Articolo 1038 del Codice dell'ordinamento militare
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Art. 1038. Commissione superiore di avanzamento della Marina militare 1. La commissione superiore di avanzamento della Marina militare e' composta:
a) dal Capo di stato maggiore della Marina; b) dagli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di forze navali al comando scuole della Marina militare o al comando logistico della Marina militare; c) dall'ammiraglio di squadra piu' anziano in ruolo, non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere a) e b); d) dal Sottocapo di stato maggiore della Marina, qualora ammiraglio di squadra non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere b) e c); e) dall'ufficiale ammiraglio non appartenente al corpo di stato maggiore piu' elevato in grado, o piu' anziano degli altri corpi della Marina, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo corpo. 2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore della Marina o, in caso di assenza o di impedimento, l'ammiraglio di squadra o grado corrispondente piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.
Entrata in vigore il 26 febbraio 2014
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