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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 07/02/2025, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Prima Sezione
N. R.G. 2415/2023
riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Paolo Vadalà Presidente
Dott. Alessandra Canullo Giudice
Dott. Anna Wegher Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
definitiva nel procedimento per separazione giudiziale introdotto da
C.F. , con l'Avv. PA C.F._1
DI COSMO ANNA
contro
C.F. con l'Avv. ASCIUTTI P_ C.F._2
EGLE E L'AVV. PERTICARA' ALESSANDRA
con l'intervento del Pubblico Ministero
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI
MACERATA
Conclusioni:
“pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Macerata il 31.12.2008 con rito concordatario, dai coniugi PA
e , trascritto agli atti di detto Comune all'anno
[...] P_
2009 n. 2 p. 2 s. A, con ordine di 'annotazione al competente Ufficio dello
Stato Civile, alle seguenti condizioni:
1) disporre l'affidamento condiviso della minore , Persona_1
confermando la sua collocazione paritaria presso ciascun genitore a settimane alterne, fermo restando che durante le settimane in cui la minore sarà con l'altro genitore, questa potrà sentire e telefonicamente e ricevere visite dell'altro genitore previo congruo avviso. Salvo diversi accordi, ciascun genitore, durante la sua settimana di pertinenza e così a settimane alternate, si farà carico di prelevare la minore il lunedì dall' uscita scuola o comunque alle ore 13:00 per tenerla con sé fino al lunedì della settimana successiva, allorché accompagnerà la minore all'ingresso di scuola o, in caso non si tenga lezione, la riconsegnerà presso l'abitazione dell'altro genitore alle ore 8:00 del mattino;
- durante le vacanze scolastiche estive verrà osservato lo stesso regime dell'alternanza settimanale, salvo diversi accordi tra i genitori in relazione a periodi più prolungati, che andranno concordati di anno in anno entro il mese di giugno, ove possibile, in relazione alle Rispettive ferie lavorative;
- per quanto concerne le Festività natalizie, pasquali e le ricorrenze festive diverse dal sabato e dalla domenica (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno,
1 novembre, 8 dicembre, 26 dicembre, festa del patrono), la minore le
Pag. 2 di 14 trascorrerà con ciascun genitore in via ripartita ed alternata, secondo la seguente ripartizione: almeno tre giorni durante le Festività natalizie
(comprendenti, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno e le relative vigilie), due giorni durante le Festività pasquali (comprendenti, ad anni alterni, il venerdì Santo ed il giorno di Pasqua, ovvero il sabato Santo ed il lunedì dell'Angelo), ed alternativamente nelle altre giornate festive testé menzionate;
- la minore trascorrerà con ciascun genitore almeno il pranzo o la cena nel giorno del compleanno di questi qualora non ricada nei giorni di sua spettanza, mentre i compleanni della minore verranno organizzati in modo che ciascun genitore passi con lei almeno il pranzo o la cena;
- il tutto salvo diversi accordi tra genitori e tenendo conto delle primarie esigenze, logistiche e scolastiche, della minore;
- in ogni caso, ciascun genitore si impegna a rendersi reperibile durante i periodi di permanenza della figlia presso di sé ed a far sì che esso mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore ed i rispettivi rami parentali;
- eventuali viaggi all'Estero con la minore dovrà preventivamente essere concordati con l'altro genitore, fermo restando che i genitori siano tenuti a non negarsi il consenso irragionevolmente.
2) aumentare, con decorrenza dalla proposizione del ricorso, il contributo economico del resistente al mantenimento della minore, in considerazione dei rispettivi redditi e delle mutate esigenze della stessa, ad euro 600,00 (seicento/00) mensili, da rivalutarsi automaticamente di anno in anno in base agli indici Istat, come per legge, fino a che la
Pag. 3 di 14 minore non avrà raggiunto la maggiore età e l'autosufficienza economica. Il pagamento avverrà entro il giorno 18 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su conto intestato alla IG.ra PA
.
[...]
