Ordinanza cautelare 25 giugno 2025
Parere definitivo 8 gennaio 2026
Rigetto
Sentenza 17 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 17/03/2026, n. 2266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2266 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02266/2026REG.PROV.COLL.
N. 00015/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15 del 2024, proposto da
PP CU, rappresentato e difeso dall'avvocato Pasquale Fornaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Comune di Somma Vesuviana (Na), in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato AR Cerbone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Terza) n. 2704/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Somma Vesuviana (Na);
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 febbraio 2026 il Cons. AR ZI IV e uditi per le parti gli avvocati come da verbale di udienza:
Viste le conclusioni delle parti come in atti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ordinanza n. 36 del 14 marzo 2019, successivamente notificata il 16 marzo 2019, il responsabile del settore urbanistica del Comune di Somma Vesuviana ingiungeva la demolizione di un fabbricato sito in quel Comune alla via Tavani n° 33, ricadente sulle particelle 1444, 1445, 1555.
2. Con il ricorso iscritto al n.R.G. 2400 del 2019, proposto dinanzi al Tar Campania, l’odierno appellante ha impugnato il provvedimento deducendo che il medesimo sarebbe illegittimo in quanto adottato in violazione dell’art. 7, legge n. 241/1990, viziato da carenze istruttorie e deficit motivazionali, tenuto anche conto del lungo lasso di tempo intercorso dalla commissione dell’abuso e dell’assenza di qualsiasi motivazione sull’interesse pubblico all’adozione di una siffatta misura sanzionatoria.
3. Il TAR competente, con la sentenza del 2023, n. 2704, pubblicata il 3 maggio 2023, ha respinto il ricorso in quanto i provvedimenti in materia di opere edilizie abusive sono adeguatamente motivati con riferimento all'oggettivo riscontro dell'abusività delle opere e all’assoggettabilità di queste al permesso di costruire, non essendo necessario, in tal caso, alcun ulteriore obbligo motivazionale, come il riferimento ad eventuali ragioni di interesse pubblico (cfr. T.A.R. Napoli, sez. III, n. 277/2023); i provvedimenti recanti la sanzione demolitoria rivestono, infatti, natura vincolata, non necessitando, oltre all'individuazione delle opere realizzate sine titulo , di una specifica ed ulteriore motivazione ( ex plurimis : T.A.R. Napoli, sez. IV, n.67/2023), ogni altra indicazione esulando dal contenuto tipico del provvedimento. La presentazione di un’istanza di accertamento di conformità, poi, non determina l'improcedibilità, per sopravvenuta carenza d’interesse, dell'impugnazione proposta avverso l'ordinanza di demolizione, ma comporta soltanto un arresto temporaneo dell'efficacia della misura repressiva che riacquista la sua efficacia nel caso di rigetto, anche tacito, della domanda di sanatoria (Cons. St., Sez. VI, 2 dicembre 2022, n.10590).
Poiché il Comune non si era costituito nulla ha disposto per le spese.
4. Avverso tale pronuncia è insorto il sig. CU PP, con atto di appello depositato in data 2 gennaio 2024, a mezzo del quale ha chiesto la riforma della gravata sentenza.
5. L’Amministrazione si è costituita in giudizio in data 30 gennaio 2024. In data 18 giugno 2025 ha depositato memoria con cui ha evidenziato che in data 8 gennaio 2025 è stata emessa, dal Comune di Somma Vesuviana, ordinanza n. 5 di immissione nel possesso e acquisizione delle opere abusive presenti alla Via Tavani n. 33, comunicando che avverso la predetta ordinanza non risultava essere stata proposta alcuna impugnativa.
6. Alla pubblica udienza di smaltimento tenutasi da remoto del 11 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
1. Con il primo motivo, parte appellante lamenta l’omesso esame della censura proposta in primo grado relativa all’omessa comunicazione di avvio del procedimento amministrativo diretto all’adozione della misura sanzionatoria adottata. Secondo parte appellante la sentenza del Tar adito sarebbe errata in quanto non avrebbe esaminato la censura in oggetto, non evidenziando che il provvedimento impugnato era palesemente illegittimo perché adottato in violazione dell’art. 7, L 241/1990. La partecipazione del privato agli accertamenti di fatto che precedono l’emanazione di un’ordinanza di demolizione sarebbe necessaria in quanto consente al soggetto destinatario dell’azione amministrativa di poter esporre circostanze ed elementi tali da indurre l’Amministrazione a recedere dall’emanazione del provvedimento restrittivo. Nel caso di specie, la partecipazione della ricorrente al procedimento conclusosi con l’adozione del provvedimento demolitorio sarebbe stata utile atteso che avrebbe consentito la produzione di elementi atti a provare l’assenza dell’abuso contestato. Sussisteva pertanto, ed è stato violato, l’obbligo della P.A. di comunicare alla ricorrente l’avvio del procedimento poi conclusosi con l’adozione del provvedimento impugnato.
