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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 27/05/2025, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
R.G.N. 978 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 27/05/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
SALO (TE) ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Teramo,
Corso De Michetti, n. 28, presso e nello studio dell'Avv. Antonella Scipioni, c.f.
(numero di fax: 0861.212721; PEC: C.F._2 Email_1 [...]
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Email_2
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Controparte_3
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_3 P.IVA_2 Parte_2
– – fax 0862/666470) elettivamente C.F._4 Email_4 domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1) Dichiarare che l'esponente è affetto da Sindrome spondilo-disco-artrosi vertebrale di origine professionale del 18.02.2022 nella misura del 14% e dalla malattia professionale del 12.07.2018 (ipoacusia 16%) e dell'infortunio professionale 06.09.2013 (7% spalla destra e sinistra) e che tali danni biologici sono rimasti invariati nella misura complessiva del 22% e che a causa delle contratte malattie professionali, residua un danno biologico da invalidità permanente nella misura complessiva del 36% o comunque in quella diversa che risulterà di giustizia;
2) dichiarare di conseguenza che esso istante ha diritto alla (rendita unica) liquidazione delle prestazioni dovute ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000 per il danno biologico permanente nella misura del 36% o in quella diversa corrispondente al grado di inabilità che sarà dimostrata in corso di causa;
3) di conseguenza condannare in persona del suo direttore pro-tempore - CP_1 sede di Teramo- a liquidare e corrispondere in favore di esso istante tutte quelle somme che gli saranno dovute ai sensi di legge oltre interessi come per legge;
4) con condanna di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte resistente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perché' infondata per le suesposte ragioni. Spese vinte.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, con Parte_1 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 07/05/2024, ha convenuto in giudizio l' CP_1
al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute per malattia professionale (“Sindrome spondilo-disco-artrosi vertebrale”) presentata in via amministrativa in data 18/02/2022 e non accolta dall' . CP_1
A sostegno della domanda ha dedotto di avere svolto, dal 01/01/1970 al 28/02/2016, per oltre quarantasei anni, attività di muratore, inizialmente come apprendista artigiano, in seguito come dipendente presso la società Nova Costruzioni S.r.l. e, a partire dal 01/11/1981, in proprio quale titolare di impresa artigiana.
Ha riferito che l'espletamento dell'attività di muratore, per dieci ore al giorno su cinque giorni alla settimana, implicava la conduzione di un piccolo escavatore con martello pneumatico che emetteva vibrazioni durante tutte le operazioni di scavo, oltre al sollevamento di blocchi di laterizio del peso di circa 20/30 Kg, di travi di cemento del peso di 70/80 Kg, di sacchi di cemento del peso inizialmente di 50 kg e poi di 25 Kg e di pacchi di mattonelle del peso di 30/60 Kg, con conseguente compimento di ripetuti sforzi a carico della schiena.
Ha riferito di essersi, altresì, occupato della realizzazione di pavimenti con assunzione frequente di posizione genuflessa e della lavorazione del ferro con sollevamento di barre del peso fino a 20/30 kg.
2 Ha dedotto che il rischio lavorativo comportava la comparsa di una grave affezione morbosa a carico degli arti superiori e in particolare a carico della schiena e della colonna vertebrale, ledendo in modo permanente l'integrità psicofisica del medesimo, come accertata dalle indagini diagnostiche ecografiche e dagli esami clinici in atti.
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto, per mancanza dell'effettiva
[...] esposizione a rischio professionale e del conseguente nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la denunciata patologia, anche in considerazione della diversificazione delle mansioni svolte e dell'assenza del rischio da movimentazione manuale di carichi e/o sollevamento di carichi gravosi, con conseguente insussistenza del sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'udienza del 27/05/2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, entrambe le parti hanno depositato le note insistendo nelle richieste formulate.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità derivante da malattia di origine professionale - “Sindrome spondilo-disco-artrosi vertebrale”- nella misura del 14%, presentata in via amministrativa in data 18/02/2022 e non accolta dall' , CP_1
deducendo di aver prestato attività lavorativa come muratore per oltre quarantasei anni e di essere stato addetto alla realizzazione di pavimenti, alla lavorazione del ferro, alla conduzione di attrezzi vibranti e al sollevamento di materiale edilizio, tutte attività comportanti l'assunzione di posture incongrue soprattutto a carico delle ginocchia, delle spalle e del rachide lombo sacrale, nonché la movimentazione manuale di carichi.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1
specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle
3 lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, lo svolgimento delle mansioni così come indicate in ricorso risulta adeguatamente e sufficientemente dimostrato dall'escussione testimoniale espletata (cfr. testi , ex collega di lavoro del ricorrente, e Testimone_1
, nipote del ricorrente ed ex collega di lavoro), da cui è emerso che, Testimone_2
in qualità di titolare di impresa artigiana, il ricorrente ha svolto per oltre quarantasei anni attività di muratore occupandosi quotidianamente, per circa dieci ore al giorno, della realizzazione di pavimenti, della lavorazione del ferro, della conduzione di attrezzi vibranti e del sollevamento di materiale edilizio dal peso non irrilevante.
