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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 3805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3805 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott.ssa Maria Pia Di Stefano Consigliere Dott. Roberto Bonanni Consigliere rel.
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3510/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n. 1759/2024 vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie 38, presso Parte_1 gli Avv.ti Giovanni Angelozzi e Maria Angelozzi, che lo rappresentano e difendono;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Pierfrancesco Damasco ed elettivamente CP_1 domiciliato in Roma, Piazza delle V Giornate, 3;
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.12.2024, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza indicata in oggetto, con cui il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda volta ad accertare la natura di tecnopatia della patologia denunciata all in data 30.07.2020 (tenovaginaliti di CP_1 polso-mano sinistra con limitazione funzionale trattata chirurgicamente). L si è costituito, opponendosi all'avverso gravame e, in via preliminare, CP_1 deducendo l'inammissibilità del gravame, atteso che l'appellante “nonostante non abbia mai contestato, con perizia medico-legale di parte, la CTU di I grado, né in sede di invio della bozza, né in sede di discussione della causa, chieda la riforma della sentenza di I grado (basata essenzialmente su motivi medico-legali), sulla scorta di sue personali convinzioni”. Afferma l : “Il ricorrente censura la CP_2 pronuncia di I grado per due motivi, uno medico-legale, l'altro, giuridico. In ordine al I motivo, ritiene che il CTU di I grado avrebbe erroneamente valutato il quantum menomativo previsto dalle apposite tabelle di Legge. In realtà così non è. Il CTU di I grado ha valutato la menomazione con esame obiettivo come di lieve entità (dato lo scarso esito in termini di danno funzionale), la mantenuta forza dell'arto, ed il buon recupero del periziando. Ingiustificata è quindi la richiesta dell'applicazione di un range valutativo così elevato (le tabelle indicano un danno “…fino a…”), come valutato dall'appellante. In ordine al motivo di appello derivante dall'aver il Giudice di I grado non valutato la richiesta di cumulo, ex art. 80 del c.p.c., fra la menomazione portata in ricorso, con altra preesistenza lavorativa, la stessa appare infondata in Diritto, e contraria a quanto, sul punto, sancito dalla Suprema Corte, a SS.UU. Il ricorrente, in ricorso introduttivo, chiede esclusivamente il riconoscimento di accertamento di m.p. ed indennizzo ex art. 74 (ovvero art. 13 del D. Lgs. 38/2000). Tale è la domanda cristallizzata, e nulla chiede in ordine all'unificazione di una preesistenza lavorativa ex art. 80 del T.U. 1124/65”.
Con l'atto d'appello, contesta la decisione del Tribunale. Parte_1
Deduce, in particolare, che il CTU di primo grado “sulla scorta dei valori tabellari, quantificasse al 6% il danno biologico relativo alla limitata articolarità di un terzo del polso-mano sn. ; alla stessa incapacità lavorativa quantificata nel certificato allegato alla denuncia della malattia professionale ed alla successiva opposizione“. Sostiene, inoltre, che: “Il Tribunale ha omesso di considerare che l aveva gia' CP_1 indennizzato, nella misura del 6 percento, il per l'infortunio subito nell'anno Pt_1
2009 che gli ha causato “ trauma distorsivo del polso destro “. Dell'avvenuto indennizzo ne hanno dato atto: - l'attore nel ricorso introduttivo;
- l nella CP_2 memoria di costituzione;
- il CTU che, nel sommare l'accertato danno biologico del 4% a quello del 6% gia' indennizzato, ha stimato il complessivo range invalidante al 10%. Per tal via il primo Giudice ha disatteso il comma 3 dell'art. 80 del T.U. n. 1124/1965 - vigente, a norma dell'art. 131, anche per le malattie professionali - che recita testualmente : “ Nel caso in cui, a seguito di precedenti infortuni , sia residuata inabilità permanente che non superi il dieci per cento ( all'epoca non indennizzabile
