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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 03/04/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Prato
In Nome del Popolo Italiano il collegio nella seguente composizione: dott. Michele Sirgiovanni Presidente dott. Costanza Comunale Giudice relatore dott. Giulia Simoni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 230/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) con l'avv. MARIANNA ZHOU, presso lo studio della quale C.F._2
hanno eletto domicilio con l'intervento del
Pubblico Ministero.
Oggetto: scioglimento del matrimonio.
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 26/02/2025 e hanno Parte_1 Parte_1
proposto domanda congiunta di scioglimento del matrimonio civile celebrato in data
11/11/2003 a Prato, trascritto nei registri dello Stato civile del Comune di Prato dell'anno
2003, Parte I, atto n. 218.
I coniugi, cittadini cinesi, hanno richiesto l'applicazione della legge nazionale cinese, così da poter ottenere direttamente il divorzio, senza dover precedentemente richiedere la
1 separazione personale de coniugi;
hanno quindi hanno dedotto che, ai sensi dell'art. 3 comma 1 del Regolamento UE n. 2201/2003 (cd. Bruxelles bis) e dell'art. 5 del
Regolamento UE n. 1259/2010, sussiste la giurisdizione del Giudice italiano in materia di scioglimento del vincolo coniugale, essendo stato il matrimonio celebrato in Italia (art. 32
L. 218/95) e risultando in Prato l'ultima residenza abituale dei coniugi .
Nelle note scritte sostitutive dell'udienza, autorizzate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., le parti hanno confermato il ricorso insistendo nell'accoglimento delle conclusioni di seguito riportate: “ - dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile tra le parti, celebrato a
Prato in data 11/11/2003 e trascritto presso i registri di Stato Civile del predetto Comune (Anno
2003, Numero 218 Parte I Serie Ufficio 1), ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Prato di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli atti di matrimonio del suindicato Comune, alle seguenti condizioni e/o a quelle meglio viste dal Tribunale medesimo:
a) i Ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla da pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragione e che pertanto nulla è dovuto dal SI.
[...]
alla SI.ra e viceversa, a titolo di contribuzione al mantenimento Parte_2 Parte_1 dell'altro/a; b) il IG. rilascerà l'abitazione coniugale entro agosto 2025 e si Parte_2 impegna a trasferire la propria residenza anagrafica appena gli sarà possibile, comunicando tale indirizzo alla IG.ra c) il figlio nato a [...] il [...] sarà Parte_1 Persona_1 affidato in via condivisa ai genitori, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre nella abitazione di via Giulio Braga n. 175, Prato. Le figlie e , rispettivamente ER Persona_3 maggiorenni, sono indipendenti ed economicamente autosufficienti;
d) a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, il IG. verserà alla IG.ra Parte_2 Parte_1 la somma mensile di € 350,00 (trecentocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT e) il IG.
[...]
rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% di tutte le spese straordinarie Parte_2 Parte_1 dalla stessa sostenute nell'interesse delle figlie, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa f) i Ricorrenti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro”.
Nulla ha opposto il Pubblico Ministero.
***
La domanda è fondata e può essere accolta.
Con riguardo alla competenza giurisdizionale si osserva quanto segue.
2 Nel caso concreto, occorre far riferimento in materia alle disposizioni di cui al regolamento UE 2019/1111 - entrato in vigore in Italia a far data dal 1° agosto 2022 a modifica del regolamento UE 2201/2003 - che stabilisce norme uniformi sulla competenza in materia di divorzio, separazione personale e annullamento del matrimonio, oltre che in materia di controversie riguardanti la responsabilità genitoriale che presentano un elemento internazionale.
In primis, questo Collegio ritiene che non residuino dubbi in ordine alla competenza giurisdizionale del giudice italiano sulla questione strettamente connessa alla pronuncia di scioglimento del matrimonio tra le parti, sulla base del disposto di cui all'art. 3 del reg.
UE 2019/1111, che prevede che “sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio, le autorità giurisdizionali dello Stato membro: a) nel cui territorio si trova: i) la residenza abituale dei coniugi;
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora;
iii) la residenza abituale del convenuto;
iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi;
v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso;
o b) di cui i due coniugi sono cittadini”. In ossequio al principio cd. universalistico affermato dalla
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, detto regolamento troverebbe applicazione anche ai cittadini di Stati terzi che hanno vincoli sufficientemente forti con il territorio di uno degli Stati membri, in conformità ai criteri di competenza ivi previsti (cfr. Corte di
Giustizia CE sez. III 29.11.2007; Tribunale di Belluno 6.3.2009 n. 106).
Quanto alla legge applicabile si osserva quanto segue.
Il Collegio sul punto ritiene di dover fare applicazione della disciplina di cui al
Regolamento UE n. 1259/10 del 20.12.2010. Il carattere universale della disciplina in esame è ricavabile dal testo stesso del regolamento il quale, al considerando n. 12 ed all'articolo 4, prevede espressamente il suo carattere universale, consentendo in particolare la possibilità di deIGnazione di leggi anche di uno Stato membro non partecipante o di uno Stato non membro dell'Unione Europea, ipotesi che in concreto potrà verificarsi proprio nel caso in cui il giudice di uno dei 14 stati membri aderenti sia
3 adito da almeno un coniuge cittadino di Stato membro non aderente o di Paese extracomunitario ed in particolare:
a) Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 5 comma 1 lett. c) del regolamento, tra i coniugi sia stato raggiunto un accordo che prevede l'applicazione della legge dello Stato membro non aderente o extra Ue di cui sia cittadino almeno uno dei due;
b) Nel caso in cui, ai sensi dell'art. 8 lett. c), in assenza di electio juris da parte dei coniugi e nell'impossibilità di applicare uno dei criteri di cui alle lettere a) e b) della stessa norma, debba trovare applicazione la legge dello Stato membro non aderente o extra Ue di cui entrambi i coniugi siano cittadini.
