Art. 13.
Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, ultimo comma, e' punito con la multa da lire 50.000 a lire 500.000.
Nei casi piu' gravi ed in quello di recidiva si applica anche la reclusione fino a tre mesi.
Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8, ultimo comma, e' punito con la multa da lire 50.000 a lire 500.000.
Nei casi piu' gravi ed in quello di recidiva si applica anche la reclusione fino a tre mesi.