Ordinanza cautelare 25 ottobre 2024
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 05/05/2025, n. 3536 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 3536 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03536/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04750/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4750 del 2024, proposto da
NC GN, rappresentata e difesa dall'avvocato Raffaele Castaldo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Nola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Maurizio Renzulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
ND Festa dei Gigli, in persona del Presidente pro tempore del C.d.A., rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Vitale, Gabriele Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
NT NO, rappresentato e difeso dall'avvocato Enrica Troisi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Napoli, via M. da Caravaggio n. 144;
Vincenzo Buonaguro, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
a) del verbale n. 31 del 29.6.2024 del Consiglio di Amministrazione della ND Festa dei Gigli di definizione dell'istruttoria avente natura di proposta di assegnazione della concessione;
b) di tutti gli atti e i verbali con i quali la ND Festa dei Gigli e/o il Comune di Nola hanno espletato l’istruttoria per l’assegnazione della macchina da festa del “IE” per la Festa dei Gigli edizione 2025;
c) di ogni altro atto o provvedimento, preordinato, conseguenziale e connesso ove e per quanto lesivo dei diritti ed interessi della ricorrente.
E per la declaratoria
del diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta la concessione per l'organizzazione della macchina da festa del Giglio della Corporazione del IE.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Nola, di NT NO e della ND Festa dei Gigli;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 gennaio 2025 la dott.ssa Cesira Casalanguida e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. - La ricorrente ha impugnato il verbale n. 31 del 29.06.2024 del consiglio di amministrazione della ND Festa dei Gigli, avente ad oggetto la proposta di assegnazione in concessione, per l’organizzazione delle macchine da Festa e della Barca, per l’edizione della Festa dei Gigli 2025, ad NT NO per la parte riferita al giglio denominato IE, e, al contempo, ha disposto l’esclusione dalla procedura della propria domanda (presentata dal Firmatario OL AS, Maestro di Festa GN NC).
Ha chiesto, altresì, la declaratoria del suo diritto all’assegnazione della macchina da festa per la Corporazione denominata “IE” per la Festa dei Gigli 2025.
La contestata esclusione è stata disposta per le seguenti motivazioni: a) la sottoscrizione della domanda di partecipazione non risultava autenticata (come invece richiesto dall’art. 22, comma 1, del Regolamento della Festa dei Gigli), ma recava una legalizzazione di firma apposta in data 12 giugno 2024 con timbro del Comune di Cimitile; b) nella domanda non veniva indicata la paranza designata per il trasporto della Macchina da festa (come invece richiesto dall’art. 23, comma 2, lettera d) del Regolamento Feste).
2. - Il ricorso, notificato in data 26 settembre 2024 e depositato il 4 ottobre 2024, è stato proposto dopo che, con sentenza di questa Sezione del T.A.R. n. 5040 del 20 settembre 2024, è stato “ annullato per vizio di incompetenza il Decreto Sindacale n. 21 del 18.07.2024, con cui è stata assegnata la macchina da festa “IE” per la Festa dei Gigli 2025 al sig. AS OL, in qualità di firmatario e alla sig.ra NC GN, in qualità di maestro di festa” ed è stata, altresì, dichiarata inammissibile “l’impugnativa del Decreto Sindacale n. 30 del 30.06.2024, nella parte in cui il Sindaco del Comune di Nola sospendeva l’assegnazione della macchina da festa del IE” , trattandosi di atto meramente soprasessorio e privo di autonoma efficacia lesiva.
2.1. - La ricorrente ha censurato il verbale impugnato con motivi di ricorso sulla ritenuta illegittimità della disposta esclusione per violazione di legge ed eccesso di potere sotto plurimi profili, con contestazione della mancata autenticazione delle firme apposte in calce alla domanda di assegnazione e della mancata indicazione della paranza nella domanda di partecipazione. Ha dedotto, altresì, l’ingiustizia manifesta e la violazione del principio del favor partecipationis . Ha argomentato anche in relazione alla domanda di declaratoria del diritto all’assegnazione della macchina da festa.
2.2. - Il Comune di Nola si è costituito in giudizio in data 7.10.2024, riferendo di aver chiesto, con nota prot. n. 61977 del 24/9/2024, alla ND Festa dei Gigli, di procedere ad un riesame delle determinazioni assunte.
2.3. - Si sono costituiti in giudizio La ND Festa dei Gigli, in data 8.10.2024, ed NT NO, in data 14.10.2024, ed entrambi hanno sollevato eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stato impugnato un verbale contenente una mera proposta di assegnazione e, dunque, ritenuto privo di autonoma efficacia lesiva.
