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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 05/12/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
opposizione ad ordinanza REPUBBLICA ITALIANA ingiunzione, cessazione della materia del contendere In nome del Popolo italiano
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco DO, nella causa civile n. 965/2025 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
, in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1
(avv. MO Controparte_1
Giardina)
- opponente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_2
- opposto–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
1. si è rivolto a questo Tribunale, in proprio e nella qualità di Parte_1
legale rappresentante di con ricorso Controparte_1
depositato il 5.8.2025, per ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-
002044258, relativa all'atto di accertamento n. 5800.17/12/2019.0375647 del CP_2
CP_ 17.12.2019, emessa dalla sede di Perugia per il pagamento della somma di €
2.989,47 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per omesso versamento delle ritenute previdenziali riferite all'anno 2018. Ha eccepito l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale, la decadenza per violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, nonché la violazione dell'obbligo motivazionale ai sensi dell'art. 3
della legge n. 241/1990 e 18 della già richiamata legge 689/1981. In subordine, ha chiesto la riduzione della sanzione amministrativa al minimo edittale ai sensi dell'art. 6 del
D.Lgs. n. 150/2011.
CP_ Costituitosi con memoria del 24.11.2025, l' riconoscendo la fondatezza delle ragioni addotte dall'opponente, ha comunicato di avere annullato in autotutela il provvedimento opposto.
CP_ Considerato che, in effetti, con provvedimento adottato in data 24.11.2025, l' ha annullato l'ordinanza-ingiunzione oggetto di contesa, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite seguono interamente la soccombenza virtuale dell'opposto. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., ivi compreso il D.M. 147/22, alla luce del valore della controversia (scaglione compreso fra € 1.100,01 ed € 5.200,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'opposto a rifondere all'opponente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 43,00 per C.U. versato e di € 1.000,00 per compenso professionale, oltre r.f., VA e Cap come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
MO Giardina, dichiaratosi procuratore antistatario.
Perugia, lì 5.12.2025
IL GIUDICE
Marco DO
22
TRIBUNALE DI PERUGIA
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice del Lavoro dott. Marco DO, nella causa civile n. 965/2025 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
, in proprio e quale legale rappresentante di Parte_1
(avv. MO Controparte_1
Giardina)
- opponente -
contro
(avv. Roberto Annovazzi) CP_2
- opposto–
ha emesso e pubblicato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
1. si è rivolto a questo Tribunale, in proprio e nella qualità di Parte_1
legale rappresentante di con ricorso Controparte_1
depositato il 5.8.2025, per ottenere l'annullamento dell'ordinanza ingiunzione n. OI-
002044258, relativa all'atto di accertamento n. 5800.17/12/2019.0375647 del CP_2
CP_ 17.12.2019, emessa dalla sede di Perugia per il pagamento della somma di €
2.989,47 a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria per omesso versamento delle ritenute previdenziali riferite all'anno 2018. Ha eccepito l'estinzione del credito per intervenuta prescrizione quinquennale, la decadenza per violazione dell'art. 14 della legge n. 689/1981, nonché la violazione dell'obbligo motivazionale ai sensi dell'art. 3
della legge n. 241/1990 e 18 della già richiamata legge 689/1981. In subordine, ha chiesto la riduzione della sanzione amministrativa al minimo edittale ai sensi dell'art. 6 del
D.Lgs. n. 150/2011.
CP_ Costituitosi con memoria del 24.11.2025, l' riconoscendo la fondatezza delle ragioni addotte dall'opponente, ha comunicato di avere annullato in autotutela il provvedimento opposto.
CP_ Considerato che, in effetti, con provvedimento adottato in data 24.11.2025, l' ha annullato l'ordinanza-ingiunzione oggetto di contesa, va dichiarata la cessazione della materia del contendere. Le spese di lite seguono interamente la soccombenza virtuale dell'opposto. La liquidazione viene effettuata in dispositivo sulla base dei parametri approvati con il D.M. 55/2014 e s.m., ivi compreso il D.M. 147/22, alla luce del valore della controversia (scaglione compreso fra € 1.100,01 ed € 5.200,00), degli incombenti effettivamente disimpegnati e dell'impegno professionale richiesto dalla controversia.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l'opposto a rifondere all'opponente le spese di lite, che qui si liquidano nell'importo di € 43,00 per C.U. versato e di € 1.000,00 per compenso professionale, oltre r.f., VA e Cap come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
MO Giardina, dichiaratosi procuratore antistatario.
Perugia, lì 5.12.2025
IL GIUDICE
Marco DO
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