) e, in seguito a nuovo infortunio, risulti una inabilità permanente che complessivamente superi detta percentuale, e' liquidata una rendita in base al grado di riduzione dell'attitudine al lavoro risultante dopo l'ultimo infortunio “. La norma e' stata ribadita dall'art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000 che , al comma 5, sancisce : “ Nel caso in cui l'assicurato , gia' colpito da uno o piu' eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo, si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica ... Era allora d'uopo che il Giudice a quo, anziche' rigettare il ricorso in funzione del principio dell'ultrapetizione, sancito dall'art. 112 c.p.c., lo accogliesse avendo il hiesto, nelle conclusioni dell'atto Pt_1 introduttivo, il riconoscimento della natura tecnopatica della denunciata malattia e la condanna dell all'indennizzo del relativo danno biologico - comunque CP_1 risarcibile dall in deroga al disposto di cui all'art. 13, n. 2, sub a) , del D.Lgs. n. CP_1
38/2000 per i fruitori di rendita o di chi ha gia' ottenuto il ristoro in capitale - , qualunque ne sia la misura apprezzabile attraverso l'acquisizione di consulenza tecnica d'ufficio. Talche', se e' pur vero che la condanna all'erogazione di un indennizzo del 10% avrebbe comportato il vizio dell'ultrapetizione, e' altrettanto vero che il Giudice ha violato il disposto dell'art. 112 c.p.c. avendo omesso di pronunciarsi su tutta la domanda volta a conseguire il riconoscimento - disconosciuto in sede amministrativa e giudiziaria -, della natura professionale della denunciata malattia, responsabile di un danno biologico, sotto tutela a prescindere dalla sua entità, CP_1 avendo il ricorrente gia' beneficiato di un risarcimento in capitale per un precedente infortunio”.
Certamente appare del tutto generico e nient'affatto specifico, peraltro non supportato da alcun elemento tecnico- scientifico, la richiesta di valutare diversamente il grado di invalidità determinato dal CTU di primo grado. Circa il secondo motivo d'appello, poi, occorre da subito specificare che, nel ricorso di primo grado, parte odierna appellante dedusse che: “L'istante il 30.7.2020 ebbe a denunciare all di aver contratto, in occasione ed a causa del lavoro CP_1 prestato, “tenovaginaliti di polso-mano sinistra con limitazione funzionale, trattate chirurgicamente”. Alla denuncia ha allegato l'informativa sull'attività prestata … Con lettera dell'8.10.2020 l ha disconosciuto l'origine tecnopatica della CP_1 patologia assumendo che “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato nelle lavorazioni svolte l'assenza dello specifico rischio di contrarre la malattia denunciata “. Avverso il provvedimento l'istante il 5.10.2022 ha infruttuosamente proposto, per il tramite del Patronato CP_3 opposizione, ex art. 104 del TU n. 1124/1965, nella quale ha quantificato il danno biologico nella misura del 7% … l in applicazione del D.M. n. 38 del 23.2.2000, CP_1 ebbe già ad indennizzare con il 6 percento gli esiti della distorsione del polso dx con lesione legamentosa e deficit funzionale di medita entita'. E poichè l'esposizione al rischio e' proseguita fino al 2020 ed e' stata la causa efficiente, e comunque prevalente dell'omologa tecnopatia a carico della mano e del polso sx, era d'uopo che l alla stessa stregua, indennizzasse la minorazione a carico dell'arto CP_1 controlaterale”. Nelle conclusioni chiedeva di “a) accertare la natura professionale della denunciata trattata chirurgicamente di polsomano sinistra con Parte_2 limitazione funzionale;
b) quantificare l'entità del danno biologico ad essa correlato;
c) condannare l' ad indennizzarne i postumi, in capitale o rendita, nei modi e CP_1 termini di legge;
con gli interessi legali e vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario. Il valore della controversia è indeterminato". Invero, pur essendovi un richiamo al fatto che “l in applicazione del D.M. CP_1
