TRIB
Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 16/04/2025, n. 1906 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1906 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9174/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
A seguito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9174/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato dall'avv. NEGRO ALBERTO, in forza di Parte_1 C.F._1
procura allegata all'intimazione di sfratto
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
(C.F. Controparte_2 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità – occupazione senza titolo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
: Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo
- Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione 05.01.2017 per grave inadempimento dei conduttori e e condannarli al rilascio Controparte_1 Controparte_2 pagina 1 di 6 immediato dell'appartamento e garage situati in Luserna San Giovanni (TO), Strada della
Biolera n. 4, identificati al NCEU al Foglio 14, n. 32, sub 10, cat. A/2, classe 1, rendita catastale
Euro 247,90 (alloggio) e al Foglio 14, n. 32, sub 16, cat. C/6, classe 2, rendita catastale Euro
32,33 (garage)
- In subordine, accertare l'occupazione senza titolo da parte dei Signori e Controparte_1
dell'appartamento e garage situati in Luserna San Giovanni (TO), Strada della Controparte_2
Biolera n. 4, identificati al NCEU al Foglio 14, n. 32, sub 10, cat. A/2, classe 1, rendita catastale
Euro 247,90 (alloggio) e al Foglio 14, n. 32, sub 16, cat. C/6, classe 2, rendita catastale Euro
32,33 (garage) e per i motivi esposti condannarli al rilascio immediato degli stessi immobili
- In ogni caso, dichiarare tenuti e condannare i conduttori e , Controparte_1 Controparte_2
per le ragioni esposte al pagamento in favore dell'esponente della somma di Euro 1.620,00 o veriore anche maggiore accertanda in corso di causa
- Favor di spese ed onorari”
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato a e sfratto per Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
morosità dall'immobile sito in Luserna San Giovanni, strada della Biolera n. 4, in considerazione del mancato pagamento degli oneri accessori per l'ammontare complessivo di € 7.221,00.
Con ordinanza del 24.5.24 il Giudice, rilevata la mancata produzione del contratto di locazione firmato dalle parti, ha disposto il mutamento del rito.
I convenuti (che non sono comparsi neppure all'incontro davanti al mediatore del 4.07.2024) non si sono costituiti in giudizio.
L'attore ha depositato memoria integrativa con cui ha dato atto del parziale pagamento degli oneri accessori insoluti da parte dei conduttori (per € 6.000); ha insistito nella domanda di risoluzione del contratto;
ha chiesto, in via subordinata, accertarsi l'occupazione senza titolo dell'immobile (in difetto di contratto) e condannarsi i convenuti al rilascio, oltre che al pagamento della differenza ancora dovuta.
Il Giudice, rilevato che l'attore ha formulato tale domanda nuova, ha disposto la notifica della pagina 2 di 6 memoria integrativa ai convenuti contumaci ex art. 292 c.p.c.
*
1. L'attore chiede, in via principale, che sia dichiarato risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione relativo all'immobile sito in Luserna San Giovanni, strada della
Biolera n.
4. Il sig. , tuttavia, non ha prodotto il contratto di locazione firmato dalle parti. Pt_1
Infatti, la copia del contratto da lui prodotta (doc. 1) non reca alcuna sottoscrizione;
e la mancanza di contratto scritto non può essere surrogata dalla registrazione effettuata dall'attore (doc. 2). In difetto della forma scritta prescritta dalla legge per la stipula di validi contratti di locazione (art. 1 comma 4 l.
431/98) il contratto concluso fra le parti è nullo;
e la sua nullità deve essere rilevata anche d'ufficio, trattandosi di un fatto costitutivo della domanda (di risoluzione del contratto) proposta dall'attore. La domanda di risoluzione del contratto non può pertanto essere accolta.
2. chiede, in via subordinata, accertarsi l'occupazione senza titolo Parte_1
dell'immobile da parte dei convenuti. Poiché l'attore formula tale domanda per la prima volta nella memoria integrativa del 17.07.2024 è necessario, in primo luogo, verificarne l'ammissibilità.
