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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 16/04/2025, n. 5806 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5806 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2023/58176
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. N. R.G. 58176/2023 promossa da:
(C.F. - P.IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato PATRIZIA CICERO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato CAMILLA NAVA in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 55.
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante protempore, Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli Avvocati ELISABETTA ZANNOTTI e DOMINELLA AGOSTINO ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa n. 190,
RESISTENTE
Fatto e diritto.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato il 22.12.2023 Controparte_1 conveniva in giudizio per ottenere la condanna di quest'ultima alla restituzione Controparte_2 dell'importo di € 14.432,40 oltre interessi e rivalutazione monetaria, formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria, anche in ordine alla responsabilità della convenuta: - nel merito, condannare in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di
Euro 14.432,40 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, per i
Pagina 1 motivi di cui in narrativa;
- in via istruttoria, emettere ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di dei seguenti assegni lavorati in check truncation: Controparte_2
a. assegno Unipol Banca S.p.A. n. 0074805907-07, emesso in data 10/11/2017, dell'importo di Euro 550,00, intestato al SI. ; Persona_1
b. assegno Intesa Sanpaolo S.p.A. n. 2408313038-01, emesso in data 28/12/2017, dell'importo di
Euro 530,00, intestato alla Agera 2000 S.n.c. di LA AR & C.;
c. assegno Intesa Sanpaolo S.p.A. n. 2408313072-090, emesso in data 28/12/2017, dell'importo di
Euro 527,10 intestato al SI. ; Persona_2
d. assegno Unipol Banca S.p.A. n. 0074792905-05, emesso in data 26/10/2017, dell'importo di Euro
500,00, intestato al SI. e. assegno Unipol Banca S.p.A. n. 0074793083-01, emesso Persona_3 in data 26/10/2017, dell'importo di Euro 500,00 intestato alla SI.ra Persona_4
f. assegno Intesa Sanpaolo n. 2408184687-12, emesso in data 15/11/2017, dell'importo di Euro
1.900,00 intestato al SI. ; Persona_5
g. assegno Unipol Banca S.p.A. n. 0074821005-12, emesso in data 27/11/2017 dell'importo di Euro
3.300,00, intestato alla SI.ra ; Persona_6
h. assegno Unipol Banca S.p.A. n. 0074820752-06, emesso in data 27/11/2017, dell'importo di Euro
2.000,00, intestato al SI. ; Persona_7
i. assegno Intesa San Paolo S.p.A. n. 2408232903-11, emesso in data 1/12/2017, dell'importo di Euro
4.625,30, intestato alla SI.ra ; Persona_8 altresì, allorché gli assegni in originale verranno depositati da controparte, all'esito dell'esame degli stessi, disporre idonea CTU sulla materialità dei titoli, volta ad accertare la rilevabilità ictu oculi delle contraffazioni secondo la professionalità inerente l'attività bancaria;
”
A sostegno della domanda proposta la società ricorrente esponeva che nell'ambito dei rapporti di conto corrente bancario con Unipol Banca S.p.A., oggi Bper Banca S.p.A. e di Intesa San Paolo S.p.A. aveva emesso i seguenti assegni di traenza non trasferibili:
a. assegno Unipol Banca S.p.A. n. 0074805907-07, emesso in data 10/11/2017, dell'importo di €
550,00, intestato a (doc. 2); Persona_1
b. assegno Intesa Sanpaolo S.p.A. n. 2408313038-01, emesso in data 28/12/2017, dell'importo di € 530,00, intestato alla Agera 2000 S.n.c. di LA AR & C. (doc. 3);
c. assegno Intesa Sanpaolo S.p.A. n. 2408313072-090, emesso in data 28/12/2017, dell'importo di €
527,10 intestato a (doc. 4); Persona_2
d. assegno Unipol Banca S.p.A. n. 0074792905-05, emesso in data 26/10/2017, dell'importo di €
500,00, intestato a (doc. 5); Persona_3
e. assegno Unipol Banca S.p.A. n. 0074793083-01, emesso in data 26/10/2017, dell'importo di €
500,00 intestato ad (doc. 6); Persona_4
f. assegno Intesa Sanpaolo n. 2408184687-12, emesso in data 15/11/2017, dell'importo di € 1.900,00 intestato a (doc. 7); Persona_5
g. assegno Unipol Banca S.p.A. n. 0074821005-12, emesso in data 27/11/2017 dell'importo di € 3.300,00, intestato ad (doc. 8); Persona_6
Pagina 2 h. assegno Unipol Banca S.p.A. n. 0074820752-06, emesso in data 27/11/2017, dell'importo di €
2.000,00, intestato a (doc. 9); Persona_7
i. assegno Intesa San Paolo S.p.A. n. 2408232903-11, emesso in data 1/12/2017, dell'importo di € 4.625,30, intestato aGer (doc. 10); Persona_9 che gli intestatari degli assegni elencati rendevano noto all'Ispettorato Sinistri dell'attrice territorialmente competente di non aver mai ricevuto nessun assegno portante l'importo liquidato e, tantomeno, di aver mai incassato le relative somme (docc. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19); che a seguito delle verifiche effettuate aveva accertato che i destinatari degli assegni non avevano ricevuto il pagamento oggetto dell'assegno di traenza e che tutti gli assegni risultavano negoziati presso filiali di Controparte_2
che da tali verifiche era emerso che gli assegni originariamente intestati a , alla Persona_1 Agera 2000 S.n.c. di LA AR & C. e al erano stati incassati con il nominativo “ Persona_2 [...]
