Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro
N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N° __________ Reg. Gen. Lav.
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo, in funzione di Giudice del Lavoro in persona F.A. _________________ del Giudice Dr. Fabio Civiletti, ha pronunciato la seguente
Addì _____________ SENTENZA
nella causa civile iscritta al n° 7796 R.G.2023, promossa
Rilasciata spedizione in forma
DA esecutiva all'Avv. ER FR, rappresentato e difeso dagli Avv. _____________________ ROSARIA POLLARA' e AGOSTINO SANSONE, giusta procura in per ___________________ atti, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei medesimi, in
Palermo, all'indirizzo telematico indicato in ricorso;
Il Cancelliere Ricorrente
CONTRO
CP_1
rappresentato e difeso dall'Avv. Delia CERNIGLIARO,
giusta procura generale richiamata in memoria ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell'Ente, in Palermo,
Via Laurana 59;
Resistente
OGGETTO: PRESTAZIONI A CARICO DEL FONDO DI
GARANZIA PER IL T.F.R.
All'udienza del 21/05/2025 sulle conclusioni delle parti di cui ai rispettivi atti difensivi, ha pronunciato SENTENZA, avente il seguente dispositivo e contenente l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
1
Definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti costituite;
Rigetta il ricorso.
Dichiara interamente compensate, fra le parti, le spese processuali
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20/06/2023, ER FR convenne in giudizio l , Fondo di Controparte_2
Garanzia per il trattamento di fine rapporto, per ottenerne la condanna al pagamento in proprio favore della somma di Euro 3.916,79, dovutagli a titolo di
T.F.R., non versato al Fondo di tesoreria, maturato nel corso del rapporto di lavoro da lui intrattenuto con la GESIP S.P.A. in liquidazione – successivamente dichiarata fallita -, ed ammesso allo stato passivo della procedura n. 127/2015 del
Tribunale Civile di Palermo - Sezione Fallimentare, oltre gli accessori di legge.
In particolare, il ricorrente deduceva:
- di avere svolto attività lavorativa alle dipendenze della Controparte_3
e che il rapporto si era concluso per effetto del trasferimento di ramo di azienda
(ex art. 47, comma 1, L. 428/1990) in forza del quale i dipendenti della
[...]
venivano trasferiti, a far data dal 7.1.2015, alla Reset Palermo CP_3
s.c.p.a.;
- che, in sede di trasferimento di ramo d'azienda tra la cedente e la Controparte_3
cessionaria RE.SE.T. s.c.p.a., venivano stipulate delle condizioni di trasferimento in deroga a quanto disposto dall'art. 2112 cod. civ., ai sensi dei commi 4 bis e 5
della L. 428/1990, tra le quali figurava che “il personale che transiterà dovrà
sottoscrivere un accordo di rinuncia ad agire nei confronti della cessionaria quale responsabile in solido per eventuali richieste avanzate dalla cedente per diritti di qualunque natura rivendicati connessi con l'intercorso rapporto di lavoro con le cedenti ed in particolare […] per trattamento di fine rapporto maturato alla data di trasferimento”;
2 rinuncia sottoscritta dal ricorrente, con verbale di conciliazione in sede sindacale,
in data 9/01/2015;
-che, in data 7/03/2021, il Giudice Delegato del fallimento della Controparte_3
aveva dichiarato esecutivo lo stato passivo, con l'ammissione in favore del
[...]
lavoratore del credito di €. 3.916,79 a titolo di T.F.R., oltre interessi e rivalutazione,
in via privilegiata ex art. 2751 bis n. 1 cod. civ.;
-che, nonostante avesse presentato all' - Fondo di garanzia per il T.F.R.- CP_1
rituale domanda amministrativa per il pagamento del suddetto importo,
quest'ultima ed il successivo ricorso in via amministrativa, non avevano ricevuto alcun riscontro, cosicché si era formato il silenzio-rigetto, ai sensi dell'art. 7 L.
11/08/1973 n° 533.
Si costituiva in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso per carenza di CP_1
uno dei presupposti fondamentali richiesti per l'intervento del Fondo di Garanzia,
costituito dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Nel merito, deduceva che la procedura concorsuale del datore di lavoro aveva ceduto l'azienda, sicché al pagamento del T.F.R. risultava tenuta per legge la cessionaria, ex art. 2112 cod. civ., non potendo venire detta norma derogata mediante accordo sindacale ex art. 47, comma 5, L. n. 428/1990, atteso che l'accordo era intervenuto tra due aziende in bonis e il lavoratore aveva proseguito il rapporto di lavoro con la cessionaria, che era divenuta unico soggetto obbligato al pagamento del TFR, e che le deroghe all'art. 2112 cod. civ. erano previste solo in caso di vendita di azienda dichiarata fallita.
All'udienza del 21/05/2025, i procuratori delle parti ribadivano le proprie difese e la causa, sulle conclusioni di cui in epigrafe, è stata decisa come da suindicato dispositivo.
