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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/05/2025, n. 294 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 294 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 660/2024 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. COVRE Parte_1 C.F._1
MARCO elettivamente domiciliato in VIA DELLA FERRIERA 22 PORDENONE presso lo studio dell'avv. COVRE MARCO ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CASSINI Controparte_1 C.F._2
AUGUSTO elettivamente domiciliato in v. B. Odorico 2/d fax 0434 084078 33170 PORDENONE presso lo studio dell'avv. CASSINI AUGUSTO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 15 D.lgs 150/2011, ha agito in Parte_1 giudizio proponendo opposizione ex art 170 DPR 115/2002 avverso il decreto di liquidazione del CTU emesso nel corso del procedimenti di accertamento tecnico preventivo.
Ha ritenuto illegittima la liquidazione operata in ragione della mancata risposta del nominato ausiliario tecnico ai quesiti formulati dal Giudice nonché in ogni caso eccessiva la liquidazione effettuata in ragione della incompletezza e inutilità della relazione peritale depositata. Ha ritenuto altresì ingiustificate le spese indicate.
Si è costituito in giudizio contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto in ragione del pregio dell'opera prestata e della complessità e pluralità degli accertamenti espletati, a giustificazione del compenso liquidato.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 9.5.2025.
pagina 1 di 6 L'opposizione è parzialmente fondata per i motivi di seguito indicati.
Deve innanzitutto ritenersi non meritevole di accoglimento la doglianza di parte ricorrente volta a ritenere in toto non dovuto il compenso preteso dal CTU per violazione dell'art 51 DPR 115/2002.
Sul punto occorre infatti rammentare che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, al consulente non spetta alcun compenso “nel caso in cui tutto l'elaborato debba ritenersi fuori d'opera rispetto al quesito” (C. 7632/2006).
Tale circostanza specifica, idonea ad escludere in toto il corrispettivo da riconoscere all'ausiliario tecnico, sussiste solo allorquando la attività espletata “non sia neppure astrattamente utilizzabile nell'ambito del processo, sia perché non conferente all'incarico conferitogli, giacché esso non trova fondamento in una disposizione dell'autorità giudiziaria sia in quanto detta attività sia stata svolta con l'inosservanza di norme sanzionate da nullità, non potendo qualificarsi come eseguite delle prestazioni delle quali è vietato al giudice ed alle parti di giovarsi nel processo” (C. 234/2011).
Nel caso di specie non possono ritenersi sussistenti i presupposti sopra indicati;
parte ricorrente, invero, neanche deduce la nullità della consulenza tecnica espletata che, di contro, è risultata rispettosa del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, essendo stata garantita ampia dialettica alle parti sia ai fini conciliativi che ai fini della stesura della relazione finale, tramite risposta alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte.
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, non può neppure ritenersi che l'elaborato peritale in atti sia risultato del tutto irrilevante agli interessi giuridici delle parti, per come invece dedotto da parte ricorrente.
Il nominato CTU ha infatti fornito i dati tecnici necessari per accertare le cause delle temperature inferiori a 15 gradi d'inverno e superiori a 26 gradi d'estate tramite analitica e puntuale disamina della conformazione delle pareti e del pavimento e relativa comparazione rispetto a quanto ipotizzato nel computo metrico del 19.03.2013 giungendo all'accertamento tecnico per cui “la massa efficace del fabbricato come realizzato è inferiore dell'1% rispetto all'edificio come preventivato. Questo indica che non vi è stata sostanziale variazione di massa tra il progettato e l'eseguito che potesse portare a risultati apprezzabili al comportamento termico”.
Tali conclusioni appaiono pertanto rispondenti al quesito formulato dal Giudice volto ad accertare se la dispersione termica sia riconducibile all'attività appaltata.
pagina 2 di 6 Ne consegue che è priva di fondamento la pretesa di parte ricorrente volta a non riconoscere alcun compenso al CTU nominato.
Venendo ai criteri di valutazione e determinazione dell'attività tecnica espletata dall'ausiliario nominato, appare altresì priva di pregio giuridico la doglianza di parte ricorrente laddove intende ricondurre l'operato del consulente al diverso parametro normativo di cui all'art 12 D.M. 30.05.2002.
Sul punto occorre preliminarmente rammentare che , secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nell'ambito dei rapporti tra gli articoli rilevanti in materia di edilizia, gli artt. 12 e 13 hanno una portata applicativa circoscritta, essendo limitati all'ipotesi in cui l'ausiliario svolga una specifica e ben individuata attività: la rispondenza tecnica delle opere alle prescrizioni di progetto (art 12 D.M 30.05.2002) e la stima dell'immobile oggetto della controversia (art 13 D.M. cit.).Tali due disposizioni, per la loro limitata portata applicativa, costituiscono criteri residuali a fronte del criterio generale indicato dall'art 11 del medesimo decreto applicabile nell'ipotesi in cui l'indagine commessa al consulente non sia limitata ad operazioni di mero controllo e verifica ma si estenda ad altri tipi di accertamento, pur sempre nell'ambito delle
“costruzioni edilizie” (ex multis C. 20235/2009; C. 21245/2009).
Nel caso di specie, sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra esposti, appare corretta l'applicazione del suddetto criterio generale atteso che l'attività demandata all'odierno consulente era finalizzata ad un accertamento più ampio in quanto involgente l'accertamento della dispersione termica, l'individuazione delle cause di tale problematica e la determinazione dei costi necessari per la rimozione dei fattori scatenanti.
In sostanza, il CTU nominato è stato chiamato non già ad una mera verifica dell'attività svolta dalla ditta appaltatrice ma anche ad una disamina della conformazione strutturale dell'immobile interessato al fine di accertare il comportamento tecnico dello stesso fabbricato di parte ricorrente.
Ne consegue che l'ampiezza del quesito formulato e dell'attività espletata consente di ritenere correttamente applicato il criterio generale di cui all'art 11 ai fini della liquidazione del compenso spettante allo stesso CTU.
Resta a questo punto da esaminare se l'attività espletata giustifichi l'applicazione dell'importo di euro 11.000,00 riconosciuto al nominato CTU.
Sul punto non è meritevole di censura l'ordinanza oggi opposta laddove, per la determinazione del compenso da riconoscere al nominato CTU non fa riferimento alla stima dell'intero immobile per la determinazione dello scaglione di riferimento, per come invece richiesto nella istanza dal nominato CTU, ma fa riferimento al valore di euro 250.000,00.
pagina 3 di 6 Il Tribunale invero ritiene di conformarsi alla costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale, ai fini della liquidazione, va fatto riferimento all'unicità dell'incarico, anche se questo - come nella specie - riguarda distinti accertamenti, e, ai fini della determinazione del valore, al valore della domanda giudiziale (ex plurimis: Cass. 3061/02; Cass. 1156/99).
Orbene, tale criterio generale deve essere ulteriormente mitigato, per quel che rileva il caso di specie, dal principio per cui “la determinazione dei compensi a percentuale è applicabile anche in caso di mancata specificazione del "quantum" nell'atto introduttivo del giudizio, quando lo stesso sia determinabile, ed eventualmente proprio a ciò tenda la consulenza tecnica ammessa dal giudice” C. 3687/1998).
Nel caso di specie parte ricorrente, in sede di ATP, oltre a richiedere la quantificazione dei danni eventualmente discendenti da una mancata esecuzione a regola d'arte delle prestazioni effettuata ha altresì richiesto la quantificazione delle opere concretamente resa dalla ditta appaltatrice.
Ne consegue che, a fronte del mancato riscontro di vizi direttamente imputabili alla ditta, il parametro di riferimento per la liquidazione del compenso al CTU deve necessariamente commisurarsi non già al valore dell'intero immobile, del tutto irrilevante nel caso di specie, ma alla quantificazione delle prestazioni concretamente eseguite, per come effettuato dal giudice.
Ciò posto, tuttavia, appare meritevole di censura l'ordinanza oggi opposta nella parte in cui giunge alla determinazione di euro 11.000,00 del compenso spettante al CTU pur senza alcun riconoscimento di aumenti ulteriori rispetto allo scaglione di riferimento.
Applicando i criteri sopra enunciati, invero, lo scaglione di riferimento è unicamente quello che va da € 4.226,63 quale onorario minimo a € 8.482,16 quale onorario massimo.
A fronte di tale forbice di riferimento, resta da esaminare quale sia il parametro più congruo da prendere in considerazione.
