Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 03/04/2025, n. 146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 146 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1566/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente Relatore
Dott.ssa Elisa Einaudi Giudice
Dott.ssa Chiara Martello Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. R.G. 1566/2024 V.G. promossa da:
, nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato presso Parte_1
l'Avv. Clelia IMBERTI che lo rappresenta e difende per procura in atti,
e
, nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso Parte_2
l'Avv. Federica CRAVERO e l'Avv. Silvio TAVELLA che la rappresentano e difendono per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e divorzio congiunto (scioglimento del matrimonio)
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 4, comma 16, L. 898/70, come sostituito dall'art. 8 l. 74/87, i sigg.ri Parte_1
e esponevano:
[...] Parte_2 di aver contratto matrimonio civile in Cuneo (CN) il 19/07/2003, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 29, Parte I, dell'anno
2003; che dal matrimonio è nato il figlio a Cuneo (CN) il 23/01/2004; Persona_1
Il Giudice relatore assegnava termine per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza e le parti provvedevano in conformità.
Il Pubblico Ministero interveniva in data 12/07/2024, chiedendo che si accogliesse il ricorso congiunto.
La separazione veniva omologata con sentenza n. 253/2024 pubblicata il 30/09/2024.
Con separata ordinanza la causa veniva rimessa sul ruolo davanti al Giudice relatore per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio, al verificarsi delle condizioni di legge.
Il Giudice relatore assegnava termine per il deposito di note scritte in sostituzione d'udienza sino al
26/03/2025 e le parti provvedevano in conformità.
Il P.M. interveniva nel giudizio e concludeva in data 02/10/2024, chiedendo che si accogliesse il ricorso.
***
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
È, infatti, documentalmente provata l'esistenza dello stato di separazione per il prescritto periodo di legge e sono pacifiche, stante la concorde allegazione delle parti, l'ininterrotta protrazione dello stato di separazione nonché l'impossibilità di ricostituzione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
Ed infatti, deve darsi atto che per il figlio maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 indipendente, sono state concordate condivisibili condizioni di mantenimento e che tutti gli altri patti e condizioni fissati dai coniugi non sono contrari a disposizioni di legge.
Nulla, dunque, osta alla emissione della richiesta pronuncia.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto il 19/07/2003 in Cuneo (CN) da:
[...]
, nato a [...] il [...], e da , nata a [...]_2
Cuneo (CN) il 18/11/1972, matrimonio trascritto nei Registri di Matrimonio dello Stato Civile del
Comune di Cuneo al n. 29, Parte I dell'anno 2003, alle seguenti condizioni:
- assegnare l'abitazione già coniugale, di proprietà del padre della sig.ra , sig. Parte_2
, sita in Frazione Madonna dell'Olmo (CN), Via della Battaglia n. 48 ed Persona_2 identificata al Catasto dei Fabbricati del Comune di Cuneo al Foglio n. 60, Particella n. 259, subalterno n. 8, cat. A/3, cl. 2, vani 5 (Piano S1-1) e subalterno n. 3, cat. C/6, cl. 5, consistenza 37
m2 (Piano T) al Sig. fino a quando il figlio non avrà raggiunto Parte_1 Per_1
l'autosufficienza economica. La suddivisione degli arredi e dei suppellettili è già stata regolamentata dai ricorrenti, mentre gli effetti personali della sig.ra ancora presenti nella casa Parte_2 coniugale verranno dalla stessa asportati secondo i tempi ed i modi concordati con il marito;
- stabilire che il sig. si farà carico di tutte le utenze domestiche, come il gas, la Parte_1 luce, l'acqua, il riscaldamento, i rifiuti, la rete internet, i canoni e gli abbonamenti televisivi e che, entro e non oltre il 15.06.24, dovrà provvedere ad intestare a suo nome le utenze che ancora risultano in capo alla sig.ra ; Parte_2
- stabilire che il sig. , in quanto assegnatario della casa coniugale, provvederà al Parte_1 pagamento integrale dell'imposta municipale unica - la cosiddetta IMU – gravante sull'abitazione e si farà carico dei costi relativi la manutenzione ordinaria della stessa.
- stabilire che i tempi e le modalità di visita dei genitori con il figlio verranno di volta in volta concordati con il figlio stesso, tenuto conto della sua maggiore età;
- disporre che la sig.ra verserà al marito, quale contributo al mantenimento del Parte_2 figlio perché non ancora economicamente autosufficiente, mediante accredito bancario sul Per_1 conto corrente del Sig. (IBAN: [...]), un assegno Parte_1 mensile di €.200,00 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat. La decorrenza di tale contributo è da considerarsi iniziata lo scorso luglio 2023: a partire dal mese di aprile 2024 detto assegno verrà versato entro il giorno quindici di ciascun mese, mentre in ordine agli assegni dovuti per i mesi da dicembre 2023 a marzo 2024, in quanto non ancora corrisposti, la sig.ra Pt_2
si impegna a versare al sig. la complessiva somma di €.800,00 entro e
[...] Parte_1 non oltre il 31.08.2024;
- disporre che ciascun genitore concorrerà nella misura del 50% ciascuno nel pagamento delle spese straordinarie in favore del predetto figlio come individuate e disciplinate nel Protocollo del
Tribunale di Torino, da intendersi qui richiamato;
- disporre che l'assegno unico e universale per i figli a carico verrà percepito dai genitori nella misura del 50% ciascuno e verrà accreditato sul conto corrente a loro cointestato ed acceso presso la BAM, Filiale di Cuneo;
- stabilire che la rata mensile del mutuo gravante sull'immobile di comproprietà dei ricorrenti sito in Madonna dell'Olmo (CN), Via della Battaglia n. 48 rimarrà a carico di entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno e verrà pagata utilizzando il denaro che i signori e Parte_1
verseranno entro e non oltre il giorno 1 di ogni mese, ciascuno per la propria Parte_2 quota, sul conto corrente a loro cointestato ed acceso presso la BAM, Filiale di Cuneo;
- disporre l'impegno da parte dei ricorrenti a concedere in locazione ad uso abitativo l'immobile di loro proprietà con ripartizione fra loro, nella misura del 50% ciascuno, dei proventi derivanti dai canoni locatizi e con l'onere di assumere di comune accordo qualsiasi iniziativa o decisione annessa alla locazione, ivi compresa la scelta della parte conduttrice e l'ammontare del canone di locazione;
- disporre che il conto corrente n. 7531 cointestato ai ricorrenti e acceso presso BAM, Filiale di
Cuneo verrà utilizzato unicamente per gli adempimenti di cui ai punti 9 e 10 che precedono;
- dichiarare entrambi i coniugi economicamente indipendenti e, per tale motivo, non tenuti reciprocamente ad alcun obbligo di mantenimento;
- dare atto che ciascun coniuge si farà carico degli onorari del proprio legale, senza reciproca responsabilità solidale, mentre le spese per l'iscrizione a ruolo della procedura saranno dimidiate tra le parti;
- ordinare alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Cuneo perché provveda alle annotazioni di rito nonché ad ogni altra ulteriore incombenza di legge.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Cuneo di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 27/03/2025.
Il Presidente relatore
Dott.ssa Roberta Bonaudi