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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 17/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1395 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: accertamento usurarietà interessi versati e ripetizione di indebito, vertente
TRA
, c.f. rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Silverio Natali, presso il cui studio sito in
Filadelfia (CZ), c.so Castelmonardo n. 143 è elettivamente domiciliato;
-ATTORE-
E
p.i. , in persona del l.r.p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Torino, c.so Massimo D'Azeglio 33/E, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore del 29.06.2022, dall'Avv. Enrico Bianco, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via A. Turco n. 83, presso lo studio dell'Avv.
Massimo Larussa;
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in Parte_1
giudizio la al fine di veder accertata la presunta Controparte_1 usurarietà, con conseguente declaratoria di nullità ed eventuale ripetizione dell'indebito,
1 dei tassi di interesse inerente al rapporto di prestito personale n. 12110830, per l'importo complessivo di euro 14.500,00.
Richiedeva, altresì la condanna dell'istituto bancario al pagamento delle somme derivanti dell'asserito danno non patrimoniale, nonché quelle relative alla fase stragiudiziale della controversia e del procedimento di mediazione.
Concludeva quindi come in atti.
Si costituiva parte convenuta mediante il deposito della comparsa di risposta, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, e concludendo come in atti.
Instauratosi il contraddittorio;
svolta l'istruttoria mediante espletamento di C.T.U. tecnico- contabile;
successivamente, precisate le conclusioni all'udienza dell'11.09.2024, mediante il deposito autorizzato di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la domanda è procedibile essendo stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione.
1. In via preliminare, appare opportuno precisare brevemente i fatti di causa.
Parte attrice, in data 19.05.2006, ha stipulato con la convenuta un contratto di prestito personale n. 12110830, per l'importo complessivo di euro 14.500,00.
Detto accordo prevedeva un tasso annuale nominale (TAN) del 13,93% ed un tasso effettivo globale (TAEG) del 15,88%.
Al termine del rapporto contrattuale, tenuto conto di capitale, spese ed interessi, l'attore ha versato all'istituto di credito la totale somma pari ad euro 25.326,00.
Ciò posto, deduce parte attrice che, in relazione al contratto de quo, sono stati applicati interessi usurari ad un saggio superiore a quello previsto dalla legge per i contratti di prestito personale.
Dunque, incardinava il presente giudizio al fine di ottenere l'accertamento e la conseguente declaratoria di nullità della clausola contrattuale inerente agli interessi, in quanto usuraria, ex art. 1815, c. 2, c.c., con conseguente condanna dell'istituto bancario alla restituzione di quanto indebitamente incamerato a titolo di interessi.
Altresì, spiegava una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, sulla scorta delle presunte conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'aver subito l'applicazione di detta clausola usuraria, nonché quella relativa al rimborso delle spese afferenti alla fase stragiudiziale della controversia e del procedimento di mediazione.
2 Avverso tali doglianze si opponeva parte convenuta, deducendone l'infondatezza.
2. Effettuata tale doverosa premessa in ordine ai fatti di causa, è possibile esaminare il merito della controversia.
Le domande di accertamento dell'usurarietà dei tassi di interesse in concreto applicati dall'istituto bancario, e quella, conseguenziale, di ripetizione di quanto versato a titolo di interessi, sono fondate e vanno accolte, sulla scorta delle seguenti motivazioni.
2.1 Il carattere usurario del tasso di interesse applicato al rapporto di prestito personale per cui è causa emerge incontrovertibilmente dalla disamina delle risultanze dell'esperita
C.T.U., rispetto alle cui conclusioni non si ritiene, in questa sede, di dovervisi discostare.
Infatti, sulla base dei ricalcoli effettuati dal C.T.U. (cfr. consulenza, pagg. 17/18 a cui si rimanda per completezza), è possibile verificare come il tasso di mora convenuto pari al
16,41% rientra nella soglia del tasso usura del 19,56%.
