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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5486 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
OT.ssa Benedetta Thellung De Courtelary Presidente
OT. Camillo Romandini Consigliere rel.
OT. Maria Delle Donne Consigliere
all'esito della camera di consiglio del 30.09.2025 ha pronunciato, sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 4143/2024 di Ruolo Generale degli affari contenziosi tra:
(C.F. ), elett.te dom.to in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Teulada n. 55, presso lo studio dell'Avv. Carlo Amoruso che lo rappresenta e difende giusta procura speciale su foglio separato da intendersi parte integrante dell'atto di citazione in revocazione.
-ATTORE IN REVOCAZIONE -
CONTRO
in persona del Presidente del Controparte_1
Consiglio pro-tempore; il Controparte_2
, in persona del Ministro pro-tempore; il
[...] Controparte_3
, in persona del Ministro pro-tempore; il
[...] Controparte_4
, in persona del Ministro pro-tempore,
[...]
- CONVENUTI IN REVOCAZIONE CONTUMACI - NONCHÉ CONTRO
) + 199, CP_5 C.F._2 CP_6
( ), ( ), C.F._3 Controparte_7 C.F._4 CP_8
( ,
[...] C.F._5 Controparte_9
( ), ( ), C.F._6 Controparte_10 C.F._7
( ), CP_11 C.F._8 Controparte_12
( ),
[...] C.F._9 Controparte_13
( , ( , C.F._10 CP_14 C.F._11 CP_15
( ),
[...] C.F._12 CP_16
( ), ( ), C.F._13 CP_17 C.F._14
( ), CP_18 C.F._15 Controparte_19
),
[...] C.F._16 Controparte_20
( ), ( ), C.F._17 CP_21 C.F._18 CP_22
, ( ),
[...] C.F._19 Controparte_23 C.F._20
( ). CP_24 C.F._21
-CONVENUTI IN REVOCAZIONE CONTUMACI –
Oggetto: revocazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 551/2024.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia di impresa.
Con atto di citazione in revocazione ritualmente notificato, il OT. Parte_1
ha chiesto revocarsi, ai sensi dell'art. 395 comma 4 c.p.c., la sentenza n.
[...]
551/2024 emessa dalla Corte di Appello di Roma, deducendone l'erroneità nella parte in cui non ha quantificato il risarcimento da liquidarsi in favore del OT. Parte_1
, omettendo di inserire il proprio nominativo nella tabella riportante le somme
[...] spettanti a ciascun avente diritto.
In particolare, il OT. ha così concluso: Parte_1
pag. 2/5 “Piaccia alla Corte d'Appello adita in revocazione, revocare e/o modificare la sentenza n.
551/2024 dello stesso Giudice territoriale, alla luce dell'errore revocatorio di cui all'art 395
n. 4 c.p.c. nella parte in cui erroneamente non ha quantificato il risarcimento a liquidarsi in favore del OT mancando di inserire la sua posizione nella tabella relativa Parte_1 alla liquidazione del risarcimento lui spettante, come se non fossero esistenti gli elementi costitutivi della domanda che, invece, sono incontrovertibilmente presenti ed accertati dalle risultanze documentali già del primo grado giudizio. Con vittoria delle spese, competenze e onorari.”
Nessuno dei convenuti in revocazione, benché ritualmente citati, si è costituito nel presente giudizio e, conseguentemente, sono stati dichiarati tutti contumaci alla prima udienza a trattazione scritta del 14.01.2025, al cui esito la causa è stata rinviata per discussione orale al
30.09.2025.
Con decreto di Questa Corte pubblicato il 27.06.2025, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 30.09.2025, previa concessione dei termini anticipati, al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale.
All'odierna udienza la Corte ha deciso con motivazione contestuale.
Preliminarmente, occorre precisare che il presente giudizio in revocazione, azionato dal
OT. , ha ad oggetto la sentenza n. 551/2024, con cui la Corte di Appello Parte_1 di Roma, in parziale riforma della sentenza n. 23865/2019 del Tribunale di Roma, ha condannato le Amministrazioni Statali citate al pagamento delle indennità spettanti per la frequentazione di corsi di specializzazione post-lauream, a titolo di risarcimento danni da mancata attuazione della direttiva europea, in favore di taluni dottori individuati mediante rinvio ad una tabella contenuta in parte motiva - pagine da 31 a 34 della suddetta sentenza gravata n. 551/2024 - nella quale ha omesso di inserire il nominativo e la liquidazione spettante al OT. , nonostante egli venga poi menzionato nel dispositivo Parte_1 della sentenza quale avente diritto al risarcimento.
