CASS
Sentenza 12 aprile 2023
Sentenza 12 aprile 2023
Massime • 1
Il diritto al rimborso dei costi relativi alla garanzia fideiussoria, prestata dal contribuente al fine di ottenere il rimborso dell'IVA, ha portata generale indipendentemente dalla fisionomia della controversia tributaria e non va pertanto riconosciuto esclusivamente per le spese relative a garanzie acquisite nell'ambito di una specifica attività di accertamento del tributo stesso, nel rispetto del principio di capacità contributiva di cui all'art. 53 Cost..
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/04/2023, n. 9723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9723 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Civile Sent. Sez. 5 Num. 9723 Anno 2023 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: GORI PIERPAOLO Data pubblicazione: 12/04/2023 essere decisa nel merito con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente relativa. 8. Le spese dei due gradi di merito devono essere compensate in con- siderazione del consolidamento della giurisprudenza in data successiva alla proposizione del ricorso introduttivo, mentre le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Si dà atto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1- quater, in presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenota- zione a debito non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulte- riore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e, deci- dendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della società contri- buente;
Compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna la
contro
- ricorrente alla rifusione delle spese di lite di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre 200 Euro per spese borsuali, rimborso spese forfetarie 15%, Iva e Cpa. Così deciso in Roma in data 13 dicembre 2022
P.Q.M.
La Corte accoglie ricorso, cassa la sentenza impugnata e, deci- dendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della società contri- buente;
Compensa le spese di lite dei gradi di merito e condanna la
contro
- ricorrente alla rifusione delle spese di lite di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00 per compensi, oltre 200 Euro per spese borsuali, rimborso spese forfetarie 15%, Iva e Cpa. Così deciso in Roma in data 13 dicembre 2022