Il ricorso non può trovare accoglimento.
Questo Tribunale che, in precedenti pronunce, aveva riconosciuto il diritto dei lavoratori ex alla corresponsione del t.f.r. maturato presso la medesima da CP_3
parte del Fondo di garanzia, non può che prendere atto di una ormai consolidata giurisprudenza del Supremo Collegio, espressosi sulla medesima fattispecie in senso sfavorevole alla pretesa oggi azionata.
3 Ed, infatti, la Corte di cassazione, con le sentenze della Sezione Lavoro nn.
31064, 31338, 31620, emesse dal 4 al 9 Dicembre 2024, respingendo il ricorso proposto dagli ex dipendenti avverso alcune sentenze della Corte di CP_3
Appello di Palermo, che avevano, in riforma di pronunce emesse da questo
Tribunale, rigettato domande identiche a quella proposta nel presente giudizio, ha così argomentato:
Va premesso, al riguardo, che il diritto del lavoratore di ottenere la corresponsione del TFR dallo speciale Fondo di cui all'art. 2, L. n. 297/1982, si configura come il diritto di credito a una prestazione previdenziale, distinto e autonomo rispetto al credito retributivo vantato nei confronti del datore di lavoro e rimasto insoddisfatto (così, tra le più recenti, Cass. n. 3165 del
2022), che si perfeziona al verificarsi della condizione di insolvenza del datore di lavoro e all'accertamento dell'esistenza e della misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di una procedura esecutiva.
È stato inoltre precisato che la definitività dello stato passivo, mentre impedisce all di CP_1 opporre eccezioni derivanti da ragioni volte a contestare l'esistenza o l'entità del credito in ragione del concreto atteggiarsi del rapporto di lavoro, non preclude all'Istituto di contestare i presupposti d'intervento del Fondo e gli elementi costitutivi della propria obbligazione previdenziale, che resta appunto autonoma rispetto a quella del datore di lavoro, oramai accertata in maniera incontrovertibile (Cass. n. 19277 del 2018, cit.): le risultanze dello stato passivo non sono infatti opponibili all in ordine agli elementi soggettivi e oggettivi al cui CP_1 ricorrere venga ad esistenza l'obbligo della tutela previdenziale (Cass. n. 38696 del 2021), ché altrimenti, in considerazione dell'estraneità dell'ente al rapporto di lavoro e alle procedure esecutive (anche concorsuali) intentate dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro, verrebbe ad essere vulnerato il diritto dell'ente alla difesa in giudizio, sancito per tutti dall'art. 24 Cost. (così, espressamente, ancora Cass. n. 19277 del 2018, cit.).
D'altra parte, le condizioni di intervento del Fondo di garanzia risultano tassativamente indicate dall'art. 2, L. n. 297/1982, emanato in attuazione della Direttiva 80/987/CEE, e presuppongono che sia stato dichiarato insolvente ed ammesso alle procedure concorsuali il datore di lavoro che è tale al momento in cui il TFR diviene esigibile per effetto della cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 19277 del 2018, più volte cit.): scopo della direttiva europea è infatti l'assicurazione di una copertura del Fondo di garanzia per i crediti insoddisfatti che siano maturati in quel determinato periodo di tempo in cui si può ragionevolmente presumere che l'inadempimento datoriale sia conseguenza della sua condizione di insolvenza, non anche la copertura di un qualsiasi inadempimento verificatosi in danno del lavoratore (così, in motivazione, Cass. n. 4897 del 2021); ed è per contro evidente che, ammettendo l'intervento del Fondo anche in fattispecie come quella per cui è causa, in cui il rapporto di lavoro è proseguito alle dipendenze del cessionario e il lavoratore ceduto ha semplicemente rinunciato
4 alla solidarietà passiva di quest'ultimo per il TFR maturato alle dipendenze del cedente, si graverebbe il Fondo del pagamento di una prestazione che non può considerarsi dovuta né dal punto di vista oggettivo (perché il credito al TFR non è ancora sorto, essendo il lavoratore transitato alle dipendenze del cessionario), né dal punto di vista soggettivo (perché ad essere fallito o comunque sottoposto a procedura concorsuale è colui che non è più datore di lavoro dell'assicurato); e mancando in radice il legame necessariamente postulato dalla Direttiva
80/987/CEE tra l'insolvenza datoriale e l'inadempimento del credito retributivo, si verrebbe necessariamente a sviare il patrimonio del Fondo di garanzia dalla causa che ne ha determinato l'istituzione, in contrasto con la precisa lettera dell'art. 2, comma 8, L. n. 297/1982, che vieta d'impiegare le disponibilità del "al di fuori della finalità istituzionale del fondo stesso" CP_4
(così ancora Cass. n. 19277 del 2018, cit., nonché da ult. Cass. n. 37789 del 2022).
Contrari argomenti non possono trarsi dal fatto che la rinuncia alla solidarietà passiva del cessionario abbia avuto luogo in esecuzione di un accordo sindacale concluso ex art. 47, L. n.