Sul punto occorre rammentare che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, “il giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti con il conferimento dell'incarico, tenuto conto, quali parametri per la determinazione di detto compenso, ex art. 51 del d.P.R. n. 115 del 2002, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale;
dall'accertamento è, invece, esclusa la valutazione circa l'utilità e la validità della consulenza tecnica, trattandosi di questioni attinenti al merito della causa, da fare, pertanto, valere nella relativa sede” (C. . P.IVA_1
Nel caso di specie, è da ritenersi “completa” l'opera prestata dal nominato CTU in quanto la relazione peritale ha accertato il Credito
pagina 4 di 6 da assegnare a ha effettuato una valutazione relativa alla CP_2 correttezza della progettazione ed esecuzione dell'intero immobile e ha effettuato una valorizzazione completa dell'intero immobile per stabilire la coerenza con il valore di mercato dello stesso.
Inoltre, le risposte ai quesiti sopra indicati sono state precedute da una attenta e approfondita disamina delle caratteristiche del fabbricato in questione, con tanto di misurazioni in merito alle pareti dell'edificio.
La completezza dell'opera in questione è ulteriormente suffragata da tutta la documentazione acquisita ed esaminata dall'ausiliario tecnico e dagli incontri tenuti dallo stesso al fine di tentare la conciliazione tra le parti.
Sul piano della difficoltà, invece, non si ritiene che l'opera prestata sia connotata da eccezionale difficoltà: l'esito stesso degli accertamenti tecnici eseguiti, del resto, è in tal senso indicativo giacché le conclusioni a cui è pervenuto non hanno richiesto approfondimenti diagnostici particolareggiati anche alla luce del fatto che, per quel che concerne la dispersione termica, è giunto alla conclusione che la stessa sia dipesa dall'assenza di una fonte di energia e che, per quel che concerne i lavori eseguiti alla
, è giunto ad un accertamento in merito alla relativa conformità CP_3 alla luce della disamina del computo metrico in atti.
Ne consegue che appare corretto riconoscere, nell'ambito della prevista forbice, l'onorario alla stregua dei valori medi.
Con riferimento alle spese liquidate al CTU nella misura di euro 410,00, sono da ritenersi infondate le doglianze di parte ricorrente.
Si rammenta, invero, che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18331 del 18/09/2015) “la nota spese del consulente tecnico deve essere specifica e corredata della documentazione delle spese documentabili, mentre non è necessaria per quelle che non richiedono fatturazione o ricevuta fiscale perché insite nella presentazione dell'elaborato (quali la carta, gli inchiostri e i materiali di supporto e di cancelleria) o per i costi di trasporto ove lo studio professionale o la residenza del consulente non siano nelle vicinanze dell'ufficio giudiziario o degli altri luoghi in cui l'ausiliare si debba recare a cagione dell'incarico”.
Nel caso di specie, le spese indicate dal CTU attengono alla stampa degli atti di causa e della documentazione nonché della stessa relazione peritale, a cui si aggiungono scansioni e invio mail.
L'assolvimento dell'onere probatorio sopra indicato è evincibile dalla stessa relazione peritale e dagli allegati prodotti da cui è possibile evincere le stampe effettuate, anche a colori e le corrispondenze tenute (via mail).
Ne consegue che è da ritenersi congrua e conforme alla mole del lavoro svolto le spese richieste.
pagina 5 di 6 La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, liquida a favore del CTU ing. per l'attività di consulenza Controparte_1 tecnica espletata nel giudizio indicato in ricorso euro 6400,00 per compensi, oltre a euro 410,00 a titolo di spese e al 4% della cassa previdenza ed IVA al 22%, ponendole a carico di parte ricorrente
- Rigetta ogni residua domanda o eccezione
- Spese compensate
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ai sensi dell'ultimo comma dell'art 281 sexies c.p.c..
Pordenone, 13 maggio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PORDENONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Albenzio ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 660/2024 promossa da:
C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. COVRE Parte_1 C.F._1
MARCO elettivamente domiciliato in VIA DELLA FERRIERA 22 PORDENONE presso lo studio dell'avv. COVRE MARCO ATTORE/I contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CASSINI Controparte_1 C.F._2
AUGUSTO elettivamente domiciliato in v. B. Odorico 2/d fax 0434 084078 33170 PORDENONE presso lo studio dell'avv. CASSINI AUGUSTO
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 15 D.lgs 150/2011, ha agito in Parte_1 giudizio proponendo opposizione ex art 170 DPR 115/2002 avverso il decreto di liquidazione del CTU emesso nel corso del procedimenti di accertamento tecnico preventivo.
