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Sentenza 2 aprile 2025
Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 02/04/2025, n. 605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 605 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 18941/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 18941/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LA ROSA ROBERTA Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ARES CERRATO CP_1
MARCO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato in [...], in data [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore nato dalla relazione tra e non Parte_1 CP_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 01/08/2024 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA ai sensi dell'art. 337 ter c.c. il figlio minore, congiuntamente ad entrambi i genitori;
DISPONE il collocamento prevalente ed anagrafico dello stesso presso la madre nella ex casa familiare;
ASSEGNA la casa familiare alla madre che vi abiterà unitamente al minore, dando atto che il padre se n'è già allontanato;
DISPONE che il padre, possa tenere il minore presso di sé, attualmente, presso l'immobile ove risiedono i Suoi genitori, secondo accordo diretto con madre e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità, considerato che lo stesso, svolge un lavoro sulla base di turnazioni: a. il padre terrà il minore con sé, per ciò che concernono le giornate di riposo: - per due settimane al mese terrà il figlio entrambi i giorni di riposo (individuate in 2 a settimana) dalle ore 9,00 alle ore 21,00 (se le giornate dovessero essere una di seguito all'altra, sarà stabilito il pernotto). Nel caso in cui la giornata di riposo cadesse durante la settimana, il padre andrà a prendere il minore all'uscita di scuola / asilo. - per due settimane al mese terrà il figlio un giorno di risposo dalle ore 9,00 alle ore 21,00 (se le giornate dovessero essere una di seguito all'altra, sarà stabilito il pernotto). Nel caso in cui la giornata di riposo cadesse durante la settimana, il padre andrà a prendere il minore all'uscita di scuola / asilo. b. il padre terrà con sè, oltre a quanto disposto al punto che precede, il minore per almeno due pomeriggi a settimana, quando svolgerà il turno mattutino, dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 se il giorno dopo dovesse effettuare il turno mattutino. Se, differentemente, il giorno successivo dovesse effettuare il turno pomeridiano, i pomeriggi saranno uniti al pernottamento ed il padre curerà l'accompagno del giorno successivo del minore a scuola o, se dovesse essere sabato o domenica, a casa della madre, alle ore
12,00. - il SI si impegna a fornire i propri turni lavorativi, a mezzo email alla ex CP_1
compagna, ad inizio mese al fine di poter calendarizzare le visite al figlio con congruo anticipo e garantire una costante presenza nella vita di quest'ultimo; - Durante le vacanze di Natale il padre trascorrerà con il minore metà delle vacanze scolastiche. Nello specifico, negli anni pari, dal 25 dicembre al 31 dicembre con accompagnamento presso l'altro genitore entro le ore 16.00 e, negli anni dispari, dal 31 dicembre dalle ore 16.00 al 6 gennaio, con la precisazione che la Vigilia di Natale verrà trascorsa con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua ad anni alterni;
- ad anni alterni le ulteriori festività ed eventuali ponti;
- due settimane, anche non consecutive (ma di cui almeno 7 giorni consecutivi), durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore ed in caso di disaccordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari;
- in ogni caso le prese e gli accompagnamenti saranno curati dal padre;
- il compleanno del minore sarà trascorso, ad anni alterni, tra i genitori. - i compleanni dei genitori saranno trascorsi dagli stessi con il figlio.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento del figlio versando alla Sig.ra la somma Pt_1 mensile di euro € 300,00 a titolo di mantenimento ordinario per il figlio, sino a che non sarà onerato da oneri abitativi. Successivamente al reperimento di un immobile per il quale lo stesso sarà costretto a corrispondere un canone locatizio e previa esibizione del contratto registrato, l'assegno di mantenimento da corrispondersi sarà corrisposto nella minore somma di € 230,00 a partire dal mese successivo a quello in cui decorrerà il contratto di locazione, entro il giorno 5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
oltre al 50 % delle spese mediche non coperte dal
SSN, spese scolastiche, sportive e ricreative relative al minore secondo le regole e le modalità previste nel protocollo adottato dal Tribunale di Torino al cui contenuto si rinvia integralmente.