n. 38 del 23.2.2000, ebbe già ad indennizzare con il 6 percento gli esiti della distorsione del polso dx con lesione legamentosa e deficit funzionale di medita entita'” non v'è alcuna domanda di cumulo tra quanto già accertato dall'Istituto e la patologia di cui, nel presente grado di giudizio si chiede una maggior percentuale di danno. Certamente, è noto che “In tema di tutela assicurativa ove l'assicurato, CP_1 già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nelle previsioni degli artt. 80 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e 13, comma 5, del d.lgs. n. 38 del 2000, ne subisca uno nuovo, deve procedersi alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica, il cui importo dovrà essere decurtato di quanto eventualmente già corrisposto e non recuperato”, così Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26997 del 27/12/2016. Tuttavia, si legge nella motivazione della detta sentenza che “dalla ricostruzione della vicenda fattuale contenuta nel ricorso dell'istituto emerge che l'assicurato ha agito in giudizio per contestare la valutazione della percentuale dell'8% riconosciuta in sede di visita con nota del 28.5.2007, con riferimento all'unificazione della percentuale attribuita alla radiodermite del 6% e dell'ulteriore del 3% per il precedente infortunio del 2006”. Peraltro, è doveroso osservare, non vi è stata comunque una richiesta in senso di una valutazione cumulativa di entrambe le ipotesi di danno, neppure in sede di note critiche alla espletata CTU di primo grado. Ne consegue che l'appello deve essere rigettato. Nulla deve disporsi sulle spese ex art. 152 disp.att. c.p.c. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- nulla sulle spese;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 18.11.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati
Dott. Alberto Celeste Presidente Dott.ssa Maria Pia Di Stefano Consigliere Dott. Roberto Bonanni Consigliere rel.
all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 18.11.2025 nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3510/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, n. 1759/2024 vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Roma, Viale delle Milizie 38, presso Parte_1 gli Avv.ti Giovanni Angelozzi e Maria Angelozzi, che lo rappresentano e difendono;
APPELLANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Pierfrancesco Damasco ed elettivamente CP_1 domiciliato in Roma, Piazza delle V Giornate, 3;
APPELLATO
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c. nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato il 18.12.2024, ha proposto appello Parte_1 avverso la sentenza indicata in oggetto, con cui il Tribunale di Velletri, in funzione di giudice del lavoro, aveva rigettato la sua domanda volta ad accertare la natura di tecnopatia della patologia denunciata all in data 30.07.2020 (tenovaginaliti di CP_1 polso-mano sinistra con limitazione funzionale trattata chirurgicamente). L si è costituito, opponendosi all'avverso gravame e, in via preliminare, CP_1 deducendo l'inammissibilità del gravame, atteso che l'appellante “nonostante non abbia mai contestato, con perizia medico-legale di parte, la CTU di I grado, né in sede di invio della bozza, né in sede di discussione della causa, chieda la riforma della sentenza di I grado (basata essenzialmente su motivi medico-legali), sulla scorta di sue personali convinzioni”. Afferma l : “Il ricorrente censura la CP_2 pronuncia di I grado per due motivi, uno medico-legale, l'altro, giuridico. In ordine al I motivo, ritiene che il CTU di I grado avrebbe erroneamente valutato il quantum menomativo previsto dalle apposite tabelle di Legge. In realtà così non è. Il CTU di I grado ha valutato la menomazione con esame obiettivo come di lieve entità (dato lo scarso esito in termini di danno funzionale), la mantenuta forza dell'arto, ed il buon recupero del periziando. Ingiustificata è quindi la richiesta dell'applicazione di un range valutativo così elevato (le tabelle indicano un danno “…fino a…”), come valutato dall'appellante. In ordine al motivo di appello derivante dall'aver il Giudice di I grado non valutato la richiesta di cumulo, ex art. 80 del c.p.c., fra la menomazione portata in ricorso, con altra preesistenza lavorativa, la stessa appare infondata in Diritto, e contraria a quanto, sul punto, sancito dalla Suprema Corte, a SS.UU. Il ricorrente, in ricorso introduttivo, chiede esclusivamente il riconoscimento di accertamento di m.p. ed indennizzo ex art. 74 (ovvero art. 13 del D. Lgs. 38/2000). Tale è la domanda cristallizzata, e nulla chiede in ordine all'unificazione di una preesistenza lavorativa ex art. 80 del T.U. 1124/65”.