”; Persona_10 che gli assegni originariamente intestati a e ad erano stati Persona_3 Persona_4 incassati con il nominativo “ ”; Persona_11 che l'assegno originariamente intestato a era stato incassato con il nominativo Persona_5
“ ”; Persona_12 che l'assegno originariamente intestato ad era stato incassato con il nominativo Persona_6
“IN AR”; che l'assegno originariamente intestato a era stato incassato con il nominativo Persona_7
“ ”; Persona_13 che l'assegno originariamente intestato a era stato incassato con il nominativo Persona_8
“ (docc. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28); Persona_14
che aveva, pertanto, dovuto effettuare nuovamente in pagamenti in favore degli aventi diritto, i quali nel frattempo, in relazione a quanto accaduto, avevano sporto denuncia alle autorità competenti;
che, dall'esame della documentazione acquisita, era poi emersa la contraffazione della firma dei prenditori e dei relativi documenti d'identità; che la resistente era pertanto responsabile dell'accaduto, oltre che ai sensi dell'art. 2043 c.c., in forza del disposto dell'art. 43, comma 2 del R.D. n. 1736 del 1933 (cd. legge assegni) e comunque dell'art. 1176 c.c., comma 2 c.c., considerando anche che era verosimile che i presentatori dei titoli fossero stati identificati solo tramite l'esibizione di carta d'identità o patente e codice fiscale (dunque non attenendosi alla circolare ABI LG/003005, che impone in sede di identificazione del presentatore del titolo di richiedere almeno due documenti muniti di fotografia).
Il ricorso veniva notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione.
In data 24.5.2024, si costituiva tempestivamente concludendo per l'integrale Controparte_2 rigetto delle avverse domande o, in subordine ed ai sensi dell'art. 1227 c.c., per l'accoglimento solo parziale delle stesse.
La resistente pur non contestando l'avvenuta negoziazione degli assegni presso i propri uffici postali, ha infatti eccepito l'assenza di prova del danno (deducendo al riguardo che parte ricorrente non aveva dimostrato di aver effettato un secondo pagamento agli aventi diritto) ed in ogni caso l'assenza di qualsivoglia propria responsabilità.
E ciò in quanto i titoli erano stati correttamente regolati in stanza di compensazione;
Pagina 3 che gli assegni oggetto di negoziazione da parte di erano stati regolarmente Controparte_2 versati sui conti correnti intestati ai soggetti indicati nei titoli, tutti muniti della clausola di non trasferibilità;
che la documentazione agli atti, comprensiva delle copie degli assegni e dei documenti d'identità, dimostra che i beneficiari erano i legittimi intestatari;
che in particolare il primo assegno, n. 74805907-07, dell'importo di €550,00, era stato incassato in data 7.12.2017 presso l'ufficio postale di Camassima 1 (Bari), e versato sul conto n. 1039617251 intestato a , lo stesso nome riportato sull'assegno. E che detto conto era stato aperto Persona_10 in data 27.10.2017 e estinto il 12.1.2019;
che gli assegni n. 2408313038-01 (€530,00) e n. 2408313072-09 (€527,10), entrambi presentati all'incasso presso l'ufficio postale di Gioia del Colle (Bari) in data 24.1.2018, erano versati sul medesimo conto intestato a;
Persona_10
che due ulteriori assegni, n. 74792905-05 e n. 74793083-01, entrambi dell'importo di €500,00, erano stati negoziati presso l'ufficio postale di Torino 29 il 10.11. 2017;
che in entrambi i casi, i fondi sono stati versati sul conto n. 1039751308 intestato a , Persona_11 anch'egli indicato come beneficiario nei titoli e che tale conto risulta aperto il 7.11.2017, quindi prima della presentazione all'incasso, ed è stato chiuso il 10.1.2019;
che l'assegno n. 2408184687-12, del valore di €1.900,00, era stato presentato all'incasso in data 22.11 2017 presso l'ufficio postale di Bari Sud;
che l'importo è stato accreditato sul conto n. 1039833288 intestato a Persona_12 corrispondente all'intestatario del titolo e che tale conto era stato aperto in data 14.11.2017 ed estinto il 20.7.2018;
che l'assegno n.74821005-12 di importo pari a €3.300,00, era stato negoziato presso l'ufficio postale di Teramo 3 il 6 .12.2017;
che il versamento era avvenuto sul conto n. 1005191695 intestato a IN AR, nome riportato sull'assegno e che tale conto era stato aperto il 19.3. 2012 ed è tuttora attivo;
che l'assegno n. 74820752-06, dell'importo di €2.000,00, era stato versato i 6.12.2017 presso l'ufficio postale di Aversa 1 (Napoli);
che anche in questo caso, il titolo era stato accreditato su un conto intestato a Persona_13
, corrispondente al beneficiario indicato e che tale conto era stato aperto il 10.11. 2017 ed
[...] era stato chiuso il 22.9.2018; che l'assegno n. 2408232903-11, di importo pari a €4.625,30, era stato incassato il 18.12.2017 presso l'ufficio postale di NO (Napoli 3 Est), con accredito sul conto n. 1039606999 intestato a Per_14
anch'egli indicato come beneficiario e il conto era stato aperto il 20.6. 2017 ed era stato chiuso
[...] il 17.9. 2018; che i prenditori dei titoli erano stati identificati con la dovuta diligenza, in particolare richiedendo l'esibizione di idonei documenti di identificazione.
La stessa resistente eccepiva inoltre il concorso del fatto colposo della ricorrente, la quale, anche in ragione del noto rischio di trafugamento e contraffazione, avrebbe dovuto adempiere la propria obbligazione, nei confronti del terzo, effettuando il pagamento mediante bonifico bancario o comunque spedire l'assegno con le cautele imposte dalla normativa vigente.
Pagina 4 Il ricorso è fondato.
Gli assegni bancari di traenza emessi su disposizione di risultano Controparte_1 essere stati incassati da soggetti diversi rispetto ai beneficiari indicati nei titoli.