1.2. La censura è palesemente infondata. La sentenza appellata, infatti, al punto 6.2., in merito all’obbligo di comunicare all’interessato l’avvio del procedimento amministrativo chiarisce in modo condivisibile che “per giurisprudenza consolidata (…) l’esercizio del potere repressivo degli abusi edilizi costituisce manifestazione di attività amministrativa doverosa, con la conseguenza che i relativi provvedimenti integrano atti vincolati per la cui adozione non è necessario l'invio della comunicazione di avvio del procedimento, non essendovi spazio per momenti partecipativi del destinatario dell'atto (ex multis T.A.R. Napoli, sez. III, 12 gennaio 2023, n.277)”. Pertanto, nessuna omissione di valutazione vi è stata da parte dei giudici di primo grado i quali hanno altresì riportato il più recente orientamento giurisprudenziale in materia, evidenziando che la natura vincolata dei provvedimenti repressivi in materia edilizia esclude l’applicazione delle regole partecipative. In tal senso, tra le tante Cons. Stato, Sez. VI, Sentenza, 12 novembre 2025, n. 8861, secondo cui “gli ordini di demolizione in materia di repressione degli abusi edilizi, aventi contenuto vincolato in conformità ai poteri di controllo del territorio da parte del Comune, non richiedono una specifica motivazione o la preventiva partecipazione degli interessati, ai sensi dell'art. 21-octies della L. n. 241 del 1990”.
2. Con il secondo motivo parte appellante lamenta che la sentenza di primo grado non considera che per l’immobile in esame, è stata presentata una istanza di condono non ancora esitata dal Comune.
Secondo parte appellante la sentenza del Tar adito sarebbe errata in quanto non avrebbe considerato che la ricorrente aveva inoltrato al Comune di Somma Vesuviana istanza di accertamento di conformità ex art. 36 D.P.R. n. 380/2001, sulla quale l’Amministrazione non si è ancora pronunciata.
2.1. Anche tale censura è infondata. Sul punto, i giudici di primo grado hanno chiarito che, non solo il ricorrente non ha dato alcuna prova della presentazione di detta istanza - tanto che della stessa non vengono neppure indicati numero di protocollo e data di presentazione (il Comune resistente sul punto eccepisce che, ad oggi, nessuna istanza di conformità urbanistica risulta essere stata presentata dal sig. CU, relativamente alle opere oggetto del presente giudizio)-, ma evidenziano altresì che, laddove la stessa fosse stata presentata, sarebbe senz’altro spirato il termine di sessanta giorni per la formazione del silenzio diniego ex art. 36, comma 3 DPR 380/01.
È noto, del resto, l’orientamento della giurisprudenza amministrativa, qui dato per condiviso, secondo cui “la presentazione di una istanza di accertamento di conformità, ex art. 36, D.P.R. n. 380 del 2001, non rende inefficace il provvedimento sanzionatorio pregresso, non essendovi alcuna automatica necessità per l'Amministrazione di adottare, se del caso, un nuovo provvedimento di demolizione. Essa determina soltanto un arresto dell'efficacia dell'ordine di demolizione, che opera in termini di mera sospensione dello stesso” (Cons. Stato, Sez. VII, Sentenza, 5 gennaio 2026, n. 73). Ne consegue che anche ove fosse stata presentata detta istanza, l’effetto che questa avrebbe prodotto sull’ordinanza di demolizione sarebbe stato temporaneo e non caducante e, in ogni caso, essendo verosimilmente maturato il silenzio - rigetto , non poteva avere alcuna concreta forza ostativa, ritenendosi pertanto perfettamente valida ed efficace l’ordinanza demolitoria.
3. Con il terzo motivo parte appellante lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 10 e 33 del D.P.R. 380/2001, in quanto la sentenza di primo grado si baserebbe su presupposti inesistenti e non provati e carente di adeguato esame dei motivi di ricorso.
Parte appellante ritiene che i giudici di prime cure abbiano fondato la decisione di rigetto del ricorso unicamente sul richiamo al verbale dei vigili urbani. Il Comune, pur conoscendo lo stato dei luoghi sarebbe rimasto inerte per anni.
3.1. Sul punto la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che l'ordinanza di demolizione di opere abusive non richiede una motivazione basata su un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata né il decorso del tempo può generare alcun affidamento legittimo, poiché la tutela del legittimo affidamento si riferisce a provvedimenti amministrativi che generano aspettative stabilite e rapporti giuridici certi” (Cons. Stato, Sez. VII, Sentenza, 24 novembre 2025, n. 9141). Pertanto, in tema di abusi edilizi il decorso del tempo non legittima alcun affidamento sul proprietario del cespite.
4. Conclusivamente l’appello va respinto. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna l’appellante al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori se dovuti in favore del Comune resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio da remoto del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO SA, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Giovanni Sabbato, Consigliere
Carmelina Addesso, Consigliere
AR ZI IV, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AR ZI IV | IO SA |
IL SEGRETARIO