Più in particolare, il teste , in riposta al capitolo 3 del ricorso, Testimone_1 ha riferito: “Si è vero, faceva tutto, blocchi di cemento, sacchi di cemento, gettata a mani, moto-picche, ai tempi era più pesante”.
Cap. 4: “Si è vero, serviva per rompere il cemento, il moto-picche ad aria compressa pesava minimo 50 kg, serviva per rompere e veniva usato spesso e volentieri. In cantiere eravamo 5-6 persone, compreso il ricorrente.”
Cap. 5: “Le travi le posavamo sulle spalle, in due persone, per portali sopra ai muri, ultimamente si faceva con la gru, mentre prima a mano. Si è vero i sacchi prima pesavano 50 kg poi 25 kg. Le mattonelle pesavano 30 kg.
Sul medesimo capitolo il teste ha dichiarato: “Le travi servono Testimone_2
per metterle sopra alle finestre, architravi per finestre, quindi, venivano portate a mano in due, da terra poggiate sulla bancata per poi essere riprese sempre a mano e messe in opera.
Bisognava alzare i sacchi di cemento, ed anche le mattonelle”.
4 I testi escussi hanno, altresì, confermato lo svolgimento da parte del ricorrente dell'attività di realizzazione della pavimentazione e di quella di lavorazione del ferro, dichiarando:
Cap. 6 (teste : “Si è vero, faceva sia il pavimento che lavorava il ferro, le Tes_1 abitazioni le facevamo interamente, dal pavimento alla muratura”.
Cap. 6 (teste : “Si è vero, prima facevamo tutto noi, anche il pavimento, Parte_1 lavorava anche il ferro, per l'armatura dei muri in cemento. Quindi quando lavorava il pavimento stava in ginocchio per tutto il tempo”.
Sotto il profilo medico legale, invece, in ordine all'origine professionale della patologia denunciata e all'esposizione a rischio del ricorrente, il CTU dott. , al quale è Persona_1
stata affidata la consulenza tecnica, ha riconosciuto la presenza della patologia denunciata ritenendo che la stessa possa essere considerata come derivata all'attività professionale svolta e dunque individuata quale “tecnopatia” in ragione della sufficiente esposizione al rischio lavorativo, per come emerso in corso di causa, riconoscendo in favore della ricorrente un danno biologico complessivamente quantificato nella misura del 26%, operato il cumulo con un pregresso infortunio sul lavoro valutato dall' nella misura del 7% e con una CP_1 preesistente malattia professionale riconosciuta dall' , a seguito di giudizio, nella CP_1
misura del 16%.
Il CTU ha, infatti, accertato quanto segue: “Dalla documentazione sanitaria agli atti e dalla visita obiettiva, emerge che il Sig. è affetto da: ““discopatia Parte_1 erniarie multiple””
La predetta patologia risulta essere presente nella tabella delle malattie professionali siccome espresso dal D.M. 09/04/2008 (pubblicata sulla G.U. 21/07/2008 Serie Generali
n.169) - Nuova Tabella delle Malattie Professionali nell'Industria e nell'Agricoltura – nn. 78
e 79.