Dalla documentazione versata in atti emerge che l'assegno n. 0074805907-07, emesso da Unipol Banca S.p.A. in data 10.11.2017, dell'importo di € 550,00, intestato a e inviato Persona_1 al medesimo a mezzo posta, è stato incassato in data 07.12.2017 da soggetto presentatosi con il nominativo di , mediante versamento su conto corrente postale a lui intestato, aperto Persona_10 in data 27.10.2017 presso (doc. 2); Controparte_2
l'assegno n. 2408313038-01, emesso da Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 28.12.2017, dell'importo di € 530,00, intestato ad Agera 2000 S.n.c. di LA AR & C., risulta essere stato incassato in pari data da , con accredito su conto corrente a lui intestato (doc. 3); Persona_10
l'assegno n. 2408313072-090, dell'importo di € 527,10, intestato a , incassato da Persona_2 [...]
in data 24.01.2018 (doc. 4); Persona_10
l'assegno n. 0074792905-05, emesso da Unipol Banca S.p.A. in data 26.10.2017, dell'importo di € 500,00, intestato a risulta incassato il 10.11.2017 da , mediante Persona_3 Persona_11 accredito su conto postale a lui intestato (doc. 5);
l'assegno n. 0074793083-01, dell'importo di € 500,00, intestato ad risulta Persona_4 incassato da (doc. 6); Persona_11
l'assegno n. 2408184687-12, dell'importo di € 1.900,00, emesso da Intesa Sanpaolo S.p.A. il 15.11.2017 e intestato a , risulta essere stato incassato in data 22.11.2017 da Persona_5 [...]
(doc. 7); Per_12
l'assegno n. 0074821005-12, dell'importo di € 3.300,00, intestato ad , è stato incassato Persona_6 in data 06.12.2017 da IN AR (doc. 8);
l'assegno n. 0074820752-06, dell'importo di € 2.000,00, intestato a , risulta incassato Persona_7 da (doc. 9); Persona_13
l'assegno n. 2408232903-11, dell'importo di € 4.625,30, intestato a , è stato incassato Persona_8 in data 18.12.2017 da (doc. 10). Persona_14
La circostanza dell'indebito incasso dei titoli sopra indicati è provata dalla documentazione agli atti, e in particolare dalle dichiarazioni rese dagli originari beneficiari all'Ispettorato Sinistri territorialmente competente (docc. 11–19), nelle quali essi affermano di non aver mai ricevuto né incassato gli assegni emessi in loro favore.
Inoltre, è irrilevante, ai fini della prova del danno lamentato, il fatto parte ricorrente non abbia adeguatamente provato di aver effettuato, una volta emerso quanto sopra, il pagamento del dovuto agli effettivi beneficiari dell'assegno.
È infatti evidente che, in mancanza di elementi da cui desumere l'intervenuta rinuncia del creditore alla soddisfazione del proprio diritto, l'incasso del titolo da parte di soggetto diverso dall'effettivo beneficiario – e dunque la persistenza del debito da estinguere – è comunque fonte di un corrispondente pregiudizio economico per il debitore che, nonostante l'esborso, continua ad essere obbligato al pagamento.
Sulla base di quanto precede, va in primo luogo affermata la responsabilità della odierna resistente ed il conseguente diritto al risarcimento del danno in favore della ricorrente. L'art. 43 del R.D. 1736/1933 (cd. legge assegni), dopo aver previsto (al comma 1) che “L'assegno bancario emesso con
Pagina 5 la clausola «non trasferibile» non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l'assegno se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta”, al secondo comma stabilisce inoltre che “Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento”. Quest'ultima disposizione – che comporta anche l'obbligo di procedere all'identificazione di colui che ha presentato il titolo all'incasso e che è dunque applicabile non solo alla banca trattaria, ma anche a quella banca negoziatrice dell'assegno (che è l'unica concretamente in grado di operare controlli sull'autenticità dell'assegno e sull'identità del soggetto che, girandolo per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento) – configura un'ipotesi di responsabilità di natura contrattuale (v. Cass. S.U. 14712/2007, secondo cui “La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43, legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso”).
La natura contrattuale della responsabilità comporta poi, a sua volta, che la banca negoziatrice può andare esente da essa se prova di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. e che dunque l'inadempimento non le è imputabile (v. Cass. S.U. 12477/2018, secondo cui “la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, 2°comma, c.c.”).
In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha dunque anche affermato che, in tema di assegno bancario cd. "di traenza" l'attività di controllo della rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, da espletare nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., deve essere particolarmente attenta, non potendosi esaurirsi nell'esame del solo documento d'identità esibito dal prenditore, ma deve investire anche la valutazione di eventuali circostanze "extracartolari" anomale che possano destare l'oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell'assegno al beneficiario (v. Cass. 9842/2021, che ha confermato la sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità di per un assegno di traenza Controparte_2 portato all'incasso da cliente non abituale dell'ufficio postale, sito in una parte del territorio italiano molto distante dal suo luogo di residenza, il quale aveva aperto nell'occasione un deposito postale, prelevando le somme riscosse solo qualche giorno dopo;
vedi inoltre Cass. 13152/2021, che ha ritenuto che l'ufficio postale innanzi al quale l'assegno era stato presentato avrebbe dovuto valutare che il prenditore era persona totalmente sconosciuta all'ufficio ed aveva appena aperto un libretto postale dove aveva depositato le somme riscosse a mezzo dell'assegno).
Nel caso in esame, questa prova liberatoria non è stata tuttavia offerta.
La società resistente non ha fornito prova adeguata delle verifiche svolte sull'identità dei soggetti che hanno incassato gli assegni, omettendo di produrre copia dei documenti utilizzati per l'identificazione.
Pagina 6 La semplice stampa con gli estremi delle carte d'identità o della patente non dimostra né che tali documenti siano stati effettivamente esaminati al momento dell'incasso, né che fossero privi di irregolarità o segni di contraffazione.
Non vale inoltre ad escludere la responsabilità della resistente quanto allegato da quest'ultima in ordine al fatto che l'assegno, dopo l'incasso, sia stato negoziato in stanza di compensazione.
