Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Piemonte, sentenza 23/12/2025, n. 306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Piemonte |
| Numero : | 306 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
SENT. N. 306/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la Corte dei Conti Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte in composizione monocratica nella persona del Consigliere Ivano MALPESI ai sensi dell’art. 151 c.g.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 24362 del registro di Segreteria, proposto da:
D.B.M., nato a omissis il omissis, residente a omissis
in Via omissis, cod. fisc. omissis, rappresentato e difeso dagli Avv. Giorgio Seminara ed Elisabetta Castilletti, con elezione di domicilio digitale agli indirizzi PEC:
avv.seminaragiorgio@pec.serviziposta.it ;
elisabetta.castilletti@avvocatisiracusa.legalmail.it
CONTRO
INPS Istituto Nazionale della Previdenza Sociale – Gestione Dipendenti Pubblici, in persona del presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Silvia Zecchini e Franca Borla dell’Avvocatura dell’Istituto ed elettivamente domiciliato in Torino, Via dell’Arcivescovado n. 9;
Visto il ricorso;
Visti gli altri atti e documenti di causa;
Ritenuto in
FATTO
Con l’odierno ricorso, il ricorrente, titolare di trattamento pensionistico superiore a dieci volte il minimo INPS, si duole della decurtazione dell’adeguamento del proprio trattamento pensionistico al diminuito potere di acquisto della moneta (in misura, nello specifico, limitata dapprima al 32% per il 2023 e poi al 22%, per il 2024, del tasso di rivalutazione, trattandosi di pensione di importo superiore di dieci volte il trattamento minimo), disposta dall’art. 1, co. 478, l. n. 160/2019, dall’art. 1, commi 309-310, della l. n. 197/2022 e dall’art. 1, co. 135, l. n. 213/2023, con conseguente domanda di restituzione delle somme indebitamente non erogate dall’INPS a partire dal 2022.
Le censure attoree sono incentrate, in principalità, sulla violazione, da parte delle cennate disposizioni, di numerosi parametri costituzionali (in particolare, gli artt. 3, 36, 38 e 53 Cost.) ed alla stregua di pregressi indirizzi costituzionali, con conseguente richiesta di previa rimessione alla Consulta della questione di legittimità costituzionale dei medesimi.
L’INPS si è costituito in giudizio, chiarendo di aver dato obbligatoriamente applicazione alla rivalutazione soltanto parziale del trattamento previdenziale con le modalità stabilite dalla suddetta normativa.
La difesa dell’istituto ha sostenuto che la contestata disciplina non risulta violare alcun parametro costituzionale, domandando conseguentemente il rigetto del ricorso per inammissibilità/infondatezza delle questioni prospettate, alla luce delle recenti pronunce della Consulta n. 167/2025 e n. 19/2025.
Con memoria del 3/11/2025, parte ricorrente ha insistito sulle proprie domande, instando in subordine per un rinvio della discussione in attesa della pronuncia della Corte costituzionale con riguardo alla questione sollevata con ordinanza del Tribunale di Trento del 30/06/2025, pubblicata sulla G.U. n. 38/2025.
All’udienza del 10 dicembre 2025, la causa è stata conseguentemente trattata come da verbale e decisa come da dispositivo.
Considerato in
DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Il ricorso ha ad oggetto, infatti, la valutazione della legittimità delle misure c.d. di “raffreddamento” della rivalutazione automatica delle pensioni, superiori a determinati multipli del minimo Inps, introdotte dalle leggi di bilancio per gli anni 2020-2025.
I profili di illegittimità costituzionale, prospettati dal ricorrente, risultano peraltro manifestamente infondati, alla luce delle pronunce della Corte costituzionale n. 234/2020, n. 19/2025 e n. 167/2025.