La Suprema Corte ha affermato che "nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665 c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di porre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, e per il conduttore la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale" (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 23 giugno 2021,
n. 17955, che richiama Cass. Sez. 3, sent. 29 settembre 2006, n. 21242; in senso conforme pure Cass.
Sez. 3, sent. 5 marzo 2009, n. 5356 e Cass. Sez. 3, sent. 28 giugno 2010, n. 15399). E' stato sottolineato come tali principi risultino coerenti con quanto affermato dalle Sezioni Uniti in relazione alla facoltà di parte attrice di modificare la domanda "ab origine" proposta, purché la nuova domanda risulti "connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio" e non abbia
"determinato la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali" (Cass. Sez. Un., sent. 15 giugno 2015, n. 12310). Del resto, come osservato dal
Supremo Collegio, ridurre "la modificazione ammessa ad una sorta di precisazione o addirittura di
pagina 3 di 6 mera diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto" significherebbe, "contro la lettera
e la logica della norma, costringere la parte che abbia meglio messo a fuoco il proprio interesse e i propri intendimenti in relazione ad una determinata vicenda sostanziale" a "rinunciare alla domanda già proposta per proporne una nuova in un altro processo, in contrasto con i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, ovvero a continuare il processo perseguendo un risultato non perfettamente rispondente ai propri desideri ed interessi, per poi eventualmente proporre una nuova domanda (con indubbio spreco di attività e risorse) dinanzi ad un altro giudice"
(così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 12310 del 2015, cit.).
Alla luce di tali principi, si ritiene ammissibile la domanda di accertamento dell'occupazione senza titolo formulata dall'attore nella memoria integrativa.
Va ricordato che rispetto a tale domanda è stato ritualmente costituito il contraddittorio, onerando l'attore della notifica ai sensi dell'art. 292 c.p.c. Anche all'esito di questo incombente i convenuti sono rimasti contumaci.
3. L'occupazione dell'immobile da parte dei convenuti è provata sulla base delle seguenti circostanze.
In primo luogo, il perfezionamento delle notifiche dell'intimazione di sfratto: le cartoline prodotte, infatti, sono firmate da e personalmente, con ciò Controparte_2 Controparte_1
risultando provato che le buste sono state consegnate “nelle mani” dei due convenuti presenti nell'immobile al momento della notifica.
In secondo luogo, l'occupazione risulta provata dalla documentazione condominiale prodotta: infatti, da un lato, il nominativo del sig. risulta nel riparto “preventivo spese 2023/2024” CP_1
prodotto unitamente all'intimazione di sfratto (doc. 6); dall'altro, nella mail inviata dall'amministrazione al sig. si legge che sussiste un “saldo passivo del conduttore ”, Pt_1 CP_1
con conseguente invito a sollecitare il versamento “da parte del suo inquilino” (doc. 5).
I convenuti vanno pertanto condannati al rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, in favore di;
si fissa il termine di rilascio al 15.5.2025. Parte_1
4. L'attore chiede la condanna dei convenuti al pagamento di € 7.221 a titolo di oneri condominiali;
nella memoria integrativa precisa l'importo residuo dovuto in € 1.621,00, dando atto pagina 4 di 6 dell'avvenuto versamento da parte dei convenuti di € 6.000,00 e deducendo di aver sostenuto spese legali per € 400,00.
La domanda va accolta, limitatamente al rimborso degli oneri accessori. E' infatti documentato
(doc. 7) che tali spese si riferiscono all'alloggio occupato dai convenuti e che (doc. 8, 9) l'attore ha versato al Condominio i relativi importi.
Non è dovuto, invece, il rimborso delle spese legali che il condominio ha addebitato al proprietario. Questi, infatti, aveva l'obbligo di pagare al le spese risultanti dai rendiconti CP_3
approvati, indipendentemente dal fatto che ne avesse ricevuto o meno il previo pagamento da parte dell'occupante (o conduttore). Non è quindi imputabile ai convenuti occupanti il maggior onere per tali spese.
