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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 20/03/2025, n. 549 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 549 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
. 2757/2024 Reg. Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Campisi Salvatore Parte_1
Francesco (PEC: , che lo rappresenta e difende, giusta procura Email_1 in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Esposito e Ettore E Triolo (PEC: ; Email_2
t) dell'avvocatura interna, giusta procura generale alle liti Email_4 in atti RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 10/12/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (il 17.11.2022) al fine di vedersi riconoscere l'indennità di accompagnamento;
che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 2.12.2024)
1 e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ 1) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere e dichiarare che la ricorrente è affetta da Parte_1 minorazioni tali da comportare la totale inabilità con incapacità di compimento degli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e/o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. 2) Conseguentemente, accertare quanto sopra specificato nei confronti dell , in persona del Presidente, suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e/o comunque nei confronti di chi di competenza. 3) In via consequenziale, condannare l (nella qualità di Controparte_1 successore del , ex art. 130 D. Lgs. N°112 del 31/03/1998 e della Circolare Controparte_2 esplicativa n. 18 del 09.09.1998), in persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede centrale dell in Roma, Via Ciro Il Grande, n. 21, alla corresponsione – in favore CP_1 della ricorrente, nei termini e con le conseguenze previste dalla legge – di indennità di accompagnamento, dal 01.06.2022, primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ovvero da altra data di legge e/o di giustizia, per come anche determinata dall'espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione;
4) Condannare, in ogni caso, l in CP_1 persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede centrale dell in CP_1
Roma, Viale delle Nazioni – EUR, e/o comunque chi di competenza, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde;
5) Emanare ogni altro provvedimento di legge e/o giustizia.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
2 5.A nche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella richiesta di accertamento dell'invalidità con riduzione della capacità a svolgere attività lavorativa inferiore a un terzo, disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
7. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che: «La Sig.ra risulta Parte_1 essere affetta da: “ DISTURBO BIPOLARE, EPISODIO DEPRESSIVO GRAVE, DISTURBO DI PERSONALITA' NAS SINDROME OSSESSIVO COMPULSIVA SPONDILARTROSI CON RIDUZIONE DELLO SPAZIO DISCALE LOMBO-SACRALE ”. Il disturbo bipolare, chiamato in passato sindrome maniaco depressiva o depressione bipolare, è un disturbo dell'umore caratterizzato da anomali cambiamenti dell'umore, dell'energia e del livello di attività svolta nell'arco della giornata. In fasi di forte scompenso è necessario un ricovero ospedaliero in quanto sia gli stati maniacali, ma soprattutto le fasi depressive tendono ad essere molto pesanti. Chi soffre di disturbo bipolare mostra infatti, in modo alternato, episodi di eccitamento (elevazione del tono dell'umore) seguiti da episodi depressivi. Nel DSM-5 il capitolo specifico dei disturbi bipolari prevede diverse forme del disturbo tra cui: disturbo bipolare I, disturbo bipolare II, disturbo ciclotimico, disturbo bipolare indotto da farmaci, e altre categorie residuali per quei disturbi che non rispondono ai criteri delle diagnosi principali. Per quanto sopra detto ritengo che la sig.ra debba essere considerata invalida Parte_1 con riduzione permanente della capacità lavorativa paria al 100% dalla data della visita peritale (ottobre 2023)».
