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Sentenza 30 novembre 2025
Sentenza 30 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 30/11/2025, n. 3513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3513 |
| Data del deposito : | 30 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.744/24 del ruolo civile contenzioso, promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Sergio Caporotundo, Parte_1
mandato in atti
Attore
Contro Oggetto:
C.F in persona il legale
Opposizione ex Controparte_1 P.IVA_1 art.615 c.p.c. rappresentante p-t. con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar 14.-
rappresentata e difesa dall'avv. Pier Paolo Zaccaria mandato in atti
Convenuto
n persona del suo legale rappresentante p.t. CP_2
Convenuto
contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ex art.615 c.p.c. il sig. Parte_1
pro-tempore proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.07820239003839431/000 notificata a mezzo servizio postale in data
20.12.2023 relativa alla riscossione esattoriale di somme dovute a CP_2 2
L'attore contestava la nullità delle cartelle per assenza del titolo esecutivo;
la violazione dell'art.36 co.4 ter del decreto legge n.248/07; la nullità della notifica;
nullità della cartella per mancanza specificazione del dettaglio dei crediti, difetto di motivazione: nullità per mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi;
sulla chiarezza e trasparenza della cartella esattoriale e delle somme ivi indicate.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore la quale
[...]
preliminarmente nel merito contestava quanto eccepito dalla ricorrente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna degli opponente alle spese di lite.
La non si costituiva e pertanto rimaneva contumace CP_2
Precisate le conclusioni la causa veniva rinviata all'udienza del 23.07.2025 ivi a seguito di discussione veniva trattenuta per la decisione
Motivi della decisione
L'Opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Ed invero quanto al primo motivo ( assenza del titolo esecutivo – vi sarebbe stata l'iscrizione a ruolo degli importi oggetto di riscossione in assenza di titolo avente efficacia esecutiva) lo stesso si ritiene privo di pregio giuridico in quanto è la stessa disciplina speciale prevista per il gestito da CP_4 CP_2
a contemplare, in caso di inadempimento del beneficiario, la possibilità di attivare direttamente la riscossione tramite ruolo per il recupero delle somme senza bisogno di munirsi di ulteriore titolo esecutivo. 3
Parimenti va disattesa l'eccezione di violazione dell'art.36 comma 4 ter decreto legge n.248/07 tutti gli atti sia quello impugnato sia le cartelle prodromiche contengono l'indicazione del nome dei responsabili dei procedimenti.
Priva di pregio giuridico si ritiene in oltre la eccepita nullità della notifica dell'atto, è appena il caso di rilevare infatti che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta, ed in modo diretto, degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati a contribuente.
Quando l'Ufficio si avvale di tale facoltà di “notificazione semplificata”, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e quindi la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario…
In altri termini, attraverso la modalità “semplificata” di notifica degli atti
“l'agente per la riscossione svolge una funzione pubblicistica finalizzata al raggiungimento di questo scopo.
Nella specie in esame l'intimazione e di pagamento e le prodromiche cartelle di pagamento risultano regolarmente notificate a mani dell'attore.
Precisamente la cartella n.07820200003623063000 veniva notificata in data
03.02.2022, la cartella n.07820200005693933000 veniva notificata in data
24.03.2022 la cartella n. 07820200005694034000 veniva notificata il
29.04.2022
L'intimazione di pagamento fa riferimento a tre cartelle di pagamento tutte indicate nell' atto con i relativi importi e tutte regolarmente notificate a mani. 4
E' appena il caso di rilevare che la cartella esattoriale costituisce un vero e proprio titolo esecutivo ( ex art.474 c.p.c.) al pari delle sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali ( decreti e ordinanze) è evidente che l'atto impugnabile per il motivo in oggetto era proprio la cartella esattoriale su riportata , con le modalità e nei termini indicati nella stessa.
La mancata impugnazione della predetta cartella esattoriale comporta inevitabilmente la irretrattabilità del credito portato dalla predetta cartella di pagamento.
Ogni altra questione pure sollevata resta assorbita.
Quanto alle spese, la definizione del giudizio come sopra riportato,
giustifica la compensazione integrale delle stesse tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio così provvede:
1)Rigetta l'opposizione siccome infondato in fatto ed in diritto.
2) compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti.
