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Decreto 5 giugno 2025
Decreto 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Massa, decreto 05/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Massa |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MASSA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Massa, sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice Dr. Valentina Prudente, ha pronunciato il seguente
DECRETO MOTIVATO
EX ART. 710 CPC
PROCEDIMENTO NR. 3032/2024
Tra
Parte_1 avv.ti CALABRESE VINCENZO e CARRATÙ GIOVANNI
RICORRENTE
Contro
Controparte_1
RESISTENTE
MOTIVI DELLA DECISIONE
proponeva ricorso ex art. 35 ter c. 3 l. 357/1975. Parte_1
Si costituiva il , eccependo incompetenza territoriale del Controparte_1
Tribunale di Massa, in favore del Tribunale di Firenze.
All'udienza del 30.5.25, il ricorrente aderiva all'eccezione.
Invitate le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale, il Giudice si riservava.
***
Premesso che, ai sensi dell'art. 35 ter O.P. risulta la competenza del Tribunale in composizione monocratica del capoluogo di distretto ove il danneggiato risiede, devono analizzarsi le conseguenze processuali dell'adesione all'eccezione di incompetenza da parte del ricorrente.
Quanto alle spese di lite, pur in presenza di difforme orientamento (Cass. 17187/2019), in linea generale l'indirizzo consolidato della giurisprudenza di legittimità è nel senso di escludere, nell'ipotesi prevista dall'art. 38 comma 2 c.p.c., il potere del Giudice adito di decidere sulla competenza, a fronte della presa d'atto di un accordo formatosi nel processo.
Pag. 1 di 2 Se ne fa conseguire che il Giudice non può pronunciarsi sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il Giudice al quale è rimessa la causa (Sez. 2 - , Sentenza n. 21300 del 30/07/2024; Cass. n. 15017 del 2022; Cass. n. 25180 del 2013). La mancanza di un provvedimento a carattere decisorio, infatti, rende inconfigurabile il presupposto della soccombenza, verificandosi la translatio iudicii a seguito di riassunzione.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI MASSA,
SEZIONE CIVILE,
in composizione monocratica, nel giudizio di volontaria giurisdizione n. 3032/2024, disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. dichiara l'incompetenza per territorio del Tribunale di Massa, essendo competente il Tribunale di Firenze;
2. fissa in mesi tre il termine per la riassunzione davanti al Tribunale competente;
3. nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Così deciso in Massa, li 5.6.25.
IL GIUDICE Dr. Valentina Prudente
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