Ai sensi delle suddette pronunce, infatti, con riferimento ai lamentati profili di illegittimità costituzionale, le leggi di bilancio in questione, nell’introdurre misure di raffreddamento” della rivalutazione automatica delle pensioni superiori a determinati livelli dei minimi Inps, non hanno leso i principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, posti a garanzia dei trattamenti pensionistici.
2. Infatti, secondo la Corte delle leggi (sentenza n. 19/2025), “Il congegno normativo in discorso salvaguarda l’integrale rivalutazione delle pensioni di più modesta entità, di cui anzi allarga l’ambito, ricomprendendo in esso quelle di importo pari a quattro volte (e non più a tre) il trattamento minimo INPS. Inoltre, nel disporre un rallentamento della dinamica perequativa dei trattamenti di importo superiore, segue la tecnica della progressione inversa rispetto all’entità degli assegni, senza escluderne nessuno dalla rivalutazione. Quest’ultima, infatti, viene prevista – sebbene in percentuali ridotte, ma non certo simboliche – anche per i trattamenti di più elevata entità, in ossequio a un criterio di razionalità che trova riscontro nei maggiori margini di resistenza delle pensioni di importo più elevato rispetto agli effetti dell’inflazione”.
2.1. Sotto altro profilo, atteso che gli interventi limitativi della perequazione annuale devono essere sorretti da un’esplicita motivazione economico-finanziaria basata su dati oggettivi, emergenti, ad esempio, dalle relazioni tecniche di accompagnamento delle misure legislative (Corte cost., sentenze n. 234/2020 e n. 250/2017), con la citata sentenza n. 19/2025 è stato statuito che “le ragioni delle scelte legislative in rapporto alla situazione generale della finanza pubblica emergono chiaramente dalle relazioni, sia illustrativa sia tecnica, che accompagnano il disegno di legge di bilancio per il 2023 (A.C. n. 643). In particolare, la relazione illustrativa del Governo evidenzia che l’iniziativa legislativa si colloca in uno scenario macroeconomico di incertezza che risente delle tensioni geopolitiche e dell’aumento dell’inflazione, dovuto principalmente all’incremento dei prezzi dei prodotti energetici e delle materie prime. A fronte di ciò, si chiarisce che l’impostazione della politica di bilancio è diretta a limitare quanto più possibile l’impatto del caro energia sui bilanci delle famiglie, specialmente quelle più fragili.”
3. Peraltro, in aderenza a quanto già in precedenza osservato nella sentenza n. 234 del 2020, allorché venne precisato che la perequazione automatica è uno strumento di natura tecnica volto a garantire nel tempo l’adeguatezza dei trattamenti pensionistici a fronte delle spinte inflazionistiche (come peraltro chiarito anche dalle precedenti sentenze n. 250/2017 e n. 70/2015), nel rispetto dei principi di sufficienza e proporzionalità della retribuzione, nella pronuncia n. 19/2025 è stato ulteriormente ribadito che tali principi “…però non implicano un rigido parallelismo tra la garanzia di cui all’art. 38, secondo comma, Cost. e quella di cui all’art. 36, primo comma, Cost. …La garanzia della perequazione non annulla la discrezionalità del legislatore nella determinazione in concreto del quantum di tutela di volta in volta necessario (come già affermato dalla sentenza n. 70 del 2015), alla luce delle risorse effettivamente disponibili (sentenza n. 316 del 2010 e ordinanza n. 256 del 2001). Non sussiste, del resto, un imperativo costituzionale che imponga l’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010), purché la scelta contraria superi uno scrutinio di non irragionevolezza (sentenza n. 70 del 2015), calato nel contesto giuridico e fattuale nel quale la misura si inserisce (ordinanza n. 96 del 2018)”.
3.1. La sentenza n. 234 del 2020 ha, poi, ribadito che il principale indicatore della non irragionevolezza dell’opzione legislativa è costituito dalla considerazione differenziata dei trattamenti di quiescenza in base al loro importo, atteso che le pensioni più elevate presentano margini più ampi di resistenza all’erosione inflattiva (come affermato sin dalla sentenza n. 316/2010 e ribadito dalla sentenza n. 250/2017).
