Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/03/2025, n. 1573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1573 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Lilia Papoff Consigliere
ha pronunciato, sulle conclusioni delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 6307/23 di Ruolo Generale degli affari contenziosi trattenuta in decisione sulle conclusioni scritte delle parti all'udienza a trattazione scritta del 3.12.2024 tra:
c.f. in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa ope legis Pt_1 P.IVA_1 dall'Avvocatura Generale dello Stato C.F. nei cui uffici domicilia in Roma, P.IVA_2 alla via dei Portoghesi, 12;
- ATTORE IN RIASSUNZIONE -
CONTRO
in persona del Controparte_1 curatore ( ). Parte_2 C.F._1
- CONVENUTO IN RIASSUNZIONE –
Oggetto: giudizio di riassunzione a seguito di ordinanza della Corte di Cassazione.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio dinanzi alla Pt_1 intestata Corte di Appello il Controparte_1
per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
[...]
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita in funzione di Giudice di rinvio, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione rigettate, dichiarare inammissibile l'appello o respingerlo in accoglimento della eccezione di compensazione formulata da fin dal I grado quale Pt_1 compensazione finanziaria all'interno di un unico rapporto giuridico e, conseguentemente, confermare la revoca del d.i. per incertezza ed inesigibilità del credito sottostante. Voglia altresì accogliere l'appello incidentale in punto di spese di I grado. Con vittoria di spese e competenze di lite di tutti i precedenti gradi di giudizio di merito e di cassazione, compreso il presente”.
Non si è costituito il fallimento benchè ritualmente citato e ne è stata dichiarata la contumacia.
Alla udienza del 3.12.2024, sulle conclusioni della sola la Corte ha riservato la Pt_1 decisione.
Il presente giudizio di riassunzione trae origine dalla sentenza n. 26826/23 con cui la Corte di Cassazione ha cassato con rinvio la precedente statuizione con cui questa Corte di
Appello, in diversa composizione, ha così statuito:
“In riforma della impugnata sentenza, rigetta l'opposizione al decreto ingiuntivo opposto e condanna alla rifusione delle spese di lite in favore di Pt_1 [...] che liquida come segue: per il primo grado in € 15.000,00 Parte_3 per compensi, oltre rimborso spese generali e per questo grado in € 2.550,00 per spese ed €
15.000,00 per compensi, oltre rimborso spese gen., da distrarsi in favore dell'Avv.to
Bonfiglio Natale dichiaratosi antistatario”.
In particolare, la S.C. ha cassato la detta sentenza sulla base del seguente motivo:
“La sentenza, richiamando un precedente di questa Corte che ha sancito la possibilità per il giudice ordinario, adito dalla Curatela di un Fallimento, di decidere (Cass. n. 711/2013 su pag. 2/5 un'altra vertenza dell' sull'eccezione di compensazione, ritiene che al momento Pt_1 dell'emissione del d.i. la presenza della sospensione amministrativa effettuata in virtù degli accertamenti in corso, non impedisce la compensazione soltanto ove l'eccezione sia stata proposta da sulla base dei presupposti indicati nella pronuncia. Sinteticamente ritiene Pt_1 che, nel caso di specie, ci sia un «difetto nella proposizione di una fondata eccezione».
La Corte non adduce alcuna specifica motivazione rispetto alle ragioni del riscontrato difetto in relazione alla proposizione di una eccezione di compensazione atecnica o impropria come quella formulata da per escluderne l'ammissibilità o il fondamento Pt_1 contravvenendo ai principi sanciti dalla giurisprudenza di legittimità. In tema di estinzione delle obbligazioni, la compensazione impropria (o atecnica) si distingue da quella propria, disciplinata dagli articoli 1241 e ss. c.c., poiché riguarda crediti e debiti che hanno origine da uno stesso rapporto, e si risolve in una verifica contabile delle reciproche poste attive e passive delle parti. E' per questo che il giudice può procedere d'ufficio al relativo accertamento anche in grado di appello, senza che sia necessaria un'eccezione di parte o una domanda riconvenzionale, sempre che l'accertamento si fondi su circostanze fattuali tempestivamente acquisite al processo (ex multis Cass., n. 33872 del 17/11/2022). La Corte territoriale non si è confrontata con questi principi.