3) Le spese straordinarie della minore saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 70% per il padre e del 30% per la madre, ovvero in proporzione ai rispettivi redditi che emergeranno all'esito del giudizio,
a condizione che le stesse siano documentate e purché, ad eccezione di quelle indifferibili ed urgenti, siano state previamente concordate con l'altro;
il genitore che le avrà anticipate, avrà il diritto di ottenere il rimborso della quota di competenza dell'altro genitore, dietro presentazione della relativa ricevuta di spesa, in difetto, resteranno a carico del genitore che le abbia anticipate;
per l'individuazione delle spese straordinarie, ossia non comprese nell'assegno di mantenimento, e per l'identificazione di quelle per le quali è richiesto o meno il consenso di entrambi i genitori, i coniugi rinviano alle “Linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” approvate dal
Consiglio Nazionale Forense il 14 luglio 2017, da intendersi qui integralmente ritrascritte.
4) Ordinare al IG. di rimuovere le immagini della figlia P_
minorenne da tutti i suoi profili social e di sottoporre le Per_1
pubblicazioni future delle immagini al previo consenso della madre della minore, ferma restando l'applicazione di opportune restrizioni della
Pag. 4 di 14 privacy dei profili che vengono utilizzati per le pubblicazioni delle immagini della minore anche in presenza del consenso di entrambi in genitori.
5) Disporre che il IG. versi alla IG.ra P_ PA
, ricorrendone i presupposti di cui all'art. 5, 6° comma, L.
[...]
898/1970 (quattrocento/00) mensili, oltre rivalutazione automatica annuale secondo l'indice ISTAT, entro il giorno 18 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario su conto intestato alla IG.ra ; PA
Con vittoria di spese e compensi di lite”
per la resistente:
“che l'Ill.mo IG. Presidente presso il Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta,
voglia dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Macerata li 31.12.2008, tra i IGg. e P_ [...]
atto trascritto agli atti di detto Comune all'anno 2009 n. 2 PA
p. 2 s. A, alle seguenti
CONDIZIONI
1. La minore è affidata in regime condiviso e paritario ad Per_1
entrambi i genitori ed il padre verserà alla madre, tramite bonifico bancario, la somma di € 200,00 entro il giorno 15 di ogni mese, oltre rivalutazione ISTAT;
la madre ha titolo per trattenere integralmente l'importo dell'Assegno Unico Universale.
2. Per tutto quanto quivi non diversamente disposto, confermarsi le condizioni stabilite nell'omologa di separazione.
Pag. 5 di 14 con integrale salvezza di spese, onorari ed accessori di causa.”
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 31/12/2008, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di Macerata, il
23.11.2010 è nata la figlia e la separazione consensuale è stata Per_1
omologata con decreto di questo Tribunale del 27.4.2022, in seguito al quale per la minore, in regime di affido condiviso e collocamento prevalente presso la madre, è stato stabilito un regime di frequentazioni genitori-figlia con cadenza paritaria alternata anche per le festività, oltre a un assegno di mantenimento pari a € 150,00 mensili e le spese straordinarie, ripartite in misura paritaria tra entrambi i coniugi, sono state regolamentate secondo il protocollo vigente presso il Tribunale di
Macerata.
Alla luce delle dichiarazioni rese da entrambe le parti e degli altri elementi desumibili dagli atti, non vi è dubbio circa l'impossibilità di ripristinare la comunione materiale e spirituale e altresì, di ricostituire il vincolo coniugale, quindi circa la sussistenza di tutti i presupposti per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sulla quale peraltro, le parti concordano.
Il contenzioso sul quale le parti, durante lo svolgimento della causa, hanno dedotto e articolato le prove orali (alcune delle quali non sono state ammesse e su cui il Collegio, investito in sede di reclamo, ha emesso una pronuncia di inammissibilità), dopo avere prodotto documentazione a suffragio delle rispettive tesi difensive, si è fondato prevalentemente sulla determinazione dell'assegno di mantenimento in favore della figlia minore,
Pag. 6 di 14 attualmente quattordicenne (già attribuitole nella misura di € 150,00 mensili in sede di separazione consensuale omologata e aumentato in corso di causa nella superiore misura di € 250,00 mensili) e sulla spettanza alla ricorrente di un assegno divorzile, del quale sono state contestate le premesse da parte del resistente.