Ne deriva, pertanto, che il riferito meccanismo di raffreddamento, introdotto dal legislatore, è “non manifestamente irragionevole” e, come tale, costituisce espressione della legittima discrezionalità del legislatore.
4. Quanto alle censure, rivolte alla reiterazione dei meccanismi limitativi della rivalutazione delle pensioni imposti negli ultimi anni, che avrebbe determinato la sostanziale definitività della perdita connessa alla di per sè temporanea riduzione degli indici di recupero del potere di acquisto, con un conseguente effetto di "trascinamento”, come tale lesivo dei margini di resistenza all’inflazione anche dei trattamenti medio-alti e ciò in contrasto con le garanzie di proporzionalità e adeguatezza di cui l’assegno pensionistico godrebbe in base agli evocati parametri costituzionali, per la sua natura di retribuzione differita, la Consulta ha sul punto chiarito, sempre con la sentenza n. 19/2025, che “Con particolare riguardo all’effetto di trascinamento, normalmente conseguente ad ogni limitazione dell’indicizzazione, questa Corte ha già affermato che il principio di adeguatezza enunciato nell’art. 38, secondo comma, Cost. non determina la necessità costituzionale dell’adeguamento annuale di tutti i trattamenti pensionistici, né d’altronde la mancata perequazione per un solo anno incide, di per sé, sull’adeguatezza della pensione (sentenze n. 250 del 2017 e n. 316 del 2010, nonché sentenza n. 234 del 2020)”.
A maggior ragione, dunque, i parametri evocati risultano rispettati allorquando anche i trattamenti più elevati beneficiano di una sia pur ridotta perequazione.
Nulla esclude, peraltro, che il legislatore possa tener conto della perdita subita, nel calibrare la portata di “eventuali successive misure incidenti sull’indicizzazione dei trattamenti pensionistici” (idem).
5. Venendo, infine, alla disamina delle prospettate illegittimità concernenti il rispetto dei parametri di cui all’art. 53 Cost., esse sono state esaminate dalla Consulta con la recente sentenza n. 167/2025.
Tale pronuncia ha precisato che “…la giurisprudenza costituzionale ha enucleato specifici indici per poter qualificare una fattispecie come avente natura tributaria: «una fattispecie deve ritenersi di natura tributaria, indipendentemente dalla qualificazione offerta dal legislatore, laddove si riscontrino i seguenti indefettibili requisiti: la disciplina legale deve essere diretta, in via prevalente, a procurare una definitiva decurtazione patrimoniale a carico del soggetto passivo, la decurtazione non deve integrare una modifica di un rapporto sinallagmatico, e le risorse, connesse ad un presupposto economicamente rilevante e derivanti dalla suddetta decurtazione, debbono essere destinate a sovvenire pubbliche spese (ex plurimis, sentenze n. 182, n. 128 e n. 27 del 2022, n. 149 del 2021, n. 263 del 2020, n. 167 e n. 89 del 2018,
n. 269 e n. 236 del 2017)» (da ultimo, sentenza n. 80 del 2024). Ebbene, proprio nello scrutinare meccanismi legislativi di rallentamento – rispetto al regime ordinario – della dinamica perequativa dei trattamenti pensionistici, spesso anche più severi di quello in esame, questa Corte ha già dichiarato non fondate questioni analoghe a quelle odierne, sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., escludendo la natura tributaria delle fattispecie esaminate. …” .
La Consulta ha poi proseguito chiarendo altresì che “la sentenza n. 19 del 2025 ha già rilevato che lo scopo della disposizione censurata, in base ai documenti che hanno accompagnato i lavori parlamentari di approvazione della legge di bilancio per il 2023, è essenzialmente quello di raggiungere «“economie in termini di minore spesa pensionistica” previste fino all’anno 2032 e ammontanti, al lordo degli effetti fiscali, a circa 54 miliardi di euro» e non di reperire risorse per finanziare in via diretta altre spese pubbliche.