Allo stato attuale è difficile non considerare l'attività di muratore scevro dal rischio di sovraccarico biomeccanico sulla colonna tale da non comprometterne l'integrità. Ora nel nostro caso pur considerando l'età del GI (anni 70) che ha fatto domanda di malattia professionale discopatia erniaria multipla nel gennaio del 2022, avendo interrotto l'attività lavorativa nel 2016, patologia, la discopatia, in cui l'invecchiamento gioca un ruolo non secondario, tuttavia non è possibile escludere la concausa lavorativa nella patologia denunciata, trattandosi di operaio edile, anche se titolare dell'impresa, che svolgeva i lavori manuali e le mansioni di muratore, come viene riferito da testimoni che avevano operato con lui. Nelle testimonianze si fa riferimento, oltre a sforzo fisico di movimento di blocchi di
5 laterizi, di sacchi e travi di cemento, anche all'uso di escavatore con martello pneumatico che produceva intense vibrazioni.
Da quanto sopra si ritiene giustificata la concausa lavorativa nella patologia denunziata.”
Il consulente ha, pertanto, concluso come segue: “Alla luce degli accertamenti diagnostici eseguiti è possibile affermare che il sig. , in esito alle malattia Parte_1
professionale, denunziata al n. 517878333 del 18/02/2022 è affetto da: "discopatia erniarie multiple” valutabile nella misura del 4% (quattro per cento) presente nella Tabella delle menomazioni di cui al D.M. 12/07/2000 al numero 213.
Pertanto, in considerazione che il presenta pregresse tecnopatie Parte_1 riconosciute dall' : CP_1
-Infortunio sul lavoro n.513210295 del 06/09/2013; Riconosciuta invalidità nella misura del 7% per: “tendinopatia della cuffia con associato modico deficit funzionale bilaterale”;
-Malattia Professionale n.516262982 del 12/07/2018; Riconosciuta invalidità nella misura del 16% per: "ipoacusia bilaterale neurosensoriale”.
Complessivamente riconosciuto un danno biologico del 22%
-Malattia Professionale n. 517878333 del 18/02/2022: "discopatia erniarie multiple” del 4%
(quattro per cento).
Le malattie professionali determinano un danno complessivo nella misura del 26%
(26 per cento).”
In altri termini, il CTU, basando la propria valutazione medico legale sulle risultanze istruttorie e sulla documentazione medica in atti, ha ritenuto sufficientemente dimostrata l'esposizione a rischio necessaria per determinare la patologia denunciata, riconoscendo in capo alla ricorrente un danno biologico valutabile nella misura complessiva del 26% a far data dalla presentazione della domanda amministrativa del 18/02/2022.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
Ed infatti, stando alla tipologia e alla natura delle attività svolte dal ricorrente, considerato altresì il notevole lasso di tempo durante il quale il ricorrente ha svolto l'attività di muratore
(46 anni), si ritiene che abbiano tutte comportato l'esecuzione non occasionale di movimenti ripetuti a carico delle spalle e della schiena con mantenimento prolungato di posture incongrue e con conseguente sovraccarico del tratto lombare. Risulta, pertanto, dimostrato in giudizio che nel corso della vita lavorativa del ricorrente il medesimo sia stato esposto a quel
6 rischio professionale specifico che deve necessariamente sussistere ai fini dell'accertamento della derivazione tecnopatica della patologia denunciata.
Il Ctu ha anche risposto in maniera esauriente alle osservazioni fatte pervenire dalle parti, chiarendo quanto segue: “La voce al riferimento 77, nella Tabella delle menomazioni di cui al
D.M. 12/07/2000 riguarda patologie emorragiche, che nulla hanno a che fare con quanto si discute, per cui, mi scuso, trattasi di refuso. Le ernie discali vengono trattate al numero 213 con percentuale fino al 12%. Nelle considerazioni medico legali si sono enunciate le lavorazioni che hanno potuto giocare un ruolo nel determinare il danno alla colonna e quindi concausa lavorativa nella patologia denunciata.
Circa la percentuale di danno si ricorda che la menomazione descritta al numero 213 della tabella sulle menomazioni del D.M. 12/07/2000 ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti;
indica una percentuale di danno fino al 12%.