Con l'atto d'appello, contesta la decisione del Tribunale. Parte_1
Deduce, in particolare, che il CTU di primo grado “sulla scorta dei valori tabellari, quantificasse al 6% il danno biologico relativo alla limitata articolarità di un terzo del polso-mano sn. ; alla stessa incapacità lavorativa quantificata nel certificato allegato alla denuncia della malattia professionale ed alla successiva opposizione“. Sostiene, inoltre, che: “Il Tribunale ha omesso di considerare che l aveva gia' CP_1 indennizzato, nella misura del 6 percento, il per l'infortunio subito nell'anno Pt_1
2009 che gli ha causato “ trauma distorsivo del polso destro “. Dell'avvenuto indennizzo ne hanno dato atto: - l'attore nel ricorso introduttivo;
- l nella CP_2 memoria di costituzione;
- il CTU che, nel sommare l'accertato danno biologico del 4% a quello del 6% gia' indennizzato, ha stimato il complessivo range invalidante al 10%. Per tal via il primo Giudice ha disatteso il comma 3 dell'art. 80 del T.U. n. 1124/1965 - vigente, a norma dell'art. 131, anche per le malattie professionali - che recita testualmente : “ Nel caso in cui, a seguito di precedenti infortuni , sia residuata inabilità permanente che non superi il dieci per cento ( all'epoca non indennizzabile
) e, in seguito a nuovo infortunio, risulti una inabilità permanente che complessivamente superi detta percentuale, e' liquidata una rendita in base al grado di riduzione dell'attitudine al lavoro risultante dopo l'ultimo infortunio “. La norma e' stata ribadita dall'art. 13 del D.Lgs. n. 38 del 23 febbraio 2000 che , al comma 5, sancisce : “ Nel caso in cui l'assicurato , gia' colpito da uno o piu' eventi lesivi rientranti nella disciplina delle presenti disposizioni, subisca un nuovo evento lesivo, si procede alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica ... Era allora d'uopo che il Giudice a quo, anziche' rigettare il ricorso in funzione del principio dell'ultrapetizione, sancito dall'art. 112 c.p.c., lo accogliesse avendo il hiesto, nelle conclusioni dell'atto Pt_1 introduttivo, il riconoscimento della natura tecnopatica della denunciata malattia e la condanna dell all'indennizzo del relativo danno biologico - comunque CP_1 risarcibile dall in deroga al disposto di cui all'art. 13, n. 2, sub a) , del D.Lgs. n. CP_1
38/2000 per i fruitori di rendita o di chi ha gia' ottenuto il ristoro in capitale - , qualunque ne sia la misura apprezzabile attraverso l'acquisizione di consulenza tecnica d'ufficio. Talche', se e' pur vero che la condanna all'erogazione di un indennizzo del 10% avrebbe comportato il vizio dell'ultrapetizione, e' altrettanto vero che il Giudice ha violato il disposto dell'art. 112 c.p.c. avendo omesso di pronunciarsi su tutta la domanda volta a conseguire il riconoscimento - disconosciuto in sede amministrativa e giudiziaria -, della natura professionale della denunciata malattia, responsabile di un danno biologico, sotto tutela a prescindere dalla sua entità, CP_1 avendo il ricorrente gia' beneficiato di un risarcimento in capitale per un precedente infortunio”.
