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9 ottobre 2010
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27 marzo 2012
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26 febbraio 2014
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Art. 1038. Commissione superiore di avanzamento della Marina militare 1. La commissione superiore di avanzamento della Marina militare e' composta:
a) dal Capo di stato maggiore della Marina; b) dagli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di forze navali al comando scuole della Marina militare o al comando logistico della Marina militare; c) dall'ammiraglio di squadra piu' anziano in ruolo, non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere a) e b); d) dal Sottocapo di stato maggiore della Marina, qualora ammiraglio di squadra non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere b) e c); e) dall'ufficiale ammiraglio non appartenente al corpo di stato maggiore piu' elevato in grado, o piu' anziano degli altri corpi della Marina, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo corpo. 2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore della Marina o, in caso di assenza o di impedimento, l'ammiraglio di squadra o grado corrispondente piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.
a) dal Capo di stato maggiore della Marina; b) dagli ammiragli di squadra che sono o sono stati preposti al comando in capo di forze navali al comando scuole della Marina militare o al comando logistico della Marina militare; c) dall'ammiraglio di squadra piu' anziano in ruolo, non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere a) e b); d) dal Sottocapo di stato maggiore della Marina, qualora ammiraglio di squadra non compreso tra gli ammiragli di cui alle lettere b) e c); e) dall'ufficiale ammiraglio non appartenente al corpo di stato maggiore piu' elevato in grado, o piu' anziano degli altri corpi della Marina, se la valutazione riguarda ufficiali del rispettivo corpo. 2. Assume la presidenza della commissione superiore di avanzamento il Capo di stato maggiore della Marina o, in caso di assenza o di impedimento, l'ammiraglio di squadra o grado corrispondente piu' anziano di grado e, a parita' di anzianita' di grado, piu' anziano di eta' tra i presenti.
Commentari • 2
- 1. Uso dell'acquedottohttps://www.brocardi.it/ · 1
Chi possiede un acquedotto nel fondo altrui non può immettervi maggiore quantità d'acqua, se l'acquedotto non ne è capace o ne può venir danno al fondo servente(1). Se l'introduzione di una maggior quantità d'acqua esige nuove opere, queste non possono farsi, se prima non se ne determinano la natura e la qualità e non si paga la somma dovuta per il suolo da occupare e per i danni nel modo stabilito dall'articolo 1038.
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Giurisprudenza • 3
- 1. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 05/02/2026, n. 960Provvedimento: Pubblicato il 05/02/2026 N. 00960/2026REG.PROV.COLL. N. 03477/2023 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 3477 del 2023, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Carlo Parente Zamparelli e Stefano Monti presso il cui studio in Roma, alla via Emilia n. 81 è elettivamente domiciliato; contro Ministero della Difesa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; …Leggi di più...
- eccesso di potere relativo·
- art. 706 d.p.r. 90/2010·
- avanzamento a scelta·
- codice dell'ordinamento militare·
- giurisdizione amministrativa·
- discrezionalità amministrativa·
- valutazione di merito·
- art. 708 d.p.r. 90/2010·
- discrezionalità tecnica·
- art. 1058 d.lgs. 66/2010·
- sindacato giurisdizionale·
- eccesso di potere·
- eccesso di potere assoluto·
- art. 700 d.p.r. 90/2010·
- art. 1057 d.lgs. 66/2010