Ora, nel nostro caso, oltre all'esame obiettivo eseguito durante la visita medico legale (La colonna è rigida, si nota una dolenzia alla presso-percussione soprattutto del rachide lombo sacrale. Alla palpazione ossea dei processi spinosi delle ultime lombari, viene riferito dolore irradiato dal rachide. I movimenti di flessione del rachide lombare, a ginocchia estese, determinano una impossibilità della flessione estrema con distanza delle dita delle mani al pavimento di circa 30 cm. Il livello di estensione è limitato nei gradi estremi. Le inclinazioni laterali, mantenendo fisse le creste iliache, determinano una modesta riduzione algica del movimento in ambo i lati. Anche il movimento di rotazione è ostacolato da algia nei gradi estremi. Non variazioni volumetriche dei quadricipiti di entrambi gli arti né dei gemelli. La deambulazione è rallentata, impossibile la marcia sulle punte sui talloni e l'accosciamento) è utilizzabile, ai fini valutativi, la RNM della colonna lombo-sacrale del gennaio del 2022 (L4-
L5 protrusione discale che impronta il sacco durale ……fenomeni di disidratazione del disco intersomatico L5-S1) e RM lombare effettuate presso Radiosalus del 06/09/2023 in cui viene refertato (ampio prolasso malacico discale posteromediano paramediano L2-L3, L3-L4, L4-
L5, L5S1) quadro radiografico, quest'ultimo, ben diverso dal precedente che dimostra una notevole progressione della patologia dovuta a fattori che nulla hanno a che vedere con
l'attività lavorativa (cessazione del lavoro 2016 ).
Pertanto, si ritiene, che la progressione della spoindilodiscoartrosi vertebrale è dovuta anche a degenerazione ossea e pertanto la valutazione espressa è da ritenere giusta”.
A parere del giudicante, in definitiva, le conclusioni del CTU appaiono corrette e la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di postumi permanenti di grado indennizzabile
7 derivanti da malattia professionale (“Sindrome spondilo-disco-artrosi vertebrale”) va pertanto accolta, in quanto è stata riconosciuta l'origine professionale della infermità denunciata siccome casualmente derivata dall'attività lavorativa espletata.
L' va, quindi, condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità del
26% dalla data della domanda amministrativa secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente secondo i criteri di cui al DM n.
147/2022 come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 978/2024 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da malattia professionale (“Sindrome spondilo-disco-artrosi vertebrale”) che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M.
12.07.2000, nella complessiva misura del 26% a partire dalla data della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_1
ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità del 26% dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al
D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero
8 dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di CP_1
€ 3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
Teramo, 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 27/05/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(C.F. ), nato il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
SALO (TE) ed ivi residente a[...], elettivamente domiciliato in Teramo,
Corso De Michetti, n. 28, presso e nello studio dell'Avv. Antonella Scipioni, c.f.
(numero di fax: 0861.212721; PEC: C.F._2 Email_1 [...]
, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti Email_2
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
( c.f. ) con sede in Roma via IV Novembre n.144, in
[...] P.IVA_1 persona del Direttore Centrale - della Direzione Centrale Rapporto Assicurativo dell' - CP_1
Dott. in carica “pro-tempore, rappresentato e difeso, per mandato a generale Controparte_2
alle liti del 25 ottobre 2022 per Notar iscritto al Ruolo dei Distretti Controparte_3
Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, Rep.91560, Racc.27243, congiuntamente e anche disgiuntamente dagli Avv.ti Piera Di Sante (cf. – C.F._3
FAX. ) e (cf. Email_3 P.IVA_2 Parte_2
– – fax 0862/666470) elettivamente C.F._4 Email_4 domiciliato in Teramo, Via Francesco Franchi, 37, presso l'Avvocatura Regionale INAIL per l'Abruzzo – Sede di Teramo.
RESISTENTE
1 CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “1) Dichiarare che l'esponente è affetto da Sindrome spondilo-disco-artrosi vertebrale di origine professionale del 18.02.2022 nella misura del 14% e dalla malattia professionale del 12.07.2018 (ipoacusia 16%) e dell'infortunio professionale 06.09.2013 (7% spalla destra e sinistra) e che tali danni biologici sono rimasti invariati nella misura complessiva del 22% e che a causa delle contratte malattie professionali, residua un danno biologico da invalidità permanente nella misura complessiva del 36% o comunque in quella diversa che risulterà di giustizia;
2) dichiarare di conseguenza che esso istante ha diritto alla (rendita unica) liquidazione delle prestazioni dovute ai sensi del D. Lgs. N. 38/2000 per il danno biologico permanente nella misura del 36% o in quella diversa corrispondente al grado di inabilità che sarà dimostrata in corso di causa;
3) di conseguenza condannare in persona del suo direttore pro-tempore - CP_1 sede di Teramo- a liquidare e corrispondere in favore di esso istante tutte quelle somme che gli saranno dovute ai sensi di legge oltre interessi come per legge;
4) con condanna di spese e competenze di giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore antistatario”.