Assunte le prove ammesse, ciascuna delle parti ha precisato le rispettive conclusioni, come indicato in premessa.
Premesso che sull'affido condiviso della minore e sulla regolamentazione del diritto di visita non vi sono contrasti tra le parti e quindi si possono riprodurre, anche se in modo maggiormente dettagliato, le disposizioni adottate in sede di separazione, come sostanzialmente recepite nelle conclusioni di parte ricorrente e che la domanda di rimozione della figlia dai profili social, in esito alle rispettive deduzioni delle parti e Per_1
all'esame della documentazione prodotta, non è fondata e deve essere rigettata (la richiesta limitazione dell'esposizione delle immagini della figlia minore sui social o la loro sottoposizione al consenso di essa Per_1
o della madre, contrasta con le produzioni documentali del dalle P_
quali si evince che la figlia ha un profilo personale sul social Instagram e che anche la madre condivide sui propri social immagini e momenti privati della figlia, per cui è meglio rimettere la rimozione richiesta all'eventuale iniziativa dei genitori o della stessa minore); ciò premesso, residuano da esaminare le domande sulle quali vi è contrasto tra le parti.
La domanda di aumento del contributo di mantenimento per la figlia minore in misura superiore a quella, stabilita in sede di separazione consensuale omologata, è fondata e deve essere accolta, nella misura di €
Pag. 7 di 14 300,00 mensili, da corrispondersi secondo le modalità richieste e annualmente rivalutabili, unitamente alle spese straordinarie da ripartirsi tra i coniugi nella misura del 40% per la ricorrente e del 60% per il resistente, secondo il protocollo nazionale richiamato nelle conclusioni della ricorrente, per la cui ripartizione devono condividersi le considerazioni svolte dalla difesa della ricorrente in ordine al rappresentato squilibrio reddituale, rispetto al momento dell'omologazione della separazione consensuale e quindi, della sopravvenienza rispetto ad essa, di ulteriori elementi di valutazione.
Le necessità della figlia sono aumentate, in ragione dell'età e delle incombenze scolastiche e di vita quotidiana, rispetto al momento della separazione e il raffronto tra i redditi dei genitori appare squilibrato in favore del resistente, emergendo dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata nell'anno 2023 un reddito netto dichiarato per l'anno 2022, più che doppio rispetto a quello della coniuge, nonché una frequente movimentazione di somme piuttosto rilevanti dagli estratti dei conti correnti del alcuni dei quali prodotti soltanto al termine P_
dell'istruttoria, anche se la ricorrente continua a percepire in modo esclusivo l'assegno unico familiare, peraltro assai modesto (situazione di fatto che si conferma, pur esulando dal contenuto proprio della domanda e che non muta il quadro reddituale complessivo).
La ricorrente percepisce un reddito di circa € 1.200-1.300,00 mensili, a fronte dei 43.139,00 netti annui del resistente, evidenziati nella citata dichiarazione.
Pag. 8 di 14 Appare quindi opportuno aumentare nella misura indicata quanto già statuito in corso di causa, in merito all'assegno di mantenimento della minore, mentre le medesime consistenze reddituali giustificano una diversa ripartizione delle spese straordinarie tra le parti, come determinate con riferimento al protocollo vigente presso questa Corte di Appello, al quale interamente si fa rinvio, nella misura del 40% per la ricorrente e del 60% per la resistente.
L'assegno divorzile, ad avviso del Collegio, spetta alla ricorrente ma nella misura, diversa da quella richiesta dalla ricorrente e pari a € 150,00 mensili, tenendo conto alla luce della documentazione acquisita e delle prove orali esperite – con particolare riguardo alla deposizione del teste – per Tes_1
l'applicabilità alla fattispecie di tutti i criteri indicati nell'art. 5 comma 6 della legge n. 898/70 e succ. modd., segnatamente :
• Le condizioni dei coniugi,
• Le ragioni della decisione,
• Il contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune,
• Il reddito di entrambi i coniugi,
• La durata del matrimonio.