Invero, Questa Corte ritiene meritevole di accoglimento la domanda di revocazione azionata dal OT. , in quanto trattasi di un'ipotesi di errore di fatto Parte_1
pag. 3/5 riconducibile al comma 4 dell'art. 395 c.p.c., secondo cui può essere impugnata per revocazione “se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa”.
Ebbene, dalla lettura della sentenza gravata emerge ictu oculi come la Corte previamente adita abbia omesso di riportare in tabella il nominativo dell'odierno attore in revocazione per mero errore di fatto, posto che lo stesso è stato poi correttamente inserito nel dispositivo della pronuncia, con ciò intendendosi il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento.
Con riferimento alla quantificazione dello stesso, in conformità al noto principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20278/2022, secondo cui: “Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal primo gennaio 1983
e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/Cee”, il OT. ha diritto al risarcimento per il periodo che va dall'a.a. 1982-1983 Parte_1 al 1983-1984, essendosi immatricolato nel periodo antecedente al 29.01.1982 (data di entrata in vigore della direttiva n. 82/76/CEE) al corso di specializzazione in Fisioterapia - avente durata legale di 3 anni - ed avendo egli conseguito il relativo diploma finale.
Ai fini della liquidazione, deve essere utilizzando il parametro di cui all'art. 11 della L. 19 ottobre 1999 n. 370, ossia per ogni anno di specializzazione a partire dall'a.a. 1983-1984 spetta l'importo di euro 6.713,94 - che vengono oltre interessi legali dalla domanda giudiziale - mentre per l'a.a. 1982-1983 viene riconosciuto un importo ridotto di un quarto - tenuto conto della porzione dell'anno accademico antecedente al 10.1.1983 - corrispondente a € 5.035,45.
Trattandosi di un'obbligazione di valuta (Cass. n. 1917/2012), l'importo liquidato non può essere soggetto a rivalutazione.
Quanto alla legittimazione passiva, è oramai consolidato il riconoscimento della stessa unicamente in capo alla come più volte affermato Controparte_1 dalla Suprema Corte di Cassazione: “in tema di responsabilità dello Stato da mancata attuazione di
pag. 4/5 direttive comunitarie, unica legittimata resta la Presidenza, anche quando evocata unitamente ai ministeri, salvo che non siano evocati i soli e la difesa erariale non si avvalga per tempo della facoltà ex art. CP_25
4 della legge n. 260 del 1958” (cfr. ex multis Cass. 30649/2018; Cass. 1059/2019).
Per tutti i suesposti motivi, la domanda di revocazione deve essere accolta.
Tenuto conto del comportamento delle parti convenute che nulla hanno opposto e della circostanza che l'errore non è da attribuirsi ad essi, sussistono giuste ragioni per la integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione proposta dal OT. avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. Parte_1
551/2024, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda di revocazione e, per l'effetto, condanna la
[...]
a pagare in favore del predetto Dr. la Controparte_1 Parte_1 somma di € 11.749,39, oltre interessi legali a far data dalla domanda e fino al soddisfo;
- spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 30.09.2025.
Il Presidente
OT.ssa Benedetta Thellung De Courtelary
Il Consigliere relatore
OT. Camillo Romandini
pag. 5/5
------------------------
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
OT.ssa Benedetta Thellung De Courtelary Presidente
OT. Camillo Romandini Consigliere rel.
OT. Maria Delle Donne Consigliere
all'esito della camera di consiglio del 30.09.2025 ha pronunciato, sulle conclusioni scritte delle parti, la seguente
SENTENZA nel giudizio civile iscritto al n. 4143/2024 di Ruolo Generale degli affari contenziosi tra:
(C.F. ), elett.te dom.to in Roma, Via Parte_1 C.F._1
Teulada n. 55, presso lo studio dell'Avv. Carlo Amoruso che lo rappresenta e difende giusta procura speciale su foglio separato da intendersi parte integrante dell'atto di citazione in revocazione.