I convenuti vanno quindi condannati al pagamento di € 1.221 in favore dell'attore.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di
[...]
e . Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui CP_2 Controparte_1
alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo modificate con D.M. 147/2022), tenendo conto della limitata complessità della controversia, della contumacia dei convenuti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio € 500
• fase introduttiva € 708
• fase decisoria € 800
E dunque in totale € 2.008, oltre € 150 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: accerta e dichiara che e occupano senza titolo l'immobile sito Controparte_2 Controparte_1
in Luserna San Giovanni, strada della Biolera n. 4 e, per l'effetto, condanna e al rilascio di detto immobile, libero da persone e Controparte_2 Controparte_1
cose, in favore di , fissando all'uopo termine fino al 15.5.2025; Parte_1
pagina 5 di 6 condanna Controparte_2
;
[...]
condanna Controparte_2
favore di Parte_1
CPA come per legge.
Torino, 16 aprile 2025
e al pagamento di € 1.221 in favore di Controparte_1 Parte_1
e all'integrale rimborso delle spese del giudizio in Controparte_1
, liquidandole in € 2008, oltre € 150 per spese vive;
spese generali, IVA e
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Ottava Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marco Ciccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA
A seguito del deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 9174/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato dall'avv. NEGRO ALBERTO, in forza di Parte_1 C.F._1
procura allegata all'intimazione di sfratto
ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2
(C.F. Controparte_2 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
Oggetto: risoluzione contratto di locazione per morosità – occupazione senza titolo
CONCLUSIONI DELLE PARTI
: Parte_1
“Piaccia al Tribunale Ill.mo
- Accertare e dichiarare la risoluzione del contratto di locazione 05.01.2017 per grave inadempimento dei conduttori e e condannarli al rilascio Controparte_1 Controparte_2 pagina 1 di 6 immediato dell'appartamento e garage situati in Luserna San Giovanni (TO), Strada della
Biolera n. 4, identificati al NCEU al Foglio 14, n. 32, sub 10, cat. A/2, classe 1, rendita catastale
Euro 247,90 (alloggio) e al Foglio 14, n. 32, sub 16, cat. C/6, classe 2, rendita catastale Euro
32,33 (garage)
- In subordine, accertare l'occupazione senza titolo da parte dei Signori e Controparte_1
dell'appartamento e garage situati in Luserna San Giovanni (TO), Strada della Controparte_2
Biolera n. 4, identificati al NCEU al Foglio 14, n. 32, sub 10, cat. A/2, classe 1, rendita catastale
Euro 247,90 (alloggio) e al Foglio 14, n. 32, sub 16, cat. C/6, classe 2, rendita catastale Euro
32,33 (garage) e per i motivi esposti condannarli al rilascio immediato degli stessi immobili
- In ogni caso, dichiarare tenuti e condannare i conduttori e , Controparte_1 Controparte_2
per le ragioni esposte al pagamento in favore dell'esponente della somma di Euro 1.620,00 o veriore anche maggiore accertanda in corso di causa
- Favor di spese ed onorari”
MOTIVI DELLA DECISIONE
ha intimato a e sfratto per Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
morosità dall'immobile sito in Luserna San Giovanni, strada della Biolera n. 4, in considerazione del mancato pagamento degli oneri accessori per l'ammontare complessivo di € 7.221,00.
Con ordinanza del 24.5.24 il Giudice, rilevata la mancata produzione del contratto di locazione firmato dalle parti, ha disposto il mutamento del rito.
I convenuti (che non sono comparsi neppure all'incontro davanti al mediatore del 4.07.2024) non si sono costituiti in giudizio.
L'attore ha depositato memoria integrativa con cui ha dato atto del parziale pagamento degli oneri accessori insoluti da parte dei conduttori (per € 6.000); ha insistito nella domanda di risoluzione del contratto;
ha chiesto, in via subordinata, accertarsi l'occupazione senza titolo dell'immobile (in difetto di contratto) e condannarsi i convenuti al rilascio, oltre che al pagamento della differenza ancora dovuta.