L’esclusione, che va qui ribadita, della natura tributaria della fattispecie si riverbera sulla censura di lesione del principio di eguaglianza tributaria, decretandone parimenti la non fondatezza, a nulla valendo gli argomenti utilizzati dal rimettente per sostenere il contrario…Ancora, sempre al metro dell’art. 3 Cost., le situazioni dei pensionati e dei lavoratori attivi – questi ultimi asseritamente “risparmiati” dal legislatore – non sarebbero comunque comparabili, essendo previsti sistemi del tutto diversi di adeguamento alla dinamica inflazionistica degli emolumenti percepiti. In definitiva, le questioni sollevate in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. devono essere dichiarate non fondate, per erroneità del presupposto – la natura tributaria della fattispecie scrutinata – sul quale esse poggiano. …” .
Il Giudice delle leggi ha, infine, ribadito le considerazioni già espresse dalla precedente pronuncia n. 19/2025 in ordine alla non eccezionalità delle suddette misure di raffreddamento, con conseguente discrezionalità del potere legislativo nell’effettuazione di uno o più interventi riduttivi della perequazione, purché conformi, come già scrutinato in precedenza dalla Corte per misure similari, “ai principi di ragionevolezza, proporzionalità e adeguatezza, sulla base di un giudizio non limitato al solo profilo della reiterazione, bensì inclusivo di tutti gli elementi rilevanti”.
6. Neppure ulteriori profili di interesse possono derivare dall’ordinanza del 30.06.2025 di rimessione alla Corte costituzionale da parte del Tribunale di Trento, in quanto la stessa, concernendo le più volte esaminate questioni della lesione dei parametri di cui agli artt. 3, 36 e 38 Cost., e non contenendo prospettazioni innovative, non appare idonea a determinare o renderne opportuna la sospensione del presente giudizio in attesa del relativo pronunciamento Quanto, infine, ai pur genericamente ventilati dubbi di compatibilità delle misure in questione con il diritto UE (divieto di discriminazione per età, ex art. 21 della Carta di Nizza), si condividono le considerazioni già espresse sul punto da questa Corte, secondo cui “in relazione a tale ultimo parametro, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha più volte ribadito che l’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 alla CEDU non ammette la soppressione integrale del trattamento pensionistico, ma non impedisce una sua riduzione ragionevole e proporzionata, che rifletta un corretto bilanciamento tra interesse generale della comunità e i diritti fondamentali dell’individuo (ex plurimis, sentenze 1° settembre 2015, Da IL HO CO contro Portogallo; 15 aprile 2014, TE e altri contro Itali; 8 ottobre 2013, Da NC AT e AN UÁ contro Portogallo; 31 maggio 2011, Maggio e altri contro Italia)” (Corte dei conti, Sez. giur. Campania, n. 128/2025; Sez. giur. Veneto, n. 316/2025).
Al riguardo possono valere, pertanto, le stesse considerazioni già svolte dalla Corte costituzionale in ordine ai parametri costituzionali interni di uguaglianza, non discriminazione, proporzionalità e ragionevolezza.
7. In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, più volte ribadite dalla giurisprudenza costituzionale ed europea, le censure di incostituzionalità e di violazione del diritto dell’Unione, sollevate dal ricorrente e concernenti le disposizioni in questione, risultano non fondate, con conseguente rigetto del ricorso.
8. Tenuto conto della novità e della peculiarità delle questioni trattate, che hanno reso necessario il plurimo pronunciamento della Consulta, le spese di giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Piemonte, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, RIGETTA il ricorso.
SPESE compensate.
Manda alla Segreteria della Sezione per i conseguenti adempimenti.
Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
IL GIUDICE
Cons. Ivano MALPESI
F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 23/12/2025 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina SCRUGLI
F.to digitalmente
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