Certamente appare del tutto generico e nient'affatto specifico, peraltro non supportato da alcun elemento tecnico- scientifico, la richiesta di valutare diversamente il grado di invalidità determinato dal CTU di primo grado. Circa il secondo motivo d'appello, poi, occorre da subito specificare che, nel ricorso di primo grado, parte odierna appellante dedusse che: “L'istante il 30.7.2020 ebbe a denunciare all di aver contratto, in occasione ed a causa del lavoro CP_1 prestato, “tenovaginaliti di polso-mano sinistra con limitazione funzionale, trattate chirurgicamente”. Alla denuncia ha allegato l'informativa sull'attività prestata … Con lettera dell'8.10.2020 l ha disconosciuto l'origine tecnopatica della CP_1 patologia assumendo che “gli accertamenti effettuati per il riconoscimento della malattia professionale hanno evidenziato nelle lavorazioni svolte l'assenza dello specifico rischio di contrarre la malattia denunciata “. Avverso il provvedimento l'istante il 5.10.2022 ha infruttuosamente proposto, per il tramite del Patronato CP_3 opposizione, ex art. 104 del TU n. 1124/1965, nella quale ha quantificato il danno biologico nella misura del 7% … l in applicazione del D.M. n. 38 del 23.2.2000, CP_1 ebbe già ad indennizzare con il 6 percento gli esiti della distorsione del polso dx con lesione legamentosa e deficit funzionale di medita entita'. E poichè l'esposizione al rischio e' proseguita fino al 2020 ed e' stata la causa efficiente, e comunque prevalente dell'omologa tecnopatia a carico della mano e del polso sx, era d'uopo che l alla stessa stregua, indennizzasse la minorazione a carico dell'arto CP_1 controlaterale”. Nelle conclusioni chiedeva di “a) accertare la natura professionale della denunciata trattata chirurgicamente di polsomano sinistra con Parte_2 limitazione funzionale;
b) quantificare l'entità del danno biologico ad essa correlato;
c) condannare l' ad indennizzarne i postumi, in capitale o rendita, nei modi e CP_1 termini di legge;
con gli interessi legali e vittoria delle spese di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario. Il valore della controversia è indeterminato". Invero, pur essendovi un richiamo al fatto che “l in applicazione del D.M. CP_1
n. 38 del 23.2.2000, ebbe già ad indennizzare con il 6 percento gli esiti della distorsione del polso dx con lesione legamentosa e deficit funzionale di medita entita'” non v'è alcuna domanda di cumulo tra quanto già accertato dall'Istituto e la patologia di cui, nel presente grado di giudizio si chiede una maggior percentuale di danno. Certamente, è noto che “In tema di tutela assicurativa ove l'assicurato, CP_1 già colpito da uno o più eventi lesivi rientranti nelle previsioni degli artt. 80 del d.P.R. n. 1124 del 1965 e 13, comma 5, del d.lgs. n. 38 del 2000, ne subisca uno nuovo, deve procedersi alla valutazione complessiva dei postumi ed alla liquidazione di un'unica rendita o dell'indennizzo in capitale corrispondente al grado complessivo della menomazione dell'integrità psicofisica, il cui importo dovrà essere decurtato di quanto eventualmente già corrisposto e non recuperato”, così Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 26997 del 27/12/2016. Tuttavia, si legge nella motivazione della detta sentenza che “dalla ricostruzione della vicenda fattuale contenuta nel ricorso dell'istituto emerge che l'assicurato ha agito in giudizio per contestare la valutazione della percentuale dell'8% riconosciuta in sede di visita con nota del 28.5.2007, con riferimento all'unificazione della percentuale attribuita alla radiodermite del 6% e dell'ulteriore del 3% per il precedente infortunio del 2006”. Peraltro, è doveroso osservare, non vi è stata comunque una richiesta in senso di una valutazione cumulativa di entrambe le ipotesi di danno, neppure in sede di note critiche alla espletata CTU di primo grado. Ne consegue che l'appello deve essere rigettato. Nulla deve disporsi sulle spese ex art. 152 disp.att. c.p.c. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
P.Q.M.
- rigetta l'appello;
- nulla sulle spese;
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Roma, 18.11.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste