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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 23/12/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 3100/2024 Ruolo Generale
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr. Fabio Luongo Presidente dr.ssa RT AN Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
) difesa e rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'avv.to GRUARIN MONICA ricorrente contro
) difeso e rappresentato Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to SPAGNOLO CHIARA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che contrassero matrimonio il 14.2.2007 a Campobello di Mazara e rimettere la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso, depositato in data 4.12.2024 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il 14/02/2007 Parte_1
Per con e che dalla loro unione sono nati il Controparte_1
9.11.2003 ed il 31.12.2012, ha esposto che con il passare del tempo e CP_2 progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
Ha domandato, altresì, l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita paterno;
la previsione di un concorso paterno nel mantenimento dei figli pari ad euro 800,00 oltre all'80% delle spese straordinarie;
il riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 mensili.
Si è costituito il marito, che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione, ma, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, si è proposto di versare un assegno di importo inferiore oltre al 50% delle spese straordinarie con ripartizione a metà dell'a.u.u. per i figli.
Le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, all'udienza del 23.6.2025 il giudice istruttore ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha dettato i provvedimenti provvisori, segnatamente: ha affidato i figli in via condivisa ai genitori con collocamento prevalente presso la madre, alla quale è stata assegnata la casa coniugale;
ha disciplinato il diritto/dovere del padre di tenere con sé i figli;
ha posto a carico del padre l'obbligo di versare, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, un assegno mensile di euro 280,00 complessivi, ponendo le spese straordinarie relative ai figli a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e attribuendo l'intero a.u.u. alla madre.
Si è quindi dato corso ad un periodo di monitoraggio.
All'udienza del 16.12.2025 le parti hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa discussione ex art. 473-bis.22 c.p.c.
2 Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La domanda di separazione deve essere accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalla ricorrente in ricorso e confermata davanti al giudice istruttore.
Il resistente, del resto, aderendo alla domanda ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, , Parte_1 nata in [...] il [...], e , nato a Controparte_1
CAMPOBELLO DI AR (TP) il 20/05/1979, uniti in matrimonio in data 14/02/2007 in CAMPOBELLO DI AR e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di CAMPOBELLO DI AR dell'anno 2007 al n. 2 parte 2 serie A,
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Presidente dr. Fabio Luongo il Giudice rel.
3 dr.ssa RT AN
4
Tribunale Ordinario di Udine
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Collegio, composto dai magistrati: dr. Fabio Luongo Presidente dr.ssa RT AN Giudice rel. dr.ssa Elisabetta Sartor Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione promosso da:
) difesa e rappresentata Parte_1 C.F._1 dall'avv.to GRUARIN MONICA ricorrente contro
) difeso e rappresentato Controparte_1 C.F._2 dall'avv.to SPAGNOLO CHIARA resistente
Il Pubblico Ministero intervenuto necessario
Oggetto: separazione personale.
Conclusioni di parte ricorrente e di parte resistente concordemente pronunciarsi la separazione personale dei coniugi che contrassero matrimonio il 14.2.2007 a Campobello di Mazara e rimettere la causa in istruttoria per la prosecuzione del giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con ricorso, depositato in data 4.12.2024 e regolarmente notificato,
, premesso di aver contratto matrimonio il 14/02/2007 Parte_1
Per con e che dalla loro unione sono nati il Controparte_1
9.11.2003 ed il 31.12.2012, ha esposto che con il passare del tempo e CP_2 progressivamente la prosecuzione della convivenza tra i due coniugi era divenuta intollerabile e ha chiesto, pertanto, che venisse pronunciata la separazione personale.
Ha domandato, altresì, l'affido condiviso dei figli con collocamento prevalente presso la madre e diritto di visita paterno;
la previsione di un concorso paterno nel mantenimento dei figli pari ad euro 800,00 oltre all'80% delle spese straordinarie;
il riconoscimento in proprio favore di un assegno di mantenimento pari ad euro 200,00 mensili.
Si è costituito il marito, che si è dichiarato remissivo alla pronuncia di separazione, ma, contestando tutto quanto ex adverso dedotto, si è proposto di versare un assegno di importo inferiore oltre al 50% delle spese straordinarie con ripartizione a metà dell'a.u.u. per i figli.
Le parti hanno depositato le memorie previste dall'art. 473-bis.17 c.p.c.
Esperito inutilmente il tentativo di conciliazione, all'udienza del 23.6.2025 il giudice istruttore ha autorizzato i coniugi a vivere separatamente e ha dettato i provvedimenti provvisori, segnatamente: ha affidato i figli in via condivisa ai genitori con collocamento prevalente presso la madre, alla quale è stata assegnata la casa coniugale;
ha disciplinato il diritto/dovere del padre di tenere con sé i figli;
ha posto a carico del padre l'obbligo di versare, a titolo di concorso nel mantenimento dei figli, un assegno mensile di euro 280,00 complessivi, ponendo le spese straordinarie relative ai figli a carico dei genitori nella misura del 50% ciascuno e attribuendo l'intero a.u.u. alla madre.
Si è quindi dato corso ad un periodo di monitoraggio.
All'udienza del 16.12.2025 le parti hanno chiesto di essere autorizzate a precisare le conclusioni in ordine al proprio status, rimettendo al prosieguo del procedimento ogni altra questione, e la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione previa discussione ex art. 473-bis.22 c.p.c.
2 Osserva il Collegio, quanto alla domanda di separazione, che ai sensi dell'art. 151 c.c., la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà.
La domanda di separazione deve essere accolta.
L'intollerabilità della convivenza deve essere, infatti, univocamente desunta dalla ferma volontà di separarsi manifestata dalla ricorrente in ricorso e confermata davanti al giudice istruttore.
Il resistente, del resto, aderendo alla domanda ha manifestato il proprio disinteresse per il vincolo matrimoniale.
Tutto ciò fa presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni affectio maritalis, per cui deve essere dichiarata la loro separazione personale.
Le spese di lite, unitamente ad ogni altra questione non esaminata in questa sede, vengono rimesse alla definitiva decisione della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- pronuncia la separazione personale dei coniugi, , Parte_1 nata in [...] il [...], e , nato a Controparte_1
CAMPOBELLO DI AR (TP) il 20/05/1979, uniti in matrimonio in data 14/02/2007 in CAMPOBELLO DI AR e trascritto nei Registri degli atti di matrimonio del Comune di CAMPOBELLO DI AR dell'anno 2007 al n. 2 parte 2 serie A,
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile competente di procedere all'annotazione della sentenza;
- rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza per la prosecuzione;
- spese di lite al definitivo.
Udine, così deciso nella camera di consiglio del 19.12.2025.
Il Presidente dr. Fabio Luongo il Giudice rel.
3 dr.ssa RT AN
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