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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/07/2025, n. 5455 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5455 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 22408/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA AUGUSTO ANFOSSI,36 20135 MILANO presso il
[...] difensore avv. Parte_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 FINZI LONGO ALDO MASSIMO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CESARE MANGILI 2 MILANO presso il difensore avv. FINZI LONGO ALDO MASSIMO
CONVENUTO
OGGETTO: condominio
CONCLUSIONI: come da fogli allegati.
XXX
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., notificato il 20.02.2023, l'Avv. impugnava la Parte_1 delibera assembleare adottata in data 01.03.2023 dal , nella parte in cui Parte_2 approvava il rendiconto consuntivo della gestione 01.05.2021 – 30.04.2022 e il relativo riparto delle spese di riscaldamento, deducendone la nullità e/o annullabilità per vizi formali e sostanziali, con domanda di accertamento anche dei vizi delle gestioni precedenti e richiesta di convocazione assembleare per sanatoria.
Il si costituiva in giudizio contestando integralmente le domande attoree, eccependo la CP_1 carenza d'interesse ad agire, l'inammissibilità di alcune domande e l'assenza di vizi invalidanti nella delibera impugnata. Veniva altresì sollevata questione di litisconsorzio necessario per le domande relative alla legittimità dei distacchi da parte di terzi condomini.
1 All'udienza del 06.12.2023 veniva mutato il rito ai sensi dell'art. 183 c.p.c., e concessi i termini per memorie ex art. 171 ter c.p.c., le quali venivano puntualmente depositate da entrambe le parti. Successivamente, le parti depositavano conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di nullità/annullabilità della delibera del 1° marzo 2023
Il ricorrente ha chiesto dichiararsi nulla e/o annullabile la delibera del 1.3.2023, nella parte in cui approva il rendiconto consuntivo della gestione 01.05.2021 – 30.04.2022 e il relativo riparto delle spese di riscaldamento, allegando, da un lato, vizi formali (asserita carenza informativa ex art. 1130-bis c.c.), dall'altro, violazione dei criteri legali, regolamentari e assembleari in materia di riparto spese condominiali, con particolare riferimento alle unità immobiliari della proprietà . Pt_3
Tali doglianze non sono fondate.
Sui pretesi vizi formali della convocazione
Il bilancio impugnato è stato redatto dall'amministratore subentrante (Rag. sulla base della Per_1 documentazione ricevuta dal predecessore e trasmesso ai condomini con nota sintetica esplicativa, allegata alla convocazione dell'assemblea del 1° marzo 2023. La stessa nota ammetteva che, alla data dell'invio, il registro di contabilità era in corso di aggiornamento a causa del passaggio di consegne, ma la documentazione essenziale (consuntivo, tabella millesimale, nota esplicativa) risultava comunque disponibile e messa a disposizione dei condomini.
Ciò consente di ritenere rispettati i requisiti di trasparenza e chiarezza di cui all'art. 1130-bis c.c., anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il vizio informativo è causa di annullabilità e non nullità, e solo quando abbia inciso effettivamente sul diritto di voto del condomino, circostanza che nel caso di specie non è stata dimostrata.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento assembleare, ha richiesto chiarimenti e ha avuto accesso ai documenti: il che esclude un'effettiva lesione del suo diritto di partecipazione informata.
Sulla pretesa violazione dei criteri di riparto
Quanto ai vizi sostanziali, il ricorrente ha censurato il criterio adottato per il riparto della spesa di riscaldamento, deducendo che:
• le unità sarebbero state escluse dalla quota consumo pur essendo allacciate all'impianto Pt_3 centralizzato;
• sarebbe stato applicato un criterio di riparto “nuovo” e non deliberato dall'assemblea, fondato su un presunto “accordo Nigretti” del 2011;
• sarebbero stati disattesi i criteri legali e regolamentari, applicando la tabella Neotech in modo difforme dalle previsioni assembleari e contrattuali.
Tuttavia, tali doglianze non trovano riscontro né nei fatti accertati, né nel diritto.