A prescindere dal rilievo che la circostanza non è adeguatamente provata, così come non è dimostrato che la parte abbia messo a disposizione del presentatore la somma solo una volta trascorso il termine previsto per la eventuale ricezione del messaggio di impagato o blocco, va infatti osservato che nella specie l'assegno non appariva alterato e comunque recava il nome del suo legittimo beneficiario.
Motivo per cui la causa esclusiva dell'errato pagamento va ravvisata nella erronea identificazione dei prenditori da parte della banca negoziatrice, mentre la banca traente non sarebbe stata comunque in condizione di rilevare anomalie in relazione all'operazione di incasso.
Altresì, la natura dei titoli negoziati (assegni di traenza) impediva inoltre di poter fare affidamento, ai fini della verifica della autenticità delle sottoscrizioni apposte sugli assegni, su uno specimen già depositato.
A fronte di ciò e costituendo evento ricorrente (come anche testimoniato dai numerosi analoghi precedenti giudiziari) la contraffazione del documento di identità presentato per l'incasso di assegni della tipologia in esame, il livello di diligenza professionale esigibile nella specie avrebbe dovuto portare all'adozione di più approfondite verifiche rispetto a quelle in concreto adottate, quali l'assunzione di informazioni presso l'amministrazione che appariva aver rilasciato il documento esibito, la richiesta di un altro documento di identità o riconoscimento munito di fotografia (secondo quanto prescritto dalla ABI, benché tale raccomandazione non abbia carattere vincolante) o, ancora, la richiesta all'istituto trattario dei dati completi del beneficiario, al fine di verificarne la corrispondenza con quelli del presentatore.
Il danno causato dalla condotta negligente della resistente deve quindi essere parametrato all'importo degli assegni incassati dai soggetti non legittimati (ossia alla provvista persa dalla ricorrente) ed ammonta pertanto ad € 14.432,40.
Va poi verificata la rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., della modalità di invio dell'assegno al beneficiario. Le Sezioni Unite della Cassazione, a composizione del contrasto interpretativo esistente sul punto, hanno infatti recentemente affermato il principio secondo cui “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi, dunque, come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore” (v. Cass. S.U.
9769/2020, alle cui motivazioni si fa integrale rinvio).
Nel caso di specie, in cui gli assegni sono stati spediti ai destinatari mediante posta ordinaria, non vi sono dunque ragioni per discostarsi da tale principio.
La condotta del mittente (invio dell'assegno mediante strumenti non tracciabili) va pertanto considerata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., quale fattore che, unitamente alla successiva condotta imputabile alla banca negoziatrice, ha concorso a cagionare il danno.
Pagina 7 In mancanza di elementi che inducano ad attribuire una diversa incidenza, sotto il profilo causale, ai due fattori concorrenti, la misura del danno risarcibile va dunque ridotta fino alla metà e quindi ad € 7.216,20.
Trattandosi di debito cd. di valore (in ragione della sua natura risarcitoria), sul predetto importo deve essere applicata la rivalutazione monetaria dal momento in cui si è verificato il pregiudizio (ossia con la perdita della provvista determinata dall'incasso dell'assegno da parte di soggetti non legittimati) fino all'attualità, sulla base dei relativi indici ISTAT FOI come allo stato aggiornati.
L'importo, espresso in termini monetari attuali, è quindi pari ad € 7.982,96.
Quanto poi alla richiesta di interessi formulata da parte ricorrente, è noto che, in materia di debiti di valore, i cd. interessi compensativi − interessi in senso improprio − sono strumento di commisurazione del lucro cessante patito dal danneggiato per effetto della ritardata percezione del risarcimento immediatamente dovuto, in ragione della mora ex re di cui all'art. 1219, comma 2, n. 1 c.c..
Tuttavia, come imposto dai principi generali, ai fini del relativo riconoscimento è necessario che vi sia la specifica allegazione e la prova, anche solo tramite elementi presuntivi, che tale tipo di pregiudizio vi sia stato (cfr. Cass. 18564/2018).
La modestia della somma liquidata, unitamente alla considerazione che parte ricorrente non ha allegato e provato di aver subito un particolare pregiudizio economico dalla ritardata percezione della stessa, conduce quindi a negare il riconoscimento degli interessi richiesti. La natura di debito di valore rende inoltre inapplicabile tanto la disposizione di cui all'art. 1284 c.c., invocata dalla ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.
L'accoglimento solo parziale della domanda (per l'applicazione dell'art. 1227, comma 1 c.c.) giustifica, peraltro, la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
P.Q.M
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna al risarcimento, in favore di del Controparte_2 Controparte_1 danno che, previa diminuzione ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c., liquida in complessivi € 7.982,96.;
2) condanna al rimborso, nei confronti di delle Controparte_2 Controparte_1 spese di lite del presente giudizio, che, già operata la compensazione nella misura della metà, si liquidano per la restante parte in € 1.270 euro 999 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Si comunichi.
Roma, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
DECIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Ettore Favara ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. N. R.G. 58176/2023 promossa da:
(C.F. - P.IVA ) in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avvocato PATRIZIA CICERO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avvocato CAMILLA NAVA in Roma, Via Antonio Bertoloni n. 55.
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante protempore, Controparte_2 P.IVA_3 rappresentata e difesa dagli Avvocati ELISABETTA ZANNOTTI e DOMINELLA AGOSTINO ed elettivamente domiciliata in Roma, viale Europa n. 190,
RESISTENTE
Fatto e diritto.
