Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 23/06/2025, n. 471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 471 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 874/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ANCONA
Volontaria giurisdizione
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Silvia Corinaldesi Presidente
Alessandro Di Tano Giudice
Lara Seccacini Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso congiunto iscritto al n. r.g. 874/2025 promosso da:
( ) nato il [...] ad [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Maggini;
e
) nata il [...] ad [...], CP_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Cinzia Molinaro;
RICORRENTI
e con l'intervento ex lege del PUBBLICO MINISTERO in sede;
INTERVENUTO
OGGETTO: DIVORZIO CONGIUNTO - SCIOGLIMENTO MATRIMONIO CIVILE;
CONCLUSIONI
“1) i sig.ri e continueranno a vivere separati portandosi Parte_1 CP_1 reciproco rispetto;
2) l'affidamento della figlia resterà congiunto, con collocazione Persona_1 prevalente presso la madre nella casa coniugale di proprietà del padre, dove manterrà la residenza;
- 1 -
4) la frequentazione della figlia da parte del padre sarà organizzata secondo il seguente schema:
a) due weekend alternati al mese dal sabato mattina alla domenica sera;
b) cinque giorni durante le vacanze natalizie, alternando il Natale con il Capodanno di anno in anno;
c) due giorni durante le vacanze pasquali alternando la Pasqua con la Pasquetta di anno in anno;
d) una settimana durante il periodo estivo, da pianificare entro il 30 giugno di ogni anno.
4) il IG. continuerà a versare alla IG.ra la somma di € Parte_1 CP_1
1.200,00 (milleduecento/00) mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, tramite bonifico bancario all'Iban [...] banca UniCredit piazza Roma Ancona intestato alla sig.ra entro il giorno 5 di ogni mese, aumentato CP_1 annualmente secondo gli indici ISTAT;
5) per quanto concerne le spese straordinarie, esse continueranno ad essere sostenute al 100% dal padre, ad eccezione dei libri di testo della scuola media e del liceo, le cui spese saranno a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno.
Per spese straordinarie si intendono quelle del protocollo in vigore presso il distretto di Corte di appello di Ancona che di seguono si trascrivono:
“Le spese straordinarie vengono suddivise tra spese che richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori e spese che, al contrario, non richiedono il previo accordo.
Qualora la singola spesa straordinaria sia subordinata al consenso di entrambi i genitori, il genitore che ravvisa la necessità o l'opportunità dell'esborso dovrà provvedere a inviare per iscritto (via sms, WhatsApp, e-mail, pec) all'altro la richiesta di approvazione della spesa da affrontare, con espressa indicazione dell'importo previsto.
Entro il termine di giorni 10 (dieci) dal ricevimento, l'altra parte dovrà esprimere il proprio consenso o dissenso motivato;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta, salva in ogni caso la diversa valutazione del giudice.
Il genitore che non ha anticipato la spesa dovrà provvedere al rimborso entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della fattura o ricevuta di spesa, salvo diverso accordo.
Per consentire ad entrambi i genitori eventuali deduzioni fiscali o rimborsi assicurativi, ciascuno dovrà richiedere e mettere a disposizione dell'altro i documenti fiscali (fatture e/o ricevute), intestati al figlio, relativi all'impegno di spesa sostenuto entro il 31 marzo di ogni anno successivo all'anno di imposta.
- 2 - 1. SPESE MEDICHE
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, prescritti dal medico o pediatra di famiglia ed erogati dal servizio sanitario nazionale;
- visite anche specialistiche (comprese cure dentistiche, ortodontiche con eventuale acquisto di apparecchi oculistiche e ortopediche) e spese sanitarie, indifferibili o urgenti;
- interventi chirurgici indifferibili o urgenti sia presso strutture pubbliche che convenzionate;
- farmaci o parafarmaci prescritti da medico curante o specialista e presidi/ausili medico sanitari obbligatori, Covid o altre malattie simili (mascherine, tamponi, detergenti, disinfettanti ecc.);
- farmaci necessari per patologie con necessità di cura immediata;
- acquisto di occhiali o lenti a contatto e relativi liquidi, come prescritti da specialista;
- supporti ortopedici come prescritti da specialisti;
- cicli di psicoterapia, logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, se prescritti dal medico curante;
- ticket sanitari.
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- visite, accertamenti e trattamenti sanitari e medici, cure termali e fisioterapiche, non prescritti dal medico o non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- interventi chirurgici, visite specialistiche e spese sanitarie non urgenti o non indifferibili;
- cure dentistiche, ortodontiche (compreso acquisto di apparecchi non urgenti), oculistiche e sanitarie non effettuate tramite servizio sanitario nazionale, se non indifferibili e urgenti;
- acquisto di presidi ortopedici non erogati dal servizio sanitario nazionale;
- cicli di psicoterapia e logopedia e altre terapie a sostegno dei figli, non prescritti dal medico curante o pediatra.
