TRIB
Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 03/12/2025, n. 460 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 460 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
CRON. N. SENTENZA N.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 1195/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Stella Balis.
e
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Stella Balis.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1. AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, in conformità con l'art. 337-ter c.c.. I genitori si accorderanno liberamente sui giorni da trascorrere con il figlio e, in caso di disaccordo, si applicherà il seguente calendario: - Fine settimana alternati;
- Nella settimana in cui non trascorre il fine settimana con il padre, il minore starà con lui il mercoledì e il giovedì con pernotto, con rientro presso la madre all'uscita da scuola del giovedì; - Nella settimana in cui trascorre il fine settimana con il padre, il minore starà con lui anche il mercoledì, con rientro a casa prima di cena.
2. PERIODI DI VACANZA - Vacanze natalizie: alternando i periodi dalla chiusura della scuola al 25/12, dal 26/12 al 31/12 e dal 1/1 al 6/1; - Vacanze estive: 15 giorni anche non consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
3. CASA CONIUGALE La casa coniugale, in comproprietà al 50% tra i coniugi, viene assegnata alla Sig.ra che vi abiterà con il Parte_1 figlio minore, in conformità con l'art. 337-sexies c.c., mentre il Sig. se ne è già allontanato e CP_1 provvederà a cambiare la propria residenza;
4. MANTENIMENTO Il si impegna a versare: CP_1 - Per il mantenimento del figlio: € 300,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate, secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
- Per il mantenimento della moglie: € 200,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese fino a quando la Sig.ra non abbia raggiunto la propria indipendenza Pt_1 economica con un lavoro stabile e rimunerativamente dignitoso. Gli importi saranno rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT.
5. SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE Il Sig. i CP_1 farà carico: - Delle utenze domestiche della casa coniugale;
- Delle spese relative all'automobile in uso alla Sig.ra ed in particolare del finanziamento fino ad estinzione e dell'assicurazione fin quando la Pt_1
Sig.ra non abbia raggiunto la propria indipendenza economica con un lavoro stabile e Pt_1 rimun nte dignitoso;
- Del 50% delle spese straordinarie per il figlio, previamente concordate tra i genitori come sopra specificato
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 28.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ILTRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
riunito in camera di consiglio, così composto: Dott.ssa Roberta NARDONE Presidente relatore Dott. Gianluca Gelso Giudice Dott. Andrea BARZELLOTTI Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA
ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. sulla domanda di separazione personale dei coniugi iscritta al R.G.V.G. 1195/2025 proposta in via congiunta da
(C.F.: ), nata a [...] il [...]; Parte_1 C.F._1
rappresenta e difesa dall'Avv. Stella Balis.
e
(C.F. ), nato a [...] il [...]; CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'Avv. Stella Balis.
Visto il ricorso, visti gli accordi di separazione intervenuti tra le parti, visto il parere favorevole del P.M., considerato che la separazione tra i coniugi è avvenuta consensualmente, ritenuto che gli accordi non sono in contrasto con l'interesse dei figli e non risultano essere violate disposizioni di legge inderogabili;
P.Q.M.
omologa la separazione consensuale tra i coniugi alle condizioni concordate dalle parti, ed in particolare:
1. AFFIDAMENTO DEL FIGLIO MINORE Il figlio minore sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, in conformità con l'art. 337-ter c.c.. I genitori si accorderanno liberamente sui giorni da trascorrere con il figlio e, in caso di disaccordo, si applicherà il seguente calendario: - Fine settimana alternati;
- Nella settimana in cui non trascorre il fine settimana con il padre, il minore starà con lui il mercoledì e il giovedì con pernotto, con rientro presso la madre all'uscita da scuola del giovedì; - Nella settimana in cui trascorre il fine settimana con il padre, il minore starà con lui anche il mercoledì, con rientro a casa prima di cena.
2. PERIODI DI VACANZA - Vacanze natalizie: alternando i periodi dalla chiusura della scuola al 25/12, dal 26/12 al 31/12 e dal 1/1 al 6/1; - Vacanze estive: 15 giorni anche non consecutivi da concordare entro il 31 maggio di ogni anno.
3. CASA CONIUGALE La casa coniugale, in comproprietà al 50% tra i coniugi, viene assegnata alla Sig.ra che vi abiterà con il Parte_1 figlio minore, in conformità con l'art. 337-sexies c.c., mentre il Sig. se ne è già allontanato e CP_1 provvederà a cambiare la propria residenza;
4. MANTENIMENTO Il si impegna a versare: CP_1 - Per il mantenimento del figlio: € 300,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente concordate, secondo il Protocollo in vigore presso il Tribunale di Civitavecchia;
- Per il mantenimento della moglie: € 200,00 mensili, da corrispondere entro il giorno 5 di ogni mese fino a quando la Sig.ra non abbia raggiunto la propria indipendenza Pt_1 economica con un lavoro stabile e rimunerativamente dignitoso. Gli importi saranno rivalutati annualmente secondo gli indici ISTAT.
5. SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE Il Sig. i CP_1 farà carico: - Delle utenze domestiche della casa coniugale;
- Delle spese relative all'automobile in uso alla Sig.ra ed in particolare del finanziamento fino ad estinzione e dell'assicurazione fin quando la Pt_1
Sig.ra non abbia raggiunto la propria indipendenza economica con un lavoro stabile e Pt_1 rimun nte dignitoso;
- Del 50% delle spese straordinarie per il figlio, previamente concordate tra i genitori come sopra specificato
Manda alla Cancelleria di comunicare al competente Ufficio dello Stato Civile.
Così deciso in Civitavecchia, 28.11.2025
Il Presidente
Dott.ssa Roberta Nardone