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., depositato il 22.12.2023 Controparte_1 conveniva in giudizio per ottenere la condanna di quest'ultima alla restituzione Controparte_2 dell'importo di € 14.432,40 oltre interessi e rivalutazione monetaria, formulando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria, anche in ordine alla responsabilità della convenuta: - nel merito, condannare in persona del suo Controparte_2 legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore dell'attrice della somma complessiva di
Euro 14.432,40 oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto al saldo effettivo, per i
Pagina 1 motivi di cui in narrativa;
- in via istruttoria, emettere ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. nei confronti di dei seguenti assegni lavorati in check truncation: Controparte_2
a. assegno Unipol Banca S.p.A. n. 0074805907-07, emesso in data 10/11/2017, dell'importo di Euro 550,00, intestato al SI. ; Persona_1
b. assegno Intesa Sanpaolo S.p.A. n. 2408313038-01, emesso in data 28/12/2017, dell'importo di
Euro 530,00, intestato alla Agera 2000 S.n.c. di LA AR & C.;
c. assegno Intesa Sanpaolo S.p.A. n. 2408313072-090, emesso in data 28/12/2017, dell'importo di
Euro 527,10 intestato al SI. ; Persona_2
d. assegno Unipol Banca S.p.A. n. 0074792905-05, emesso in data 26/10/2017, dell'importo di Euro
500,00, intestato al SI. e. assegno Unipol Banca S.p.A. n. 0074793083-01, emesso Persona_3 in data 26/10/2017, dell'importo di Euro 500,00 intestato alla SI.ra Persona_4
f. assegno Intesa Sanpaolo n. 2408184687-12, emesso in data 15/11/2017, dell'importo di Euro
1.900,00 intestato al SI. ; Persona_5
g. assegno Unipol Banca S.p.A. n. 0074821005-12, emesso in data 27/11/2017 dell'importo di Euro
3.300,00, intestato alla SI.ra ; Persona_6
h. assegno Unipol Banca S.p.A. n. 0074820752-06, emesso in data 27/11/2017, dell'importo di Euro
2.000,00, intestato al SI. ; Persona_7
i. assegno Intesa San Paolo S.p.A. n. 2408232903-11, emesso in data 1/12/2017, dell'importo di Euro
4.625,30, intestato alla SI.ra ; Persona_8 altresì, allorché gli assegni in originale verranno depositati da controparte, all'esito dell'esame degli stessi, disporre idonea CTU sulla materialità dei titoli, volta ad accertare la rilevabilità ictu oculi delle contraffazioni secondo la professionalità inerente l'attività bancaria;
”
A sostegno della domanda proposta la società ricorrente esponeva che nell'ambito dei rapporti di conto corrente bancario con Unipol Banca S.p.A., oggi Bper Banca S.p.A. e di Intesa San Paolo S.p.A. aveva emesso i seguenti assegni di traenza non trasferibili:
a. assegno Unipol Banca S.p.A. n. 0074805907-07, emesso in data 10/11/2017, dell'importo di €
550,00, intestato a (doc. 2); Persona_1
b. assegno Intesa Sanpaolo S.p.A. n. 2408313038-01, emesso in data 28/12/2017, dell'importo di € 530,00, intestato alla Agera 2000 S.n.c. di LA AR & C. (doc. 3);
c. assegno Intesa Sanpaolo S.p.A. n. 2408313072-090, emesso in data 28/12/2017, dell'importo di €
527,10 intestato a (doc. 4); Persona_2
d. assegno Unipol Banca S.p.A. n. 0074792905-05, emesso in data 26/10/2017, dell'importo di €
500,00, intestato a (doc. 5); Persona_3
e. assegno Unipol Banca S.p.A. n. 0074793083-01, emesso in data 26/10/2017, dell'importo di €
500,00 intestato ad (doc. 6); Persona_4
f. assegno Intesa Sanpaolo n. 2408184687-12, emesso in data 15/11/2017, dell'importo di € 1.900,00 intestato a (doc. 7); Persona_5
g. assegno Unipol Banca S.p.A. n. 0074821005-12, emesso in data 27/11/2017 dell'importo di € 3.300,00, intestato ad (doc. 8); Persona_6
Pagina 2 h. assegno Unipol Banca S.p.A. n. 0074820752-06, emesso in data 27/11/2017, dell'importo di €
2.000,00, intestato a (doc. 9); Persona_7
i. assegno Intesa San Paolo S.p.A. n. 2408232903-11, emesso in data 1/12/2017, dell'importo di € 4.625,30, intestato aGer (doc. 10); Persona_9 che gli intestatari degli assegni elencati rendevano noto all'Ispettorato Sinistri dell'attrice territorialmente competente di non aver mai ricevuto nessun assegno portante l'importo liquidato e, tantomeno, di aver mai incassato le relative somme (docc. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19); che a seguito delle verifiche effettuate aveva accertato che i destinatari degli assegni non avevano ricevuto il pagamento oggetto dell'assegno di traenza e che tutti gli assegni risultavano negoziati presso filiali di Controparte_2
che da tali verifiche era emerso che gli assegni originariamente intestati a , alla Persona_1 Agera 2000 S.n.c. di LA AR & C. e al erano stati incassati con il nominativo “ Persona_2 [...]
”; Persona_10 che gli assegni originariamente intestati a e ad erano stati Persona_3 Persona_4 incassati con il nominativo “ ”; Persona_11 che l'assegno originariamente intestato a era stato incassato con il nominativo Persona_5
“ ”; Persona_12 che l'assegno originariamente intestato ad era stato incassato con il nominativo Persona_6
“IN AR”; che l'assegno originariamente intestato a era stato incassato con il nominativo Persona_7
“ ”; Persona_13 che l'assegno originariamente intestato a era stato incassato con il nominativo Persona_8
“ (docc. 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28); Persona_14
che aveva, pertanto, dovuto effettuare nuovamente in pagamenti in favore degli aventi diritto, i quali nel frattempo, in relazione a quanto accaduto, avevano sporto denuncia alle autorità competenti;
che, dall'esame della documentazione acquisita, era poi emersa la contraffazione della firma dei prenditori e dei relativi documenti d'identità; che la resistente era pertanto responsabile dell'accaduto, oltre che ai sensi dell'art. 2043 c.c., in forza del disposto dell'art. 43, comma 2 del R.D. n. 1736 del 1933 (cd. legge assegni) e comunque dell'art. 1176 c.c., comma 2 c.c., considerando anche che era verosimile che i presentatori dei titoli fossero stati identificati solo tramite l'esibizione di carta d'identità o patente e codice fiscale (dunque non attenendosi alla circolare ABI LG/003005, che impone in sede di identificazione del presentatore del titolo di richiedere almeno due documenti muniti di fotografia).
