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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Cosenza, sez. IV, sentenza 26/01/2026, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Cosenza |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 585/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LL ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7062/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0342024003210162500 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11.11.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 0342024003210162500 notificata dall'agente della riscossione il 23.7.2024 e avente ad oggetto tassa automobilistica per gli anni 2019 e 2021, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare: 1) l'omessa notifica dell'avviso di accertamento;
2) la prescrizione del credito.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con memoria depositata il 2.12.2024 eccependo il difetto di legittimazione passiva sul merito della pretesa e chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata il 9.12.2024 si costituiva in giudizio la Regione Calabria chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Costituendosi in giudizio la Regione Calabria ha provato l'avvenuta notifica alla ricorrente, in data 20.5.2022, dell'avviso di accertamento presupposto n. 4118426 relativo alla tassa auto per l'anno 2019 e che è richiamato nella cartella di pagamento (cfr. pag. 5 “dettaglio addebiti”) – producendo l'atto ed il relativo avviso di ricevimento - e da tale notifica e sino a quella della cartella opposta (23.7.2024) non è decorso il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 5 D.L. n. 953/1982, convertito in L. n. 53/1983.
Quanto alla tassa auto per l'anno 2021 si osserva che la cartella di pagamento impugnata è stata emessa ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 56/2023 (cfr. dettaglio, pag. 5) a mente del quale “[..] in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”; detta cartella quindi costituisce il primo (e unico) atto impositivo con il quale è stata esercitata la pretesa creditoria (consentendo la menzionata normativa regionale l'accorpamento della contestazione all'interno della cartella di pagamento).
Ebbene, posto che ai sensi della normativa appena indicata non vi è un previo avviso di accertamento la doglianza che fa leva sulla omessa notifica dell'atto presupposto non coglie nel segno e lo stesso è a dirsi quanto alla prescrizione poiché la cartella è stata notificata il 23.7.2024 e dunque entro il triennio (spirando detto termine il 31.12.2024, ossia il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento).
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di COSENZA Sezione 4, riunita in udienza il 15/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
LL ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 15/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7062/2024 depositato il 11/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Cosenza
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 0342024003210162500 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 40/2026 depositato il 19/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da atti
Resistente/Appellato: come da atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 11.11.2024 Ricorrente_1 proponeva opposizione avverso la cartella di pagamento n. 0342024003210162500 notificata dall'agente della riscossione il 23.7.2024 e avente ad oggetto tassa automobilistica per gli anni 2019 e 2021, chiedendone l'annullamento.
Lamentava, in particolare: 1) l'omessa notifica dell'avviso di accertamento;
2) la prescrizione del credito.
Agenzia delle Entrate Riscossione si costituiva in giudizio con memoria depositata il 2.12.2024 eccependo il difetto di legittimazione passiva sul merito della pretesa e chiedendo, in ogni caso, il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata il 9.12.2024 si costituiva in giudizio la Regione Calabria chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del 15.1.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato per quanto di seguito esposto.
Costituendosi in giudizio la Regione Calabria ha provato l'avvenuta notifica alla ricorrente, in data 20.5.2022, dell'avviso di accertamento presupposto n. 4118426 relativo alla tassa auto per l'anno 2019 e che è richiamato nella cartella di pagamento (cfr. pag. 5 “dettaglio addebiti”) – producendo l'atto ed il relativo avviso di ricevimento - e da tale notifica e sino a quella della cartella opposta (23.7.2024) non è decorso il termine di prescrizione triennale di cui all'art. 5 D.L. n. 953/1982, convertito in L. n. 53/1983.
Quanto alla tassa auto per l'anno 2021 si osserva che la cartella di pagamento impugnata è stata emessa ai sensi dell'art. 6 L.R. n. 56/2023 (cfr. dettaglio, pag. 5) a mente del quale “[..] in relazione alla tassa automobilistica e alle tasse di concessione regionale, le sanzioni per omissione, totale o parziale, ovvero per ritardato pagamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, unitamente alla richiesta di pagamento della somma dovuta a titolo di tributo senza previa contestazione”; detta cartella quindi costituisce il primo (e unico) atto impositivo con il quale è stata esercitata la pretesa creditoria (consentendo la menzionata normativa regionale l'accorpamento della contestazione all'interno della cartella di pagamento).
Ebbene, posto che ai sensi della normativa appena indicata non vi è un previo avviso di accertamento la doglianza che fa leva sulla omessa notifica dell'atto presupposto non coglie nel segno e lo stesso è a dirsi quanto alla prescrizione poiché la cartella è stata notificata il 23.7.2024 e dunque entro il triennio (spirando detto termine il 31.12.2024, ossia il terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento).
A tanto consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in favore di ciascuna parte resistente, in € 278,00 oltre accessori come per legge, con distrazione ove richiesta.