Parte resistente: “Nel merito: rigettare la domanda proposta dal ricorrente perché' infondata per le suesposte ragioni. Spese vinte.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Esperita negativamente la procedura amministrativa, con Parte_1 ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 07/05/2024, ha convenuto in giudizio l' CP_1
al fine di vedersi riconosciuto il diritto alla liquidazione delle prestazioni dovute per malattia professionale (“Sindrome spondilo-disco-artrosi vertebrale”) presentata in via amministrativa in data 18/02/2022 e non accolta dall' . CP_1
A sostegno della domanda ha dedotto di avere svolto, dal 01/01/1970 al 28/02/2016, per oltre quarantasei anni, attività di muratore, inizialmente come apprendista artigiano, in seguito come dipendente presso la società Nova Costruzioni S.r.l. e, a partire dal 01/11/1981, in proprio quale titolare di impresa artigiana.
Ha riferito che l'espletamento dell'attività di muratore, per dieci ore al giorno su cinque giorni alla settimana, implicava la conduzione di un piccolo escavatore con martello pneumatico che emetteva vibrazioni durante tutte le operazioni di scavo, oltre al sollevamento di blocchi di laterizio del peso di circa 20/30 Kg, di travi di cemento del peso di 70/80 Kg, di sacchi di cemento del peso inizialmente di 50 kg e poi di 25 Kg e di pacchi di mattonelle del peso di 30/60 Kg, con conseguente compimento di ripetuti sforzi a carico della schiena.
Ha riferito di essersi, altresì, occupato della realizzazione di pavimenti con assunzione frequente di posizione genuflessa e della lavorazione del ferro con sollevamento di barre del peso fino a 20/30 kg.
2 Ha dedotto che il rischio lavorativo comportava la comparsa di una grave affezione morbosa a carico degli arti superiori e in particolare a carico della schiena e della colonna vertebrale, ledendo in modo permanente l'integrità psicofisica del medesimo, come accertata dalle indagini diagnostiche ecografiche e dagli esami clinici in atti.
1.2. Si è costituito in giudizio l' Controparte_1
ed ha resistito alla domanda, chiedendone il rigetto, per mancanza dell'effettiva
[...] esposizione a rischio professionale e del conseguente nesso causale tra l'attività lavorativa svolta e la denunciata patologia, anche in considerazione della diversificazione delle mansioni svolte e dell'assenza del rischio da movimentazione manuale di carichi e/o sollevamento di carichi gravosi, con conseguente insussistenza del sovraccarico biomeccanico degli arti superiori.
1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale ed escussione testimoniale, ed all'esito della CTU, è stata rinviata all'udienza del 27/05/2025 per discussione.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, entrambe le parti hanno depositato le note insistendo nelle richieste formulate.
2. Il ricorrente agisce in giudizio al fine di vedersi riconosciuta un'invalidità derivante da malattia di origine professionale - “Sindrome spondilo-disco-artrosi vertebrale”- nella misura del 14%, presentata in via amministrativa in data 18/02/2022 e non accolta dall' , CP_1
deducendo di aver prestato attività lavorativa come muratore per oltre quarantasei anni e di essere stato addetto alla realizzazione di pavimenti, alla lavorazione del ferro, alla conduzione di attrezzi vibranti e al sollevamento di materiale edilizio, tutte attività comportanti l'assunzione di posture incongrue soprattutto a carico delle ginocchia, delle spalle e del rachide lombo sacrale, nonché la movimentazione manuale di carichi.
Come è noto, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n.179/1988 la tutela assicurativa apprestata dall' si estende anche a malattie professionali non CP_1
specificamente tabellate, purché derivanti dalla concreta esposizione ad un rischio lavorativo concreto e congruo. Pertanto, mentre per le malattie tabellate, ove il lavoratore dimostri di essere affetto da una delle malattie indicate in tabella per essere stato addetto ad una delle
3 lavorazioni considerate idonee a cagionare quella malattia, lo stesso lavoratore resta dispensato dall'onere circa la sussistenza del nesso di causalità, nei caso di malattia non tabellata, il lavoratore deve prima allegare e poi dimostrare la concreta esposizione a rischio
(Cass.3556/94 e 3916/94), in modo che, ove l'analisi medica rilevi l'esistenza della malattia, sia possibile accertare il nesso eziologico, ossia che proprio l'attività espletata, come provata, sia stata la causa della genesi e dello sviluppo della malattia.