Il Giudice, rilevato che l'attore ha formulato tale domanda nuova, ha disposto la notifica della pagina 2 di 6 memoria integrativa ai convenuti contumaci ex art. 292 c.p.c.
*
1. L'attore chiede, in via principale, che sia dichiarato risolto per inadempimento del conduttore il contratto di locazione relativo all'immobile sito in Luserna San Giovanni, strada della
Biolera n.
4. Il sig. , tuttavia, non ha prodotto il contratto di locazione firmato dalle parti. Pt_1
Infatti, la copia del contratto da lui prodotta (doc. 1) non reca alcuna sottoscrizione;
e la mancanza di contratto scritto non può essere surrogata dalla registrazione effettuata dall'attore (doc. 2). In difetto della forma scritta prescritta dalla legge per la stipula di validi contratti di locazione (art. 1 comma 4 l.
431/98) il contratto concluso fra le parti è nullo;
e la sua nullità deve essere rilevata anche d'ufficio, trattandosi di un fatto costitutivo della domanda (di risoluzione del contratto) proposta dall'attore. La domanda di risoluzione del contratto non può pertanto essere accolta.
2. chiede, in via subordinata, accertarsi l'occupazione senza titolo Parte_1
dell'immobile da parte dei convenuti. Poiché l'attore formula tale domanda per la prima volta nella memoria integrativa del 17.07.2024 è necessario, in primo luogo, verificarne l'ammissibilità.
La Suprema Corte ha affermato che "nel procedimento per convalida di sfratto, l'opposizione dell'intimato ai sensi dell'art. 665 c.p.c. determina la conclusione del procedimento a carattere sommario e l'instaurazione di un nuovo e autonomo procedimento con rito ordinario, nel quale le parti possono esercitare tutte le facoltà connesse alle rispettive posizioni, ivi compresa per il locatore la possibilità di porre a fondamento della domanda una "causa petendi" diversa da quella originariamente formulata, e per il conduttore la possibilità di dedurre nuove eccezioni e di spiegare domanda riconvenzionale" (così, da ultimo, in motivazione, Cass. Sez. 3, ord. 23 giugno 2021,
n. 17955, che richiama Cass. Sez. 3, sent. 29 settembre 2006, n. 21242; in senso conforme pure Cass.
Sez. 3, sent. 5 marzo 2009, n. 5356 e Cass. Sez. 3, sent. 28 giugno 2010, n. 15399). E' stato sottolineato come tali principi risultino coerenti con quanto affermato dalle Sezioni Uniti in relazione alla facoltà di parte attrice di modificare la domanda "ab origine" proposta, purché la nuova domanda risulti "connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio" e non abbia
"determinato la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali" (Cass. Sez. Un., sent. 15 giugno 2015, n. 12310). Del resto, come osservato dal
Supremo Collegio, ridurre "la modificazione ammessa ad una sorta di precisazione o addirittura di
pagina 3 di 6 mera diversa qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto" significherebbe, "contro la lettera
e la logica della norma, costringere la parte che abbia meglio messo a fuoco il proprio interesse e i propri intendimenti in relazione ad una determinata vicenda sostanziale" a "rinunciare alla domanda già proposta per proporne una nuova in un altro processo, in contrasto con i principi di conservazione degli atti e di economia processuale, ovvero a continuare il processo perseguendo un risultato non perfettamente rispondente ai propri desideri ed interessi, per poi eventualmente proporre una nuova domanda (con indubbio spreco di attività e risorse) dinanzi ad un altro giudice"
(così, in motivazione, Cass. Sez. Un., sent. n. 12310 del 2015, cit.).
Alla luce di tali principi, si ritiene ammissibile la domanda di accertamento dell'occupazione senza titolo formulata dall'attore nella memoria integrativa.
