Sentenza 14 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. IV, sentenza 14/08/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 14 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01962/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00332/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 332 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Di Rosa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Francesca Lubrano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
del silenzio serbato dall’ASP di Palermo sull’istanza di accesso agli atti presentata ai sensi degli artt. 22 e ss. della L. 241/90 dal dott. -OMISSIS- in data 2.01.2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Il dott. -OMISSIS- premette di essere stato titolare di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato (dal 16.11.2024 al 31.12.2024) con l’ASP di Palermo, nel ruolo di Dirigente Medico di Neuropsichiatra Infantile.
Aggiunge che con delibera del D.G. -OMISSIS- del 20.12.2024 tutti i contratti dei medici assunti dall’ASP a tempo determinato sono stati oggetto di proroga, ad eccezione del suo. Le ragioni di tale mancata proroga sono state genericamente motivate con riferimento ai pareri manifestati dai responsabili delle strutture di assegnazione ed all’assenza di esigenze organizzative che la potessero giustificare, anche alla luce delle criticità rilevate nelle singole posizioni e del concreto apporto lavorativo fornito.
Con istanza del 2.01.2025 il dott. -OMISSIS- ha allora chiesto di ottenere copia degli atti sui quali si è fondato il mancato rinnovo del suo contratto, e di quelli che per contro avrebbero consentito il rinnovo a favore di altro personale incardinato nella medesima branca di Neuropsichiatria infantile.
L’Azienda ha riscontrato l’istanza in data 3.02.2025 con nota nella quale ha rappresentato la natura discrezionale della scelta di prorogare o meno i contratti di lavoro a tempo determinato, nonché l’inesistenza di una reale straordinaria necessità aziendale, facendo anche accenno alle criticità registrate nel corso dell’espletamento del servizio.
Avverso tale risposta, il dott. -OMISSIS- con nota del 9.02.2025 ha ribadito l’intenzione di accedere alla documentazione dalla quale emergerebbero le menzionate criticità registrate nel corso dell’espletamento del servizio.
Di seguito, con ricorso notificato il 25 febbraio 2025 e depositato il successivo giorno 26, proposto ai sensi dell’art. 116 c.p.a., il dott. -OMISSIS- è ritualmente insorto avverso l’implicito diniego, per vedersi riconosciuto in sede giudiziale il proprio diritto ad accedere ai documenti richiesti e ad ottenerne copia.
Si è costituita in giudizio per resistere al ricorso l’intimata ASP di Palermo.
Preliminarmente, l’Azienda ha eccepito l’inammissibilità e/o improcedibilità del ricorso per carenza di interesse precisando che, con successiva nota del 5.03.2025, la stessa aveva già esplicitato al ricorrente l’insussistenza di alcun atto o documento posto a base della decisione assunta dalla Direzione, ed evidenziando per contro l’esistenza di una scelta di mera opportunità derivante dal fatto che il ricorrente è gravato da un procedimento penale nel quale è coinvolto anche il Servizio di Neuropsichiatria infantile. In aggiunta, ha eccepito l’assenza di posizione legittimante in capo al soggetto richiedente l’accesso, non essendo stati dimostrati gli effetti diretti che la conoscenza degli atti potrebbe determinare nella sua sfera giuridica. Nel merito, l’Azienda ha esposto lunghe considerazioni atte a giustificare l’assenza di ogni necessità di proroga del rapporto lavorativo temporaneo in precedenza instaurato.
L’Azienda ha poi depositato in giudizio un nuovo contratto di lavoro stipulato con il ricorrente, col profilo di Dirigente Medico di Neuropsichiatra Infantile per il periodo compreso fra il 16.04.2025 ed il 31.12.2025.
Il ricorrente non ha prodotto alcuna memoria né esposto difese.
All’udienza camerale del 3 luglio 2025 parte ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse all’accesso documentale, alla luce della documentazione versata dall’ASP.
La difesa dell’ASP invece ha insistito sulle conclusioni già rassegnate sostenendo che la documentazione oggi versata in giudizio era già stata trasmessa al ricorrente.
La causa è stata quindi posta in decisione.
Il Collegio ritiene di dover evidenziare il fatto che con nota del 5 marzo 2025 – di data successiva alla notifica ed al deposito del ricorso giurisdizionale - l’ASP resistente ha ulteriormente affermato e chiarito che non esistono presso l’Azienda atti e/o documenti illustrativi della criticità riscontrata nell’ambiente lavorativo che possano aver giustificato il mancato rinnovo del contratto di lavoro col ricorrente.
E’ opinione del Collegio che la perdita di interesse all’accesso rappresentata all’odierna udienza dal difensore del ricorrente con esplicito riferimento alla documentazione versata dall’ASP sia da collegare proprio alla citata nota aziendale del 5 marzo 2025. Infatti, sebbene tale atto sia stato comunicato al ricorrente nell’immediatezza della sua adozione, esso è stato comunque adottato dopo che il giudizio sull’accesso era stato incardinato. Pertanto, deve ritenersi che tale nuova dettagliata risposta dell’Azienda abbia - nelle more del giudizio - convinto il ricorrente circa l’effettiva insussistenza di alcuno dei documenti richiesti con l’istanza del mese di gennaio 2025, laddove invece le precedenti note aziendali del 3 e 9 febbraio 2025 erano risultante sul punto alquanto evasive.
Il ricorso può quindi essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, dovendosi ricollegare tale condizione alla sopravvenuta adozione di una risposta maggiormente esplicativa adottata in data 5 marzo 2025 dall’ASP in pendenza del giudizio.
Per la illustrata peculiarità, le spese del giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse processuale.
Spese compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 3 luglio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Bruno, Presidente, Estensore
Anna Pignataro, Consigliere
Luca Girardi, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Francesco Bruno |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.