3. - Il Comune di Nola, in data 13 dicembre 2024, ha depositato il decreto del commissario prefettizio n. 3 del 12 dicembre 2024, nel quale, per quanto di interesse e con riferimento agli adempimenti successivi alla menzionata sentenza n. 5040/2024, tra l’altro:
premesso che
- “ con nota prot. n. 61977 del 24.9.2024, il Sindaco, in ottemperanza ai principi dettati dalla prefata sentenza del TAR, invitava la ND ad un riesame delle determinazioni da questa assunte e di cui al citato verbale n. 31 del 29.06.2024 ”;
(…)
- “ nelle more, con decreto sindacale n. 39 del 4.11.2024, venivano revocati i membri del CDA della ND Festa dei Gigli di competenza del Comune di Nola e con successivo decreto sindacale n. 40 del 5.11.2024 venivano nominati i nuovi membri del CDA della ND ”;
˂˂Considerato che,
nella seduta del 9.12.2024 (verbale n. 3), il CdA della ND ha proposto l’assegnazione della macchina da festa del IE (anno 2025) al Firmatario OL AS nato il [...]– Maestro di Festa sig.ra GN NC nata il [...], sulla base dei seguenti rilievi:
“il c.d.a. dà atto che, con nota del 02.12.2024, è stato attivato un supplemento istruttorio sulle cause di esclusione relativa all’istanza n. 11, firmatario OL AS e maestro di Festa GN NC – giglio del IE 2025. Il vicesindaco Felice Amato con PEC in data 09.12.2024 (prot. Comune di Cimitile n. 11315/2024) – ha comunicato di aver provveduto alla mera autentica delle firme e che le firme sono state apposte in sua presenza. La nota allegata al presente verbale rende possibile superare l’esclusione della procedura decisa con verbale di Consiglio di amministrazione del 29.06.2024. Ad esito del supplemento istruttorio condotto, verificato che la mancata indicazione della paranza non rientra tra le cause di esclusione, accertato che l’anzianità contributiva in attività rientranti nel campo della corporazione del IE del sig. OL AS risulta essere pari a 30 anni e 8 mesi [rectius due mesi] contributivi (cfr. all. relazione INPS), che risulta essere la maggiore anzianità tra i richiedenti per la corporazione in discorso”˃˃;
3.1. - È stata, quindi, decretata l’assegnazione, per la “Festa dei Gigli” anno 2025, della macchina da festa “Giglio del IE”, in favore del IE AS OL, firmatario, e di GN NC, Maestro di Festa.
4. - In data 18 dicembre 2024 il controinteressato NT NO ha depositato una memoria con cui ha rilevato l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’intervenuta adozione del Decreto Prefettizio n. 3 del 12.12.2024. Ha ribadito l’originaria inammissibilità del ricorso in quanto afferente ad un atto endoprocedimentale, privo di lesività. Ha concluso chiedendo la condanna della ricorrente al pagamento delle spese con distrazione in favore del legale antistatario.
5. - Alla pubblica udienza del 30 gennaio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
6. – Il ricorso è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell’avvenuta successiva adozione del decreto prefettizio n. 3 del 12.12.2024.
Come sopra ricostruito, infatti, la ricorrente contestava, con l’atto introduttivo del presente giudizio, la decisione di esclusione della sua domanda e la proposta di assegnazione della Macchina da festa “Giglio del IE” al maestro di Festa NT NO.
Con il sopravvenuto provvedimento, adottato dal Commissario Prefettizio del Comune di Nola, su conforme proposta del CdA della ND, è stata disposta l’assegnazione per la “Festa dei Gigli” anno 2025 della suddetta macchina da festa “Giglio del IE”, in favore del IE AS OL, firmatario, e di GN NC, Maestro di Festa.
Emerge in tutta evidenza che l'esito del giudizio non potrebbe recare alcuna utilità a parte ricorrente in ragione del segmento procedimentale posto in essere dalla ND (con connesso successivo avallo del Commissario prefettizio) a seguito della richiesta di riesame del Sindaco, conseguente alla sentenza n. 5040/2024 pronunciata da questa Sezione del T.A.R.
Quand’anche il suddetto decreto e la relativa proposta fossero (in ipotesi) caducati in seguito dal giudice, in ogni caso la ND e l’organo comunale sarebbero tenuti a rieditare il segmento procedimentale relativo, atteso il definitivo superamento di quello oggetto del presente giudizio per volontà dell’amministrazione, come desumibile dagli atti da questa successivamente adottati.
6.1. - Gli atti sopravvenuti hanno determinato una situazione nuova rispetto a quella esistente al tempo della proposizione del gravame, tale da escludere che la decisione di merito possa produrre alcuna utilità per la ricorrente ( ex multis, T.A.R. Napoli, sez. VII, sent. 4984 del 16.09.2024; Cons. St. Sez. IV, 25.6.2013, n. 3457; 12.6.2013, n. 3256; Cons. Stato Sez. IV, 04-12-2012, n. 6190).
Costituisce generale principio del processo amministrativo (art. 35 del c.p.a.) l’affermazione che l’interesse al ricorso ex art. 100 c.p.c. deve sussistere sia nel momento di proposizione sia in quello di decisione del gravame (cfr. ex multis T.A.R. Napoli, sez. VII, 21 febbraio 2022, n. 1156; T.A.R. Lecce, Sez. I, 7 settembre 2010, n. 1942).
7. – Per tutto quanto esposto, al Collegio non resta che dichiarare il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
8. - Sussistono giusti e particolari motivi, in virtù della peculiarità della vicenda contenziosa per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese processuali, restando il contributo unificato a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Michelangelo Maria Liguori, Presidente
Carlo Dell'Olio, Consigliere
Cesira Casalanguida, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Cesira Casalanguida | Michelangelo Maria Liguori |
IL SEGRETARIO