Il ricorso veniva notificato alla controparte unitamente al decreto di fissazione.
In data 24.5.2024, si costituiva tempestivamente concludendo per l'integrale Controparte_2 rigetto delle avverse domande o, in subordine ed ai sensi dell'art. 1227 c.c., per l'accoglimento solo parziale delle stesse.
La resistente pur non contestando l'avvenuta negoziazione degli assegni presso i propri uffici postali, ha infatti eccepito l'assenza di prova del danno (deducendo al riguardo che parte ricorrente non aveva dimostrato di aver effettato un secondo pagamento agli aventi diritto) ed in ogni caso l'assenza di qualsivoglia propria responsabilità.
E ciò in quanto i titoli erano stati correttamente regolati in stanza di compensazione;
Pagina 3 che gli assegni oggetto di negoziazione da parte di erano stati regolarmente Controparte_2 versati sui conti correnti intestati ai soggetti indicati nei titoli, tutti muniti della clausola di non trasferibilità;
che la documentazione agli atti, comprensiva delle copie degli assegni e dei documenti d'identità, dimostra che i beneficiari erano i legittimi intestatari;
che in particolare il primo assegno, n. 74805907-07, dell'importo di €550,00, era stato incassato in data 7.12.2017 presso l'ufficio postale di Camassima 1 (Bari), e versato sul conto n. 1039617251 intestato a , lo stesso nome riportato sull'assegno. E che detto conto era stato aperto Persona_10 in data 27.10.2017 e estinto il 12.1.2019;
che gli assegni n. 2408313038-01 (€530,00) e n. 2408313072-09 (€527,10), entrambi presentati all'incasso presso l'ufficio postale di Gioia del Colle (Bari) in data 24.1.2018, erano versati sul medesimo conto intestato a;
Persona_10
che due ulteriori assegni, n. 74792905-05 e n. 74793083-01, entrambi dell'importo di €500,00, erano stati negoziati presso l'ufficio postale di Torino 29 il 10.11. 2017;
che in entrambi i casi, i fondi sono stati versati sul conto n. 1039751308 intestato a , Persona_11 anch'egli indicato come beneficiario nei titoli e che tale conto risulta aperto il 7.11.2017, quindi prima della presentazione all'incasso, ed è stato chiuso il 10.1.2019;
che l'assegno n. 2408184687-12, del valore di €1.900,00, era stato presentato all'incasso in data 22.11 2017 presso l'ufficio postale di Bari Sud;
che l'importo è stato accreditato sul conto n. 1039833288 intestato a Persona_12 corrispondente all'intestatario del titolo e che tale conto era stato aperto in data 14.11.2017 ed estinto il 20.7.2018;
che l'assegno n.74821005-12 di importo pari a €3.300,00, era stato negoziato presso l'ufficio postale di Teramo 3 il 6 .12.2017;
che il versamento era avvenuto sul conto n. 1005191695 intestato a IN AR, nome riportato sull'assegno e che tale conto era stato aperto il 19.3. 2012 ed è tuttora attivo;
che l'assegno n. 74820752-06, dell'importo di €2.000,00, era stato versato i 6.12.2017 presso l'ufficio postale di Aversa 1 (Napoli);
che anche in questo caso, il titolo era stato accreditato su un conto intestato a Persona_13
, corrispondente al beneficiario indicato e che tale conto era stato aperto il 10.11. 2017 ed
[...] era stato chiuso il 22.9.2018; che l'assegno n. 2408232903-11, di importo pari a €4.625,30, era stato incassato il 18.12.2017 presso l'ufficio postale di NO (Napoli 3 Est), con accredito sul conto n. 1039606999 intestato a Per_14
anch'egli indicato come beneficiario e il conto era stato aperto il 20.6. 2017 ed era stato chiuso
[...] il 17.9. 2018; che i prenditori dei titoli erano stati identificati con la dovuta diligenza, in particolare richiedendo l'esibizione di idonei documenti di identificazione.
La stessa resistente eccepiva inoltre il concorso del fatto colposo della ricorrente, la quale, anche in ragione del noto rischio di trafugamento e contraffazione, avrebbe dovuto adempiere la propria obbligazione, nei confronti del terzo, effettuando il pagamento mediante bonifico bancario o comunque spedire l'assegno con le cautele imposte dalla normativa vigente.
Pagina 4 Il ricorso è fondato.
Gli assegni bancari di traenza emessi su disposizione di risultano Controparte_1 essere stati incassati da soggetti diversi rispetto ai beneficiari indicati nei titoli.
Dalla documentazione versata in atti emerge che l'assegno n. 0074805907-07, emesso da Unipol Banca S.p.A. in data 10.11.2017, dell'importo di € 550,00, intestato a e inviato Persona_1 al medesimo a mezzo posta, è stato incassato in data 07.12.2017 da soggetto presentatosi con il nominativo di , mediante versamento su conto corrente postale a lui intestato, aperto Persona_10 in data 27.10.2017 presso (doc. 2); Controparte_2
l'assegno n. 2408313038-01, emesso da Intesa Sanpaolo S.p.A. in data 28.12.2017, dell'importo di € 530,00, intestato ad Agera 2000 S.n.c. di LA AR & C., risulta essere stato incassato in pari data da , con accredito su conto corrente a lui intestato (doc. 3); Persona_10
l'assegno n. 2408313072-090, dell'importo di € 527,10, intestato a , incassato da Persona_2 [...]
in data 24.01.2018 (doc. 4); Persona_10
l'assegno n. 0074792905-05, emesso da Unipol Banca S.p.A. in data 26.10.2017, dell'importo di € 500,00, intestato a risulta incassato il 10.11.2017 da , mediante Persona_3 Persona_11 accredito su conto postale a lui intestato (doc. 5);
l'assegno n. 0074793083-01, dell'importo di € 500,00, intestato ad risulta Persona_4 incassato da (doc. 6); Persona_11
l'assegno n. 2408184687-12, dell'importo di € 1.900,00, emesso da Intesa Sanpaolo S.p.A. il 15.11.2017 e intestato a , risulta essere stato incassato in data 22.11.2017 da Persona_5 [...]