2 Come documentato dal e confermato in atti: CP_1
• il criterio adottato è conforme a quanto già applicato nel tempo, mai impugnato prima, e corrispondente ai criteri di ripartizione approvati in via assembleare il 27.09.2005;
• la perizia termotecnica del geom. agli atti (doc. 15 , ha confermato Per_2 CP_1
l'assenza di squilibri impiantistici derivanti dalla situazione in essere, escludendo conseguenti aggravi per gli altri condomini;
• l'assemblea è libera, in forza dell'autonomia contrattuale, di deliberare riparti derogatori ai sensi dell'art. 1123 comma 1 c.c., in assenza di criteri inderogabili violati;
• l'effetto economico contestato (asserito aggravio per gli altri condomini derivante dall'esclusione della dal consumo) non è stato provato, risultando anzi contestualmente Pt_3 allegato un risparmio per tutti i condomini (pari a € 5.744,00 complessivi), e per il ricorrente stesso (€ 92,38), secondo quanto elaborato tecnicamente e non smentito da alcuna consulenza di parte opponente.
Va qui ricordato che, per costante giurisprudenza (Cass. civ. sez. II, 22/09/2023, n. 27086), l'interesse all'impugnazione di una delibera assembleare ex art. 1137 c.c. sussiste solo ove questa comporti un mutamento effettivo della posizione del in termini di pregiudizio anche potenziale, CP_1 pregiudizio che nel caso di specie non è stato né provato né quantificato.
Il ricorrente ha sostenuto che la delibera impugnata, nella parte relativa al riparto delle spese di riscaldamento, gli avrebbe arrecato un pregiudizio patrimoniale derivante da un presunto esborso, maggiore causato dall'esclusione di talune unità immobiliari (in particolare quelle della proprietà
) dal calcolo dei consumi e dall'adozione di criteri ritenuti “nuovi” e non deliberati. Pt_3
Tuttavia, tale pregiudizio non risulta provato nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
È principio consolidato che il che impugni una delibera assembleare ex art. 1137 c.c. deve CP_1 dimostrare, ove il vizio consista nell'erroneità del riparto, l'esistenza di un concreto pregiudizio, anche solo potenziale, che incida sulla sua posizione giuridica o patrimoniale all'interno del . Non CP_1 è sufficiente, pertanto, la mera violazione astratta del criterio legale o regolamentare se da essa non discende una lesione effettiva, attuale o almeno ragionevolmente prospettabile, della propria sfera giuridica.
Nel caso in esame, al contrario:
• il ricorrente non ha quantificato in alcun modo il supposto maggiore addebito subito né ha prodotto elementi contabili o tecnici idonei a dimostrare una sproporzione nel proprio carico contributivo;
• l'addebito oggetto di contestazione (euro 748,11 per quota consumo ed euro 116,67 per quota fissa) è stato calcolato secondo la tabella Neotech, applicata uniformemente a tutte le unità servite, sulla base dei dati forniti dalla società incaricata della contabilizzazione;
• le unità della proprietà sono state escluse dal consumo per assenza di rilevazioni Pt_3 effettive, circostanza nota e presente da tempo, e già consolidata nei precedenti esercizi;
• la perizia depositata dal Condominio (doc. 15), ha dimostrato come la ripartizione dei Per_2 consumi, per come effettuata, non abbia comportato aggravio di spesa per i condomini dotati di contabilizzazione, né alterazioni dei criteri tecnici di riparto.
3 Anzi, dalla medesima perizia emerge che il criterio adottato ha comportato un risparmio per la collettività condominiale pari a euro 5.744,00 e per il ricorrente stesso pari a euro 92,38, elemento non superato da alcuna prova tecnica di parte attrice, la quale ha preferito limitarsi a contestazioni generiche e oppositive, prive di riscontri documentali o contabili.
È quindi mancata in atti la deduzione analitica di un nesso causale tra il presunto vizio del riparto e un concreto danno patrimoniale, così come l'allegazione di dati utili a determinare un'ipotetica differenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente addebitato.
Il principio di economia processuale e l'onere della prova ex art. 2697 c.c. impongono che, in ipotesi di delibera di riparto, sia il condomino impugnante a provare l'esistenza di un pregiudizio. Tale onere, nel caso in esame, non è stato assolto.