Ha ritenuto illegittima la liquidazione operata in ragione della mancata risposta del nominato ausiliario tecnico ai quesiti formulati dal Giudice nonché in ogni caso eccessiva la liquidazione effettuata in ragione della incompletezza e inutilità della relazione peritale depositata. Ha ritenuto altresì ingiustificate le spese indicate.
Si è costituito in giudizio contestando quanto ex Controparte_1 adverso dedotto in ragione del pregio dell'opera prestata e della complessità e pluralità degli accertamenti espletati, a giustificazione del compenso liquidato.
La causa è stata trattenuta in decisione in data 9.5.2025.
pagina 1 di 6 L'opposizione è parzialmente fondata per i motivi di seguito indicati.
Deve innanzitutto ritenersi non meritevole di accoglimento la doglianza di parte ricorrente volta a ritenere in toto non dovuto il compenso preteso dal CTU per violazione dell'art 51 DPR 115/2002.
Sul punto occorre infatti rammentare che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, al consulente non spetta alcun compenso “nel caso in cui tutto l'elaborato debba ritenersi fuori d'opera rispetto al quesito” (C. 7632/2006).
Tale circostanza specifica, idonea ad escludere in toto il corrispettivo da riconoscere all'ausiliario tecnico, sussiste solo allorquando la attività espletata “non sia neppure astrattamente utilizzabile nell'ambito del processo, sia perché non conferente all'incarico conferitogli, giacché esso non trova fondamento in una disposizione dell'autorità giudiziaria sia in quanto detta attività sia stata svolta con l'inosservanza di norme sanzionate da nullità, non potendo qualificarsi come eseguite delle prestazioni delle quali è vietato al giudice ed alle parti di giovarsi nel processo” (C. 234/2011).
Nel caso di specie non possono ritenersi sussistenti i presupposti sopra indicati;
parte ricorrente, invero, neanche deduce la nullità della consulenza tecnica espletata che, di contro, è risultata rispettosa del principio del contraddittorio e del diritto di difesa delle parti, essendo stata garantita ampia dialettica alle parti sia ai fini conciliativi che ai fini della stesura della relazione finale, tramite risposta alle osservazioni dei consulenti tecnici di parte.
Inoltre, contrariamente a quanto dedotto da parte ricorrente, non può neppure ritenersi che l'elaborato peritale in atti sia risultato del tutto irrilevante agli interessi giuridici delle parti, per come invece dedotto da parte ricorrente.
Il nominato CTU ha infatti fornito i dati tecnici necessari per accertare le cause delle temperature inferiori a 15 gradi d'inverno e superiori a 26 gradi d'estate tramite analitica e puntuale disamina della conformazione delle pareti e del pavimento e relativa comparazione rispetto a quanto ipotizzato nel computo metrico del 19.03.2013 giungendo all'accertamento tecnico per cui “la massa efficace del fabbricato come realizzato è inferiore dell'1% rispetto all'edificio come preventivato. Questo indica che non vi è stata sostanziale variazione di massa tra il progettato e l'eseguito che potesse portare a risultati apprezzabili al comportamento termico”.
Tali conclusioni appaiono pertanto rispondenti al quesito formulato dal Giudice volto ad accertare se la dispersione termica sia riconducibile all'attività appaltata.
pagina 2 di 6 Ne consegue che è priva di fondamento la pretesa di parte ricorrente volta a non riconoscere alcun compenso al CTU nominato.
Venendo ai criteri di valutazione e determinazione dell'attività tecnica espletata dall'ausiliario nominato, appare altresì priva di pregio giuridico la doglianza di parte ricorrente laddove intende ricondurre l'operato del consulente al diverso parametro normativo di cui all'art 12 D.M. 30.05.2002.
