Sentenza 5 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 05/02/2025, n. 128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 128 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 2748/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FERRARA
Sezione Unica Civile
Il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale composto dai SInori magistrati:
Dott. Stefano Scati Presidente
Dott. Paolo Sangiuolo Giudice
Dott.ssa Costanza Perri Giudice relatore
Riunito in camera di conSIlio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n. 2748/2024 R.G. promosso con ricorso in data 19 dicembre 2024 da parte di:
, nata a [...] il [...], residente in [...](Fe), Località Parte_1
Caprile Centro n. 43 – codice fiscale: – elettivamente domiciliata in Ariano C.F._1
Nel Polesine (RO), Via G. Matteotti n. 15/a, presso e nello studio dell'Avv. Maura Anostini, del Foro di Rovigo (C.F. ), nonché digitalmente presso il suo indirizzo di posta C.F._2
elettronica certificata: che la rappresenta, difende ed assistite, Email_1
giusta procura congiunta telematicamente al ricorso e
, nato a [...] il [...], residente in [...](Fe) Località Parte_2
Caprile Centro n. 43 – codice fiscale: , elettivamente domiciliato ai fini della C.F._3
presente procedura in Merate (LC), Via Terzaghi n. 10, presso e nello studio dell'Avv. Chiara
Scaccabarozzi, del Foro di Lecco (C.F. ), nonché digitalmente presso il suo C.F._4
indirizzo di posta elettronica certificata: che la Email_2
rappresenta, difende ed assistite, giusta procura congiunta telematicamente al ricorso
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Ricorso cumulativo ai sensi degli artt. 473 bis 49 e 51 c.p.c.
CONCLUSIONI:
1
- Le parti hanno domandato la pronuncia della separazione alle seguenti
CONDIZIONI
1) SEPARAZIONE CONIUGI: autorizzare i coniugi a vivere separatamente, come già avviene dal mese di aprile 2024, con obbligo di mutuo rispetto.
2) AFFIDAMENTO FIGLIO E COLLOCAZIONE GENITORIALE: disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione stabile con la madre, presso la casa familiare sita in Per_1
OD (Fe) Località Caprile Centro n.43, ove il minore manterrà la residenza anagrafica e che costituirà
l'indirizzo di riferimento per il prelievo/riconsegna del bambino all'altro genitore. Ogni futuro trasferimento di residenza del minore dovrà essere preventivamente concordato tra i genitori, i quali, in caso di disaccordo si dovranno rivolgere al Giudice competente per accertare il prevalente interesse del figlio a trasferirsi o meno. Entrambi i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente sul figlio, per le questioni di ordinaria amministrazione, nei rispettivi periodi di convivenza. Le decisioni di maggiore interesse per il minore, relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo dai genitori, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e le aspirazioni del figlio. I coniugi si dovranno impegnare a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del minore con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi, e di conservare rapporti SInificativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
3) ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE E ANNESSI: conseguentemente alla stabile collocazione del figlio con la madre, disporre l'assegnazione della suddetta abitazione coniugale sita in OD (Fe)
Località Caprile Centro n.43 in favore della moglie, con quanto in essa contenuto ed a corredo. Il SI. Pt_2 provvederà all'asporto dei propri beni personali (batteria, strumenti musicali, pianoforte, scooter, attrezzature meccaniche) entro 30 giorni dal deposito del ricorso congiunto. Le utenze relative a detta abitazione, in accordo tra le parti, sono state integralmente poste a carico della SI.ra a partire dal Pt_1 settembre 2024. Il SI. , entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione, si Parte_2 impegna a trasmettere a titolo gratuito alla moglie , con successiva e necessaria scrittura Parte_1 notarile, la sua quota (pari al 50%) di proprietà sull'abitazione coniugale e annessi, così meglio identificati:
1) Immobile sito nel Comune di OD Catasto Fabbricati, Località Caprile Centro, n.43 Piano T e precisamente così censito: Foglio 44, mappale n.468 sub 2, Cat. A/10, cl. 1 3,5 vani, totale 84 mq, Rendita
Euro 469,98; 2) Immobile sito nel Comune di OD, Catasto fabbricati, Località Caprile Centro, Piano T
e precisamente così censito: Foglio 44, mappale n. 542 Cat. F/1; 3) Immobile sito nel Comune di OD,
Catasto Fabbricati, Località Caprile Centro, Piano T e precisamente così censito: Foglio 44, mappale n. 543
Cat. F/1; 4) Immobile sito nel Comune di OD, Catasto Terreni, Località Caprile Centro, e precisamente così censito: Foglio 44, mappale n. 539, seminativo/06, are 02 ca 83, Reddito Dominicale Euro 0,98, Reddito
Agrario Euro 1,02; La SI.ra si impegna ad accettare il suddetto trasferimento. Le imposte, Parte_1