2. Secondo motivo. Falsa applicazione degli artt. 1241, 1243 e 1246, n. 3 c.c. e violazione contestuale del combinato disposto degli artt. 5 ter Reg. CE n.1034/2008 della commissione del 21 ottobre 2008, e 8 ter commi 2, 4 e 5, l. n. 33/2009, violazione della compensazione atecnica, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La Corte di Appello, trascurando del tutto di applicare la compensazione atecnica alla fattispecie e nel riferirsi alla eccezione di compensazione in senso stretto, omette di considerare che l'art. 1246, n. 3
c.c. riguarda l'ipotesi di compensazione legale, la quale postula l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti, ma tale norma non è applicabile allorquando i rispettivi crediti e debiti traggono origine da un unico rapporto tra le stesse intercorso, ovvero da rapporti accessori, risolvendosi in tal caso la valutazione delle reciproche pretese in un semplice accertamento contabile di dare ed avere”.
Dunque, non resta a questo Ufficio che applicare il detto principio previa valutazione nel merito dei fatti.
pag. 3/5 Orbene, risulta per tabulas che il secondo provvedimento di sospensione della erogazione dei contributi era stato emesso nel 2008, essendo esso fondato sul rapporto della G.d.F. di
Messina in relazione alla contestata indebita percezione da parte del Consorzio di finanziamenti comunitari per le annualità dal 1997/1998 al 2000/2001 per l'importo complessivo di oltre € 25.000.000,00.
Non è altresì in discussione che gli unici accertamenti penali che hanno avuto soluzione sono stati quelli relativi ai procedimenti instaurati a carico degli amministratori del in relazione ai contributi inerenti altre annualità e che erano stati presi in esame CP_1 da per la emissione del precedente provvedimento di sospensione ex art. 33 D.L.vo Pt_1
228/01.
Il secondo provvedimento di sospensione risulta essere stato notificato al ancor CP_1 prima che esso provvedesse alla notifica del decreto ingiuntivo emesso in suo favore per il recupero dei contribuiti per gli anni 2002/2003.
Di detto credito vantato a titolo recuperatorio da è stata dalla stessa fornita ampia Pt_1 prova all'esito anche di puntuale eccezione che, tuttavia, ben poteva essere rilevata ex officio trattandosi di compensazione “atecnica” come appunto ricordato dalla S.C.
Non vi è, da ultimo, neanche alcuna prova che in relazione a tali accertamenti della G.d.F. di Messina vi sia stato alcun esito positivo in favore del ricorrente in ordine alla CP_1 corretta percezione dei finanziamenti.
Ne consegue, pertanto, la assoluta condivisibilità della sentenza del Tribunale che aveva revocato il d.i. opposto stante la assenza di certezza e liquidità del credito portato dallo stesso.
Le spese di tutti i gradi del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo la fascia di riferimento.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando nel giudizio di riassunzione proposto da così provvede: Pt_1
conferma la sentenza del Tribunale di Roma n. 5527/2014 di revoca del decreto ingiuntivo n. 23755/08 emesso dal Tribunale di Roma in data 30.12.2008.
pag. 4/5 Condanna il convenuto alla rifusione in favore di delle spese e CP_1 Pt_1 competenze dei vari gradi giudizio che liquida nei seguenti termini:
primo grado: € 18.977,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti;
primo giudizio di appello: € 17.002,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti;
giudizio di Legittimità: € 9.104,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti;
per il giudizio di riassunzione € 17.002,00 per compensi oltre spese generali, IVA e CPA se dovuti.
Così deciso alla camera di consiglio del 3.12.2024.
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 5/5