Appare utile sottolineare che da ultimo è stato ribadito in giurisprudenza che, poiché nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali trova diretta applicazione il principio di equivalenza causale di cui all'art. 41 c.p., è sufficiente per far sorgere la tutela in favore del lavoratore, che l'esposizione a rischio sia stata concausa concorrente della malattia, non richiedendosi che essa abbia assunto efficacia causale esclusiva o prevalente (cfr.
Cassazione civile sez. VI, 13/12/2021, n.39751).
Ciò premesso, nel caso di specie, lo svolgimento delle mansioni così come indicate in ricorso risulta adeguatamente e sufficientemente dimostrato dall'escussione testimoniale espletata (cfr. testi , ex collega di lavoro del ricorrente, e Testimone_1
, nipote del ricorrente ed ex collega di lavoro), da cui è emerso che, Testimone_2
in qualità di titolare di impresa artigiana, il ricorrente ha svolto per oltre quarantasei anni attività di muratore occupandosi quotidianamente, per circa dieci ore al giorno, della realizzazione di pavimenti, della lavorazione del ferro, della conduzione di attrezzi vibranti e del sollevamento di materiale edilizio dal peso non irrilevante.
Più in particolare, il teste , in riposta al capitolo 3 del ricorso, Testimone_1 ha riferito: “Si è vero, faceva tutto, blocchi di cemento, sacchi di cemento, gettata a mani, moto-picche, ai tempi era più pesante”.
Cap. 4: “Si è vero, serviva per rompere il cemento, il moto-picche ad aria compressa pesava minimo 50 kg, serviva per rompere e veniva usato spesso e volentieri. In cantiere eravamo 5-6 persone, compreso il ricorrente.”
Cap. 5: “Le travi le posavamo sulle spalle, in due persone, per portali sopra ai muri, ultimamente si faceva con la gru, mentre prima a mano. Si è vero i sacchi prima pesavano 50 kg poi 25 kg. Le mattonelle pesavano 30 kg.
Sul medesimo capitolo il teste ha dichiarato: “Le travi servono Testimone_2
per metterle sopra alle finestre, architravi per finestre, quindi, venivano portate a mano in due, da terra poggiate sulla bancata per poi essere riprese sempre a mano e messe in opera.
Bisognava alzare i sacchi di cemento, ed anche le mattonelle”.
4 I testi escussi hanno, altresì, confermato lo svolgimento da parte del ricorrente dell'attività di realizzazione della pavimentazione e di quella di lavorazione del ferro, dichiarando:
Cap. 6 (teste : “Si è vero, faceva sia il pavimento che lavorava il ferro, le Tes_1 abitazioni le facevamo interamente, dal pavimento alla muratura”.
Cap. 6 (teste : “Si è vero, prima facevamo tutto noi, anche il pavimento, Parte_1 lavorava anche il ferro, per l'armatura dei muri in cemento. Quindi quando lavorava il pavimento stava in ginocchio per tutto il tempo”.
Sotto il profilo medico legale, invece, in ordine all'origine professionale della patologia denunciata e all'esposizione a rischio del ricorrente, il CTU dott. , al quale è Persona_1
stata affidata la consulenza tecnica, ha riconosciuto la presenza della patologia denunciata ritenendo che la stessa possa essere considerata come derivata all'attività professionale svolta e dunque individuata quale “tecnopatia” in ragione della sufficiente esposizione al rischio lavorativo, per come emerso in corso di causa, riconoscendo in favore della ricorrente un danno biologico complessivamente quantificato nella misura del 26%, operato il cumulo con un pregresso infortunio sul lavoro valutato dall' nella misura del 7% e con una CP_1 preesistente malattia professionale riconosciuta dall' , a seguito di giudizio, nella CP_1
misura del 16%.
Il CTU ha, infatti, accertato quanto segue: “Dalla documentazione sanitaria agli atti e dalla visita obiettiva, emerge che il Sig. è affetto da: ““discopatia Parte_1 erniarie multiple””
La predetta patologia risulta essere presente nella tabella delle malattie professionali siccome espresso dal D.M. 09/04/2008 (pubblicata sulla G.U. 21/07/2008 Serie Generali
n.169) - Nuova Tabella delle Malattie Professionali nell'Industria e nell'Agricoltura – nn. 78
e 79.
