Art. 42.
Nei casi di cui all'art. 7, se il testamento e' depositato presso l'Archivio notarile, l'onorario sul valore dichiarato dalle parti e' riscosso dall'Archivio stesso e corrisposto al notaio, o ai suoi eredi, a richiesta degli aventi diritto. All'Archivio spetta l'aggio di riscossione nella misura del 5 per cento.
Gli onorari previsti nel comma precedente, dei quali non e' richiesto il pagamento nel termine di tre anni dal giorno della riscossione, si prescrivono a favore dell'Amministrazione degli archivi notarili.
((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (6) L'avviso di rettifica (in G.U. 04/03/2011, n. 52), come modificato dall'errata corrige (in G.U. 07/03/2011, n. 54), ha disposto il venir meno dell'abrogazione del presente articolo.
Nei casi di cui all'art. 7, se il testamento e' depositato presso l'Archivio notarile, l'onorario sul valore dichiarato dalle parti e' riscosso dall'Archivio stesso e corrisposto al notaio, o ai suoi eredi, a richiesta degli aventi diritto. All'Archivio spetta l'aggio di riscossione nella misura del 5 per cento.
Gli onorari previsti nel comma precedente, dei quali non e' richiesto il pagamento nel termine di tre anni dal giorno della riscossione, si prescrivono a favore dell'Amministrazione degli archivi notarili.
((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (6) L'avviso di rettifica (in G.U. 04/03/2011, n. 52), come modificato dall'errata corrige (in G.U. 07/03/2011, n. 54), ha disposto il venir meno dell'abrogazione del presente articolo.