Sul punto occorre preliminarmente rammentare che , secondo l'insegnamento della Suprema Corte, nell'ambito dei rapporti tra gli articoli rilevanti in materia di edilizia, gli artt. 12 e 13 hanno una portata applicativa circoscritta, essendo limitati all'ipotesi in cui l'ausiliario svolga una specifica e ben individuata attività: la rispondenza tecnica delle opere alle prescrizioni di progetto (art 12 D.M 30.05.2002) e la stima dell'immobile oggetto della controversia (art 13 D.M. cit.).Tali due disposizioni, per la loro limitata portata applicativa, costituiscono criteri residuali a fronte del criterio generale indicato dall'art 11 del medesimo decreto applicabile nell'ipotesi in cui l'indagine commessa al consulente non sia limitata ad operazioni di mero controllo e verifica ma si estenda ad altri tipi di accertamento, pur sempre nell'ambito delle
“costruzioni edilizie” (ex multis C. 20235/2009; C. 21245/2009).
Nel caso di specie, sulla scorta dei principi giurisprudenziali sopra esposti, appare corretta l'applicazione del suddetto criterio generale atteso che l'attività demandata all'odierno consulente era finalizzata ad un accertamento più ampio in quanto involgente l'accertamento della dispersione termica, l'individuazione delle cause di tale problematica e la determinazione dei costi necessari per la rimozione dei fattori scatenanti.
In sostanza, il CTU nominato è stato chiamato non già ad una mera verifica dell'attività svolta dalla ditta appaltatrice ma anche ad una disamina della conformazione strutturale dell'immobile interessato al fine di accertare il comportamento tecnico dello stesso fabbricato di parte ricorrente.
Ne consegue che l'ampiezza del quesito formulato e dell'attività espletata consente di ritenere correttamente applicato il criterio generale di cui all'art 11 ai fini della liquidazione del compenso spettante allo stesso CTU.
Resta a questo punto da esaminare se l'attività espletata giustifichi l'applicazione dell'importo di euro 11.000,00 riconosciuto al nominato CTU.
Sul punto non è meritevole di censura l'ordinanza oggi opposta laddove, per la determinazione del compenso da riconoscere al nominato CTU non fa riferimento alla stima dell'intero immobile per la determinazione dello scaglione di riferimento, per come invece richiesto nella istanza dal nominato CTU, ma fa riferimento al valore di euro 250.000,00.
pagina 3 di 6 Il Tribunale invero ritiene di conformarsi alla costante giurisprudenza della Suprema Corte secondo la quale, ai fini della liquidazione, va fatto riferimento all'unicità dell'incarico, anche se questo - come nella specie - riguarda distinti accertamenti, e, ai fini della determinazione del valore, al valore della domanda giudiziale (ex plurimis: Cass. 3061/02; Cass. 1156/99).
Orbene, tale criterio generale deve essere ulteriormente mitigato, per quel che rileva il caso di specie, dal principio per cui “la determinazione dei compensi a percentuale è applicabile anche in caso di mancata specificazione del "quantum" nell'atto introduttivo del giudizio, quando lo stesso sia determinabile, ed eventualmente proprio a ciò tenda la consulenza tecnica ammessa dal giudice” C. 3687/1998).
Nel caso di specie parte ricorrente, in sede di ATP, oltre a richiedere la quantificazione dei danni eventualmente discendenti da una mancata esecuzione a regola d'arte delle prestazioni effettuata ha altresì richiesto la quantificazione delle opere concretamente resa dalla ditta appaltatrice.
Ne consegue che, a fronte del mancato riscontro di vizi direttamente imputabili alla ditta, il parametro di riferimento per la liquidazione del compenso al CTU deve necessariamente commisurarsi non già al valore dell'intero immobile, del tutto irrilevante nel caso di specie, ma alla quantificazione delle prestazioni concretamente eseguite, per come effettuato dal giudice.
Ciò posto, tuttavia, appare meritevole di censura l'ordinanza oggi opposta nella parte in cui giunge alla determinazione di euro 11.000,00 del compenso spettante al CTU pur senza alcun riconoscimento di aumenti ulteriori rispetto allo scaglione di riferimento.
Applicando i criteri sopra enunciati, invero, lo scaglione di riferimento è unicamente quello che va da € 4.226,63 quale onorario minimo a € 8.482,16 quale onorario massimo.
A fronte di tale forbice di riferimento, resta da esaminare quale sia il parametro più congruo da prendere in considerazione.
