12/05/2025, n. 399 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 399 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14766/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente Relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14766/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABBRICINI Parte_1 C.F._1
STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA SABBATINI 13 41124 MODENA presso il difensore avv. FABBRICINI STEFANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NUCCI Controparte_1 C.F._2 VANESSA e dell'avv. PEDRETTI CAROLINA ( ); elettivamente domiciliato in C.F._3
VIA CERIOLI 10/2 CASALECCHIO DI RENO presso il difensore avv. NUCCI VANESSA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto del processo: scioglimento del matrimonio IL TRIBUNALE
vista la richiesta congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 29 novembre 2024; lette le note di trattazione da cui si evince che le parti hanno confermato la domanda e espresso l'intenzione di non volersi riconciliare;
premesso che le parti hanno contratto matrimonio in data 07.05.2005 in Bologna – con atto regolarmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al n. 186, Parte 1, anno 2005; rilevato che dall'unione non sono nati figli;
premesso che in data 19.04.2024 veniva emessa la sentenza n. 54/2024 con la quale le parti addivenivano alla separazione consensuale;
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 2 rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale (11.04.2024) senza che sia ripresa la convivenza matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare ritenuto che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; reputato che le spese di lite debbano essere compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo: dichiara lo scioglimento del matrimonio tra
(nato a [...] il [...]) Parte_1
e
(nata a [...] il [...]) Controparte_1
Unitisi in matrimonio in data 07.05.2005 in Bologna – con atto regolarmente iscritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio al n. 186, Parte 1, anno 2005;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione presente sentenza dà atto che la dimora coniugale, sita in Bologna, alla via Galeazza n. 15, di proprietà del signor Pt_1
resta nell'esclusiva disponibilità dello stesso.
[...]
dà atto che il contenuto della casa coniugale resterà assegnato al marito, in quanto beni di sua esclusiva proprietà. dà atto che i coniugi hanno già regolato tutti i propri rapporti economici tra loro pendenti dichiarando di non avere più nulla pretendere l'uno dall'altro; dà atto che le parti dichiarano di essere autosufficiente e pertanto nulla chiedendo titolo di mantenimento.
Spese e compensi di giudizio integralmente compensati tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, tenutasi il 07.05.2025
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nelle persone dei Giudici dott. Bruno Perla, Presidente Relatore dott.ssa Silvia Migliori, Giudice dott.ssa Carmen Giraldi, Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 14766/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FABBRICINI Parte_1 C.F._1
STEFANO, elettivamente domiciliato in VIA SABBATINI 13 41124 MODENA presso il difensore avv. FABBRICINI STEFANO
ATTORE/I contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. NUCCI Controparte_1 C.F._2 VANESSA e dell'avv. PEDRETTI CAROLINA ( ); elettivamente domiciliato in C.F._3
VIA CERIOLI 10/2 CASALECCHIO DI RENO presso il difensore avv. NUCCI VANESSA
CONVENUTO/I
P.M. INTERVENUTO
Oggetto del processo: scioglimento del matrimonio IL TRIBUNALE
vista la richiesta congiunta di scioglimento del matrimonio proposta con ricorso depositato il 29 novembre 2024; lette le note di trattazione da cui si evince che le parti hanno confermato la domanda e espresso l'intenzione di non volersi riconciliare;
premesso che le parti hanno contratto matrimonio in data 07.05.2005 in Bologna – con atto regolarmente iscritto nel Registro degli Atti di Matrimonio al n. 186, Parte 1, anno 2005; rilevato che dall'unione non sono nati figli;
premesso che in data 19.04.2024 veniva emessa la sentenza n. 54/2024 con la quale le parti addivenivano alla separazione consensuale;
preso atto della volontà inequivoca manifestata dalle parti di non volersi riconciliare;
pagina 1 di 2 rilevato che ricorre una delle ipotesi previste dall'art. 3 n. 2 lett. b), L. 898/1970 e successive modificazioni e che sono trascorsi più di sei mesi dalla comparizione personale delle parti dinnanzi al Presidente del Tribunale (11.04.2024) senza che sia ripresa la convivenza matrimoniale;
ritenuto, pertanto, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al tempo della separazione e alla volontà espressa delle parti di non volersi riconciliare ritenuto che le condizioni concordate tra le parti non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni;
visto l'art. 473bis.51, comma 4, c.p.c.; reputato che le spese di lite debbano essere compensate.
PQM
Il Tribunale, definitivamente decidendo: dichiara lo scioglimento del matrimonio tra
(nato a [...] il [...]) Parte_1
e
(nata a [...] il [...]) Controparte_1
Unitisi in matrimonio in data 07.05.2005 in Bologna – con atto regolarmente iscritto nel Registro degli
Atti di Matrimonio al n. 186, Parte 1, anno 2005;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere all'annotazione presente sentenza dà atto che la dimora coniugale, sita in Bologna, alla via Galeazza n. 15, di proprietà del signor Pt_1
resta nell'esclusiva disponibilità dello stesso.
[...]
dà atto che il contenuto della casa coniugale resterà assegnato al marito, in quanto beni di sua esclusiva proprietà. dà atto che i coniugi hanno già regolato tutti i propri rapporti economici tra loro pendenti dichiarando di non avere più nulla pretendere l'uno dall'altro; dà atto che le parti dichiarano di essere autosufficiente e pertanto nulla chiedendo titolo di mantenimento.
Spese e compensi di giudizio integralmente compensati tra le parti.
Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, tenutasi il 07.05.2025
Il Presidente estensore Dott. Bruno Perla
pagina 2 di 2