2 gli onorari e le eventuali ulteriori spese che graveranno sulla cessione dell'immobile, saranno in toto a carico della SI.ra . Parte_1
4) DIRITTI DI VISITA DEL PADRE: quanto all'esercizio del diritto di visita/frequentazione del minore con il padre, il padre potrà vedere e tenere con sé il figlio , salvo migliore accordo tra le parti: - durante il Per_1 fine settimana, alternativamente con la madre, dalle ore 09.00 del sabato alle ore 20.00 della domenica;
- inoltre, in uno dei fine settimana di spettanza materna, un sabato al mese dalle ore 9.00 alle ore 21.00, fatti salvi impegni lavorativi del padre;
- durante le festività natalizie, il padre, alternativamente con la madre, terrà con sé il figlio nei seguenti periodi: dal termine delle lezioni scolastiche sino alle ore 10.00 del Per_1 giorno 31/12 e dalle ore 10.00 del 31/12 sino alla ripresa delle lezioni scolastiche, con l'alternanza del giorno del 24.12 e del 25.12. Il genitore che non avrà con sé il figlio nel primo periodo lo terrà il giorno del 25.12 dalle ore 10.00 alle ore 19.00; - durante le festività pasquali, ad anni alterni con la madre, dal termine delle lezioni scolastiche alle ore 20.00 del giorno di Pasqua e dalle ore 20.00 del giorno di Pasqua sino alle ore
20.00 del giorno antecedente alla ripresa delle lezioni scolastiche;
- le principali festività ed i relativi “ponti” verranno trascorsi dal figlio minore ad anni alterni con il padre e con la madre, il tutto tenendo in Per_1 considerazione il primario interesse del minore;
- il minore trascorrerà inoltre la festa della mamma e del papà con i rispettivi genitori così come per i compleanni dei genitori, ove ciò sarà possibile, mentre nel giorno di compleanno del minore verrà trascorso ad anni alterni con la madre;
- durante le vacanze estive ciascun genitore potrà tenere con sé il figlio per due settimane anche non consecutive da concordarsi entro il 30.04 di ogni anno. Nel caso in cui entrambi i genitori volessero trascorrere le vacanze estive nel mese di agosto, ad anni alterni con la madre, o durante le prime due settimane del mese o durante le ultime due settimane del mese. Nei periodi di rispettiva vacanza con i figli, resterà sospeso il diritto di visita dell'altro genitore e in tali occasioni i genitori si obbligano a comunicarsi vicendevolmente i luoghi ove si recheranno;
- due giorni durante il corso della settimana lavorativa, il padre effettuerà una videochiamata WhatsApp al figlio minore, all'incirca intorno alle ore 20.30.
5) MANTENIMENTO: il padre verserà a titolo di contributo di mantenimento ordinario del figlio un Per_1 assegno mensile di euro 400,00. Detta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici ISTAT come per legge e dovrà essere corrisposta a mezzo bonifico bancario sul c/c intestato alla moglie entro il giorno 10 di ogni mese. Il padre e la madre contribuiranno, congiuntamente nella misura del 50% ciascuno, al pagamento di tutte le spese straordinarie che si renderanno di volta in volta necessarie nell'interesse del figlio , in Per_1 virtù di quanto stabilito dal Protocollo spese extra assegno adottato dal Tribunale di Lecco (LC) e qui di seguito ritrascritto: - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo): a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base e/o specialista non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) ticket sanitari e farmaci abituali, laddove accompagnati da idonea prescrizione medica;
e) occhiali e/o lenti a contatto se prescritti dallo specialista. - Spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo): a) cure dentistiche, ortodontiche ed oculistiche, presso strutture private e relativi ausili (apparecchi ortodontici) salvo che, per l'accesso alle strutture pubbliche siano previste liste d'attesa, per la prima visita, superiori a sei mesi;
in tal caso l'accordo è comunque necessario relativamente
3 alla scelta del professionista da incaricare e, solo in difetto d'accordo, prevale il professionista con preventivo più basso;
b) cure termali e fisioterapiche se non prescritte dal medico di base e/o specialista;
c) trattamenti sanitari a pagamento (o presso strutture private) erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari anche omeopatici non prescritti dal medico di base e/o medico curante. - Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici, fino al secondo anno fuori corso compreso;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
e) dotazione informatica (come pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero conSIliata in quanto necessaria al programma di studio personalizzato predisposto dall'Istituto scolastico;
f) assicurazione e fondo cassa richiesti dalla scuola;
g) corsi di recupero e/o sostegno solo se connessi allo stato di disagio o difficoltà qualificate come DSA o BES o equiparabili;
h)mensa e buoni pasto. i) alloggio presso la sede universitaria.
Spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo): a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) stage e corsi di studio (anche estivi) all'estero; f) gite scolastiche con pernottamento. Spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) gruppo estivo comunale e/o parrocchiale, tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola o, in mancanza, baby sitter, solo se resi necessari dalle eSIenze lavorative di entrambi i genitori;
b) un'attività sportiva annuale che comporti costi ordinari quali quelli previsti, a mero titolo esemplificativo, per basket, pallavolo, judo, ginnastica artistica, danza, nuoto (compresi gli eventuali costi aggiuntivi nel caso di esercizio di attività agonistica, come trasferte o altri costi di partecipazione a gare o esibizioni) e relativa attrezzatura dedicata e/o richiesta anche per saggi o analoghe manifestazioni;
c) bollo, assicurazione e manutenzione del mezzo di trasporto acquistato di comune accordo per il figlio. - Spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive ulteriori rispetto a quanto sopra indicato (comprese le spese di iscrizione a gare e tornei), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby-sitter) in casi ulteriori e/o diversi rispetto a quelli indicati al punto che precede;
c) viaggi e vacanze senza l'accompagnamento di un genitore;
d) centro ricreativo estivo non comunale o parrocchiale;
e) tempo prolungato, prescuola e dopo- scuola se non resi necessari dall'attività lavorativa dei genitori;
f) spese per il conseguimento della patente di guida (corso e lezioni); g) l'acquisto di un mezzo di trasporto per il figlio (motocicli ed autovetture); h) organizzazione di ricevimenti, celebrazioni e festeggiamenti dedicati ai figli. Le spese straordinarie si intenderanno concordate qualora il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, non manifesti motivato dissenso scritto entro il termine di dieci giorni o nel minor tempo espressamente indicato dal genitore richiedente (comunque non inferiore a giorni tre), in caso di necessità od urgenza. In difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. La quota di spettanza di ciascun coniuge verrà posta a disposizione del genitore che provvederà alla spesa entro il termine di quindici giorni dalla richiesta (salvo eventuali compensazioni o conguagli in relazione alle sole spese straordinarie rispettivamente anticipate da ciascuno).
I ricorrenti concordano che l'assegno unico, verrà percepito in misura pari al 100% in favore della SI.ra
, quale genitore prevalentemente collocatario del figlio minore. Quest'ultima dichiara e dà Parte_1 atto che tale previsione è vigente a decorrere dal mese di settembre 2024 e non vale per il periodo antecedente.
4 6) ALTRE DISPOSIZIONI A CONTENUTO PATRIMONIALE: L'autovettura Fiat Punto tg. FH127CM di proprietà del SI. verrà intestata alla moglie, con spese per il passaggio di proprietà a carico di Pt_2 quest'ultima, entro 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza di separazione.
7) I coniugi si rilasciano il reciproco assenso per il rilascio/rinnovo del passaporto o di altro documento equipollente valido per l'espatrio, nonché per il rilascio/rinnovo del passaporto individuale del minore o di altro documento valido per l'espatrio.
8) Le detrazioni delle spese straordinarie ai fini IRPEF saranno operate da ciascun genitore nella stessa quota di riparto delle spese. Le deduzioni per il figlio a carico saranno effettuate, salvo diverso accordo, nella stessa quota di riparto delle spese straordinarie.
9) I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e si danno atto reciprocamente di aver definito ogni altra questione patrimoniale e di nulla avere a pretendere l'una dall'altro, ad eccezione di quanto pattuito nel presente ricorso.
Concisa esposizioni delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 19 dicembre 2024, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni trascritte in epigrafe.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e la relativa istanza
è stata accolta dal giudice con fissazione del termine fino al 3 febbraio 2025.
In data 22 gennaio 2025 le parti hanno depositato note scritte con le quali hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., lo stesso ha concluso chiedendo che il Tribunale dichiari la separazione tra i coniugi adottando i migliori provvedimenti per la prole.
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
5 Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, contrariis rejectis,
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , nata a [...]_1
il 29/07/1981, e , nato a [...] il [...], unitisi in Parte_2
matrimonio a OM (FE) il 12 aprile 2010 (Registro Stato civile atti di matrimonio
Comune di OM: Atto n. 3 Parte II Serie A - Anno 2010).
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte.
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di OM, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Ferrara il giorno 4 febbraio 2025.
Il Presidente
Dott. Stefano Scati
Il Giudice estensore
Dott.ssa Costanza Perri
6