DISPONE che la somma relativa al mantenimento ordinario ed alla corresponsione del 50 % delle spese straordinarie, saranno corrisposte dal mese di luglio 2024. Dare atto che il SI , si CP_1 impegna a corrispondere anche la somma di € 600,00 relativa al mantenimento dei mesi di maggio e giugno 2024, mediante sei rate mensili dell'identico importo di € 100,00 ciascuno a decorrere dal 05 gennaio 2025 e sino al 5 giugno 2025; DÀ ATTO che la somma relativa all'assegno unico sarà percepita integralmente dalla madre. Il padre
DÀ ATTO che le parti si impegnano a non mettere in contatto il minore con i rispettivi partner per almeno un anno dalla sottoscrizione dell'accordo, con l'impegno a seguito dell'anno, di introdurre eventuali nuovi compagni, con gradualità, al fine di non turbare la stabilità del minore;
DÀ ATTO che il SI , rimuova i propri vestiti e/o complementi di arredo dalla ex casa CP_1
familiare, rimasta in uso alla compagna, entro il 30 giugno 2024, fatta eccezione per il motociclo intestato al Sig. che verrà custodito nell'immobile della ex compagna sino a che non sarà CP_1
venduto, con espresso esonero, per la SIa da qualsiasi responsabilità, anche di custodia Pt_1
del predetto veicolo;
DÀ ATTO che le spese legali siano integralmente compensate con rinuncia alla solidarietà professionale
DÀ ATTO che il SI si impegna a restituire l'importo mensile che la SIa CP_1 Pt_1
provvederà a corrispondere alla finanziaria (Banca Reale), nel mese di luglio e agosto 2024 per il pagamento di finanziamento relativo all'assicurazione dei veicoli in uso e di proprietà del Signor
entro il 15 di ogni mese sino alla conclusione dei finanziamenti (contrassegnati con i numeri CP_1
127060000027157974 e 127060000026857217). In esecuzione di quanto sopra convenuto il SI
rimborserà alla SIa i seguenti importi: - € 104,00 entro il 05.08.2024, in relazione CP_1 Pt_1
alla rata versata alla Banca Reale nel mese di luglio 2024; - € 104,00 entro 05.09.2024 a titolo di saldo della rata finale di agosto 2024.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente
Dott. Serafina Aceto Giudice
Dott. Chantal Dameglio Giudice Rel.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 316 - 337 bis segg. c.c. e 473 bis 51 c.p.c. iscritto al n. r.g. 18941/2024 promossa da:
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. LA ROSA ROBERTA Parte_1 che la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e
, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ARES CERRATO CP_1
MARCO che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero, relativo al minore: nato in [...], in data [...]. Persona_1
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Il minore nato dalla relazione tra e non Parte_1 CP_1
coniugati, i quali hanno cessato la convivenza per incompatibilità di carattere.
Con ricorso congiuntamente depositato il 01/08/2024 e Parte_1 CP_1 hanno chiesto al Tribunale l'adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 316 - 337 bis
[...] segg. c.c. quanto all'affidamento del figlio minore, alla sua collocazione, alla determinazione del regime di visita padre - figlio ed alla previsione di un contributo per il suo mantenimento.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
***
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli del figlio, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti.
Proprio per tali ragioni, il Tribunale ritiene l'ascolto della prole minorenne manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c. non sussistendo contrasto tra i genitori sulle decisioni che lo riguardano in punto modalità di affidamento e determinazione della dimora abituale e del regime di visita con l'altro genitore.
Spese di lite come da accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visti gli artt. 38 disp. att. c.c., 337 bis e segg. c.c. e 473-bis.51 c.p.c.
Prende atto dell'accordo delle parti e per l'effetto:
AFFIDA ai sensi dell'art. 337 ter c.c. il figlio minore, congiuntamente ad entrambi i genitori;
DISPONE il collocamento prevalente ed anagrafico dello stesso presso la madre nella ex casa familiare;
ASSEGNA la casa familiare alla madre che vi abiterà unitamente al minore, dando atto che il padre se n'è già allontanato;
DISPONE che il padre, possa tenere il minore presso di sé, attualmente, presso l'immobile ove risiedono i Suoi genitori, secondo accordo diretto con madre e, in difetto di accordo, con le seguenti modalità, considerato che lo stesso, svolge un lavoro sulla base di turnazioni: a. il padre terrà il minore con sé, per ciò che concernono le giornate di riposo: - per due settimane al mese terrà il figlio entrambi i giorni di riposo (individuate in 2 a settimana) dalle ore 9,00 alle ore 21,00 (se le giornate dovessero essere una di seguito all'altra, sarà stabilito il pernotto). Nel caso in cui la giornata di riposo cadesse durante la settimana, il padre andrà a prendere il minore all'uscita di scuola / asilo. - per due settimane al mese terrà il figlio un giorno di risposo dalle ore 9,00 alle ore 21,00 (se le giornate dovessero essere una di seguito all'altra, sarà stabilito il pernotto). Nel caso in cui la giornata di riposo cadesse durante la settimana, il padre andrà a prendere il minore all'uscita di scuola / asilo. b. il padre terrà con sè, oltre a quanto disposto al punto che precede, il minore per almeno due pomeriggi a settimana, quando svolgerà il turno mattutino, dall'uscita da scuola sino alle ore 21,00 se il giorno dopo dovesse effettuare il turno mattutino. Se, differentemente, il giorno successivo dovesse effettuare il turno pomeridiano, i pomeriggi saranno uniti al pernottamento ed il padre curerà l'accompagno del giorno successivo del minore a scuola o, se dovesse essere sabato o domenica, a casa della madre, alle ore