Allo stato attuale è difficile non considerare l'attività di muratore scevro dal rischio di sovraccarico biomeccanico sulla colonna tale da non comprometterne l'integrità. Ora nel nostro caso pur considerando l'età del GI (anni 70) che ha fatto domanda di malattia professionale discopatia erniaria multipla nel gennaio del 2022, avendo interrotto l'attività lavorativa nel 2016, patologia, la discopatia, in cui l'invecchiamento gioca un ruolo non secondario, tuttavia non è possibile escludere la concausa lavorativa nella patologia denunciata, trattandosi di operaio edile, anche se titolare dell'impresa, che svolgeva i lavori manuali e le mansioni di muratore, come viene riferito da testimoni che avevano operato con lui. Nelle testimonianze si fa riferimento, oltre a sforzo fisico di movimento di blocchi di
5 laterizi, di sacchi e travi di cemento, anche all'uso di escavatore con martello pneumatico che produceva intense vibrazioni.
Da quanto sopra si ritiene giustificata la concausa lavorativa nella patologia denunziata.”
Il consulente ha, pertanto, concluso come segue: “Alla luce degli accertamenti diagnostici eseguiti è possibile affermare che il sig. , in esito alle malattia Parte_1
professionale, denunziata al n. 517878333 del 18/02/2022 è affetto da: "discopatia erniarie multiple” valutabile nella misura del 4% (quattro per cento) presente nella Tabella delle menomazioni di cui al D.M. 12/07/2000 al numero 213.
Pertanto, in considerazione che il presenta pregresse tecnopatie Parte_1 riconosciute dall' : CP_1
-Infortunio sul lavoro n.513210295 del 06/09/2013; Riconosciuta invalidità nella misura del 7% per: “tendinopatia della cuffia con associato modico deficit funzionale bilaterale”;
-Malattia Professionale n.516262982 del 12/07/2018; Riconosciuta invalidità nella misura del 16% per: "ipoacusia bilaterale neurosensoriale”.
Complessivamente riconosciuto un danno biologico del 22%
-Malattia Professionale n. 517878333 del 18/02/2022: "discopatia erniarie multiple” del 4%
(quattro per cento).
Le malattie professionali determinano un danno complessivo nella misura del 26%
(26 per cento).”
In altri termini, il CTU, basando la propria valutazione medico legale sulle risultanze istruttorie e sulla documentazione medica in atti, ha ritenuto sufficientemente dimostrata l'esposizione a rischio necessaria per determinare la patologia denunciata, riconoscendo in capo alla ricorrente un danno biologico valutabile nella misura complessiva del 26% a far data dalla presentazione della domanda amministrativa del 18/02/2022.
Ritiene il giudicante di doversi conformare al parere espresso dal perito, dal momento che il medesimo appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondato su esami clinici, diagnostici e strumentali esaurienti ed è inoltre sorretto da precisa, approfondita e convincente motivazione.
Ed infatti, stando alla tipologia e alla natura delle attività svolte dal ricorrente, considerato altresì il notevole lasso di tempo durante il quale il ricorrente ha svolto l'attività di muratore
(46 anni), si ritiene che abbiano tutte comportato l'esecuzione non occasionale di movimenti ripetuti a carico delle spalle e della schiena con mantenimento prolungato di posture incongrue e con conseguente sovraccarico del tratto lombare. Risulta, pertanto, dimostrato in giudizio che nel corso della vita lavorativa del ricorrente il medesimo sia stato esposto a quel
6 rischio professionale specifico che deve necessariamente sussistere ai fini dell'accertamento della derivazione tecnopatica della patologia denunciata.
Il Ctu ha anche risposto in maniera esauriente alle osservazioni fatte pervenire dalle parti, chiarendo quanto segue: “La voce al riferimento 77, nella Tabella delle menomazioni di cui al
D.M. 12/07/2000 riguarda patologie emorragiche, che nulla hanno a che fare con quanto si discute, per cui, mi scuso, trattasi di refuso. Le ernie discali vengono trattate al numero 213 con percentuale fino al 12%. Nelle considerazioni medico legali si sono enunciate le lavorazioni che hanno potuto giocare un ruolo nel determinare il danno alla colonna e quindi concausa lavorativa nella patologia denunciata.