Ne consegue che, anche a voler ritenere fondato in astratto il motivo di doglianza relativo alla violazione di criteri di riparto, la domanda non può trovare accoglimento in assenza di prova del pregiudizio concretamente subito, non potendo la giurisdizione sostituirsi all'assemblea nella valutazione di scelte che ricadono nella sua sfera discrezionale, se non in presenza di un'effettiva lesione di diritti.
Sulla natura dell'eventuale vizio
Anche ove si volesse ritenere “nuovo” il criterio applicato al riparto, la sua applicazione non renderebbe la delibera nulla, ma semmai annullabile, e solo ove se ne dimostrasse la contrarietà a norme imperative o l'assenza del consenso dell'assemblea, elementi non riscontrabili nel caso di specie.
Il ricorrente non ha impugnato tempestivamente l'adozione del criterio “Neotech”, applicato da anni e non modificato formalmente dalla delibera impugnata. L'approvazione del bilancio da parte della maggioranza dei condomini presenti (658,40 millesimi su 1000) è espressione della sovranità assembleare in materia di ripartizione delle spese condominiali.
Sulla domanda sub 3 (accertamento validità distacchi)
Come rilevato dalla difesa convenuta e confermato in replica, la domanda è stata rinunciata dal ricorrente in sede di comparsa conclusionale (pag. 9), pur risultando reiterata in forma ambigua nelle memorie successive.
Tale richiesta – anche ove ritenuta pendente – richiederebbe comunque l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini distaccatisi, come da eccezione tempestivamente sollevata dal Condominio: ne consegue la sua inammissibilità per mancata integrazione del litisconsorzio necessario.
Respinte le domande attoree, le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, in
4 contraddittorio/in contumacia della parte convenuta, così provvede:
1. Rigetta le domande attoree
2. Condanna, inoltre, a rimborsare al Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 30,00 per esborsi ed € 4500,00 per compensi, oltre
[...] accessori di legge.
Milano 2 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Paola Barbara Folci
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del giudice unico Dott. Paola Barbara Folci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 22408/2023 R.G. promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
elettivamente domiciliato in VIA AUGUSTO ANFOSSI,36 20135 MILANO presso il
[...] difensore avv. Parte_1
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Controparte_1 P.IVA_1 FINZI LONGO ALDO MASSIMO e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CESARE MANGILI 2 MILANO presso il difensore avv. FINZI LONGO ALDO MASSIMO
CONVENUTO
OGGETTO: condominio
CONCLUSIONI: come da fogli allegati.
XXX
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., notificato il 20.02.2023, l'Avv. impugnava la Parte_1 delibera assembleare adottata in data 01.03.2023 dal , nella parte in cui Parte_2 approvava il rendiconto consuntivo della gestione 01.05.2021 – 30.04.2022 e il relativo riparto delle spese di riscaldamento, deducendone la nullità e/o annullabilità per vizi formali e sostanziali, con domanda di accertamento anche dei vizi delle gestioni precedenti e richiesta di convocazione assembleare per sanatoria.
Il si costituiva in giudizio contestando integralmente le domande attoree, eccependo la CP_1 carenza d'interesse ad agire, l'inammissibilità di alcune domande e l'assenza di vizi invalidanti nella delibera impugnata. Veniva altresì sollevata questione di litisconsorzio necessario per le domande relative alla legittimità dei distacchi da parte di terzi condomini.
1 All'udienza del 06.12.2023 veniva mutato il rito ai sensi dell'art. 183 c.p.c., e concessi i termini per memorie ex art. 171 ter c.p.c., le quali venivano puntualmente depositate da entrambe le parti. Successivamente, le parti depositavano conclusionali e repliche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla domanda di nullità/annullabilità della delibera del 1° marzo 2023
Il ricorrente ha chiesto dichiararsi nulla e/o annullabile la delibera del 1.3.2023, nella parte in cui approva il rendiconto consuntivo della gestione 01.05.2021 – 30.04.2022 e il relativo riparto delle spese di riscaldamento, allegando, da un lato, vizi formali (asserita carenza informativa ex art. 1130-bis c.c.), dall'altro, violazione dei criteri legali, regolamentari e assembleari in materia di riparto spese condominiali, con particolare riferimento alle unità immobiliari della proprietà . Pt_3
Tali doglianze non sono fondate.