Il CTU ha accertato però che: al fine di valutare esattamente l'incidenza della mora sulla quota capitale che in un piano di ammortamento alla francese risulta crescente con il prosieguo delle rate , è necessario riportare il conteggio alla media delle stesse , per cui il tasso di mora del 16,41% deve essere applicato sulla rata mensile – pari a € 299,00 – aumentata dalla somma delle spese dovute per solleciti postali ( € 1,00) e delle spese per la comunicazione di decadenza dal termine ( € 50,00). L'interesse così determinato dovrà essere ripartito sul totale delle rate previste dal piano di ammortamento come di seguito specificato e calcolato: Totale spese previste dal contratto = (€1,00) + (€ 50,00) = € 51,00;
€ 51,00: 84 rate= € 0,61, applicando il 16,41% su una rata si ha un interesse di € 49,17; tale interesse, rapportato alla media della quota capitale (€ 15.984,00/84=190,28) e utilizzando la formula inversa degli interessi (49,17*100/190,28), determina il tasso di mora mediamente applicato sul capitale prestato ossia il 25,84%.
Tale tasso ricalcolato pari al 25,84%, risulta superiore al tasso soglia usura convenuto
(16,41%) e a quello legalmente previsto del 19,56%.
Da ciò non può che conseguire l'accertamento del carattere usurario del saggio degli interessi praticati dalla banca.
2.2 Pertanto, la convenuta è tenuta alla restituzione delle Controparte_1
somme indebitamente incamerate a titolo di interessi, complessivamente pari ad euro
9.132,00 (cfr. consulenza, pag. 19).
3. La domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale è infondata e va rigettata.
Parte attrice ha spiegato detta domanda deducendo che “il comportamento della convenuta integra, dunque, con ogni evidenza gli estremi del reato di usura di cui all'art. 644 del
3 Codice Penale legittimando parte attrice […] ad ottenere il diritto anche al risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo di quello morale, ex art. 2059 c.c.” (cfr. atto di citazione, pag. 5).
Sempre secondo parte attrice, detto danno non patrimoniale sarebbe da quantificarsi in via equitativa, in quanto non potrebbe essere provato nel suo preciso ammontare.
Così per come impostata, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, palesandosi generica ed insufficiente in punto di allegazione.
Al riguardo, è opportuno evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non tutti i “fastidi” o “disagi” che abbiano inciso sul danneggiato sono meritevoli di risarcimento.
Infatti, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale (cfr., ex multis, Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 26972 del 2008).
Applicando tali principi al caso di specie, con riferimento ai fatti di causa non può non rilevarsi che le generiche prospettazioni svolte a supporto della spiegata domanda di risarcimento del danno non patrimoniale non consentono in nessun modo di ritenere che, conseguentemente alle vicende dedotte in lite, parte attrice abbia subito una “seria, grave
e non transeunte lesione” di diritti e interessi di rilievo a valenza costituzionale (cfr. Trib.
Roma, sent. 12.10.2020).
3. La domanda attorea di rimborso delle spese sostenute nella fase stragiudiziale, prodromica all'instaurazione del giudizio, è infondata e va rigettata.
A riguardo, infatti, è ben noto a codesto Giudice, quanto alla possibilità di disporre il rimborso degli esborsi stragiudiziali, il consolidato orientamento della giurisprudenza a tenore del quale, “l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio” (cfr. Cass. civ., ordinanza
n. 39384/2021; Cassazione Civile Sez. VI 10 dicembre 2021 n. 39384; Cassazione Civile
Sez. III 2 luglio 2019 n. 17685; Cass. Civ. Sez. III 21 settembre 2017 n. 21941).
Tuttavia, ciò non esonera il richiedente dall'adempimento degli oneri, su di esso imposti, dalle norme generali in materia di onere della prova, ex art. 2697 c.c..
Dunque, è sempre onere di chi lo domanda produrre allegazioni idonee a determinare il diritto al rimborso delle spese stragiudiziali.
Ciò non è accaduto nel caso di specie.
4 Infatti, parte attrice si è limitata ad allegare una C.T.P. stragiudiziale, la quale, seppur astrattamente idonea al rimborso delle spese, in quanto necessaria a comprendere ex ante il carattere eventualmente usurario degli interessi, stante la complessità e la specificità della materia contabile, non è tuttavia corredata da elementi che consentano in concreto di far ritenere che l'attore abbia effettivamente subito una deminutio patrimoniale (potrebbe, infatti, anche aver ottenuto la C.T.P. in via amichevole e/o pro bono).
Pertanto, la spiegata domanda non può trovare accoglimento per difetto di prova.