Con riferimento ai suddetti criteri e alla natura mista (assistenziale, perequativa e compensativa), tipica dell'assegno divorzile, secondo i parametri individuati dalla Corte di Cassazione nella sentenza a Sezioni
Unite n. 18287 del 2018, va detto che la durata del matrimonio è stata di
Pag. 9 di 14 circa tredici anni, nei quali, come all'attualità, il contributo della ricorrente al ménage familiare e segnatamente alla crescita della figlia poi collocata presso di lei è stato, presumibilmente, superiore rispetto quello del marito, che i rispettivi redditi dei coniugi sono quelli prima indicati, evidenzianti uno squilibrio della ricorrente rispetto al resistente e che l'evoluzione della situazione lavorativa e reddituale della ricorrente non è stata positiva, dovendosi condividere in parte qua le considerazioni svolte dalla sua difesa, ossia che essa, all'epoca del matrimonio amministratrice delegata di un'azienda di import-export di arredi, ha subìto un demansionamento, dovuto a un intervento del coniuge (teste , sino a quando la Tes_1
ricorrente non è stata licenziata, in epoca successiva alla nascita della figlia e per il ridotto apporto all'azienda, derivante dalle necessità sopravvenute e dalla sua minore presenza al lavoro.
Dato per provato, anche indipendentemente dall'esperimento di ulteriori mezzi istruttori e per la sostanziale non contestazione dell'altra parte sul punto, che dalla separazione in poi la ricorrente ha avuto, indipendentemente dalla propria riduzione del tenore di vita, che a tal fine non rileva, una perdita di vantaggi professionali, rappresentata dall'aver dovuto rinunciare a migliori occasioni di lavoro (avendo la ricorrente svolto in epoca successiva al matrimonio, lavori meno qualificanti e/o a tempo parziale, anche se attualmente essa svolge mansioni impiegatizie a tempo indeterminato, con una discreta retribuzione), appare nella fattispecie, integrato il criterio perequativo-compensativo, che giustifica l'attribuzione di un assegno divorzile, per la necessità di compensare quelle che, all'esito dell'istruttoria esperita, appaiono essere le rinunce professionali, da intendersi come una sorta di reintegrazione economica nei
Pag. 10 di 14 confronti del coniuge più debole (secondo il parametro ermeneutico, anche di recente adottato da questo Tribunale e inaugurato da Cassazione, Sezioni
Unite, n. 18287 del 2018, assorbito il parametro di natura assistenziale).
All'assegno divorzile stabilito va aggiunto il medesimo criterio di adeguamento automatico, applicato all'assegno di mantenimento e riferito agli indici di svalutazione monetaria.
Le spese seguono la prevalente soccombenza della parte resistente e si liquidano, in favore della ricorrente, nella misura indicata nel dispositivo che segue.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del Pubblico Ministero:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a
Macerata li 31.12.2008, tra i IGg. e P_ [...]
