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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 28/11/2025, n. 552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 552 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 618/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Daniela BOSIO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 618/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. TURCO FRANCA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
hanno esposto:
pagina 1 di 3 di aver contratto matrimonio concordatario in PEVERAGNO il 03/10/1998, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 15, parte II, Serie A, dell'anno 1998; che dal matrimonio è nata la figlia a Cuneo, il 7.6.2003; Per_1
che la convivenza è diventata intollerabile;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per dichiararsi la separazione dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza parziale del 10.4.2025 è stata omologata la separazione e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate il 30.10.2025 le parti hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
La sentenza di separazione è infatti passata in giudicato e sono decorsi sei mesi dall'autorizzazione a vivere separatamente senza che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia stata ricostituita.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di mantenimento per la figlia, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente.
Deve altresì ritenersi equo l'assegno divorzile una tantum previsto in favore della Pt_2
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
03/10/1998 in PEVERAGNO da , nato a [...] il [...], e da Parte_1
, nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di Parte_2
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di PEVERAGNO al N. 15, parte II Serie A, anno 1998, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 3 1) la casa coniugale sita in Morozzo, via Marconi n. 1/A/1 viene assegnata alla sig.ra Parte_2
con tutti i mobili e gli arredi ivi esistenti, fino al raggiungimento dell'autonomia economica
[...]
della figlia Per_1
2) il sig. fino a tale data, si impegna a: Parte_1
- rimborsare alla moglie le spese per il riscaldamento della casa coniugale alla stessa assegnata a condizione che la stessa ivi abiti;
- a provvedere a tutte le spese di studio, sanitarie e ricreative nonché quelle dell'autovettura della figlia
Per_1
3) il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra l'importo di € Parte_1 Parte_2
70.000,00 (settantamila) a titolo di assegno di divorzio in unica soluzione, ex art. 5, co.6 L. 898/1970 e ciò entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) il sig. si impegna, in via esclusiva, al pagamento delle spese legali dei presenti Pt_1
procedimenti;
5) ad adempimento di quanto indicato ai punti precedenti, le parti dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere, avendo regolato tutti i loro rapporti economico-patrimoniali.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PEVERAGNO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 27/11/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta BONAUDI Presidente
Dott.ssa Elisa EINAUDI Giudice relatore
Dott.ssa Daniela BOSIO Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 618/2025 promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e
, nata a [...] il [...], Parte_2 entrambi elettivamente domiciliati presso l'Avv. TURCO FRANCA che li rappresenta e difende per procura in atti,
RICORRENTI
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: Separazione consensuale e Divorzio congiunto – Cessazione degli effetti civili del matrimonio
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex artt. 473 bis.49 e 473 bis.51 i sigg.ri e Parte_1 Parte_2
hanno esposto:
pagina 1 di 3 di aver contratto matrimonio concordatario in PEVERAGNO il 03/10/1998, optando per il regime di separazione dei beni, matrimonio trascritto nei Registri dello Stato Civile di quel Comune al n. 15, parte II, Serie A, dell'anno 1998; che dal matrimonio è nata la figlia a Cuneo, il 7.6.2003; Per_1
che la convivenza è diventata intollerabile;
che ricorrono pertanto le condizioni di legge per dichiararsi la separazione dei coniugi e, una volta decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con sentenza parziale del 10.4.2025 è stata omologata la separazione e con ordinanza in pari data la causa è stata rimessa in istruttoria per la trattazione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Con note scritte depositate il 30.10.2025 le parti hanno confermato di voler divorziare alle condizioni di cui al ricorso.
Il PM è intervenuto nel giudizio e ha concluso chiedendo accogliersi il ricorso.
Il ricorso congiunto appare accoglibile, sussistendo i presupposti di legge.
La sentenza di separazione è infatti passata in giudicato e sono decorsi sei mesi dall'autorizzazione a vivere separatamente senza che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia stata ricostituita.
Il Collegio prende atto delle condizioni concordate tra le parti rispetto alle quali nulla osta.
I patti fissati dai coniugi non sono infatti contrari a disposizioni di legge e sono state concordate condivisibili condizioni di mantenimento per la figlia, maggiorenne ma non ancora economicamente indipendente.
Deve altresì ritenersi equo l'assegno divorzile una tantum previsto in favore della Pt_2
P.Q.M.
IL TRIBUNALE
In Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili della trascrizione del matrimonio religioso concordatario contratto il
03/10/1998 in PEVERAGNO da , nato a [...] il [...], e da Parte_1
, nata a [...] il [...], matrimonio trascritto nei Registri di Parte_2
Matrimonio dello Stato Civile del Comune di PEVERAGNO al N. 15, parte II Serie A, anno 1998, alle seguenti
CONDIZIONI
pagina 2 di 3 1) la casa coniugale sita in Morozzo, via Marconi n. 1/A/1 viene assegnata alla sig.ra Parte_2
con tutti i mobili e gli arredi ivi esistenti, fino al raggiungimento dell'autonomia economica
[...]
della figlia Per_1
2) il sig. fino a tale data, si impegna a: Parte_1
- rimborsare alla moglie le spese per il riscaldamento della casa coniugale alla stessa assegnata a condizione che la stessa ivi abiti;
- a provvedere a tutte le spese di studio, sanitarie e ricreative nonché quelle dell'autovettura della figlia
Per_1
3) il sig. si impegna a corrispondere alla sig.ra l'importo di € Parte_1 Parte_2
70.000,00 (settantamila) a titolo di assegno di divorzio in unica soluzione, ex art. 5, co.6 L. 898/1970 e ciò entro 30 giorni dalla comunicazione della sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
4) il sig. si impegna, in via esclusiva, al pagamento delle spese legali dei presenti Pt_1
procedimenti;
5) ad adempimento di quanto indicato ai punti precedenti, le parti dichiarano di non avere più nulla reciprocamente a pretendere, avendo regolato tutti i loro rapporti economico-patrimoniali.
MANDA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PEVERAGNO di procedere alla annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio in questione.
Nulla per le spese, stante la natura del procedimento.
Così deciso in Cuneo, in data 27/11/2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Elisa Einaudi Dott.ssa Roberta Bonaudi
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