2. SPESE SCOLASTICHE:
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se già frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche o contribuzioni comunque dovute previste da istituti pubblici per la scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- 3 - - tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private e rette scolastiche per la frequenza di istituti privati, se già frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- libri scolastici, assicurazione, materiale di corredo scolastico e cancelleria di inizio anno per la scuola primaria, secondaria di primo e secondo grado (sia istituti pubblici che privati), compresa dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva, tecnica e informatica;
- libri di testo universitari, materiale tecnico e informatico, compresa la dotazione richiesta dall'Università;
- alloggio universitario, se già fruito prima della disgregazione del nucleo familiare;
- gite scolastiche e uscite didattiche senza pernottamento;
- trasporto pubblico casa/scuola;
- mensa (solo la parte non relativa al vitto o, in caso non sia quantificata, il 50% del costo mensile, dovendosi comunque ritenere ordinaria la spesa relativa al vitto).
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- retta di asilo nido, se non frequentato anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- tasse scolastiche per la frequenza di istituti privati (scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado), tasse universitarie per la frequenza di università pubbliche e private, costi di iscrizione, retta e costi per la frequenza del conservatorio (compreso acquisto strumenti e materiale), se non frequentati anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- alloggio universitario, se non già fruito anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- master e corsi di specializzazione anche all'estero;
- gite scolastiche e viaggi di istruzione organizzati dalla scuola con pernottamento, viaggi di studio e soggiorno all'estero per motivi di studio e di apprendimento delle lingue straniere;
- corsi di recupero e lezioni private;
- pre-scuola e doposcuola, se l'esigenza nasce in conseguenza della disgregazione del nucleo familiare;
- preparazione di concorsi e esami di abilitazione, stage e tirocini, compresi libri e pernotti fuori sede;
- corsi di lingua straniera e informatica e spese per le relative certificazioni.
3. SPESE EXTRASCOLASTICHE, PER ATTIVITÀ LUDICO-RICREATIVE E
PERSONALI
Si considerano rimborsabili anche in assenza del preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- 4 - - attività sportiva, artistica, musicale, ricreativa o scoutistica già presente ante disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- bollo, assicurazione e manutenzione ordinaria e straordinaria per mezzo di trasporto acquistato di comune accordo;
- frequenza di centri estivi per esigenze lavorative dei genitori;
- baby-sitter, ove già esistente nell'organizzazione familiare;
Si considerano rimborsabili con preventivo accordo tra i genitori le spese per:
- attività sportiva, ricreativa o scoutistica iniziata dopo la disgregazione del nucleo familiare (compresi i costi di iscrizione e assicurazione, abbigliamento, attrezzatura, spese accessorie e trasferte senza pernottamento);
- acquisto di strumenti musicali, telefono cellulare, computer e altri supporti informatici, se non conseguenti all'attività ricreativa o scolastica già concordata fra i genitori;
- vacanze trascorse in assenza dei genitori;
- conseguimento della patente di guida (esami, tasse, visita medica e corsi);
- acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto;
- organizzazione di eventi e cerimonie riguardanti i figli (a titolo esemplificativo sacramenti, feste di compleanno, feste di diploma, feste di laurea, ecc.);
- attività sociali (a titolo esemplificativo, concerti, abbonamenti teatrali, sportivi e per balneazione estiva);
- baby-sitter, ove non già esistente nell'organizzazione familiare anteriormente alla disgregazione del nucleo familiare;
- frequenza di centri estivi.
6) laddove il IG. non possa rispettare i giorni di visita della minore durante Parte_1
l'anno e nei periodi feriali e la IG.ra sia gravemente malata / gravemente impossibilitata CP_1
a stare con la figlia, saranno a carico del IG. le spese di baby-sitter; Parte_1
7) l'assegno unico e universale (AUU) sarà percepito da entrambi i coniugi in ragione del 50% ciascuno;
8) il IG. continuerà ad alimentare annualmente in favore della figlia il Parte_1 Per_1 fondo di risparmio Fideuram n. 1/9000/03644117, il cui utilizzo resterà regolamentato e vincolato come da punto n. 3 dell'accordo di separazione in negoziazione assistita datato 01.02.2022;
9) il IG. con la sottoscrizione del presente atto si impegna a Parte_1 corrispondere alla IG.ra a titolo di liquidazione una tantum ai sensi dell'art. 5 comma 8 L. CP_1
898/70, il complessivo importo di € 130.000,00 (centotrentamila/00) con le seguenti modalità:
- 5 - - €. 70.000,00 (settantamila/00) alla data del 31.03.2025;
- €. 60.000,00 (sessantamila/00) alla data del 30.08.2025 a mezzo bonifico bancario alle coordinate IBAN [...] intestate alla IG.ra CP_1
10) con il totale percepimento della somma di € 130.000,00 (centotrentamila/00) come sopra riportata, la IG.ra dichiara di essere economicamente autosufficiente, e che CP_1 pertanto la stessa rinuncia no divorzile così come disposto nell'accordo di separazione in negoziazione assistita depositato presso la Procura del Tribunale di Firenze in data 04/02/2022 e ad ogni propria ulteriore pretesa di mantenimento;
11) le parti convengono che con l'esatto adempimento di quanto convenuto a titolo di una tantum nulla è più dovuto dal IG. alla IG.ra a titolo di assegno periodico Parte_1 CP_1 divorzile e che è equa l'attribuzione concordata a titolo di una tantum a favore di quest'ultima, rappresentata dalla somma complessiva di € 130.000,00 (centotrentamila/00);
12) le parti si danno reciprocamente atto di aver definito, con il rispetto delle condizioni di cui al presente atto, i loro rapporti economici ad oggi e futuri per quanto innanzi scritto”.