Ebbene nel caso in esame è possibile affermare che è intercorso accordo sulla scelta della legge applicabile ai sensi dell'art. 5 del regolamento citato, alla luce del contenuto del ricorso congiunto depositato. Deve farsi, pertanto, applicazione delle legge cinese.
Ebbene, il Codice Civile della Repubblica Popolare Cinese approvato il 28 Maggio 2020, diversamente dall'ordinamento giuridico italiano, da un lato non prevede l'istituto della separazione dei coniugi;
dall'altro prevede espressamente il divorzio “consensuale”, cioè basato sul mero accordo dei coniugi, senza la necessità dell'esistenza di alcun presupposto di legge e senza alcun accertamento giudiziale degli stessi. Infatti, l'art. 1076 recita espressamente: - “I coniugi che intendono divorziare volontariamente devono concludere un accordo di divorzio per iscritto e chiederne personalmente la registrazione presso l'autorità di registrazione dei matrimoni. L'accordo di divorzio deve includere la dichiarazione di entrambe le parti di divorziare volontariamente e il loro accordo su questioni quali il mantenimento dei figli, la divisione dei beni e il trattamento dei debiti”. L'art. 1078, a sua volta, prevede che: - “Dopo aver verificato che il divorzio si fonda sulla reciproca volontà delle parti e che le stesse abbiano raggiunto un accordo su questioni quali il mantenimento dei figli, la divisione dei beni e il trattamento dei debiti, l'autorità di registrazione del matrimonio concede la registrazione del divorzio e rilascia un certificato di divorzio”. La normativa cinese non contrasta in alcun modo con l'ordine pubblico italiano, non incorrendo quindi nel divieto di cui all'art. 16
L.218/95. Difatti è la stessa normativa italiana a prevedere, accanto alla separazione personale dei coniugi perdurante da 6 mesi (o 1 anno), numerose altre ipotesi in cui si perviene allo scioglimento del matrimonio prescindendo dalla separazione stessa (art. 3
L. 898/1970). Ai sensi dell'art. 3 Reg. n. 1111/2019 (UE), che ha sostituito il Reg.
4 2201/2003, nonché ai sensi dell'art. 32 e 12 L.281/95 sussiste la giurisdizione italiana a decidere sul ricorso presentato dai SIg.ri e che deve essere deciso Pt_1 Pt_2
mediante l'applicazione della legge processuale italiana, ossia la procedura contemplata dall'art. 473- bis 51 c.p.c..
Ai sensi dell'art 473-bis.51 c.p.c. sussiste la competenza del Tribunale di Prato, atteso che il figlio minore ed i ricorrenti sono residenti a [...].
Sussistono, in definitiva, i presupposti previsti dall'art. 3, comma 1, n. 1, lett. b), legge n.
898/1970 per la pronuncia di scioglimento del matrimonio.
Constatato che appare irreversibile la frattura determinatasi tra i coniugi, quale risulta oltre che dalle ragioni addotte anche dalla decisa e ferma volontà manifestata dai coniugi di sciogliere il vincolo matrimoniale;
considerato che
la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente gli accordi patrimoniali tra gli stessi;
considerato che
la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici;
valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso e che l'ascolto del medesimo appare manifestamente superfluo (art. 337octies
c.c.) e contrario al suo interesse;
rilevato che in relazione a questioni non strettamente inerenti il procedimento di divorzio il Tribunale si limita a prenderne atto senza pronuncia giudiziale;
accertata quindi la sussistenza dei presupposti di legge;
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in Prato in data 11/11/2003, tra e , trascritto nei registri dello Stato Civile del Parte_1 Parte_2
Comune di Prato, nel Registro atti di matrimonio dell'anno 2003, parte I, atto n. 218,
- omologa l'accordo raggiunto dalle parti sulle condizioni che di seguito si trascrivono:
- a) i ricorrenti si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di non aver nulla da pretendere per qualsivoglia titolo e/o ragione e che pertanto nulla è dovuto dal SI. alla SI.ra e viceversa, a titolo di Parte_2 Parte_1 contribuzione al mantenimento dell'altro/a;
5 b) il IG. rilascerà l'abitazione coniugale entro agosto 2025 e si impegna Parte_2
a trasferire la propria residenza anagrafica appena gli sarà possibile, comunicando tale indirizzo alla IG.ra ; c) il figlio nato a [...] il [...] Parte_1 Persona_1 sarà affidato in via condivisa ai genitori, con collocamento e residenza anagrafica presso la madre nella abitazione di via Giulio Braga n. 175, Prato. Le figlie e ER ER
, rispettivamente maggiorenni, sono indipendenti ed economicamente
[...] autosufficienti;
d) a titolo di concorso spese per il mantenimento ordinario del figlio, il IG.
[...]
verserà alla IG.ra , la somma mensile di € 350,00 Parte_2 Parte_1
(trecentocinquanta/00), da rivalutarsi di anno in anno, a far luogo dalla data di deposito del presente ricorso, secondo la variazione degli indici ISTAT;
e) il IG. rimborserà, inoltre, alla SI.ra il 50% di tutte le Parte_2 Parte_1
spese straordinarie dalla stessa sostenute nell'interesse delle figlie, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa;
f) prende atto che i Ricorrenti si impegnano a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Prato di procedere all'annotazione della presente sentenza ed agli ulteriori incombenti di legge.
Spese compensate tra le parti.
Così deciso in Prato, nella camera di conIGlio del 2.4.2025
Il Presidente dott. Michele Sirgiovanni
Il Giudice est. dott. Costanza Comunale
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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