Sui pretesi vizi formali della convocazione
Il bilancio impugnato è stato redatto dall'amministratore subentrante (Rag. sulla base della Per_1 documentazione ricevuta dal predecessore e trasmesso ai condomini con nota sintetica esplicativa, allegata alla convocazione dell'assemblea del 1° marzo 2023. La stessa nota ammetteva che, alla data dell'invio, il registro di contabilità era in corso di aggiornamento a causa del passaggio di consegne, ma la documentazione essenziale (consuntivo, tabella millesimale, nota esplicativa) risultava comunque disponibile e messa a disposizione dei condomini.
Ciò consente di ritenere rispettati i requisiti di trasparenza e chiarezza di cui all'art. 1130-bis c.c., anche alla luce dell'orientamento giurisprudenziale secondo cui il vizio informativo è causa di annullabilità e non nullità, e solo quando abbia inciso effettivamente sul diritto di voto del condomino, circostanza che nel caso di specie non è stata dimostrata.
Il ricorrente ha partecipato al procedimento assembleare, ha richiesto chiarimenti e ha avuto accesso ai documenti: il che esclude un'effettiva lesione del suo diritto di partecipazione informata.
Sulla pretesa violazione dei criteri di riparto
Quanto ai vizi sostanziali, il ricorrente ha censurato il criterio adottato per il riparto della spesa di riscaldamento, deducendo che:
• le unità sarebbero state escluse dalla quota consumo pur essendo allacciate all'impianto Pt_3 centralizzato;
• sarebbe stato applicato un criterio di riparto “nuovo” e non deliberato dall'assemblea, fondato su un presunto “accordo Nigretti” del 2011;
• sarebbero stati disattesi i criteri legali e regolamentari, applicando la tabella Neotech in modo difforme dalle previsioni assembleari e contrattuali.
Tuttavia, tali doglianze non trovano riscontro né nei fatti accertati, né nel diritto.
2 Come documentato dal e confermato in atti: CP_1
• il criterio adottato è conforme a quanto già applicato nel tempo, mai impugnato prima, e corrispondente ai criteri di ripartizione approvati in via assembleare il 27.09.2005;
• la perizia termotecnica del geom. agli atti (doc. 15 , ha confermato Per_2 CP_1
l'assenza di squilibri impiantistici derivanti dalla situazione in essere, escludendo conseguenti aggravi per gli altri condomini;
• l'assemblea è libera, in forza dell'autonomia contrattuale, di deliberare riparti derogatori ai sensi dell'art. 1123 comma 1 c.c., in assenza di criteri inderogabili violati;
• l'effetto economico contestato (asserito aggravio per gli altri condomini derivante dall'esclusione della dal consumo) non è stato provato, risultando anzi contestualmente Pt_3 allegato un risparmio per tutti i condomini (pari a € 5.744,00 complessivi), e per il ricorrente stesso (€ 92,38), secondo quanto elaborato tecnicamente e non smentito da alcuna consulenza di parte opponente.
Va qui ricordato che, per costante giurisprudenza (Cass. civ. sez. II, 22/09/2023, n. 27086), l'interesse all'impugnazione di una delibera assembleare ex art. 1137 c.c. sussiste solo ove questa comporti un mutamento effettivo della posizione del in termini di pregiudizio anche potenziale, CP_1 pregiudizio che nel caso di specie non è stato né provato né quantificato.
Il ricorrente ha sostenuto che la delibera impugnata, nella parte relativa al riparto delle spese di riscaldamento, gli avrebbe arrecato un pregiudizio patrimoniale derivante da un presunto esborso, maggiore causato dall'esclusione di talune unità immobiliari (in particolare quelle della proprietà
) dal calcolo dei consumi e dall'adozione di criteri ritenuti “nuovi” e non deliberati. Pt_3
Tuttavia, tale pregiudizio non risulta provato nei termini richiesti dalla giurisprudenza di legittimità.
È principio consolidato che il che impugni una delibera assembleare ex art. 1137 c.c. deve CP_1 dimostrare, ove il vizio consista nell'erroneità del riparto, l'esistenza di un concreto pregiudizio, anche solo potenziale, che incida sulla sua posizione giuridica o patrimoniale all'interno del . Non CP_1 è sufficiente, pertanto, la mera violazione astratta del criterio legale o regolamentare se da essa non discende una lesione effettiva, attuale o almeno ragionevolmente prospettabile, della propria sfera giuridica.