* * * *
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso depositato congiuntamente, e Parte_1 CP_1 hanno chiesto pronunciarsi lo scioglimento del loro matrimonio, contratto a UM (AN) l'11/12/2011.
2. L'udienza di comparizione è stata sostituita, ex art. 127-ter c.p.c., dallo scambio di note scritte, che sono state tempestivamente depositate dalle parti.
3. Gli atti sono stati regolarmente trasmessi, ex artt. 71 e 473-bis.51 c.p.c., al Pubblico Ministero che, in data 10/03/2025, ha espresso parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
4. La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e, pertanto, deve essere accolta, essendo ravvisabili i presupposti richiesti dalla L. n. 898 del 1970 e ss.mm.ii.
Dalla documentazione prodotta ,risulta che, in data 01/02/2022, le parti hanno concluso un accordo di separazione in seguito a convenzione di negoziazione assistita da avvocati, autorizzata dal Pubblico Ministero presso il Tribunale di Firenze in data 03/02/2022 Risulta, quindi,, ampiamente trascorso il termine di sei mesi decorrente dalla data dell'accordo richiesto dall'art. 3, numero 2), lettera b), della predetta legge n. 898/70; inoltre, non è contestato il fatto che la separazione perduri ininterrottamente da tale epoca.
Il lasso di tempo in cui si è protratta la separazione induce a ritenere che non sia più possibile ricostituire la comunione spirituale e materiale tra coniugi, circostanza del resto confermata dalla domanda presentata congiuntamente.
- 6 - Va, pertanto, dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto a UM (AN) l'11/12/2011 e trascritto nel Registro dello Stato Civile di tale Comune al n. 6, parte 1, serie // dell'anno 2011.
5. Le condizioni di divorzio prospettate sono conformi alla situazione economica delle parti (che hanno definito nel ricorso ogni rapporto economico tra loro pendente, prevedendo in favore della moglie, ad oggi ancora disoccupata, la liquidazione una tantum dell'assegno divorzile ai sensi dell'art. 5, co. 8, L. n. 898/70) e corrispondenti agli interessi dell'unica figlia, ancora minorenne, in favore della quale le parti hanno convenuto un contributo mensile al mantenimento a carico del padre, quale genitore non convivente, adeguato alle esigenze della minore e corrispondente alle risorse dell'onerato.
Le parti hanno precisato nel ricorso che la disciplina delle spese straordinarie seguirà quanto previsto nel protocollo vigente presso il Tribunale di Ancona.
Non si ravvisa la necessità di procedere d'ufficio, ai sensi dell'art. 473-bis.4, ult. co., c.p.c., all'ascolto della minore, posto che le condizioni concordate risultano rispondenti al suo interesse, morale e materiale, nonché rispettose della sua esigenza di mantenere un rapporto continuativo con ciascun genitore (cfr. la regolamentazione del diritto di visita del padre, quale genitore non collocatario, idonea ad assicurare una costante frequentazione della minore, considerata anche la distanza chilometrica tra i rispettivi domicili, in conformità ai canoni della bi-genitorialità); il clima tra le parti appare collaborativo e non emergono profili di coazione della minore.
Il Collegio può, pertanto, dare atto dell'accordo raggiunto dalle parti.
6. La presentazione congiunta del ricorso giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ancona, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle conclusioni congiunte delle parti, dispone quanto segue: dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1
a UM (AN) il 11/12/2011 e trascritto nel Registro dello Stato CP_1
Civile di detto Comune al n. 6, parte 1, serie // dell'anno 2011; prende atto degli accordi intervenuti tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso e sopra riportate;
ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di UM (AN) di procedere alle annotazioni di legge;
compensa le spese di lite.
Si comunichi.
- 7 - Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio di data 04/VI/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
Lara Seccacini Silvia Corinaldesi
- 8 -