12,00. - il SI si impegna a fornire i propri turni lavorativi, a mezzo email alla ex CP_1
compagna, ad inizio mese al fine di poter calendarizzare le visite al figlio con congruo anticipo e garantire una costante presenza nella vita di quest'ultimo; - Durante le vacanze di Natale il padre trascorrerà con il minore metà delle vacanze scolastiche. Nello specifico, negli anni pari, dal 25 dicembre al 31 dicembre con accompagnamento presso l'altro genitore entro le ore 16.00 e, negli anni dispari, dal 31 dicembre dalle ore 16.00 al 6 gennaio, con la precisazione che la Vigilia di Natale verrà trascorsa con il genitore con cui non verrà trascorso il giorno di Natale;
- tre giorni durante le vacanze pasquali, il giorno di Pasqua ad anni alterni;
- ad anni alterni le ulteriori festività ed eventuali ponti;
- due settimane, anche non consecutive (ma di cui almeno 7 giorni consecutivi), durante le vacanze estive, in periodo da concordarsi tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno, con sospensione, durante tale periodo, del diritto di frequentazione dell'altro genitore ed in caso di disaccordo, le prime due settimane di agosto negli anni pari e le ultime due di agosto negli anni dispari;
- in ogni caso le prese e gli accompagnamenti saranno curati dal padre;
- il compleanno del minore sarà trascorso, ad anni alterni, tra i genitori. - i compleanni dei genitori saranno trascorsi dagli stessi con il figlio.
DISPONE che il padre contribuisca al mantenimento del figlio versando alla Sig.ra la somma Pt_1 mensile di euro € 300,00 a titolo di mantenimento ordinario per il figlio, sino a che non sarà onerato da oneri abitativi. Successivamente al reperimento di un immobile per il quale lo stesso sarà costretto a corrispondere un canone locatizio e previa esibizione del contratto registrato, l'assegno di mantenimento da corrispondersi sarà corrisposto nella minore somma di € 230,00 a partire dal mese successivo a quello in cui decorrerà il contratto di locazione, entro il giorno 5 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat;
oltre al 50 % delle spese mediche non coperte dal
SSN, spese scolastiche, sportive e ricreative relative al minore secondo le regole e le modalità previste nel protocollo adottato dal Tribunale di Torino al cui contenuto si rinvia integralmente.
DISPONE che la somma relativa al mantenimento ordinario ed alla corresponsione del 50 % delle spese straordinarie, saranno corrisposte dal mese di luglio 2024. Dare atto che il SI , si CP_1 impegna a corrispondere anche la somma di € 600,00 relativa al mantenimento dei mesi di maggio e giugno 2024, mediante sei rate mensili dell'identico importo di € 100,00 ciascuno a decorrere dal 05 gennaio 2025 e sino al 5 giugno 2025; DÀ ATTO che la somma relativa all'assegno unico sarà percepita integralmente dalla madre. Il padre
DÀ ATTO che le parti si impegnano a non mettere in contatto il minore con i rispettivi partner per almeno un anno dalla sottoscrizione dell'accordo, con l'impegno a seguito dell'anno, di introdurre eventuali nuovi compagni, con gradualità, al fine di non turbare la stabilità del minore;
DÀ ATTO che il SI , rimuova i propri vestiti e/o complementi di arredo dalla ex casa CP_1
familiare, rimasta in uso alla compagna, entro il 30 giugno 2024, fatta eccezione per il motociclo intestato al Sig. che verrà custodito nell'immobile della ex compagna sino a che non sarà CP_1
venduto, con espresso esonero, per la SIa da qualsiasi responsabilità, anche di custodia Pt_1
del predetto veicolo;
DÀ ATTO che le spese legali siano integralmente compensate con rinuncia alla solidarietà professionale
DÀ ATTO che il SI si impegna a restituire l'importo mensile che la SIa CP_1 Pt_1
provvederà a corrispondere alla finanziaria (Banca Reale), nel mese di luglio e agosto 2024 per il pagamento di finanziamento relativo all'assicurazione dei veicoli in uso e di proprietà del Signor
entro il 15 di ogni mese sino alla conclusione dei finanziamenti (contrassegnati con i numeri CP_1
127060000027157974 e 127060000026857217). In esecuzione di quanto sopra convenuto il SI
rimborserà alla SIa i seguenti importi: - € 104,00 entro il 05.08.2024, in relazione CP_1 Pt_1
alla rata versata alla Banca Reale nel mese di luglio 2024; - € 104,00 entro 05.09.2024 a titolo di saldo della rata finale di agosto 2024.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data
28/03/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.