Nel caso in esame, al contrario:
• il ricorrente non ha quantificato in alcun modo il supposto maggiore addebito subito né ha prodotto elementi contabili o tecnici idonei a dimostrare una sproporzione nel proprio carico contributivo;
• l'addebito oggetto di contestazione (euro 748,11 per quota consumo ed euro 116,67 per quota fissa) è stato calcolato secondo la tabella Neotech, applicata uniformemente a tutte le unità servite, sulla base dei dati forniti dalla società incaricata della contabilizzazione;
• le unità della proprietà sono state escluse dal consumo per assenza di rilevazioni Pt_3 effettive, circostanza nota e presente da tempo, e già consolidata nei precedenti esercizi;
• la perizia depositata dal Condominio (doc. 15), ha dimostrato come la ripartizione dei Per_2 consumi, per come effettuata, non abbia comportato aggravio di spesa per i condomini dotati di contabilizzazione, né alterazioni dei criteri tecnici di riparto.
3 Anzi, dalla medesima perizia emerge che il criterio adottato ha comportato un risparmio per la collettività condominiale pari a euro 5.744,00 e per il ricorrente stesso pari a euro 92,38, elemento non superato da alcuna prova tecnica di parte attrice, la quale ha preferito limitarsi a contestazioni generiche e oppositive, prive di riscontri documentali o contabili.
È quindi mancata in atti la deduzione analitica di un nesso causale tra il presunto vizio del riparto e un concreto danno patrimoniale, così come l'allegazione di dati utili a determinare un'ipotetica differenza tra quanto dovuto e quanto effettivamente addebitato.
Il principio di economia processuale e l'onere della prova ex art. 2697 c.c. impongono che, in ipotesi di delibera di riparto, sia il condomino impugnante a provare l'esistenza di un pregiudizio. Tale onere, nel caso in esame, non è stato assolto.
Ne consegue che, anche a voler ritenere fondato in astratto il motivo di doglianza relativo alla violazione di criteri di riparto, la domanda non può trovare accoglimento in assenza di prova del pregiudizio concretamente subito, non potendo la giurisdizione sostituirsi all'assemblea nella valutazione di scelte che ricadono nella sua sfera discrezionale, se non in presenza di un'effettiva lesione di diritti.
Sulla natura dell'eventuale vizio
Anche ove si volesse ritenere “nuovo” il criterio applicato al riparto, la sua applicazione non renderebbe la delibera nulla, ma semmai annullabile, e solo ove se ne dimostrasse la contrarietà a norme imperative o l'assenza del consenso dell'assemblea, elementi non riscontrabili nel caso di specie.
Il ricorrente non ha impugnato tempestivamente l'adozione del criterio “Neotech”, applicato da anni e non modificato formalmente dalla delibera impugnata. L'approvazione del bilancio da parte della maggioranza dei condomini presenti (658,40 millesimi su 1000) è espressione della sovranità assembleare in materia di ripartizione delle spese condominiali.
Sulla domanda sub 3 (accertamento validità distacchi)
Come rilevato dalla difesa convenuta e confermato in replica, la domanda è stata rinunciata dal ricorrente in sede di comparsa conclusionale (pag. 9), pur risultando reiterata in forma ambigua nelle memorie successive.
Tale richiesta – anche ove ritenuta pendente – richiederebbe comunque l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini distaccatisi, come da eccezione tempestivamente sollevata dal Condominio: ne consegue la sua inammissibilità per mancata integrazione del litisconsorzio necessario.
Respinte le domande attoree, le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico del ricorrente, nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione o istanza rigettate, in
4 contraddittorio/in contumacia della parte convenuta, così provvede:
1. Rigetta le domande attoree
2. Condanna, inoltre, a rimborsare al Parte_1 Controparte_1
le spese di lite, che si liquidano in € 30,00 per esborsi ed € 4500,00 per compensi, oltre
[...] accessori di legge.
Milano 2 luglio 2025.
Il Giudice
Dott. Paola Barbara Folci
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