a) dal Capo di stato maggiore della Marina; b) dagli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di forze navali al comando scuole della Marina militare o al comando logistico della Marina militare; c) dall'ammiraglio di squadra piu' anziano in ruolo, non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere a) e b); d) dal Sottocapo di stato maggiore della Marina, qualora ammiraglio di squadra non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere b) e c); e) dall'ufficiale ammiraglio non appartenente al corpo di stato maggiore piu' elevato in grado, o piu' anziano degli altri corpi della Marina, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo corpo. 2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore della Marina o, in caso di assenza o di impedimento, l'ammiraglio di squadra o grado corrispondente piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.
9 ottobre 2010
27 marzo 2012
26 febbraio 2014
a) dal Capo di stato maggiore della Marina; b) dagli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di forze navali al comando scuole della Marina militare o al comando logistico della Marina militare; c) dall'ammiraglio di squadra piu' anziano in ruolo, non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere a) e b); d) dal Sottocapo di stato maggiore della Marina, qualora ammiraglio di squadra non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere b) e c); e) dall'ufficiale ammiraglio non appartenente al corpo di stato maggiore piu' elevato in grado, o piu' anziano degli altri corpi della Marina, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo corpo. 2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore della Marina o, in caso di assenza o di impedimento, l'ammiraglio di squadra o grado corrispondente piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.
Commentari • 2
- 1. Uso dell'acquedottohttps://www.brocardi.it/
Chi possiede un acquedotto nel fondo altrui non può immettervi maggiore quantità d'acqua, se l'acquedotto non ne è capace o ne può venir danno al fondo servente(1). Se l'introduzione di una maggior quantità d'acqua esige nuove opere, queste non possono farsi, se prima non se ne determinano la natura e la qualità e non si paga la somma dovuta per il suolo da occupare e per i danni nel modo stabilito dall'articolo 1038.
Leggi di più… - 2. Il fondo interclusoMarco Sicolo · https://www.studiocataldi.it/ · 31 luglio 2022
Cos'è un fondo intercluso Come nasce la servitù di passaggio in favore del fondo intercluso L'indennità che deve pagare chi ottiene una servitù coattiva L'interesse all'utilizzo del fondo Il testo dell'art. 1051 Passaggio coattivo Cos'è un fondo intercluso Questa situazione è al centro della disposizione contenuta nell'art. 1051 del codice civile, che al riguardo sancisce il diritto, per il proprietario del fondo intercluso, di ottenere la servitù di passaggio sul fondo altrui. Il diritto sussiste anche nel caso in cui la creazione di un differente passaggio, ad esempio un ponte, non sia impossibile, ma semplicemente disagevole o troppo dispendiosa (in questo caso, si parla di …
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Giurisprudenza • 3
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 960Provvedimento: Pubblicato il 05/02/2026 N. 00960/2026REG.PROV.COLL. N. 03477/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3477 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Stefano Monti presso il cui studio in Roma, alla via Emilia n. 81 è elettivamente domiciliato; contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; …Leggi di più...
- eccesso di potere relativo·
- art. 706 d.p.r. 90/2010·
- avanzamento a scelta·
- codice dell'ordinamento militare·
- giurisdizione amministrativa·
- discrezionalità amministrativa·
- valutazione di merito·
- art. 708 d.p.r. 90/2010·
- discrezionalità tecnica·
- art. 1058 d.lgs. 66/2010·
- sindacato giurisdizionale·
- eccesso di potere·
- eccesso di potere assoluto·
- art. 700 d.p.r. 90/2010·
- art. 1057 d.lgs. 66/2010
- 2. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 06/02/2026, n. 982Provvedimento: Pubblicato il 06/02/2026 N. 00982/2026REG.PROV.COLL. N. 03003/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3003 del 2023, proposto da -OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Stefano Monti presso il cui studio in Roma, alla via Emilia n. 81 è elettivamente domiciliato; contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei …Leggi di più...
- art. 706 d.p.r. 90/2010·
- art. 1060 d.lgs. 66/2010·
- avanzamento a scelta·
- codice dell'ordinamento militare·
- giurisdizione amministrativa·
- discrezionalità amministrativa·
- valutazione di merito·
- art. 708 d.p.r. 90/2010·
- discrezionalità tecnica·
- art. 1058 d.lgs. 66/2010·
- sindacato giurisdizionale·
- eccesso di potere·
- art. 700 d.p.r. 90/2010·
- art. 1057 d.lgs. 66/2010·
- art. 701 d.p.r. 90/2010
- 3. Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 24/10/2023, n. 1345Provvedimento: N. 01681/2022 AFFARE Numero 01345/2023 e data 24/10/2023 Spedizione REPUBBLICA ITALIANA Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 20 luglio 2023 NUMERO AFFARE 01681/2022 OGGETTO: Ministero della difesa. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal Colonnello -OMISSIS-- contro il Ministro della difesa e nei confronti del generale di divisione -OMISSIS- e del generale di brigata -OMISSIS- - per l'annullamento: - del provvedimento del Ministero della difesa – Direzione generale per il personale militare – -OMISSIS- Reparto, -OMISSIS- Divisione prot. -OMISSIS-, notificato a mezzo PEC il 28 marzo 2022, relativo all'esito del giudizio di …Leggi di più...