428/1990: l'intervento del Fondo di garanzia costituisce infatti adempimento di un'obbligazione pubblica che trova nella legge di derivazione comunitaria la propria disciplina e non può che rimanere insensibile ad eventuali pattuizioni intercorse tra le parti private con cui - in deroga alla garanzia apprestata dall'art. 2112 c.c. - si sia esclusa la solidarietà dell'impresa cessionaria, trattandosi di res inter alios actae (così da ult. Cass. n. 6842 del 2023).
Si deve piuttosto aggiungere che non induce a diverse conclusioni la disciplina che, successivamente ai fatti per cui è causa, è stata dettata dal comma 5-bis dell'art. 47, L. n.
428/1990 (per come introdotto dall'art. 368, comma 4, lett. d, D.Lgs. n. 14/2019, c.d. codice della crisi d'impresa), secondo cui "nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo
2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda" anche da parte "dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente", tenendo luogo "la data del trasferimento" di quella "della cessazione del rapporto di lavoro": fermo restando che il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in linea generale, non è applicabile alle procedure aperte prima della sua entrata in vigore e che le sue norme possono se del caso rappresentare un utile criterio interpretativo degl'istituti della legge fallimentare solo allorché, nello specifico caso considerato, si riscontri una linea di continuità tra il regime vigente e quello a venire (così Cass.
S.U. n. 8504 del 2021), è sufficiente nella specie rilevare che il comma 5-bis ha introdotto una previsione in chiara e consapevole discontinuità con il diritto vivente siccome sopra ricostruito, all'evidente scopo di sancire, a determinate condizioni, l'immediata esigibilità del credito del
TFR nei confronti del cedente dell'azienda e di equiparare ad una cessazione del rapporto di lavoro il trasferimento dei lavoratori all'impresa cessionaria;
e in disparte la possibilità (già paventata da Cass. n. 6842 del 2023, cit.) che la nuova disciplina possa surrettiziamente mettere capo ad un inammissibile aiuto di Stato, è evidente che da essa non si può ricavare alcun
5 utile spunto ermeneutico per l'interpretazione di quella previgente (cfr. in tal senso Cass. n.
37789 del 2022, già cit.).
Resta da dire che, alla stregua delle anzidette considerazioni, affatto irrilevante si appalesa la richiesta di rinvio pregiudiziale, ex art. 267 TFUE, finalizzato a richiedere alla Corte di
Giustizia dell'Unione Europea l'interpretazione degli artt. 3, 4 e 5 della Direttiva 2001/23/CE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di imprese o di parti di imprese, e segnatamente se l'art. 5 debba essere inteso nel senso che il presupposto da esso previsto, secondo cui i precedenti artt. 3 e 4 non si applicano al trasferimento di un'impresa ove il cedente sia stato sottoposto a procedura fallimentare aperta in vista della liquidazione dei beni, sarebbe integrato anche nel caso in cui il trasferimento dell'impresa sia predisposto anteriormente all'apertura della procedura fallimentare diretta alla liquidazione dei beni medesimi: questa Corte, a far data da Cass. n. 19277 del 2018, più volte cit., ha infatti già chiarito, sulla scorta della giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, che gli ambiti delle tutele previste dalla Direttiva 987/80/CEE e dalla Direttiva 2001/23/CE si pongono tra loro in netta alternativa, la prima intendendo proteggere i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro e la seconda garantire i diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, stabilimenti o loro parti (così specialmente Cass. nn. 39698 del 2021 e 1861 del 2022, che in motivazione hanno rimarcato come deponga chiaramente in tal senso la previsione dell'art. 5, comma 2, lett. a, della Direttiva 2001/23/CE, secondo cui la possibilità che gli Stati membri introducano deroghe al principio che gli obblighi del cedente sono normalmente trasferiti al cessionario dipende per un verso dall'assoggettamento del cedente ad una procedura di insolvenza gestita da una pubblica autorità e dall'altro che tale procedura metta capo "ad una protezione almeno equivalente a quella prevista nelle situazioni contemplate dalla direttiva
80/987/CEE"); e dovendo pertanto escludersi che una qualunque risposta della Corte di
Giustizia circa l'interpretazione della Direttiva 2001/23/CE possa aver rilievo ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia, i cui presupposti risultano invece scolpiti nella Direttiva
80/987/CEE, la richiesta di rinvio pregiudiziale non può che risultare irrilevante.
Alla luce di tali considerazioni, che questo Tribunale non può ormai che recepire, data la univocità dell'indirizzo adottato dal Supremo Collegio, nella medesima fattispecie, il ricorso va respinto.
La natura e la complessità delle questioni giuridiche trattate ed il precedente indirizzo giurisprudenziale di questo Tribunale, in senso favorevole ai lavoratori,
integrano gravi ed eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle spese processuali.
6
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo il 21/05/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Fabio Civiletti
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