4. La domanda di risarcimento degli esborsi necessari all'attivazione del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria è fondata e deve essere accolta.
Infatti, con specifico riferimento al caso di specie, il preventivo esperimento della procedura di mediazione costituisce condizione necessaria di procedibilità dell'azione.
Ne consegue che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale prima della causa” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 24481/2020).
Pertanto, parte convenuta è tenuta al rimborso della somma equivalente a quanto sostenuto da parte attrice per l'attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria, pari ad euro
48,80 (cfr. all. 6 all'atto di citazione).
5. La reciproca soccombenza giustifica, ex art. 92, c. 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
6. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G. n.
1395/2020, pendente tra contro in Parte_2 Controparte_1
persona del l.r.p.t., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda di accertamento del carattere usurario degli interessi e, per l'effetto:
a.1) accerta e dichiara la nullità della clausola relativa al saggio degli interessi, in quanto usuraria;
a.2) condanna parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice delle somme indebitamente incamerate a titolo di interessi, pari ad euro 9.132,00;
b) rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
c) rigetta la domanda di rimborso delle spese stragiudiziali;
5 d) accoglie la domanda rimborso delle spese inerenti alla fase di mediazione obbligatoria e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma pari ad euro 48,80;
e) compensa integralmente le spese di lite;
f) pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di CTU nella misura del 50% ciascuno.
Lamezia Terme, lì 17.01.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
T R I B U N A L E D I LAMEZIA TERME
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Lamezia Terme, in composizione monocratica, nella persona del Giudice
Onorario dott.ssa Maria Leone, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1395 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno
2020, avente ad oggetto: accertamento usurarietà interessi versati e ripetizione di indebito, vertente
TRA
, c.f. rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
a margine dell'atto di citazione, dall'Avv. Silverio Natali, presso il cui studio sito in
Filadelfia (CZ), c.so Castelmonardo n. 143 è elettivamente domiciliato;
-ATTORE-
E
p.i. , in persona del l.r.p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Torino, c.so Massimo D'Azeglio 33/E, rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di costituzione di nuovo difensore del 29.06.2022, dall'Avv. Enrico Bianco, elettivamente domiciliata in Catanzaro, via A. Turco n. 83, presso lo studio dell'Avv.
Massimo Larussa;
-CONVENUTO-
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti e verbali di causa;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, il sig. ha convenuto in Parte_1
giudizio la al fine di veder accertata la presunta Controparte_1 usurarietà, con conseguente declaratoria di nullità ed eventuale ripetizione dell'indebito,
1 dei tassi di interesse inerente al rapporto di prestito personale n. 12110830, per l'importo complessivo di euro 14.500,00.
Richiedeva, altresì la condanna dell'istituto bancario al pagamento delle somme derivanti dell'asserito danno non patrimoniale, nonché quelle relative alla fase stragiudiziale della controversia e del procedimento di mediazione.
Concludeva quindi come in atti.
Si costituiva parte convenuta mediante il deposito della comparsa di risposta, impugnando e contestando tutto quanto ex adverso dedotto, e concludendo come in atti.
Instauratosi il contraddittorio;
svolta l'istruttoria mediante espletamento di C.T.U. tecnico- contabile;
successivamente, precisate le conclusioni all'udienza dell'11.09.2024, mediante il deposito autorizzato di note scritte in sostituzione dell'udienza, la causa veniva trattenuta in decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Scaduti i termini, la causa è stata introitata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che la domanda è procedibile essendo stato esperito il tentativo obbligatorio di mediazione.
1. In via preliminare, appare opportuno precisare brevemente i fatti di causa.
Parte attrice, in data 19.05.2006, ha stipulato con la convenuta un contratto di prestito personale n. 12110830, per l'importo complessivo di euro 14.500,00.
Detto accordo prevedeva un tasso annuale nominale (TAN) del 13,93% ed un tasso effettivo globale (TAEG) del 15,88%.
Al termine del rapporto contrattuale, tenuto conto di capitale, spese ed interessi, l'attore ha versato all'istituto di credito la totale somma pari ad euro 25.326,00.
Ciò posto, deduce parte attrice che, in relazione al contratto de quo, sono stati applicati interessi usurari ad un saggio superiore a quello previsto dalla legge per i contratti di prestito personale.