Circa la percentuale di danno si ricorda che la menomazione descritta al numero 213 della tabella sulle menomazioni del D.M. 12/07/2000 ernia discale del tratto lombare con disturbi trofico-sensitivi persistenti;
indica una percentuale di danno fino al 12%.
Ora, nel nostro caso, oltre all'esame obiettivo eseguito durante la visita medico legale (La colonna è rigida, si nota una dolenzia alla presso-percussione soprattutto del rachide lombo sacrale. Alla palpazione ossea dei processi spinosi delle ultime lombari, viene riferito dolore irradiato dal rachide. I movimenti di flessione del rachide lombare, a ginocchia estese, determinano una impossibilità della flessione estrema con distanza delle dita delle mani al pavimento di circa 30 cm. Il livello di estensione è limitato nei gradi estremi. Le inclinazioni laterali, mantenendo fisse le creste iliache, determinano una modesta riduzione algica del movimento in ambo i lati. Anche il movimento di rotazione è ostacolato da algia nei gradi estremi. Non variazioni volumetriche dei quadricipiti di entrambi gli arti né dei gemelli. La deambulazione è rallentata, impossibile la marcia sulle punte sui talloni e l'accosciamento) è utilizzabile, ai fini valutativi, la RNM della colonna lombo-sacrale del gennaio del 2022 (L4-
L5 protrusione discale che impronta il sacco durale ……fenomeni di disidratazione del disco intersomatico L5-S1) e RM lombare effettuate presso Radiosalus del 06/09/2023 in cui viene refertato (ampio prolasso malacico discale posteromediano paramediano L2-L3, L3-L4, L4-
L5, L5S1) quadro radiografico, quest'ultimo, ben diverso dal precedente che dimostra una notevole progressione della patologia dovuta a fattori che nulla hanno a che vedere con
l'attività lavorativa (cessazione del lavoro 2016 ).
Pertanto, si ritiene, che la progressione della spoindilodiscoartrosi vertebrale è dovuta anche a degenerazione ossea e pertanto la valutazione espressa è da ritenere giusta”.
A parere del giudicante, in definitiva, le conclusioni del CTU appaiono corrette e la domanda avente ad oggetto il riconoscimento di postumi permanenti di grado indennizzabile
7 derivanti da malattia professionale (“Sindrome spondilo-disco-artrosi vertebrale”) va pertanto accolta, in quanto è stata riconosciuta l'origine professionale della infermità denunciata siccome casualmente derivata dall'attività lavorativa espletata.
L' va, quindi, condannata alla corresponsione in favore della parte ricorrente delle CP_1 prestazioni previdenziali previste per legge, commisurate all'accertato grado di inabilità del
26% dalla data della domanda amministrativa secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al D.M.12.07.2000, in misura e con decorrenza di legge.
Sui ratei arretrati vanno liquidati “ex lege” gli interessi e/o il maggior danno da svalutazione monetaria, con decorrenza dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero con decorrenza dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412\1991.
3. Le spese di lite sono poste a carico della parte resistente secondo i criteri di cui al DM n.
147/2022 come da dispositivo.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 978/2024 così provvede:
• accoglie il ricorso e dichiara che la parte ricorrente è affetto/a da malattia professionale (“Sindrome spondilo-disco-artrosi vertebrale”) che comporta una menomazione della integrità psico-fisica della persona (c.d. danno biologico) sulla base di quanto previsto nella «tabella delle menomazioni», di cui al D.M.
12.07.2000, nella complessiva misura del 26% a partire dalla data della domanda amministrativa;
• per l'effetto, condanna l' alla corresponsione, in favore della parte CP_1
ricorrente, delle prestazioni previdenziali previste per legge commisurate all'accertato grado di inabilità del 26% dalla data della domanda amministrativa, secondo quanto previsto dalla “tabella indennizzo danno biologico” di cui al
D.M.12.07.2000, oltre ad interessi legali e rivalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero
8 dalla data in cui è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art.16 L.412/1991;
• condanna l' a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, nella misura di CP_1
€ 3.000,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
• pone definitivamente a carico dell' le spese di C.T.U., liquidate con separato CP_1
decreto.
Teramo, 27/05/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Daniela Matalucci
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