TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/12/2025, n. 1679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1679 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
RG 12355/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott. Rosaria Gatti - Giudice -
Dott. Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12355 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia;
E
C.F. ( ), nata a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._2 residente al Corso Sirena n. 115, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.06.2025, e esponevano di Parte_1 Controparte_1 aver contratto matrimonio in Napoli in data 27.08.1980 (Atto N. 131 p. II s. A sez. T); che dal matrimonio erano nati due figli, maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente e , deceduto;
che tra i coniugi era intervenuta separazione Per_2 consensuale in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Napoli del 29.11.1991, che prevedeva a carico del di mantenimento della moglie e della figlia minore;
Pt_1 Per_1 che erano decorsi oltre sei mesi dell'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
1 RG 12355/2025
Presidente del Tribunale di Napoli nella procedura di separazione consensuale e dal giorno della separazione i coniugi avevano sempre vissuto separatamente;
pertanto, essendo decorsi i termini di legge, chiedevano congiuntamente al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, con revoca degli obblighi di mantenimento a carico del . Pt_1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987
n.74, e dalla L 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come precisate nelle note congiunte di trattazione depositate in data 30.6.2025:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
revocare entrambi gli obblighi di mantenimento posti a carico del ”; Pt_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti in Napoli (NA), in data 27/08/1980 (atto N. 131 p. II s. A sez. T);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso e prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento
2 RG 12355/2025
dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulia d'Alessandro Dott. Immacolata Cozzolino
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Immacolata Cozzolino - Presidente-
Dott. Rosaria Gatti - Giudice -
Dott. Giulia d'Alessandro - Giudice rel. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 12355 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2025, avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
DI
(C.F. ), nato a [...] il [...], ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia;
E
C.F. ( ), nata a [...] il [...] e ivi Controparte_1 C.F._2 residente al Corso Sirena n. 115, rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall'avv. GILIBERTI FRANCESCO presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.06.2025, e esponevano di Parte_1 Controparte_1 aver contratto matrimonio in Napoli in data 27.08.1980 (Atto N. 131 p. II s. A sez. T); che dal matrimonio erano nati due figli, maggiorenne ed economicamente Per_1 autosufficiente e , deceduto;
che tra i coniugi era intervenuta separazione Per_2 consensuale in virtù di decreto di omologa del Tribunale di Napoli del 29.11.1991, che prevedeva a carico del di mantenimento della moglie e della figlia minore;
Pt_1 Per_1 che erano decorsi oltre sei mesi dell'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al
1 RG 12355/2025
Presidente del Tribunale di Napoli nella procedura di separazione consensuale e dal giorno della separazione i coniugi avevano sempre vissuto separatamente;
pertanto, essendo decorsi i termini di legge, chiedevano congiuntamente al Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto, con revoca degli obblighi di mantenimento a carico del . Pt_1
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis 51 cpc e raccolte le conclusioni del PM il Tribunale si riservava la decisione.
La domanda è fondata e merita accoglimento in quanto si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987
n.74, e dalla L 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni, come precisate nelle note congiunte di trattazione depositate in data 30.6.2025:
“dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
revocare entrambi gli obblighi di mantenimento posti a carico del ”; Pt_1
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale dispone a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché i patti di cui sopra non sono contrari a norme imperative, il Tribunale ritiene di poter porre i suddetti patti a base della presente decisione.
Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato dai ricorrenti in Napoli (NA), in data 27/08/1980 (atto N. 131 p. II s. A sez. T);
• omologa le condizioni necessarie di cui al ricorso e prende atto delle ulteriori pattuizioni;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento
2 RG 12355/2025
dello Stato Civile) in conformità dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c.;
• nulla per le spese.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 28.11.2025.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott. Giulia d'Alessandro Dott. Immacolata Cozzolino
3