Articolo 42 della Legge 22 novembre 1954, n. 1158
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1 gennaio 1955
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16 dicembre 2010
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7 marzo 2011
Art. 42.
Nei casi di cui all'art. 7, se il testamento e' depositato presso l'Archivio notarile, l'onorario sul valore dichiarato dalle parti e' riscosso dall'Archivio stesso e corrisposto al notaio, o ai suoi eredi, a richiesta degli aventi diritto. All'Archivio spetta l'aggio di riscossione nella misura del 5 per cento.
Gli onorari previsti nel comma precedente, dei quali non e' richiesto il pagamento nel termine di tre anni dal giorno della riscossione, si prescrivono a favore dell'Amministrazione degli archivi notarili.
((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (6) L'avviso di rettifica (in G.U. 04/03/2011, n. 52), come modificato dall'errata corrige (in G.U. 07/03/2011, n. 54), ha disposto il venir meno dell'abrogazione del presente articolo.
Entrata in vigore il 7 marzo 2011