-ATTORE IN REVOCAZIONE -
CONTRO
in persona del Presidente del Controparte_1
Consiglio pro-tempore; il Controparte_2
, in persona del Ministro pro-tempore; il
[...] Controparte_3
, in persona del Ministro pro-tempore; il
[...] Controparte_4
, in persona del Ministro pro-tempore,
[...]
- CONVENUTI IN REVOCAZIONE CONTUMACI - NONCHÉ CONTRO
) + 199, CP_5 C.F._2 CP_6
( ), ( ), C.F._3 Controparte_7 C.F._4 CP_8
( ,
[...] C.F._5 Controparte_9
( ), ( ), C.F._6 Controparte_10 C.F._7
( ), CP_11 C.F._8 Controparte_12
( ),
[...] C.F._9 Controparte_13
( , ( , C.F._10 CP_14 C.F._11 CP_15
( ),
[...] C.F._12 CP_16
( ), ( ), C.F._13 CP_17 C.F._14
( ), CP_18 C.F._15 Controparte_19
),
[...] C.F._16 Controparte_20
( ), ( ), C.F._17 CP_21 C.F._18 CP_22
, ( ),
[...] C.F._19 Controparte_23 C.F._20
( ). CP_24 C.F._21
-CONVENUTI IN REVOCAZIONE CONTUMACI –
Oggetto: revocazione della sentenza della Corte di Appello di Roma n. 551/2024.
Conclusioni: come da conclusioni scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia di impresa.
Con atto di citazione in revocazione ritualmente notificato, il OT. Parte_1
ha chiesto revocarsi, ai sensi dell'art. 395 comma 4 c.p.c., la sentenza n.
[...]
551/2024 emessa dalla Corte di Appello di Roma, deducendone l'erroneità nella parte in cui non ha quantificato il risarcimento da liquidarsi in favore del OT. Parte_1
, omettendo di inserire il proprio nominativo nella tabella riportante le somme
[...] spettanti a ciascun avente diritto.
In particolare, il OT. ha così concluso: Parte_1
pag. 2/5 “Piaccia alla Corte d'Appello adita in revocazione, revocare e/o modificare la sentenza n.
551/2024 dello stesso Giudice territoriale, alla luce dell'errore revocatorio di cui all'art 395
n. 4 c.p.c. nella parte in cui erroneamente non ha quantificato il risarcimento a liquidarsi in favore del OT mancando di inserire la sua posizione nella tabella relativa Parte_1 alla liquidazione del risarcimento lui spettante, come se non fossero esistenti gli elementi costitutivi della domanda che, invece, sono incontrovertibilmente presenti ed accertati dalle risultanze documentali già del primo grado giudizio. Con vittoria delle spese, competenze e onorari.”
Nessuno dei convenuti in revocazione, benché ritualmente citati, si è costituito nel presente giudizio e, conseguentemente, sono stati dichiarati tutti contumaci alla prima udienza a trattazione scritta del 14.01.2025, al cui esito la causa è stata rinviata per discussione orale al
30.09.2025.
Con decreto di Questa Corte pubblicato il 27.06.2025, la causa è stata posta in decisione all'udienza del 30.09.2025, previa concessione dei termini anticipati, al fine di rendere la sentenza con motivazione contestuale.
All'odierna udienza la Corte ha deciso con motivazione contestuale.
Preliminarmente, occorre precisare che il presente giudizio in revocazione, azionato dal
OT. , ha ad oggetto la sentenza n. 551/2024, con cui la Corte di Appello Parte_1 di Roma, in parziale riforma della sentenza n. 23865/2019 del Tribunale di Roma, ha condannato le Amministrazioni Statali citate al pagamento delle indennità spettanti per la frequentazione di corsi di specializzazione post-lauream, a titolo di risarcimento danni da mancata attuazione della direttiva europea, in favore di taluni dottori individuati mediante rinvio ad una tabella contenuta in parte motiva - pagine da 31 a 34 della suddetta sentenza gravata n. 551/2024 - nella quale ha omesso di inserire il nominativo e la liquidazione spettante al OT. , nonostante egli venga poi menzionato nel dispositivo Parte_1 della sentenza quale avente diritto al risarcimento.