(doc. 7); Per_12
l'assegno n. 0074821005-12, dell'importo di € 3.300,00, intestato ad , è stato incassato Persona_6 in data 06.12.2017 da IN AR (doc. 8);
l'assegno n. 0074820752-06, dell'importo di € 2.000,00, intestato a , risulta incassato Persona_7 da (doc. 9); Persona_13
l'assegno n. 2408232903-11, dell'importo di € 4.625,30, intestato a , è stato incassato Persona_8 in data 18.12.2017 da (doc. 10). Persona_14
La circostanza dell'indebito incasso dei titoli sopra indicati è provata dalla documentazione agli atti, e in particolare dalle dichiarazioni rese dagli originari beneficiari all'Ispettorato Sinistri territorialmente competente (docc. 11–19), nelle quali essi affermano di non aver mai ricevuto né incassato gli assegni emessi in loro favore.
Inoltre, è irrilevante, ai fini della prova del danno lamentato, il fatto parte ricorrente non abbia adeguatamente provato di aver effettuato, una volta emerso quanto sopra, il pagamento del dovuto agli effettivi beneficiari dell'assegno.
È infatti evidente che, in mancanza di elementi da cui desumere l'intervenuta rinuncia del creditore alla soddisfazione del proprio diritto, l'incasso del titolo da parte di soggetto diverso dall'effettivo beneficiario – e dunque la persistenza del debito da estinguere – è comunque fonte di un corrispondente pregiudizio economico per il debitore che, nonostante l'esborso, continua ad essere obbligato al pagamento.
Sulla base di quanto precede, va in primo luogo affermata la responsabilità della odierna resistente ed il conseguente diritto al risarcimento del danno in favore della ricorrente. L'art. 43 del R.D. 1736/1933 (cd. legge assegni), dopo aver previsto (al comma 1) che “L'assegno bancario emesso con
Pagina 5 la clausola «non trasferibile» non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l'assegno se non ad un banchiere per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta”, al secondo comma stabilisce inoltre che “Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento”. Quest'ultima disposizione – che comporta anche l'obbligo di procedere all'identificazione di colui che ha presentato il titolo all'incasso e che è dunque applicabile non solo alla banca trattaria, ma anche a quella banca negoziatrice dell'assegno (che è l'unica concretamente in grado di operare controlli sull'autenticità dell'assegno e sull'identità del soggetto che, girandolo per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento) – configura un'ipotesi di responsabilità di natura contrattuale (v. Cass. S.U. 14712/2007, secondo cui “La responsabilità della banca negoziatrice per avere consentito, in violazione delle specifiche regole poste dall'art. 43, legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), l'incasso di un assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità, a persona diversa dal beneficiario del titolo, ha - nei confronti di tutti i soggetti nel cui interesse quelle regole sono dettate e che, per la violazione di esse, abbiano sofferto un danno - natura contrattuale, avendo la banca un obbligo professionale di protezione (obbligo preesistente, specifico e volontariamente assunto), operante nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso”).
La natura contrattuale della responsabilità comporta poi, a sua volta, che la banca negoziatrice può andare esente da essa se prova di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c. e che dunque l'inadempimento non le è imputabile (v. Cass. S.U. 12477/2018, secondo cui “la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, 2°comma, c.c.”).
In questa prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha dunque anche affermato che, in tema di assegno bancario cd. "di traenza" l'attività di controllo della rispondenza della persona che presenta il titolo al reale beneficiario, da espletare nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 1176, comma 2, c.c., deve essere particolarmente attenta, non potendosi esaurirsi nell'esame del solo documento d'identità esibito dal prenditore, ma deve investire anche la valutazione di eventuali circostanze "extracartolari" anomale che possano destare l'oggettivo sospetto della non rispondenza del soggetto presentatore dell'assegno al beneficiario (v. Cass. 9842/2021, che ha confermato la sentenza impugnata, che aveva affermato la responsabilità di per un assegno di traenza Controparte_2 portato all'incasso da cliente non abituale dell'ufficio postale, sito in una parte del territorio italiano molto distante dal suo luogo di residenza, il quale aveva aperto nell'occasione un deposito postale, prelevando le somme riscosse solo qualche giorno dopo;
vedi inoltre Cass. 13152/2021, che ha ritenuto che l'ufficio postale innanzi al quale l'assegno era stato presentato avrebbe dovuto valutare che il prenditore era persona totalmente sconosciuta all'ufficio ed aveva appena aperto un libretto postale dove aveva depositato le somme riscosse a mezzo dell'assegno).
Nel caso in esame, questa prova liberatoria non è stata tuttavia offerta.
La società resistente non ha fornito prova adeguata delle verifiche svolte sull'identità dei soggetti che hanno incassato gli assegni, omettendo di produrre copia dei documenti utilizzati per l'identificazione.
Pagina 6 La semplice stampa con gli estremi delle carte d'identità o della patente non dimostra né che tali documenti siano stati effettivamente esaminati al momento dell'incasso, né che fossero privi di irregolarità o segni di contraffazione.
Non vale inoltre ad escludere la responsabilità della resistente quanto allegato da quest'ultima in ordine al fatto che l'assegno, dopo l'incasso, sia stato negoziato in stanza di compensazione.