Dunque, incardinava il presente giudizio al fine di ottenere l'accertamento e la conseguente declaratoria di nullità della clausola contrattuale inerente agli interessi, in quanto usuraria, ex art. 1815, c. 2, c.c., con conseguente condanna dell'istituto bancario alla restituzione di quanto indebitamente incamerato a titolo di interessi.
Altresì, spiegava una domanda di risarcimento del danno non patrimoniale, sulla scorta delle presunte conseguenze pregiudizievoli derivanti dall'aver subito l'applicazione di detta clausola usuraria, nonché quella relativa al rimborso delle spese afferenti alla fase stragiudiziale della controversia e del procedimento di mediazione.
2 Avverso tali doglianze si opponeva parte convenuta, deducendone l'infondatezza.
2. Effettuata tale doverosa premessa in ordine ai fatti di causa, è possibile esaminare il merito della controversia.
Le domande di accertamento dell'usurarietà dei tassi di interesse in concreto applicati dall'istituto bancario, e quella, conseguenziale, di ripetizione di quanto versato a titolo di interessi, sono fondate e vanno accolte, sulla scorta delle seguenti motivazioni.
2.1 Il carattere usurario del tasso di interesse applicato al rapporto di prestito personale per cui è causa emerge incontrovertibilmente dalla disamina delle risultanze dell'esperita
C.T.U., rispetto alle cui conclusioni non si ritiene, in questa sede, di dovervisi discostare.
Infatti, sulla base dei ricalcoli effettuati dal C.T.U. (cfr. consulenza, pagg. 17/18 a cui si rimanda per completezza), è possibile verificare come il tasso di mora convenuto pari al
16,41% rientra nella soglia del tasso usura del 19,56%.
Il CTU ha accertato però che: al fine di valutare esattamente l'incidenza della mora sulla quota capitale che in un piano di ammortamento alla francese risulta crescente con il prosieguo delle rate , è necessario riportare il conteggio alla media delle stesse , per cui il tasso di mora del 16,41% deve essere applicato sulla rata mensile – pari a € 299,00 – aumentata dalla somma delle spese dovute per solleciti postali ( € 1,00) e delle spese per la comunicazione di decadenza dal termine ( € 50,00). L'interesse così determinato dovrà essere ripartito sul totale delle rate previste dal piano di ammortamento come di seguito specificato e calcolato: Totale spese previste dal contratto = (€1,00) + (€ 50,00) = € 51,00;
€ 51,00: 84 rate= € 0,61, applicando il 16,41% su una rata si ha un interesse di € 49,17; tale interesse, rapportato alla media della quota capitale (€ 15.984,00/84=190,28) e utilizzando la formula inversa degli interessi (49,17*100/190,28), determina il tasso di mora mediamente applicato sul capitale prestato ossia il 25,84%.
Tale tasso ricalcolato pari al 25,84%, risulta superiore al tasso soglia usura convenuto
(16,41%) e a quello legalmente previsto del 19,56%.
Da ciò non può che conseguire l'accertamento del carattere usurario del saggio degli interessi praticati dalla banca.
2.2 Pertanto, la convenuta è tenuta alla restituzione delle Controparte_1
somme indebitamente incamerate a titolo di interessi, complessivamente pari ad euro
9.132,00 (cfr. consulenza, pag. 19).
3. La domanda attorea di risarcimento del danno non patrimoniale è infondata e va rigettata.
Parte attrice ha spiegato detta domanda deducendo che “il comportamento della convenuta integra, dunque, con ogni evidenza gli estremi del reato di usura di cui all'art. 644 del
3 Codice Penale legittimando parte attrice […] ad ottenere il diritto anche al risarcimento del danno non patrimoniale, comprensivo di quello morale, ex art. 2059 c.c.” (cfr. atto di citazione, pag. 5).
Sempre secondo parte attrice, detto danno non patrimoniale sarebbe da quantificarsi in via equitativa, in quanto non potrebbe essere provato nel suo preciso ammontare.
Così per come impostata, la domanda risarcitoria non può trovare accoglimento, palesandosi generica ed insufficiente in punto di allegazione.
Al riguardo, è opportuno evidenziare che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, non tutti i “fastidi” o “disagi” che abbiano inciso sul danneggiato sono meritevoli di risarcimento.