Lecce,30.11.2025 Il G.O Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.744/24 del ruolo civile contenzioso, promossa da
rappresentato e difeso dall' avv. Sergio Caporotundo, Parte_1
mandato in atti
Attore
Contro Oggetto:
C.F in persona il legale
Opposizione ex Controparte_1 P.IVA_1 art.615 c.p.c. rappresentante p-t. con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar 14.-
rappresentata e difesa dall'avv. Pier Paolo Zaccaria mandato in atti
Convenuto
n persona del suo legale rappresentante p.t. CP_2
Convenuto
contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ex art.615 c.p.c. il sig. Parte_1
pro-tempore proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.07820239003839431/000 notificata a mezzo servizio postale in data
20.12.2023 relativa alla riscossione esattoriale di somme dovute a CP_2 2
L'attore contestava la nullità delle cartelle per assenza del titolo esecutivo;
la violazione dell'art.36 co.4 ter del decreto legge n.248/07; la nullità della notifica;
nullità della cartella per mancanza specificazione del dettaglio dei crediti, difetto di motivazione: nullità per mancata indicazione della modalità di calcolo degli interessi;
sulla chiarezza e trasparenza della cartella esattoriale e delle somme ivi indicate.
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l Controparte_3
in persona del legale rappresentante pro-tempore la quale
[...]
preliminarmente nel merito contestava quanto eccepito dalla ricorrente.
Concludeva, pertanto, per il rigetto dell'opposizione, con conseguente condanna degli opponente alle spese di lite.
La non si costituiva e pertanto rimaneva contumace CP_2
Precisate le conclusioni la causa veniva rinviata all'udienza del 23.07.2025 ivi a seguito di discussione veniva trattenuta per la decisione
Motivi della decisione
L'Opposizione è infondata e pertanto va rigettata.
Ed invero quanto al primo motivo ( assenza del titolo esecutivo – vi sarebbe stata l'iscrizione a ruolo degli importi oggetto di riscossione in assenza di titolo avente efficacia esecutiva) lo stesso si ritiene privo di pregio giuridico in quanto è la stessa disciplina speciale prevista per il gestito da CP_4 CP_2
a contemplare, in caso di inadempimento del beneficiario, la possibilità di attivare direttamente la riscossione tramite ruolo per il recupero delle somme senza bisogno di munirsi di ulteriore titolo esecutivo. 3
Parimenti va disattesa l'eccezione di violazione dell'art.36 comma 4 ter decreto legge n.248/07 tutti gli atti sia quello impugnato sia le cartelle prodromiche contengono l'indicazione del nome dei responsabili dei procedimenti.
Priva di pregio giuridico si ritiene in oltre la eccepita nullità della notifica dell'atto, è appena il caso di rilevare infatti che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta, ed in modo diretto, degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati a contribuente.
Quando l'Ufficio si avvale di tale facoltà di “notificazione semplificata”, alla spedizione dell'atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e quindi la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal consegnatario…
In altri termini, attraverso la modalità “semplificata” di notifica degli atti
“l'agente per la riscossione svolge una funzione pubblicistica finalizzata al raggiungimento di questo scopo.
Nella specie in esame l'intimazione e di pagamento e le prodromiche cartelle di pagamento risultano regolarmente notificate a mani dell'attore.
Precisamente la cartella n.07820200003623063000 veniva notificata in data
03.02.2022, la cartella n.07820200005693933000 veniva notificata in data
24.03.2022 la cartella n. 07820200005694034000 veniva notificata il
29.04.2022
L'intimazione di pagamento fa riferimento a tre cartelle di pagamento tutte indicate nell' atto con i relativi importi e tutte regolarmente notificate a mani. 4
E' appena il caso di rilevare che la cartella esattoriale costituisce un vero e proprio titolo esecutivo ( ex art.474 c.p.c.) al pari delle sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali ( decreti e ordinanze) è evidente che l'atto impugnabile per il motivo in oggetto era proprio la cartella esattoriale su riportata , con le modalità e nei termini indicati nella stessa.
La mancata impugnazione della predetta cartella esattoriale comporta inevitabilmente la irretrattabilità del credito portato dalla predetta cartella di pagamento.
Ogni altra questione pure sollevata resta assorbita.
Quanto alle spese, la definizione del giudizio come sopra riportato,
giustifica la compensazione integrale delle stesse tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio così provvede:
1)Rigetta l'opposizione siccome infondato in fatto ed in diritto.
2) compensa interamente le spese di lite tra tutte le parti.
Lecce,30.11.2025 Il G.O Marilena Caroppo