Invero, Questa Corte ritiene meritevole di accoglimento la domanda di revocazione azionata dal OT. , in quanto trattasi di un'ipotesi di errore di fatto Parte_1
pag. 3/5 riconducibile al comma 4 dell'art. 395 c.p.c., secondo cui può essere impugnata per revocazione “se la sentenza è l'effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa”.
Ebbene, dalla lettura della sentenza gravata emerge ictu oculi come la Corte previamente adita abbia omesso di riportare in tabella il nominativo dell'odierno attore in revocazione per mero errore di fatto, posto che lo stesso è stato poi correttamente inserito nel dispositivo della pronuncia, con ciò intendendosi il riconoscimento del proprio diritto al risarcimento.
Con riferimento alla quantificazione dello stesso, in conformità al noto principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 20278/2022, secondo cui: “Il diritto al risarcimento del danno da inadempimento della direttiva comunitaria n. 82/76/Cee, riassuntiva delle direttive n. 75/362/Cee e n. 75/363/Cee, spetta anche in favore di soggetti iscritti a corsi di specializzazione negli anni accademici anteriori al 1982-1983, ma solo a partire dal primo gennaio 1983
e fino alla conclusione della formazione stessa, sempre che si tratti di una specializzazione medica comune a tutti gli Stati membri, oppure a due o più, come menzionate agli artt. 5 e 7 della direttiva 75/362/Cee”, il OT. ha diritto al risarcimento per il periodo che va dall'a.a. 1982-1983 Parte_1 al 1983-1984, essendosi immatricolato nel periodo antecedente al 29.01.1982 (data di entrata in vigore della direttiva n. 82/76/CEE) al corso di specializzazione in Fisioterapia - avente durata legale di 3 anni - ed avendo egli conseguito il relativo diploma finale.
Ai fini della liquidazione, deve essere utilizzando il parametro di cui all'art. 11 della L. 19 ottobre 1999 n. 370, ossia per ogni anno di specializzazione a partire dall'a.a. 1983-1984 spetta l'importo di euro 6.713,94 - che vengono oltre interessi legali dalla domanda giudiziale - mentre per l'a.a. 1982-1983 viene riconosciuto un importo ridotto di un quarto - tenuto conto della porzione dell'anno accademico antecedente al 10.1.1983 - corrispondente a € 5.035,45.
Trattandosi di un'obbligazione di valuta (Cass. n. 1917/2012), l'importo liquidato non può essere soggetto a rivalutazione.
Quanto alla legittimazione passiva, è oramai consolidato il riconoscimento della stessa unicamente in capo alla come più volte affermato Controparte_1 dalla Suprema Corte di Cassazione: “in tema di responsabilità dello Stato da mancata attuazione di
pag. 4/5 direttive comunitarie, unica legittimata resta la Presidenza, anche quando evocata unitamente ai ministeri, salvo che non siano evocati i soli e la difesa erariale non si avvalga per tempo della facoltà ex art. CP_25
4 della legge n. 260 del 1958” (cfr. ex multis Cass. 30649/2018; Cass. 1059/2019).
Per tutti i suesposti motivi, la domanda di revocazione deve essere accolta.
Tenuto conto del comportamento delle parti convenute che nulla hanno opposto e della circostanza che l'errore non è da attribuirsi ad essi, sussistono giuste ragioni per la integrale compensazione tra le parti delle spese e competenze del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sulla domanda di revocazione proposta dal OT. avverso la sentenza della Corte di Appello di Roma n. Parte_1
551/2024, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattese, così provvede:
- accoglie la domanda di revocazione e, per l'effetto, condanna la
[...]
a pagare in favore del predetto Dr. la Controparte_1 Parte_1 somma di € 11.749,39, oltre interessi legali a far data dalla domanda e fino al soddisfo;
- spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso alla camera di consiglio del 30.09.2025.
Il Presidente
OT.ssa Benedetta Thellung De Courtelary
Il Consigliere relatore
OT. Camillo Romandini
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