Infatti, solo la lesione di un diritto inviolabile della persona concretamente individuato è fonte di responsabilità risarcitoria non patrimoniale (cfr., ex multis, Cass. Civ., SS.UU., sent. n. 26972 del 2008).
Applicando tali principi al caso di specie, con riferimento ai fatti di causa non può non rilevarsi che le generiche prospettazioni svolte a supporto della spiegata domanda di risarcimento del danno non patrimoniale non consentono in nessun modo di ritenere che, conseguentemente alle vicende dedotte in lite, parte attrice abbia subito una “seria, grave
e non transeunte lesione” di diritti e interessi di rilievo a valenza costituzionale (cfr. Trib.
Roma, sent. 12.10.2020).
3. La domanda attorea di rimborso delle spese sostenute nella fase stragiudiziale, prodromica all'instaurazione del giudizio, è infondata e va rigettata.
A riguardo, infatti, è ben noto a codesto Giudice, quanto alla possibilità di disporre il rimborso degli esborsi stragiudiziali, il consolidato orientamento della giurisprudenza a tenore del quale, “l'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio” (cfr. Cass. civ., ordinanza
n. 39384/2021; Cassazione Civile Sez. VI 10 dicembre 2021 n. 39384; Cassazione Civile
Sez. III 2 luglio 2019 n. 17685; Cass. Civ. Sez. III 21 settembre 2017 n. 21941).
Tuttavia, ciò non esonera il richiedente dall'adempimento degli oneri, su di esso imposti, dalle norme generali in materia di onere della prova, ex art. 2697 c.c..
Dunque, è sempre onere di chi lo domanda produrre allegazioni idonee a determinare il diritto al rimborso delle spese stragiudiziali.
Ciò non è accaduto nel caso di specie.
4 Infatti, parte attrice si è limitata ad allegare una C.T.P. stragiudiziale, la quale, seppur astrattamente idonea al rimborso delle spese, in quanto necessaria a comprendere ex ante il carattere eventualmente usurario degli interessi, stante la complessità e la specificità della materia contabile, non è tuttavia corredata da elementi che consentano in concreto di far ritenere che l'attore abbia effettivamente subito una deminutio patrimoniale (potrebbe, infatti, anche aver ottenuto la C.T.P. in via amichevole e/o pro bono).
Pertanto, la spiegata domanda non può trovare accoglimento per difetto di prova.
4. La domanda di risarcimento degli esborsi necessari all'attivazione del procedimento di negoziazione assistita obbligatoria è fondata e deve essere accolta.
Infatti, con specifico riferimento al caso di specie, il preventivo esperimento della procedura di mediazione costituisce condizione necessaria di procedibilità dell'azione.
Ne consegue che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale prima della causa” (cfr. Cass. Civ., sent. n. 24481/2020).
Pertanto, parte convenuta è tenuta al rimborso della somma equivalente a quanto sostenuto da parte attrice per l'attivazione del procedimento di mediazione obbligatoria, pari ad euro
48,80 (cfr. all. 6 all'atto di citazione).
5. La reciproca soccombenza giustifica, ex art. 92, c. 2, c.p.c., la compensazione integrale delle spese di lite.
6. Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, sezione civile, in persona del Giudice Onorario dott.ssa
Maria Leone, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile avente R.G. n.
1395/2020, pendente tra contro in Parte_2 Controparte_1
persona del l.r.p.t., ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie la domanda di accertamento del carattere usurario degli interessi e, per l'effetto:
a.1) accerta e dichiara la nullità della clausola relativa al saggio degli interessi, in quanto usuraria;
a.2) condanna parte convenuta alla restituzione in favore di parte attrice delle somme indebitamente incamerate a titolo di interessi, pari ad euro 9.132,00;
b) rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale;
c) rigetta la domanda di rimborso delle spese stragiudiziali;
5 d) accoglie la domanda rimborso delle spese inerenti alla fase di mediazione obbligatoria e, per l'effetto, condanna parte convenuta al pagamento in favore di parte attrice della somma pari ad euro 48,80;
e) compensa integralmente le spese di lite;
f) pone definitivamente a carico di entrambe le parti le spese di CTU nella misura del 50% ciascuno.
Lamezia Terme, lì 17.01.2025.
Il Giudice Onorario dott.ssa Maria Leone
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