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed
3 argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
12. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge. 13. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 20/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice del Tribunale di Vibo Valentia, in funzione del Giudice del Lavoro, dott.ssa Angela Damiani, all'udienza del 20/03/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 429, I comma, c.p.c. nella causa TRA
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Campisi Salvatore Parte_1
Francesco (PEC: , che lo rappresenta e difende, giusta procura Email_1 in atti;
RICORRENTE e
, in persona del rappresentante legale Controparte_1 pro tempore, elettivamente domiciliato presso la sede della direzione provinciale, sita in Vibo Valentia, via E. P. Murmura snc, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianfranco Esposito e Ettore E Triolo (PEC: ; Email_2
t) dell'avvocatura interna, giusta procura generale alle liti Email_4 in atti RESISTENTE
Oggetto: Opposizione ad accertamento tecnico preventivo. Conclusioni: i procuratori delle parti concludevano come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in cancelleria il 10/12/2024, parte ricorrente in epigrafe indicata, rappresentava di aver proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo (il 17.11.2022) al fine di vedersi riconoscere l'indennità di accompagnamento;
che il CTU, nella precedente fase del giudizio aveva negato la concessione del beneficio richiesto;
che l'elaborato peritale depositato dal Consulente è stato contestato dal ricorrente, dapprima col deposito del dissenso (il 2.12.2024)
1 e dopo ai sensi dell'art. 445-bis, comma 6, c.p.c., anche al fine ottenere l'esperimento di una nuova consulenza che accerti la sussistenza del requisito sanitario necessario a ottenere la prestazione agognata. Tutto ciò premesso concludeva chiedendo all'intestato Tribunale: “ 1) Accogliere il presente ricorso e per l'effetto riconoscere e dichiarare che la ricorrente è affetta da Parte_1 minorazioni tali da comportare la totale inabilità con incapacità di compimento degli atti quotidiani della vita senza assistenza continua e/o di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore. 2) Conseguentemente, accertare quanto sopra specificato nei confronti dell , in persona del Presidente, suo legale Controparte_1 rappresentante pro tempore e/o comunque nei confronti di chi di competenza. 3) In via consequenziale, condannare l (nella qualità di Controparte_1 successore del , ex art. 130 D. Lgs. N°112 del 31/03/1998 e della Circolare Controparte_2 esplicativa n. 18 del 09.09.1998), in persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede centrale dell in Roma, Via Ciro Il Grande, n. 21, alla corresponsione – in favore CP_1 della ricorrente, nei termini e con le conseguenze previste dalla legge – di indennità di accompagnamento, dal 01.06.2022, primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda, ovvero da altra data di legge e/o di giustizia, per come anche determinata dall'espletanda CTU, oltre interessi e rivalutazione;
4) Condannare, in ogni caso, l in CP_1 persona del Presidente pro tempore, domiciliato per la carica presso la sede centrale dell in CP_1
Roma, Viale delle Nazioni – EUR, e/o comunque chi di competenza, al pagamento delle spese, competenze ed onorari del giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto difensore ex art. 93 c.p.c., che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde;
5) Emanare ogni altro provvedimento di legge e/o giustizia.”. Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio contestando le avverse CP_1 pretese e instando per la reiezione della domanda attorea. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza mediante lettura della sentenza con motivazione contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato.
2. Non nuoce rammentare che il giudizio previsto ai sensi dell'art. 445 bis, comma 6, c.p.c. a seguito del deposito dell'atto di dissenso è instaurato al fine di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, con la conseguenza che l'oggetto può essere esclusivamente la richiesta di pervenire a un accertamento sanitario difforme (totalmente o anche solo parzialmente) da quello contenuto nella c.t.u.
3. Questo giudizio (o meglio questa seconda ed eventuale fase del giudizio di primo grado in materia di accertamento sanitario) ha un carattere esclusivamente impugnatorio, tanto che la mancata specificazione dei motivi di contestazione della c.t.u., impone al giudice di emettere una sentenza di carattere processuale di inammissibilità.
4. Ovviamente, deve ritenersi che tra i motivi di contestazione delle conclusioni della c.t.u. possano farsi rientrare sia quelle doglianze sostanziali, più direttamente attinenti ad errori di giudizio commessi dal consulente nella valutazione clinica, sia quelle censure attinenti a vizi formali del procedimento che ha condotto il consulente a depositare la perizia e le conclusioni ivi contenute.
2 5.A nche se il principio della specificità dei motivi di contestazione non si presta ad una definizione generale, dovendo piuttosto essere correlato alla motivazione della consulenza impugnata, esso implica in ogni caso che la manifestazione volitiva del ricorrente sia formulata in modo da consentire d'individuare con chiarezza le statuizioni investite dall'opposizione e le specifiche critiche indirizzate alla motivazione. La contestazione deve contenere l'indicazione, ancorché in forma succinta, degli "errores" o dei vizi attribuiti alla consulenza censurata, i quali vanno correlati alla motivazione di questa ultima.
6. Ebbene, nel caso di specie, a fronte delle precise ragioni che hanno condotto il c.t.u. alle conclusioni cui è pervenuto (cfr. elaborato peritale depositato in atti da considerarsi in questa sede interamente trascritto), parte ricorrente ha presentato contestazione insistendo nella richiesta di accertamento dell'invalidità con riduzione della capacità a svolgere attività lavorativa inferiore a un terzo, disconosciuta in sede di accertamento tecnico preventivo dal professionista.