Va ricordato che rispetto a tale domanda è stato ritualmente costituito il contraddittorio, onerando l'attore della notifica ai sensi dell'art. 292 c.p.c. Anche all'esito di questo incombente i convenuti sono rimasti contumaci.
3. L'occupazione dell'immobile da parte dei convenuti è provata sulla base delle seguenti circostanze.
In primo luogo, il perfezionamento delle notifiche dell'intimazione di sfratto: le cartoline prodotte, infatti, sono firmate da e personalmente, con ciò Controparte_2 Controparte_1
risultando provato che le buste sono state consegnate “nelle mani” dei due convenuti presenti nell'immobile al momento della notifica.
In secondo luogo, l'occupazione risulta provata dalla documentazione condominiale prodotta: infatti, da un lato, il nominativo del sig. risulta nel riparto “preventivo spese 2023/2024” CP_1
prodotto unitamente all'intimazione di sfratto (doc. 6); dall'altro, nella mail inviata dall'amministrazione al sig. si legge che sussiste un “saldo passivo del conduttore ”, Pt_1 CP_1
con conseguente invito a sollecitare il versamento “da parte del suo inquilino” (doc. 5).
I convenuti vanno pertanto condannati al rilascio dell'immobile, libero da persone e cose, in favore di;
si fissa il termine di rilascio al 15.5.2025. Parte_1
4. L'attore chiede la condanna dei convenuti al pagamento di € 7.221 a titolo di oneri condominiali;
nella memoria integrativa precisa l'importo residuo dovuto in € 1.621,00, dando atto pagina 4 di 6 dell'avvenuto versamento da parte dei convenuti di € 6.000,00 e deducendo di aver sostenuto spese legali per € 400,00.
La domanda va accolta, limitatamente al rimborso degli oneri accessori. E' infatti documentato
(doc. 7) che tali spese si riferiscono all'alloggio occupato dai convenuti e che (doc. 8, 9) l'attore ha versato al Condominio i relativi importi.
Non è dovuto, invece, il rimborso delle spese legali che il condominio ha addebitato al proprietario. Questi, infatti, aveva l'obbligo di pagare al le spese risultanti dai rendiconti CP_3
approvati, indipendentemente dal fatto che ne avesse ricevuto o meno il previo pagamento da parte dell'occupante (o conduttore). Non è quindi imputabile ai convenuti occupanti il maggior onere per tali spese.
I convenuti vanno quindi condannati al pagamento di € 1.221 in favore dell'attore.
5. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vanno poste interamente a carico di
[...]
e . Esse sono liquidate come segue, sulla base dei parametri di cui CP_2 Controparte_1
alla Tabella A allegata al D.M. Giustizia n. 37/2018 (come da ultimo modificate con D.M. 147/2022), tenendo conto della limitata complessità della controversia, della contumacia dei convenuti e delle questioni trattate, del pregio dell'attività difensiva, rapportato anche alle tecniche di redazione degli atti difensivi:
• fase di studio € 500
• fase introduttiva € 708
• fase decisoria € 800
E dunque in totale € 2.008, oltre € 150 per spese vive;
spese generali, IVA e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando sulla domanda come sopra proposta, così provvede: accerta e dichiara che e occupano senza titolo l'immobile sito Controparte_2 Controparte_1
in Luserna San Giovanni, strada della Biolera n. 4 e, per l'effetto, condanna e al rilascio di detto immobile, libero da persone e Controparte_2 Controparte_1
cose, in favore di , fissando all'uopo termine fino al 15.5.2025; Parte_1
pagina 5 di 6 condanna Controparte_2
;
[...]
condanna Controparte_2
favore di Parte_1
CPA come per legge.
Torino, 16 aprile 2025
e al pagamento di € 1.221 in favore di Controparte_1 Parte_1
e all'integrale rimborso delle spese del giudizio in Controparte_1
, liquidandole in € 2008, oltre € 150 per spese vive;
spese generali, IVA e
Il Giudice
Marco Ciccarelli
pagina 6 di 6