A prescindere dal rilievo che la circostanza non è adeguatamente provata, così come non è dimostrato che la parte abbia messo a disposizione del presentatore la somma solo una volta trascorso il termine previsto per la eventuale ricezione del messaggio di impagato o blocco, va infatti osservato che nella specie l'assegno non appariva alterato e comunque recava il nome del suo legittimo beneficiario.
Motivo per cui la causa esclusiva dell'errato pagamento va ravvisata nella erronea identificazione dei prenditori da parte della banca negoziatrice, mentre la banca traente non sarebbe stata comunque in condizione di rilevare anomalie in relazione all'operazione di incasso.
Altresì, la natura dei titoli negoziati (assegni di traenza) impediva inoltre di poter fare affidamento, ai fini della verifica della autenticità delle sottoscrizioni apposte sugli assegni, su uno specimen già depositato.
A fronte di ciò e costituendo evento ricorrente (come anche testimoniato dai numerosi analoghi precedenti giudiziari) la contraffazione del documento di identità presentato per l'incasso di assegni della tipologia in esame, il livello di diligenza professionale esigibile nella specie avrebbe dovuto portare all'adozione di più approfondite verifiche rispetto a quelle in concreto adottate, quali l'assunzione di informazioni presso l'amministrazione che appariva aver rilasciato il documento esibito, la richiesta di un altro documento di identità o riconoscimento munito di fotografia (secondo quanto prescritto dalla ABI, benché tale raccomandazione non abbia carattere vincolante) o, ancora, la richiesta all'istituto trattario dei dati completi del beneficiario, al fine di verificarne la corrispondenza con quelli del presentatore.
Il danno causato dalla condotta negligente della resistente deve quindi essere parametrato all'importo degli assegni incassati dai soggetti non legittimati (ossia alla provvista persa dalla ricorrente) ed ammonta pertanto ad € 14.432,40.
Va poi verificata la rilevanza, ai sensi dell'art. 1227 c.c., della modalità di invio dell'assegno al beneficiario. Le Sezioni Unite della Cassazione, a composizione del contrasto interpretativo esistente sul punto, hanno infatti recentemente affermato il principio secondo cui “La spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente, comportando, in relazione alle modalità di trasmissione e consegna previste dalla disciplina del servizio postale, l'esposizione volontaria del mittente ad un rischio superiore a quello consentito dal rispetto delle regole di comune prudenza e del dovere di agire per preservare gl'interessi degli altri soggetti coinvolti nella vicenda, e configurandosi, dunque, come un antecedente necessario dell'evento dannoso, concorrente con il comportamento colposo eventualmente tenuto dalla banca nell'identificazione del presentatore” (v. Cass. S.U.
9769/2020, alle cui motivazioni si fa integrale rinvio).
Nel caso di specie, in cui gli assegni sono stati spediti ai destinatari mediante posta ordinaria, non vi sono dunque ragioni per discostarsi da tale principio.
La condotta del mittente (invio dell'assegno mediante strumenti non tracciabili) va pertanto considerata, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227, comma 1, c.c., quale fattore che, unitamente alla successiva condotta imputabile alla banca negoziatrice, ha concorso a cagionare il danno.
Pagina 7 In mancanza di elementi che inducano ad attribuire una diversa incidenza, sotto il profilo causale, ai due fattori concorrenti, la misura del danno risarcibile va dunque ridotta fino alla metà e quindi ad € 7.216,20.
Trattandosi di debito cd. di valore (in ragione della sua natura risarcitoria), sul predetto importo deve essere applicata la rivalutazione monetaria dal momento in cui si è verificato il pregiudizio (ossia con la perdita della provvista determinata dall'incasso dell'assegno da parte di soggetti non legittimati) fino all'attualità, sulla base dei relativi indici ISTAT FOI come allo stato aggiornati.
L'importo, espresso in termini monetari attuali, è quindi pari ad € 7.982,96.
Quanto poi alla richiesta di interessi formulata da parte ricorrente, è noto che, in materia di debiti di valore, i cd. interessi compensativi − interessi in senso improprio − sono strumento di commisurazione del lucro cessante patito dal danneggiato per effetto della ritardata percezione del risarcimento immediatamente dovuto, in ragione della mora ex re di cui all'art. 1219, comma 2, n. 1 c.c..
Tuttavia, come imposto dai principi generali, ai fini del relativo riconoscimento è necessario che vi sia la specifica allegazione e la prova, anche solo tramite elementi presuntivi, che tale tipo di pregiudizio vi sia stato (cfr. Cass. 18564/2018).
La modestia della somma liquidata, unitamente alla considerazione che parte ricorrente non ha allegato e provato di aver subito un particolare pregiudizio economico dalla ritardata percezione della stessa, conduce quindi a negare il riconoscimento degli interessi richiesti. La natura di debito di valore rende inoltre inapplicabile tanto la disposizione di cui all'art. 1284 c.c., invocata dalla ricorrente.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano, come da dispositivo, secondo i parametri di cui al D.M. 55/2014 come modificato dal D.M. 147/2022.
L'accoglimento solo parziale della domanda (per l'applicazione dell'art. 1227, comma 1 c.c.) giustifica, peraltro, la compensazione delle spese di lite nella misura della metà.
P.Q.M
il Tribunale in composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna al risarcimento, in favore di del Controparte_2 Controparte_1 danno che, previa diminuzione ai sensi dell'art. 1227, comma 1 c.c., liquida in complessivi € 7.982,96.;
2) condanna al rimborso, nei confronti di delle Controparte_2 Controparte_1 spese di lite del presente giudizio, che, già operata la compensazione nella misura della metà, si liquidano per la restante parte in € 1.270 euro 999 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali.
Si comunichi.
Roma, 16 aprile 2025
Il Giudice
dott. Ettore Favara
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