atto trascritto agli atti di detto Comune all'anno 2009 n. PA
2 p. 2 s. A, alle seguenti
CONDIZIONI
la minore è affidata in regime condiviso e paritario ad entrambi Per_1
i genitori ed il padre verserà alla madre, tramite bonifico bancario, la somma di € 300,00 entro il giorno 18 di ogni mese, con decorrenza dalla data della domanda, oltre rivalutazione ISTAT a titolo di assegno di mantenimento per la figlia;
la madre tratterrà integralmente l'importo dell'Assegno Unico Universale e a lei verrà attribuito un
Pag. 11 di 14 assegno divorzile nella misura di € 150,00 mensili, da corrispondersi nei termini sopra indicati e parimenti rivalutabile;
si conferma l'affidamento condiviso della minore , Persona_1
confermando la sua collocazione paritaria presso ciascun genitore a settimane alterne, fermo restando che durante le settimane in cui la minore sarà con l'altro genitore, questa potrà sentire e telefonicamente e ricevere visite dell'altro genitore previo congruo avviso. Salvo diversi accordi, ciascun genitore, durante la sua settimana di pertinenza e così
a settimane alternate, si farà carico di prelevare la minore il lunedì dall' uscita scuola o comunque alle ore 13:00 per tenerla con sé fino al lunedì della settimana successiva, allorché accompagnerà la minore all'ingresso di scuola o, in caso non si tenga lezione, la riconsegnerà presso l'abitazione dell'altro genitore alle ore 8:00 del mattino;
- durante le vacanze scolastiche estive verrà osservato lo stesso regime dell'alternanza settimanale, salvo diversi accordi tra i genitori in relazione a periodi più prolungati, che andranno concordati di anno in anno entro il mese di giugno, ove possibile, in relazione alle Rispettive ferie lavorative;
- per quanto concerne le Festività natalizie, pasquali e le ricorrenze festive diverse dal sabato e dalla domenica (25 aprile, 1 maggio, 2 giugno, 1 novembre, 8 dicembre, 26 dicembre, festa del patrono), la minore le trascorrerà con ciascun genitore in via ripartita ed alternata, secondo la seguente ripartizione: almeno tre giorni durante le Festività natalizie (comprendenti, ad anni alterni, il Natale o il Capodanno e le relative vigilie), due giorni durante le Festività pasquali
Pag. 12 di 14 (comprendenti, ad anni alterni, il venerdì Santo ed il giorno di Pasqua, ovvero il sabato Santo ed il lunedì dell'Angelo), ed alternativamente nelle altre giornate festive testé menzionate;
- la minore trascorrerà con ciascun genitore almeno il pranzo o la cena nel giorno del compleanno di questi qualora non ricada nei giorni di sua spettanza, mentre i compleanni della minore verranno organizzati in modo che ciascun genitore passi con lei almeno il pranzo o la cena;
- il tutto salvo diversi accordi tra genitori e tenendo conto delle primarie esigenze, logistiche e scolastiche, della minore;
- in ogni caso, ciascun genitore si impegnerà a rendersi reperibile durante i periodi di permanenza della figlia presso di sé ed a far sì che esso mantenga un rapporto equilibrato e continuativo con l'altro genitore ed i rispettivi rami parentali;
- eventuali viaggi all'Estero con la minore dovranno preventivamente essere concordati con l'altro genitore, fermo restando che i genitori saranno tenuti a non negarsi il consenso irragionevolmente.
3) Le spese straordinarie della minore saranno a carico di entrambi i coniugi nella misura del 60% per il padre e del 40% per la madre, ovvero in proporzione ai rispettivi redditi che emergeranno all'esito del giudizio, a condizione che le stesse siano documentate e purché, ad eccezione di quelle indifferibili ed urgenti, siano state previamente concordate con l'altro genitore;
- il genitore che le avrà anticipate, avrà il diritto di ottenere il rimborso della quota di competenza dell'altro genitore, dietro presentazione
Pag. 13 di 14 della relativa ricevuta di spesa, in difetto, resteranno a carico del genitore che le abbia anticipate;
- per l'individuazione delle spese straordinarie, ossia quelle non comprese nell'assegno di mantenimento, e per l'identificazione di quelle per le quali è richiesto o meno il consenso di entrambi i genitori, si rinvia al vigente protocollo statuito presso la Corte di Appello di
Ancona, da intendersi qui integralmente ritrascritto;
RIGETTA la domanda inerente la rimozione dei profili social della figlia e le domande a questa connesse;
Per_1
CONDANNA parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, della somma complessiva di € 4.000,00 per spese processuali, oltre contr. forf. 15%, IVA e CPA come per legge;
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
Si comunichi, a cura della Cancelleria, alle parti e al P. M. in sede.
07/02/2025
Il Presidente estensore
(Dott. Paolo Vadalà)
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