7. Tuttavia, le conclusioni cui è pervenuto il CTU, basate su precisi e concreti dati obiettivi e sorrette da esauriente motivazione logica e tecnica, possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante, sottraendosi a qualsiasi critica e contestazione delle parti, trovando piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata, oltre che nell'evidenza clinica direttamente riscontrata dal CTU in occasione della visita peritale.
8. In particolare, si evidenzia come il CTU abbia precisato che: «La Sig.ra risulta Parte_1 essere affetta da: “ DISTURBO BIPOLARE, EPISODIO DEPRESSIVO GRAVE, DISTURBO DI PERSONALITA' NAS SINDROME OSSESSIVO COMPULSIVA SPONDILARTROSI CON RIDUZIONE DELLO SPAZIO DISCALE LOMBO-SACRALE ”. Il disturbo bipolare, chiamato in passato sindrome maniaco depressiva o depressione bipolare, è un disturbo dell'umore caratterizzato da anomali cambiamenti dell'umore, dell'energia e del livello di attività svolta nell'arco della giornata. In fasi di forte scompenso è necessario un ricovero ospedaliero in quanto sia gli stati maniacali, ma soprattutto le fasi depressive tendono ad essere molto pesanti. Chi soffre di disturbo bipolare mostra infatti, in modo alternato, episodi di eccitamento (elevazione del tono dell'umore) seguiti da episodi depressivi. Nel DSM-5 il capitolo specifico dei disturbi bipolari prevede diverse forme del disturbo tra cui: disturbo bipolare I, disturbo bipolare II, disturbo ciclotimico, disturbo bipolare indotto da farmaci, e altre categorie residuali per quei disturbi che non rispondono ai criteri delle diagnosi principali. Per quanto sopra detto ritengo che la sig.ra debba essere considerata invalida Parte_1 con riduzione permanente della capacità lavorativa paria al 100% dalla data della visita peritale (ottobre 2023)».
9. Le censure mosse alla perizia da parte ricorrente non denunciano precise carenze o deficienze diagnostiche, ovvero affermazioni illogiche o scientificamente errate, bensì semplici difformità tra la valutazione del consulente circa l'incidenza e l'entità del dato patologico ed il valore diverso allo stesso attribuito dalla parte (cfr. Cass. n. 11054/2003; Cass. n. 7341/2004), sicché non si ravvisano i presupposti per la sua rinnovazione (cfr. Cass. lav., n. 2151/2004), avendo il ctu valutato adeguatamente l'intero quadro clinico di parte ricorrente.
10. Si verte, insomma nell'ipotesi di cd. mero dissenso diagnostico, in cui le contestazioni non evidenziano deficienze diagnostiche o affermazioni scientificamente errate della perizia, bensì fondamentale difformità nella valutazione della condizione sanitaria della parte. In definitiva, nonostante la patologia di cui soffre l'odierno ricorrente sia grave, non emerge, dalle motivazioni dell'opposizione, alcuna verificabile indicazione che induca a discostarsi dalle valutazioni ed
3 argomentazioni svolte in sede di accertamento tecnico preventivo, si perviene alla conclusione che le risultanze del medesimo accertamento devono essere confermate.
11. Ne consegue, pertanto, il rigetto del ricorso e la conferma delle conclusioni di cui al precedente accertamento tecnico.
12. Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ai sensi del “nuovo” art. 152 disp. att. c.p.c. - come sostituto dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/03, convertito in legge n. 326/03 - avendo il ricorrente ritualmente dichiarato in seno al ricorso di essere in possesso di redditi non superiori ai limiti di legge. 13. Le spese della C.T.U. della presedente fase cautelare (accertamento tecnico preventivo), pertanto, non possono che essere poste definitivamente a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, visti gli artt. 429 e 442 c.p.c., definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione,
- rigetta il ricorso;
- non assoggetta il ricorrente al pagamento delle spese di lite;
- pone definitivamente a carico di parte resistente le spese di CTU della fase dell'accertamento tecnico preventivo, già liquidate con separato decreto.
Vibo Valentia, 20/03/2025.
Il Giudice dott.ssa Angela Damiani
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