Sul punto occorre rammentare che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte, “il giudice deve verificare se l'opera svolta dall'ausiliare sia rispondente ai quesiti posti con il conferimento dell'incarico, tenuto conto, quali parametri per la determinazione di detto compenso, ex art. 51 del d.P.R. n. 115 del 2002, della difficoltà, completezza e pregio della relazione peritale;
dall'accertamento è, invece, esclusa la valutazione circa l'utilità e la validità della consulenza tecnica, trattandosi di questioni attinenti al merito della causa, da fare, pertanto, valere nella relativa sede” (C. . P.IVA_1
Nel caso di specie, è da ritenersi “completa” l'opera prestata dal nominato CTU in quanto la relazione peritale ha accertato il Credito
pagina 4 di 6 da assegnare a ha effettuato una valutazione relativa alla CP_2 correttezza della progettazione ed esecuzione dell'intero immobile e ha effettuato una valorizzazione completa dell'intero immobile per stabilire la coerenza con il valore di mercato dello stesso.
Inoltre, le risposte ai quesiti sopra indicati sono state precedute da una attenta e approfondita disamina delle caratteristiche del fabbricato in questione, con tanto di misurazioni in merito alle pareti dell'edificio.
La completezza dell'opera in questione è ulteriormente suffragata da tutta la documentazione acquisita ed esaminata dall'ausiliario tecnico e dagli incontri tenuti dallo stesso al fine di tentare la conciliazione tra le parti.
Sul piano della difficoltà, invece, non si ritiene che l'opera prestata sia connotata da eccezionale difficoltà: l'esito stesso degli accertamenti tecnici eseguiti, del resto, è in tal senso indicativo giacché le conclusioni a cui è pervenuto non hanno richiesto approfondimenti diagnostici particolareggiati anche alla luce del fatto che, per quel che concerne la dispersione termica, è giunto alla conclusione che la stessa sia dipesa dall'assenza di una fonte di energia e che, per quel che concerne i lavori eseguiti alla
, è giunto ad un accertamento in merito alla relativa conformità CP_3 alla luce della disamina del computo metrico in atti.
Ne consegue che appare corretto riconoscere, nell'ambito della prevista forbice, l'onorario alla stregua dei valori medi.
Con riferimento alle spese liquidate al CTU nella misura di euro 410,00, sono da ritenersi infondate le doglianze di parte ricorrente.
Si rammenta, invero, che, secondo l'insegnamento consolidato della Suprema Corte (Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18331 del 18/09/2015) “la nota spese del consulente tecnico deve essere specifica e corredata della documentazione delle spese documentabili, mentre non è necessaria per quelle che non richiedono fatturazione o ricevuta fiscale perché insite nella presentazione dell'elaborato (quali la carta, gli inchiostri e i materiali di supporto e di cancelleria) o per i costi di trasporto ove lo studio professionale o la residenza del consulente non siano nelle vicinanze dell'ufficio giudiziario o degli altri luoghi in cui l'ausiliare si debba recare a cagione dell'incarico”.
Nel caso di specie, le spese indicate dal CTU attengono alla stampa degli atti di causa e della documentazione nonché della stessa relazione peritale, a cui si aggiungono scansioni e invio mail.
L'assolvimento dell'onere probatorio sopra indicato è evincibile dalla stessa relazione peritale e dagli allegati prodotti da cui è possibile evincere le stampe effettuate, anche a colori e le corrispondenze tenute (via mail).
Ne consegue che è da ritenersi congrua e conforme alla mole del lavoro svolto le spese richieste.
pagina 5 di 6 La reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
il Tribunale di Pordenone, sezione civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
- Accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, liquida a favore del CTU ing. per l'attività di consulenza Controparte_1 tecnica espletata nel giudizio indicato in ricorso euro 6400,00 per compensi, oltre a euro 410,00 a titolo di spese e al 4% della cassa previdenza ed IVA al 22%, ponendole a carico di parte ricorrente
- Rigetta ogni residua domanda o eccezione
- Spese compensate
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata ai sensi dell'ultimo comma dell'art 281 sexies c.p.c..
Pordenone, 13 maggio 2025
Il Giudice dott. Antonio Albenzio
pagina 6 di 6